Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/05/2025, n. 1827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1827 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 10844/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di AP Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10844 dell'anno 2020 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto responsabilità ex art. 2049 – 2051 - 2052 c.c., vertente tra
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] - 80017 TO Di AP (NA) ed elettivamente domiciliata in
Via Santella n. 45 – 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE), presso lo studio dell'Avv.
Alessandro Raucci (C.F.: , che lo rappresenta e difende come da procura C.F._2 in atti
- attore e
(C.F.: ), in persona dell'Amministratore Controparte_1 P.IVA_1
p.t., con sede in Via San Marco n. 6 - 80017 TO Di AP (NA), elettivamente domiciliato in Via Scarlatti n. 201 - 80127 AP (NA) presso lo studio dell'Avv. Angela Klain (CF:
), che lo rappresenta e difende come da procura in atti C.F._3
- convenuto nonché
P.I.: ), in persona del l.r.p.t., con sede Controparte_2 P.IVA_2 in Via Stalingrado n. 45 – Bologna (BO), elettivamente domiciliata in Via A. Cardarelli n. 5 -
81055 Santa Maria Capua Vetere (CE) presso lo studio dell'Avv. Francesco Madonna (CF:
), come da procura agli atti C.F._4
- terza chiamata
CONCLUSIONI: Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
1
L'attore, premesso di essere conduttore dell'appartamento sito in TO di AP (NA) alla
Via San Marco n. 6, Piano 9 int. 33, scala A, deduceva che a partire dal mese di novembre dell'anno 2018 la predetta unità immobiliare era oggetto di infiltrazioni d'acqua e che in data
22.11.2019, ore 10.00 circa, a causa delle summenzionate infiltrazioni d'acqua si verificava l'improvviso crollo del controsoffitto del salone che investiva in pieno il sig. Pt_1 procurandogli gravi lesioni fisiche.
L'attore, considerato che il Condominio non procedeva alle riparazioni necessarie, e ritenutane la responsabilità ex art. 2051 c.c., sia per le lesioni fisiche riportate che per la limitazione al godimento dell'immobile locato, rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere la domanda attrice ed accertare e dichiarare:
- la responsabilità ex art. 2051 c.c. del convenuto per tutti gli eventi descritti in narrativa ed interessanti l'unità immobiliare sita in TO di AP (NA) alla Via San Marco n. 6, Piano 9 int. 33, scala A, individuata al Catasto Fabb. al foglio 2 part. 163 sub. 43 ctg A/2, nonché la responsabilità per il sinistro occorso in data 22.11.2019, e per l'effetto condannare lo stesso all'integrale risarcimento del danno derivante dal limitato godimento dell'immobile de quo per una somma non inferiore ad € 5.640,00 calcolata nel modo seguente: € 235,00(metà canone)
× 24 mensilità (da novembre 2018 ad oggi), nonché al risarcimento per i danni biologici, morali ed esistenziali subiti dall'attore che si quantificano sin d'ora in una somma non inferiore ad € 14.000,00, per un totale complessivo pari ad € 19.640,00.
In via subordinata condannare i predetti convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti nella maggiore o minore misura che si riterrà di giustizia.
In entrambi i casi con la condanna agli interessi legali dal dì del fatto e alla rivalutazione monetaria come per legge.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”.
Il costituitosi deduceva che, a seguito degli eventi atmosferici della CP_1 CP_1 notte del 21-22 agosto 2018, causa di infiltrazioni nello stabile condominiale, venivano riscontrate gravi difformità nei lavori eseguiti dalla soc. , con la Controparte_3 quale era stato stipulato contratto di appalto il 20.07.2017 per l'esecuzione di varie opere, compresa l'impermeabilizzazione dei tetti di copertura.
2 In particolare, deduceva ancora l'ente condominiale, venivano riscontrate difformità sia dal Per_ CTP Ing. che dall'Ing. CTU nominato nell'ambito del procedimento di ATP Per_1 incardinato presso il Tribunale di AP al n. R.g. 12065/2019, con conseguente giudizio instaurato dal Condominio nei confronti della detta impresa edile presso il detto ufficio giudiziario con n.r.g. R.g. 13270/2020.
Ciò premesso, il deduceva la connessione del presente giudizio con quello CP_1 pendente innanzi al Tribunale di AP, chiedendo la riunione degli stessi o, in subordine, la sospensione dell'odierno giudizio.
Lamentava l'assenza di responsabilità del relativamente alle vicende dedotte CP_1 dall'attore e chiedeva la chiamata in causa della ditta e del D.L. Controparte_3
Ing. IN PO, nonché della compagnia assicurativa Unipolsai Ass.ni S.p.A., giusta polizza n. 1/60534/48/147882505 del 7 ottobre 2017.
Il rassegnava le seguenti conclusioni: Controparte_1
“1) in via pregiudiziale e preliminare, accertare la connessione ex artt. 40 e 31 c.p.c. del presente giudizio con quello incardinato innanzi al Tribunale di AP (R.G. 13270/2020) e, conseguentemente, disporre la riunione del presente giudizio accessorio con quello principale;
2) in via pregiudiziale e subordinata, disporre la sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio in attesa dell'esito del giudizio incardinato innanzi al Tribunale di AP (R.G.
13270/2020);
3) ancora in via pregiudiziale, accertare la carenza di legittimazione passiva del
[...]
ed autorizzare la chiamata in causa della , con CP_1 Controparte_3 sede in AP (80144) al viale Arcangelo Ghisleri snc, e dell'ing. IN PO, residente in [...], e conseguentemente dichiarare la estromissione dal presente giudizio del convenuto;
CP_1
4) sempre in via pregiudiziale, autorizzare la chiamata in causa della Controparte_2
, con sede legale in Bologna alla via Stalingrado n. 45, al fine di garantire e manlevare da
[...] qualsivoglia conseguenza onerosa del presente giudizio il convenuto , in virtù della CP_1 polizza assicurativa n. 1/60534/48/147882505 del 7.10.2017 e, pertanto, condannare la compagnia al ristoro di tutti i danni;
Controparte_2
5) nel merito, accertare la responsabilità esclusiva della e Controparte_3 dell'ing. IN PO e, conseguentemente, condannare questi ultimi al risarcimento di tutti i danni richiesti dall'attore;
6) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali in favore del sottoscritto difensore antistatario.”.
3 Autorizzata la chiamata in causa della Unipolsai Ass.ni S.p.A., costituitasi la compagnia assicuratrice, eccepiva la inoperatività della polizza, l'assenza di responsabilità del convenuto condominio e in ogni caso la necessità di rideterminare l'indennizzo, tenuto conto della sottoassicurazione determinata dalla discrepanza tra il valore dell'immobile, pari ad €.
11.880.000,00, e il valore assicurato, pari ad €. 6.000.000,00.
Tutto ciò premesso, la Unipolsai rassegnava le seguenti conclusioni:
“A) In via pregiudiziale si sospenda il presente giudizio ad esito di quello pendente innanzi al
Tribunale di AP e recante RGN 13270/20 per i motivi dedotti in premessa.
B) In via preliminare si dichiari l'improponibilità, l'improcedibilità ed inammissibilità delle domande, sia di quella principale che di quella di garanzia.
C) Subordinatamente, nel merito, si rigetti la domanda attorea siccome infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
D) In ogni caso si dichiari la carenza di legittimazione passiva della UnipolSAI Ass.ni S.p.A. stante la spiegata inoperatività ed inefficacia della polizza assicurativa stipulata dal
convenuto con la odierna concludente per i motivi tutti dedotti in parte narrativa CP_1 della presente comparsa.
E) Ulteriormente si dichiari il esente da qualsivoglia Controparte_1 responsabilità in ordine ai fatti dedotti dall'istante, siccome evidente quella unica ed esclusiva della e dell'Ing. PO IN, per tutto quanto dedotto in Controparte_3 parte narrativa del presente atto difensivo.”.
Concessi alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., mutata la persona fisica del giudicante, ammessa ed espletata la prova testimoniale articolata da parte attrice, espletata CTU medico- legale sulla persona dell'attore, la causa veniva riservata in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., come da ordinanza dell'11.11.2024.
Sul merito della domanda
La domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Deve in via preliminare osservarsi che l'azione proposta dall'attore rientra nell'ambito della tutela che la legge accorda al conduttore che subisca un danno nel godimento dell'immobile locato.
Difatti, secondo la Suprema Corte “si deve, infatti, riconoscere in capo al conduttore il diritto alla tutela risarcitoria nei confronti del terzo che con il proprio comportamento gli arrechi danno nell'uso o nel godimento della res locata, in quanto, qualora nell'immobile si verifichi un'infiltrazione il conduttore ex art. 1585, c.c., co 2 gode di una autonoma legittimazione a proporre azione di responsabilità nei confronti dell'autore del danno…” (Cfr.: Cass. Civ., Sez.III, Ord. n. 8466 del 5
4 maggio 2020; Idem, Sez.III, Sent. n. 17881 del 31 agosto 2011).
Così anche la giurisprudenza di merito secondo la quale “… nell'ipotesi invece in cui i terzi non avanzino pretese di natura giuridica ma arrechino pregiudizio al godimento del conduttore mediante impedimenti concreti o attività materiali ostative (…) si realizzano molestie di fatto per le quali la garanzia del locatore non è prevista ed il conduttore può agire direttamente nei confronti dei terzi ai sensi del comma due dell'art. 1585 c.c..”. (Trib. Torre Annunziata, Sez. II, Sent. n. 1738 del 13 luglio 2022; Trib. Roma, Sez. XII, Sent. n. 7862 del 18 aprile 2012).
Il diritto ad agire del conduttore direttamente contro il , sorge per il fatto d'esser un CP_1 detentore qualificato dell'immobile ed, in specie, per aver egli subito i danni causati dalle infiltrazioni d'acqua.
Nel caso in esame, l'attore agisce per il risarcimento del danno derivante dalle infiltrazioni sia per il mancato godimento dell'immobile condotto in locazione (quantificato in €. 5.640,00 pari ad € 235,00 (metà canone) × 24 mensilità dal mese di novembre 2018 alla domanda) sia per il danno biologico subito in seguito al crollo del controsoffitto del salone (quantificato in €.
14.000,00).
L'evento infiltrativo che ha afflitto l'appartamento dell'attore (e più in generale lo stabile condominiale), non è oggetto di contestazione, anzi è ammesso anche dal convenuto condominio che ne ha riconosciuto la comparsa già dal mese di agosto 2018, riconducendolo però alla cattiva esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione affidati, unitamente ad altri, alla ditta , come da contratto di appalto del 20.7.2017 (cfr. doc. da 1 a Controparte_3
4 comparsa di ST , della quale, difatti chiedeva la Controparte_1 chiamata in causa, disattesa per violazione del disposto di cui all'art. 269 co 2 c.p.c.
In merito alle voci di danno per le quali è richiesto il risarcimento, deve rilevarsi che risulta fondata solo quella inerente al danno non patrimoniale subito dall'attore per lesioni riportate in seguito al crollo del controsoffitto.
Lo stato dell'immobile concesso in locazione al Sig. (cfr. doc. 1 atto di citazione) in Pt_1 seguito alle lamentate infiltrazioni, difatti, non risulta adeguatamente provato, né sono stati allegati i disagi conseguenti subiti, sui quali del resto l'istruttoria processuale non ha trovato riscontro. Inoltre, essendo intervenuti lavori di riparazione non è stata ammessa la richiesta
CTU, essendo mutate le condizioni dell'immobile.
Va, rilevato, inoltre, che la situazione in cui versava l'immobile condotto dal Sig. non Pt_1
è stata accertata nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo instaurato dal convenuto condominio nei confronti della ditta esecutrice delle opere, in quanto il CTU, Ing. Per_
in quella sede affermava di non aver avuto accesso all'interno 33 (appartamento oggetto
5 del giudizio) causa assenza occupanti (cfr. doc. 17 comparsa di ST CP_1 [...] pag. 17). CP_1
Provato è, invece, l'evento dannoso che ha personalmente interessato l'attore, e cioè il crollo del controsoffitto del salone con impatto sul Sig. e conseguenti lesioni personali. Pt_1
I testi escussi all'udienza del 16.2.2023, Sig.ri e , hanno Testimone_1 Testimone_2 infatti confermato che in data 22.11.2019, ore 10.00 circa, il controsoffitto del salone cedeva cadendo sul sig. che riportava lesioni. Parte_1
Deve osservarsi in merito alla responsabilità del che, le Controparte_1 contestazioni di parte convenuta secondo cui essendo state appaltate le opere relative alla impermeabilizzazione del solaio di copertura all'impresa l'autonomia dell'appaltatore CP_3 comporta che, di regola, egli deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera, sono superate dalle ipotesi in cui è possibile configurare una corresponsabilità del committente in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti ex art. 2043 c.c., ovvero nell'ipotesi di riferibilità dell'evento al committente stesso per culpa in eligendo (per essere stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea) ovvero quando l'appaltatore, in base a patti contrattuali, sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente, agendo quale nudus minister dello stesso (Cfr.: Cass., Sez. 2, 25.1.2016, n. 1234,
Rv. 638645-01), inoltre, il committente può essere chiamato a rispondere dei danni derivanti dalla condizione della cosa di sua proprietà laddove, per sopravvenute circostanze di cui sia venuto a conoscenza - come, ad es., nel caso di abbandono del cantiere o di sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore, o di gravi infiltrazioni agli appartamenti sottostanti il lastrico - sorga a carico del medesimo il dovere di apprestare quelle precauzioni che il proprietario della cosa deve adottare per evitare che dal bene derivino pregiudizi a terzi (Cass., Sez. 2, 15.6.2010,
n. 14443, in motivazione), sussistendo per il committente e detentore del bene il dovere di custodia e di vigilanza e, con esso, la conseguente responsabilità ex art. 2051 cod. civ. che, essendo di natura oggettiva, sorge in ragione della sola sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha determinato l'evento lesivo (Cass., Sez. 3, 18.7.2011, n. 15734,
Rv. 619067-01); che, a tale ultimo riguardo ed in aggiunta a quanto in precedenza esposto, va comunque osservato che, già in linea astratta, il lastrico svolge una ineludibile funzione primaria di copertura e protezione delle sottostanti strutture (Cfr.: Cass., Sez. 6-2, 9.8.2017, n.
19779, Rv. 645340-01 e da Cass., Sez. U., 10.5.2016, n. 9449, Rv. Ric. 2014 n. 21872 sez. 52 - ud. 05-02-2018 -7- 639821-01): sicché, il lastrico deve considerarsi nella persistente disponibilità del , con conseguente permanenza, in capo a quest'ultimo, delle CP_1 obbligazioni connesse alla sua custodia e delle connesse responsabilità per il relativo inadempimento (Cfr.: Cass. Civ. Sez. 2 del 14.05.2018 n. 11671).
6 Orbene, nella fattispecie in esame è emerso che già dal 2018 si erano presentate le infiltrazioni lamentate dall'attore e fino al novembre 2019 il convenuto non aveva posto in CP_1 essere le opportune ed idonee azioni atte ad eliminare le stesse.
È evidente, quindi, la responsabilità dell'ente convenuto;
inoltre, in ragione di quanto già precisato in merito alla mancata autorizzazione della chiamata in causa della ditta, deve rilevarsi, comunque, che i terzi che abbiano subito un danno possono far valere la responsabilità extracontrattuale tanto del committente quanto dell'appaltatore, fermo il diritto della parte che ha provveduto al risarcimento del terzo, previsto dall'art. 2055 cc, di rivalersi nei confronti dell'altro condebitore in proporzione al grado di responsabilità accertato di ciascuno.
Per le superiori considerazioni, relative al potere di custodia e manutenzione dell'ente condominiale sullo stabile, lo stesso sarà tenuto al risarcimento del danno in favore del Sig.
Pt_1
Per quanto riguarda la quantificazione del danno per le lesioni subite dall'attore, il CTU nominato nel corso del giudizio, Dott. , ha depositato perizia a seguito di Persona_3 esame condotto sulla persona del'attore e con motivazione coerente ed esauriente e con valutazione immune da vizi logico-giuridici, che il Tribunale intende fare propria, ha così concluso: “Il periziando in seguito all'incidente subito ebbe a riportare contusioni della faccia, del cuoio capelluto e del collo.” e che “sembrano emergere dalla ricostruzione della fattispecie in esame elementi medico – legali univoci per una sicura ammissione del nesso di causalità materiale tra la dinamica riferitaci in sede di C.T.U. e la lesività riportata”, “Dalle lesioni sono residuati lievi postumi invalidanti permanenti, che non hanno una incidenza sulla capacità di lavoro e di guadagno del periziando” esprimendo tale valutazione complessiva:
“ITT di giorni 00,
ITP al 50% di giorni 3,
Invalidità permanente, intesa come danno alla capacità relazionale del soggetto e quindi come danno alla salute o danno biologico, tenuto conto delle indicazioni tabellari in uso, valutabile all'1%.”, risultando il Sig. affetto da “Postumi del capo, della faccia e del collo”. Pt_1
Conseguentemente, il risarcimento dovuto al Sig. in applicazione delle Tabelle di Pt_1
Milano 2024 e tenuto conto dell'età dello stesso al momento dell'evento dannoso (anni 66), sarà pari ad €. 1.112,50 ( IP per €. 940,00 + ITP 50% giorni 3 per €. 172,50).
Le somme riconosciute sono la risultanza della rivalutazione alla data della decisione (secondo le tabelle aggiornate): ed invero solo attraverso il meccanismo della rivalutazione monetaria è possibile rendere effettivo il principio secondo cui il patrimonio del creditore danneggiato deve essere ricostituito per intero (quanto meno per equivalente); essendo evidente che, pur
7 nell'ambito del vigente principio nominalistico, altro è un determinato importo di denaro disponibile oggi ed altro è il medesimo importo disponibile in un tempo passato).
Su detta somma, devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo indice Istat
(foi senza tabacchi), vanno riconosciuti i soli interessi legali dalla data dell'evento (08.05.2021) alla data di pubblicazione della sentenza (Cfr.: Cass. Sentenza 07.07.2009 n. 15928), e dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 cod. civ.
Quanto all'ulteriore danno non patrimoniale richiesto, null'altro può essere riconosciuto in favore della parte attrice, non avendo quest'ultima fornito la prova del c.d. danno morale patito in conseguenza dell'evento sinistroso (cfr. Cass., S.U., 18.11.2008, n. 26972), né essendo lo stesso ravvisabile in re ipsa, (cfr. Cass., 15.7.2005, n. 15022, est. Segreto e Cass., 9.11.2006, n.
23918).
Difatti, non è possibile liquidare un danno morale poiché non risultano allegate particolari condizioni soggettive del danneggiato, né particolari situazioni atte ad una personalizzazione del risarcimento. Si richiama in tal caso Cass Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014 secondo cui “Il grado di invalidità permanente espresso da un "baréme" medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno estetico e il danno esistenziale. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione”.
Principio chiarito anche dalla sentenza della Suprema Corte del 04.07.2007, n. 15131, la quale ha precisato che anche in tema di risarcimento del danno da responsabilità aquiliana (sia esso patrimoniale che non patrimoniale) occorre che sia provata l'esistenza di ogni danno di cui si chiede il risarcimento, non potendo ritenersi che il danno sia in re ipsa, cioè coincida con l'evento, poiché il danno risarcibile è pur sempre un danno conseguenza anche nella responsabilità aquiliana, giusti i principi di cui agli artt. 2056 e 1223 c.c. e non coincide con l'evento, che è invece un elemento del fatto, produttivo del danno. Invero il danno risarcibile,
8 nella struttura della responsabilità aquiliana, non si pone in termini di automatismo, con il fatto dannoso.
In merito alla domanda di manleva formulata dal nei confronti Controparte_1 della Unipolsai Ass.ni S.p.A. si osserva.
È documentalmente provata l'esistenza della polizza n. 1/60534/48/147882505 del 7 ottobre
2017 (cfr. doc. 21 comparsa di ST che alla lettera c) Controparte_1 prevede: “la Società si obbliga a tenere indenne l' (inteso come il proprietario/i Parte_2 proprietari del fabbricato assicurati) di quanto da questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danno involontariamente cagionati a terzi compresi i locatari per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato e alla condizione delle parti comuni. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all' per fatti commessi dalle persone delle Parte_2 quali debba rispondere. […]” (cfr. “Polizza all. a comparsa di Controparte_1 ST Unipolsai Ass.ni S.p.A.), pertanto, giusta la precisa previsione contrattuale richiamata, ne consegue l'infondatezza delle eccezioni sollevate dalla compagnia chiamata in causa che, quindi, sarà tenuta a manlevare l'assicurato da tutto quanto lo stesso CP_1 sarà tenuto a versare in conseguenza del presente provvedimento.
Sulle spese di lite
Le spese processuali sostenute dall'attore e quelle di CTU devono seguire la soccombenza del convenuto e nei rapporti tra questi e la terza chiamata in causa CP_1 [...]
cedono a carico di quest'ultima, cosicché la società assicuratrice va Controparte_2 condannata a manlevare il dalle spese che questo deve Controparte_1 rimborsare all'attore, al suo difensore ed al CTU, queste ultime già liquidate con separato decreto. A sua volta la in quanto terza chiamata in causa dal Controparte_4
Condominio, a causa dell'accoglimento della domanda di manleva, deve rimborsare allo stesso le spese di giudizio dallo stesso anticipate ex art. 1917 co 3 c.c.
Le spese si liquidano come da dispositivo ex art. 5 e DM 55/2014 come modificato dal D.M. n.
147/2022, tenuto conto del valore della controversia e degli importi minimi tabellari previsti per ciascuna fase di giudizio, in considerazione del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della semplicità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
9 il Tribunale di AP Nord Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie la domanda per quanto di ragione e condanna il convenuto Controparte_1 al pagamento, in favore dell'attore Sig. della somma di €. 1.112,50,
[...] Parte_1 oltre rivalutazione e interessi come in parte motiva;
2) Condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore Controparte_1 delle spese processuali che liquida in complessivi €. 1.542,00 di cui € 264,00 per spese vive ed
€. 1.278,00 per compensi di avvocato, oltre rimb. forf. del 15 % sui compensi oltre iva e cpa;
3) Pone definitivamente a carico del le spese di CTU liquidate Controparte_1 con separato decreto;
4) Accoglie la domanda di manleva avanzata dal e condanna la Controparte_1
a tenere indenne il ” di quanto Controparte_2 CP_1 CP_1 eventualmente versato all'attore a titolo di risarcimento danni, spese e Parte_1 competenze legali e al C.T.U. Dott. ; Persona_3
5) Condanna la al pagamento in favore del Controparte_2 Controparte_1 delle spese processuali che liquida in complessivi €. 1.542,00 di cui €. 264,00 per
[...] spese vive ed €. 1.278,00 per compensi di avvocato, oltre rimb. forf. del 15 % sui compensi oltre iva e cpa con attribuzione all'Avv. Angela Klain dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Aversa, 14 maggio 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
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