Articolo 1 della Legge 11 novembre 1989, n. 371
Articolo 2
Versione
1 dicembre 1989
Art. 1. (Entrate). 1. Le entrate tributarie, extratributarie, per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti, e per accensione di prestiti, accertate nell'esercizio finanziario 1988 per competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in lire 442.976.377.962.628.
2. I residui attivi determinati alla chiusura dell'esercizio 1987 in lire 43.856.236.955.998 risultano stabiliti - per effetto di maggiori e minori entrate verificatesi nel corso della gestione 1988 - in lire 44.784.222.814.240.
3. I residui attivi al 31 dicembre 1988 ammontano complessivamente a lire 49.293.796.309.293, cosi' risultanti:



Parte di provvedimento in formato grafico

NOTE


AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Entrata in vigore il 1 dicembre 1989