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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/11/2025, n. 6822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6822 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4305/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 4305 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 - ter c.p.c. del 19.06.2025 e vertente
T R A
Parte_1 Parte_2
(C.F. , in persona del suo procuratore
[...] P.IVA_1 speciale, rappresentata e difesa dall'Avv. Guido Buffarini Guidi
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio
NO
APPELLATA
CONCLUSIONI
r.g. n. 4305/2021 1 Per l'appellante
“1) Accogliere l'appello e, per l'effetto, dichiarare valida ed efficace l'ingiunzione di pagamento emessa da nei confronti della Controparte_2 Controparte_1
per € 138.422,75 in relazione al Prot. N. 2002676.
[...]
2) All'esito della superiore statuizione, dichiarare la sussistenza del credito di cui all'impugnata ingiunzione di pagamento e, condannare la Controparte_1
al pagamento in favore dell'appellante dell'importo di €
[...] Controparte_2
138.422,75, oltre interessi di mora contrattualmente dovuti ex art. 19.2 dalla data delle singole erogazioni all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio.”
Per l'appellata
“Accertata l'infondatezza dei motivi di appello e delle richieste avanzate da
[...]
in Controparte_3
forza di quanto dedotto in premessa, confermare la sentenza resa dal Tribunale di Roma ed oggi impugnata e conseguentemente rigettare l'appello spiegato poichè inammissibile, improponibile ed improcedibile, per i motivi tutti sopra indicati;
2. nel merito, respingere le domande tutte di
[...]
, poiché infondate in fatto e Controparte_3
in diritto e, comunque, non provate, con ogni conseguenziale pronuncia;
3. in ogni caso, confermare la bontà della pronuncia del Tribunale di Roma – Seconda
Sezione Civile n. 6227/2021 pubblicata il 12.04.2021, anche in punto di spese. “
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. (d'ora in poi, adiva il Controparte_1 CP_1
Tribunale di Roma proponendo opposizione avverso l'ingiunzione, notificata in data 16.01.2017, per il pagamento della somma di € 138.422,75 con la quale l' Controparte_3
(d'ora in poi, ), rilevata la “cessazione dell'attività Controparte_3 CP_3
riscontrata a seguito di verifiche ordinarie”, agiva per il recupero del credito r.g. n. 4305/2021 2 erogato per agevolazioni per l'autoimpiego di cui al titolo II del d. lgs. 21 aprile
2000 n.185. deduceva la nullità dell'ingiunzione di pagamento in quanto, al CP_1
contrario di quanto posto da a fondamento della revoca CP_3
dell'agevolazione, dalla lettura della visura camerale storica si evinceva che la società non aveva cessato la propria attività.
, regolarmente citata in giudizio, restava contumace. CP_3
Il Tribunale di Roma con sentenza n. 6227/2021 accoglieva la domanda e annullava l'ingiunzione di pagamento impugnata rilevando che non risultava provata la cessazione dell'attività della società.
2. ha proposto appello avverso la suddetta sentenza Controparte_3
articolando due motivi.
Con il primo motivo l'appellante ha lamentato l'omessa notificazione dell'atto di citazione.
Con il secondo motivo l'appellante ha contestato la sentenza per avere il tribunale ritenuto illegittima la revoca delle agevolazioni e annullato l'ingiunzione di pagamento. Sostiene l'appellante che dalla visura della società emergeva che la aveva aperto, dopo la deliberazione della concessione, CP_1
la sede operativa a Montignoso (MS) così incorrendo in una delle cause di revoca previste dall'art. 19 lett. g) del contratto di concessione, tra cui rientrava la violazione dell'obbligo di mantenere la propria sede legale, amministrativa e operativa nell'area della quale faceva parte il Parte_3
Con la comparsa conclusionale l'appellante ha rinunciato al primo motivo di appello.
3. L'appello è inammissibile in quanto incorre nel divieto dei nova sancito dall'art. 345 c.p.c..
Occorre ricordare che la parte rimasta contumace in primo grado non può godere, nel giudizio di appello, di diritti processuali più ampi di quelli spettanti alla parte ritualmente costituita in quel primo giudizio e deve, conseguentemente, accettare il processo nello stato in cui si trova, con tutte le preclusioni e decadenze già verificatesi.
L'art. 345 c.p.c., come noto, riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto ma anche le allegazioni non esplicate in primo grado, non r.g. n. 4305/2021 3 potendo le stesse essere veicolate in appello, pena la trasformazione del giudizio di appello da revisio prioris instantiae a novum iudicium, modello quest'ultimo estraneo al nostro ordinamento (v. Cass. n. 9211/2022, Cass. n.
2529/2018). Le nuove contestazioni in secondo grado, oltre a modificare i temi di indagine, altererebbero anche la parità delle parti, esponendo l'altra parte all'impossibilità di chiedere l'assunzione di quelle prove alle quali, in ipotesi, aveva rinunciato, confidando proprio nella mancata contestazione ad opera dell'avversario.
Ora, la difesa svolta da circa la sussistenza di una diversa causa di CP_3
revoca dell'agevolazione (violazione dell'obbligo di mantenimento della sede operativa nell'area stabilita) rispetto a quella contestata alla società appellata
(cessazione dell'attività) è stata per la prima volta dedotta nell'atto di appello con conseguente inammissibilità del motivo di appello e della documentazione prodotta a supporto delle allegazioni.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria e della semplicità della fase conclusionale.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'appello;
2) Condanna parte appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite che si liquidano in € 7.500,00 oltre accessori e rimborso spese generali.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002 dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del
13.11.2025.
r.g. n. 4305/2021 4 Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 4305/2021 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 4305 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 - ter c.p.c. del 19.06.2025 e vertente
T R A
Parte_1 Parte_2
(C.F. , in persona del suo procuratore
[...] P.IVA_1 speciale, rappresentata e difesa dall'Avv. Guido Buffarini Guidi
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio
NO
APPELLATA
CONCLUSIONI
r.g. n. 4305/2021 1 Per l'appellante
“1) Accogliere l'appello e, per l'effetto, dichiarare valida ed efficace l'ingiunzione di pagamento emessa da nei confronti della Controparte_2 Controparte_1
per € 138.422,75 in relazione al Prot. N. 2002676.
[...]
2) All'esito della superiore statuizione, dichiarare la sussistenza del credito di cui all'impugnata ingiunzione di pagamento e, condannare la Controparte_1
al pagamento in favore dell'appellante dell'importo di €
[...] Controparte_2
138.422,75, oltre interessi di mora contrattualmente dovuti ex art. 19.2 dalla data delle singole erogazioni all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio.”
Per l'appellata
“Accertata l'infondatezza dei motivi di appello e delle richieste avanzate da
[...]
in Controparte_3
forza di quanto dedotto in premessa, confermare la sentenza resa dal Tribunale di Roma ed oggi impugnata e conseguentemente rigettare l'appello spiegato poichè inammissibile, improponibile ed improcedibile, per i motivi tutti sopra indicati;
2. nel merito, respingere le domande tutte di
[...]
, poiché infondate in fatto e Controparte_3
in diritto e, comunque, non provate, con ogni conseguenziale pronuncia;
3. in ogni caso, confermare la bontà della pronuncia del Tribunale di Roma – Seconda
Sezione Civile n. 6227/2021 pubblicata il 12.04.2021, anche in punto di spese. “
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. (d'ora in poi, adiva il Controparte_1 CP_1
Tribunale di Roma proponendo opposizione avverso l'ingiunzione, notificata in data 16.01.2017, per il pagamento della somma di € 138.422,75 con la quale l' Controparte_3
(d'ora in poi, ), rilevata la “cessazione dell'attività Controparte_3 CP_3
riscontrata a seguito di verifiche ordinarie”, agiva per il recupero del credito r.g. n. 4305/2021 2 erogato per agevolazioni per l'autoimpiego di cui al titolo II del d. lgs. 21 aprile
2000 n.185. deduceva la nullità dell'ingiunzione di pagamento in quanto, al CP_1
contrario di quanto posto da a fondamento della revoca CP_3
dell'agevolazione, dalla lettura della visura camerale storica si evinceva che la società non aveva cessato la propria attività.
, regolarmente citata in giudizio, restava contumace. CP_3
Il Tribunale di Roma con sentenza n. 6227/2021 accoglieva la domanda e annullava l'ingiunzione di pagamento impugnata rilevando che non risultava provata la cessazione dell'attività della società.
2. ha proposto appello avverso la suddetta sentenza Controparte_3
articolando due motivi.
Con il primo motivo l'appellante ha lamentato l'omessa notificazione dell'atto di citazione.
Con il secondo motivo l'appellante ha contestato la sentenza per avere il tribunale ritenuto illegittima la revoca delle agevolazioni e annullato l'ingiunzione di pagamento. Sostiene l'appellante che dalla visura della società emergeva che la aveva aperto, dopo la deliberazione della concessione, CP_1
la sede operativa a Montignoso (MS) così incorrendo in una delle cause di revoca previste dall'art. 19 lett. g) del contratto di concessione, tra cui rientrava la violazione dell'obbligo di mantenere la propria sede legale, amministrativa e operativa nell'area della quale faceva parte il Parte_3
Con la comparsa conclusionale l'appellante ha rinunciato al primo motivo di appello.
3. L'appello è inammissibile in quanto incorre nel divieto dei nova sancito dall'art. 345 c.p.c..
Occorre ricordare che la parte rimasta contumace in primo grado non può godere, nel giudizio di appello, di diritti processuali più ampi di quelli spettanti alla parte ritualmente costituita in quel primo giudizio e deve, conseguentemente, accettare il processo nello stato in cui si trova, con tutte le preclusioni e decadenze già verificatesi.
L'art. 345 c.p.c., come noto, riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto ma anche le allegazioni non esplicate in primo grado, non r.g. n. 4305/2021 3 potendo le stesse essere veicolate in appello, pena la trasformazione del giudizio di appello da revisio prioris instantiae a novum iudicium, modello quest'ultimo estraneo al nostro ordinamento (v. Cass. n. 9211/2022, Cass. n.
2529/2018). Le nuove contestazioni in secondo grado, oltre a modificare i temi di indagine, altererebbero anche la parità delle parti, esponendo l'altra parte all'impossibilità di chiedere l'assunzione di quelle prove alle quali, in ipotesi, aveva rinunciato, confidando proprio nella mancata contestazione ad opera dell'avversario.
Ora, la difesa svolta da circa la sussistenza di una diversa causa di CP_3
revoca dell'agevolazione (violazione dell'obbligo di mantenimento della sede operativa nell'area stabilita) rispetto a quella contestata alla società appellata
(cessazione dell'attività) è stata per la prima volta dedotta nell'atto di appello con conseguente inammissibilità del motivo di appello e della documentazione prodotta a supporto delle allegazioni.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria e della semplicità della fase conclusionale.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'appello;
2) Condanna parte appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite che si liquidano in € 7.500,00 oltre accessori e rimborso spese generali.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002 dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del
13.11.2025.
r.g. n. 4305/2021 4 Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 4305/2021 5