TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 01/04/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Onorario dr. Luca
Restivo, in esito alle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del giorno 01 aprile
2025 depositate, ex art. 127 ter c.p.c., dalla parte ricorrente il 28.03.2025 e dalla parte resistente il
31.01.2025, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 470 dell'anno 2022 del Ruolo Generale, promossa da
(c.f.: ) nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Giardina e Nancy Cascià ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in Canicattì (AG), corso Umberto I n.
100, giusta procura ad litem in atti
* RICORRENTE * contro
(c.f.: in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede in Agrigento, via Picone nn.
20/30, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi giusta procura generale alle liti in notar di Roma in atti Persona_1
* RESISTENTE *
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito emesso a seguito di iscrizione d'ufficio alla
Gestione Separata CP_1
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. Con ricorso depositato in data 10 febbraio 2022, notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti il 28 febbraio 2022, Parte_1 ha proposto opposizione avverso “l'avviso di addebito n. 591 2021 00013412 19 000, formato il
09/12/2021 e ricevuto a mezzo posta in data 07/01/2022, emesso dall' di Agrigento con il CP_1
quale, a seguito di controllo effettuato sulla posizione contributiva del ricorrente, avrebbe
1 accertato per l'anno dall' 1/2014 all'12/2014, contributi a titolo di Gestione Separata contributi su reddito arti e professioni dovuti per l'importo di € 2.896,95”. In particolare, il ricorrente ha eccepito la nullità dell'avviso di addebito impugnato per seguenti motivi: “1) … assoluta inesistenza giuridica della notifica, ovvero inesistenza giuridica determinata dalla violazione degli artt. 148 e 149 c.p.c. nonché degli artt. 14 e 3, comma 1 legge n. 890/1982; 2) … mancata notifica dell'avviso bonario come previsto dall'art. 24 n. 2 d.lgs. 46/1999; 3) … difetto di motivazione, per mancata integrazione della motivazione per relationem … in violazione degli art.
3, comma 2, legge n. 241/1990, nonché dell'art. 7, comma 1, legge n. 212/2000; 4) … inesistenza della pretesa previdenziale ovvero per intervenuta prescrizione dei contributi”.
Ha chiesto, quindi, al Tribunale di “1. in via preliminare:
1.1. sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato …; 1.2 … ritenere e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità degli atti impugnati …;
2. nel merito: nullità dell'avviso di addebito impugnato per inesistenza della pretesa contributiva … stante l'evidenza inesistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della pretesa previdenziale sia per intervenuta prescrizione quinquennale;
con condanna alle spese del presente giudizio da distrarre in favore dei procuratori”.
L' , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, si è costituito nel presente giudizio depositando il 30 luglio 2022 memoria di risposta con la quale ha contestato quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente, evidenziando che “l'Avviso di
Addebito n. 591 2021 00013412 19 000, notificato il 10-01-2022, relativo al periodo da 01-2014 a
12-2014, è scaturito dal mancato riscontro sull'Avviso Bonario di Pagamento n.68976736283-1, denominato Poseidone 2014, Gestione Separata di cui alla legge 335/95, notificato il 22.09.2020, riguardante contributi omessi e relative sanzioni computati sulla base del reddito Libero
Professionale (da Punto Fisco “ ” -711210) prodotto Controparte_2 nell'anno d'imposta 2014 dal sig. ”. Parte_1
Ha, quindi, domandato al Tribunale di “rigettare il ricorso confermando il provvedimento di iscrizione dell' . CP_1
Il Giudice assegnatario del fascicolo fissava l'udienza per la discussione, poi differita per esigenze di carico di ruolo.
In data 09 dicembre 2024, il presente procedimento veniva assegnato all'odierno decidente che fissava l'udienza del giorno 01 aprile 2025 per la discussione.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del giorno 01 aprile 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuto dalla parte ricorrente il
28.03.2025 e dalla parte resistente il 31.01.2025, la causa viene decisa con l'adozione della
2 presente sentenza emessa a norma dell'art. 429 c.p.c.
Il ricorso che ha introdotto il presente giudizio non è giuridicamente legittimo e fondato con riguardo alle varie argomentazioni formulate per supportarlo. Sicché, merita di essere rigettato per quanto di ragione.
2. Rispetto alla prima censura - inesistenza della notifica - va fatto presente che l'avviso di addebito n. 59120210001341219000 è stato notificato dall a mezzo raccomandata a/r CP_1
spedita il 21 dicembre 2021 e ricevuta dall'odierno ricorrente il 10 gennaio 2022 (v. avviso ricevimento depositato dall' ). CP_1
Orbene, la validità della notifica per raccomandata da parte di , espressamente CP_1
prevista dall'art. 30, comma IV, del D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010, nell'ambito delle misure volte al “Potenziamento dei processi di riscossione dell , è stata CP_1
ribadita dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, da ultimo con la recentissima ordinanza 06 dicembre 2024 n. 31369.
La Suprema Corte nel citato provvedimento ha, altresì, specificato la non applicabilità alle notifiche effettuate dall' ai sensi del richiamato D.L. 78/2010, sia della Legge n. 890/1982 CP_1
(“La notificazione è conforme al paradigma normativo, delineato da una disciplina peculiare, che regolamenta in modo esaustivo la materia e non impone il rispetto delle previsioni della legge n.
890 del 1982”) sia delle norme previste dai D.P.R. nn. 600 e 602 del 1973 (“la disposizione dell'art. 30, comma 4, del D.L. n. 78 del 2010, concede all'Istituto di notificare l'avviso di addebito anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori aggravi procedurali”).
Nella medesima ordinanza la Corte di Cassazione ha anche precisato che “non si può reputare inesistente una notifica eseguita secondo le modalità che la legge inequivocabilmente prevede, abilitando l'Istituto a spedire l'avviso di addebito con raccomandata con avviso di ricevimento. L'inesistenza … è categoria residuale e si configura in ipotesi tassative, che la giurisprudenza di questa Corte ha circoscritto entro i limiti rigorosi della palese discrasia rispetto al modello legale (Cass., S.U., 20 luglio 2016, n. 14916). … In ultima analisi, non si ravvisa il presupposto dell'inesistenza della notifica, che solo consentirebbe di ritenere tempestiva
l'opposizione contro l'avviso di addebito, e non sono state contestate mediante rituale opposizione agli atti esecutivi eventuali irregolarità del procedimento di notifica, estranee al perimetro dell'inesistenza” (Cass. n. 31369/2024).
Il presente motivo di impugnazione è, pertanto, destituito di fondamento, oltre che inammissibile perché proposto tardivamente quando era già scaduto il termine perentorio di giorni
3 venti previsto dall'art. 617 c.p.c. per l'opposizione agli atti esecutivi.
3. Dall'esame della documentazione prodotta dalla resistente emerge l'infondatezza del CP_1 secondo motivo di opposizione relativo all'asserita “mancata notifica dell'avviso bonario come previsto dall'art. 24 n. 2 d.lgs. 46/1999”.
Risulta, invero, versato in atti l'avviso bonario di pagamento (cd. “Poseidone 2014”) regolarmente notificato dall' al ricorrente a mezzo raccomandata a/r spedita il 16.09.2020 e CP_1
ricevuta il 22 settembre 2020 dallo stesso (v. avviso Poseidone 2014 e avviso di Parte_1
ricevimento - produzione ). CP_1
4. L'invocata carenza motivazionale non può trovare spazio nel caso di specie.
Nell'impugnato avviso di addebito sono indicati con chiarezza i crediti alla base della pretesa.
L'art. 7 della Legge 212/2000 richiamato dal ricorrente fa esclusivo riferimento agli atti impugnabili innanzi alla giurisdizione tributaria, che presenta caratteristiche diverse rispetto al processo innanzi alla giurisdizione ordinaria.
Inoltre, l'avvenuta rituale notifica dell'avviso bonario attesta, ove ve ne fosse ancora bisogno, l'infondatezza del presente motivo di opposizione.
5. Non meritevole di accoglimento risulta anche la “eccezione di nullità dell'avviso di addebito impugnato per inesistenza della pretesa previdenziale ovvero per intervenuta prescrizione dei contributi”, costituente l'ultimo motivo di ricorso.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 10273 del 19 aprile 2021 ha “ribadito che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del
2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020): l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria. Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dall'art. 55, r.d.l. n. 1827/1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono
«dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati»” (cfr. Cass. Civ. n. 10273/2021).
Come correttamente evidenziato dall' il termine del 16 giugno 2015 previsto per la CP_1
4 scadenza del versamento dei contributi previdenziali per l'anno 2014 è stato differito alla data del
06 luglio 2015 con il D.P.C.M. del 09.06.2015.
Facendo corretta applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, la data del 06 luglio 2015 costituisce, quindi, l'effettivo dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale.
La prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali dell'anno 2014, che pertanto sarebbe maturata il 06 luglio 2020, è stata, poi, per legge differita di ulteriori 128 giorni sino al giorno 11 novembre 2020: invero l'art. 37, comma II, del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n.
27/2020, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha testualmente stabilito che “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria … sono sospesi per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”.
Ne consegue che alla data del 22 settembre 2020, momento della ricezione da parte del dell'avviso bonario di pagamento “Poseidone 2014” la prescrizione Parte_1
quinquennale non era ancora maturata.
In altri termini la prescrizione dei contributi previdenziali dell'anno 2014 che, in forza dei citati provvedimenti governativi e legislativi, sarebbe avvenuta in data 11 novembre 2020, è stata, nel caso in esame, tempestivamente interrotta dall' con la notifica in data 22.09.2020 CP_1
dell'avviso bonario di pagamento.
Il ricorso presentato dal è, quindi, infondato e deve essere rigettato. Parte_1
6. Avuto riguardo all'esito del giudizio le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con l'applicazione dei parametri minimi previsti dal vigente D.M. n.
147/2022, con esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice dr. Luca Restivo, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 470/2022, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro
886,00 oltre oneri di legge.
Così deciso in Agrigento il 01/04/2025.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Onorario dr. Luca
Restivo, in esito alle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del giorno 01 aprile
2025 depositate, ex art. 127 ter c.p.c., dalla parte ricorrente il 28.03.2025 e dalla parte resistente il
31.01.2025, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 470 dell'anno 2022 del Ruolo Generale, promossa da
(c.f.: ) nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Giardina e Nancy Cascià ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in Canicattì (AG), corso Umberto I n.
100, giusta procura ad litem in atti
* RICORRENTE * contro
(c.f.: in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede in Agrigento, via Picone nn.
20/30, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi giusta procura generale alle liti in notar di Roma in atti Persona_1
* RESISTENTE *
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito emesso a seguito di iscrizione d'ufficio alla
Gestione Separata CP_1
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. Con ricorso depositato in data 10 febbraio 2022, notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti il 28 febbraio 2022, Parte_1 ha proposto opposizione avverso “l'avviso di addebito n. 591 2021 00013412 19 000, formato il
09/12/2021 e ricevuto a mezzo posta in data 07/01/2022, emesso dall' di Agrigento con il CP_1
quale, a seguito di controllo effettuato sulla posizione contributiva del ricorrente, avrebbe
1 accertato per l'anno dall' 1/2014 all'12/2014, contributi a titolo di Gestione Separata contributi su reddito arti e professioni dovuti per l'importo di € 2.896,95”. In particolare, il ricorrente ha eccepito la nullità dell'avviso di addebito impugnato per seguenti motivi: “1) … assoluta inesistenza giuridica della notifica, ovvero inesistenza giuridica determinata dalla violazione degli artt. 148 e 149 c.p.c. nonché degli artt. 14 e 3, comma 1 legge n. 890/1982; 2) … mancata notifica dell'avviso bonario come previsto dall'art. 24 n. 2 d.lgs. 46/1999; 3) … difetto di motivazione, per mancata integrazione della motivazione per relationem … in violazione degli art.
3, comma 2, legge n. 241/1990, nonché dell'art. 7, comma 1, legge n. 212/2000; 4) … inesistenza della pretesa previdenziale ovvero per intervenuta prescrizione dei contributi”.
Ha chiesto, quindi, al Tribunale di “1. in via preliminare:
1.1. sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato …; 1.2 … ritenere e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità degli atti impugnati …;
2. nel merito: nullità dell'avviso di addebito impugnato per inesistenza della pretesa contributiva … stante l'evidenza inesistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della pretesa previdenziale sia per intervenuta prescrizione quinquennale;
con condanna alle spese del presente giudizio da distrarre in favore dei procuratori”.
L' , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, si è costituito nel presente giudizio depositando il 30 luglio 2022 memoria di risposta con la quale ha contestato quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente, evidenziando che “l'Avviso di
Addebito n. 591 2021 00013412 19 000, notificato il 10-01-2022, relativo al periodo da 01-2014 a
12-2014, è scaturito dal mancato riscontro sull'Avviso Bonario di Pagamento n.68976736283-1, denominato Poseidone 2014, Gestione Separata di cui alla legge 335/95, notificato il 22.09.2020, riguardante contributi omessi e relative sanzioni computati sulla base del reddito Libero
Professionale (da Punto Fisco “ ” -711210) prodotto Controparte_2 nell'anno d'imposta 2014 dal sig. ”. Parte_1
Ha, quindi, domandato al Tribunale di “rigettare il ricorso confermando il provvedimento di iscrizione dell' . CP_1
Il Giudice assegnatario del fascicolo fissava l'udienza per la discussione, poi differita per esigenze di carico di ruolo.
In data 09 dicembre 2024, il presente procedimento veniva assegnato all'odierno decidente che fissava l'udienza del giorno 01 aprile 2025 per la discussione.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del giorno 01 aprile 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuto dalla parte ricorrente il
28.03.2025 e dalla parte resistente il 31.01.2025, la causa viene decisa con l'adozione della
2 presente sentenza emessa a norma dell'art. 429 c.p.c.
Il ricorso che ha introdotto il presente giudizio non è giuridicamente legittimo e fondato con riguardo alle varie argomentazioni formulate per supportarlo. Sicché, merita di essere rigettato per quanto di ragione.
2. Rispetto alla prima censura - inesistenza della notifica - va fatto presente che l'avviso di addebito n. 59120210001341219000 è stato notificato dall a mezzo raccomandata a/r CP_1
spedita il 21 dicembre 2021 e ricevuta dall'odierno ricorrente il 10 gennaio 2022 (v. avviso ricevimento depositato dall' ). CP_1
Orbene, la validità della notifica per raccomandata da parte di , espressamente CP_1
prevista dall'art. 30, comma IV, del D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010, nell'ambito delle misure volte al “Potenziamento dei processi di riscossione dell , è stata CP_1
ribadita dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, da ultimo con la recentissima ordinanza 06 dicembre 2024 n. 31369.
La Suprema Corte nel citato provvedimento ha, altresì, specificato la non applicabilità alle notifiche effettuate dall' ai sensi del richiamato D.L. 78/2010, sia della Legge n. 890/1982 CP_1
(“La notificazione è conforme al paradigma normativo, delineato da una disciplina peculiare, che regolamenta in modo esaustivo la materia e non impone il rispetto delle previsioni della legge n.
890 del 1982”) sia delle norme previste dai D.P.R. nn. 600 e 602 del 1973 (“la disposizione dell'art. 30, comma 4, del D.L. n. 78 del 2010, concede all'Istituto di notificare l'avviso di addebito anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori aggravi procedurali”).
Nella medesima ordinanza la Corte di Cassazione ha anche precisato che “non si può reputare inesistente una notifica eseguita secondo le modalità che la legge inequivocabilmente prevede, abilitando l'Istituto a spedire l'avviso di addebito con raccomandata con avviso di ricevimento. L'inesistenza … è categoria residuale e si configura in ipotesi tassative, che la giurisprudenza di questa Corte ha circoscritto entro i limiti rigorosi della palese discrasia rispetto al modello legale (Cass., S.U., 20 luglio 2016, n. 14916). … In ultima analisi, non si ravvisa il presupposto dell'inesistenza della notifica, che solo consentirebbe di ritenere tempestiva
l'opposizione contro l'avviso di addebito, e non sono state contestate mediante rituale opposizione agli atti esecutivi eventuali irregolarità del procedimento di notifica, estranee al perimetro dell'inesistenza” (Cass. n. 31369/2024).
Il presente motivo di impugnazione è, pertanto, destituito di fondamento, oltre che inammissibile perché proposto tardivamente quando era già scaduto il termine perentorio di giorni
3 venti previsto dall'art. 617 c.p.c. per l'opposizione agli atti esecutivi.
3. Dall'esame della documentazione prodotta dalla resistente emerge l'infondatezza del CP_1 secondo motivo di opposizione relativo all'asserita “mancata notifica dell'avviso bonario come previsto dall'art. 24 n. 2 d.lgs. 46/1999”.
Risulta, invero, versato in atti l'avviso bonario di pagamento (cd. “Poseidone 2014”) regolarmente notificato dall' al ricorrente a mezzo raccomandata a/r spedita il 16.09.2020 e CP_1
ricevuta il 22 settembre 2020 dallo stesso (v. avviso Poseidone 2014 e avviso di Parte_1
ricevimento - produzione ). CP_1
4. L'invocata carenza motivazionale non può trovare spazio nel caso di specie.
Nell'impugnato avviso di addebito sono indicati con chiarezza i crediti alla base della pretesa.
L'art. 7 della Legge 212/2000 richiamato dal ricorrente fa esclusivo riferimento agli atti impugnabili innanzi alla giurisdizione tributaria, che presenta caratteristiche diverse rispetto al processo innanzi alla giurisdizione ordinaria.
Inoltre, l'avvenuta rituale notifica dell'avviso bonario attesta, ove ve ne fosse ancora bisogno, l'infondatezza del presente motivo di opposizione.
5. Non meritevole di accoglimento risulta anche la “eccezione di nullità dell'avviso di addebito impugnato per inesistenza della pretesa previdenziale ovvero per intervenuta prescrizione dei contributi”, costituente l'ultimo motivo di ricorso.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 10273 del 19 aprile 2021 ha “ribadito che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del
2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020): l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria. Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dall'art. 55, r.d.l. n. 1827/1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono
«dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati»” (cfr. Cass. Civ. n. 10273/2021).
Come correttamente evidenziato dall' il termine del 16 giugno 2015 previsto per la CP_1
4 scadenza del versamento dei contributi previdenziali per l'anno 2014 è stato differito alla data del
06 luglio 2015 con il D.P.C.M. del 09.06.2015.
Facendo corretta applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, la data del 06 luglio 2015 costituisce, quindi, l'effettivo dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale.
La prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali dell'anno 2014, che pertanto sarebbe maturata il 06 luglio 2020, è stata, poi, per legge differita di ulteriori 128 giorni sino al giorno 11 novembre 2020: invero l'art. 37, comma II, del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n.
27/2020, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha testualmente stabilito che “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria … sono sospesi per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”.
Ne consegue che alla data del 22 settembre 2020, momento della ricezione da parte del dell'avviso bonario di pagamento “Poseidone 2014” la prescrizione Parte_1
quinquennale non era ancora maturata.
In altri termini la prescrizione dei contributi previdenziali dell'anno 2014 che, in forza dei citati provvedimenti governativi e legislativi, sarebbe avvenuta in data 11 novembre 2020, è stata, nel caso in esame, tempestivamente interrotta dall' con la notifica in data 22.09.2020 CP_1
dell'avviso bonario di pagamento.
Il ricorso presentato dal è, quindi, infondato e deve essere rigettato. Parte_1
6. Avuto riguardo all'esito del giudizio le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con l'applicazione dei parametri minimi previsti dal vigente D.M. n.
147/2022, con esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice dr. Luca Restivo, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 470/2022, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro
886,00 oltre oneri di legge.
Così deciso in Agrigento il 01/04/2025.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
5