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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 27/02/2026, n. 1709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1709 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1709/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il 19/11/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente
COSTANZO MASSIMO RD, Relatore
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 19/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4634/2022 depositato il 02/09/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 850/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 2 e pubblicata il 07/02/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01S103801-2015 IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Società 1" (c.f. P.IVA_1), esercente l'attività di "Ristoranti, Trattorie,
Pizzerie, osterie e Birrerie con cucina" (cod. attività 5530A), ha ricevuto l'avviso di accertamento n.
TYS03S101800/2015 per l'anno d'imposta 2010 che ha rettificatoi relativi redditi d'impresa. L'avviso in questione veniva definito in adesione con l'Ufficio ai sensi del D. Lgs 218 del 19/06/1997; la società accettava la pretesa per come era stata rideterminata dall'Ufficio, confermando la legittimità dell'operato.
Successivamente, ai sensi degli artt. 37, 38 e 41 bis D.P.R. 600/73, con l'atto n. TYS01S10380/2015 notificato in data 10/12/2015, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania accertava un maggior reddito di capitale in €. 12.072,00 nei confronti del sig. Resistente_1 in qualità di socio della società sopra citata, con una quota di nominali pari ad un terzo dell'intero capitale sociale.
Con ricorso del 02/02/2016 la parte impugnava l'atto n. TYS01S10380/2015 per presunta infondatezza nel merito della pretesa impositiva degli utili extracontabili accertati ed errata motivazione dell'atto.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate contestando la tesi della difesa ed evidenziando che la società "
Società l', pur realizzando utili esigui o addirittura perdite fiscali, impropriamente anticipava somme di denaro contanti ai soci, senza alcuna previsione statutaria o assembleare che autorizzava detto comportamento e senza indicare le generalità e il numero dei soci che avevano beneficiato delle anticipazioni delle somme in argomento. Infatti, attraverso l'esame del conto "cassa" i verbalizzanti avevano rilevato diverse anticipazioni ai soci di importi periodici in contanti per l'ammontare complessivo di
€. 73.576,22, giustificati dalla società con la scheda di Conto n. 16/0027 Anticipazioni Attive ai Soci con un saldo di apertura all' 01.01.2010 pari ad €. 130.000,00 ed un saldo di chiusura pari ad €. 203.575,00 recante la giustificazione "Giro conto come da indicazione C.D.A." non documentata da alcun verbale del Consiglio di amministrazione o dalla nota integrativa al bilancio. All'attivo dello S.P. la società modificava il conto della scheda n. 16/0027 nel C/to n. 16/0012 Soci in C/Garanzia Cap. Soc. di €. 203.575,00.
In merito la società cooperativa non aveva fornito alcun chiarimento e/o documentazione. Tutto ciò denotava una gestione della società cooperativa impropria, infatti, le somme anticipate a soci indefiniti e non individuabili (potrebbero essere due, tre, uno oppure tutti) rappresentano un trattamento economico ulteriore a favore dei soci lavoratori non contabilizzato e non previsto da alcun regolamento interno di cui le cooperative di produzione e lavoro devono dotarsi, previa approvazione dell'assemblea dei soci e successivamente depositato presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio (legge n. 142/2001). All'udienza del 11/01/2022
Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso in quanto l'accertamento, si fonda sulla presunzione della distribuzione ai soci di utili extracontabili accertati in capo alla società. Tale presunzione, ad avviso dei giudici, però, è predicabile solo nell'ipotesi di società a ristrettissima base sociale spesso legati da rapporti di parentela e ciò perchè nel caso che ci occupa, invece, la società cooperativa in esame è costituita da sei soci non legati da vincoli di parentela
Propone appello l'Agenzia delle Entrate perchè la sentenza è omissiva e viola gli artt. 36 del D.Lgs. 546/92
e 112 cpc. in quanto Giudici in sentenza non hanno peraltro indicato quali norme abbiano ritenuto applicabili per ritenere non fondata la pretesa di recupero.
L'appellato si è costituito.
All'udienza odierna la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
La società di cui il sig. Resistente_1 fa parte è una società di capitali a ristretta base azionaria, per cui vige la presunzione che gli utili non contabilizzati siano stati distribuiti ai soci, su cui grava l'onere di provare una diversa destinazione. Del resto, l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che l'avviso di accertamento emesso nei confronti della "Società 1" era divenuto definitivo, ne consegue che il presupposto a base dell'accertamento del reddito di partecipazione del socio non ha valore di presunzione, ma bensì è dato certo e definitivo, che non può essere oggetto di contestazione. Qualora, l'accertamento a carico della società, sia divenuto definitivo, tale circostanza pregiudica l'esito del giudizio nei confronti del socio, cui viene imputato il reddito di partecipazione.
In caso di separata pendenza dei giudizi di accertamento nei confronti di società di capitali a ristretta base partecipativa e dei soci della stessa, la Corte di Cassazione ha individuato un rapporto di dipendenza dell'accertamento riguardante i soci rispetto alla società, tale da legittimare l'eventuale sospensione, ex art. 337 c.p.c. del giudizio relativo all'accertamento riguardante il socio laddove sia impugnata la sentenza pronunciata in tema di accertamento sulla società (cfr., in generale, Cass. n. 21763 del 2021, e, specificamente, nel contenzioso tributario, Cass. n. 26699 del 2022), potendo comunque il socio, nel giudizio relativo all'accertamento del proprio reddito da partecipazione, oltre a far valere questioni personali, contestare nel merito l'accertamento del maggior reddito d'impresa della società.
Nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, è ammessa la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, la quale non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, con la conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire la prova contraria (cfr. Cass. 1947/2019; 15824/2016). In sostanza l'operatività della presunzione investe la società di capitali, sul presupposto che la ristretta base partecipativa consenta un controllo effettivo dei soci nella gestione sociale, mentre non conta la modalità di accertamento (cfr. Cass. 32959/2018), e l'imputazione ai soci del maggior reddito accertato in capo alla società prescinde dall'eventuale natura adesiva dell'accertamento nei confronti dell'ente.
Il contribuente non ha documentato alcuna questione personale.
La sentenza deve essere riformata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Il grado accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata dichiara legittimo l'atto impugnato..
Condanna l'appellato al pagamento a favore dell'appellante Agenzia delle Entrate delle spese di primo grado che si liquidano in euro 1.000,00 oltre IVA, diritti e rimborso delle spese generali al 15% e rimborso del contributo unificato e delle spese di secondo grado che si liquidano in euro 1.300,00 oltre IVA, diritti e rimborso delle spese generali al 15% e rimborso del contributo unificato.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XIII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia il 19 novembre 2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
MO CC TA EN BR
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il 19/11/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente
COSTANZO MASSIMO RD, Relatore
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 19/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4634/2022 depositato il 02/09/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 850/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 2 e pubblicata il 07/02/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01S103801-2015 IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Società 1" (c.f. P.IVA_1), esercente l'attività di "Ristoranti, Trattorie,
Pizzerie, osterie e Birrerie con cucina" (cod. attività 5530A), ha ricevuto l'avviso di accertamento n.
TYS03S101800/2015 per l'anno d'imposta 2010 che ha rettificatoi relativi redditi d'impresa. L'avviso in questione veniva definito in adesione con l'Ufficio ai sensi del D. Lgs 218 del 19/06/1997; la società accettava la pretesa per come era stata rideterminata dall'Ufficio, confermando la legittimità dell'operato.
Successivamente, ai sensi degli artt. 37, 38 e 41 bis D.P.R. 600/73, con l'atto n. TYS01S10380/2015 notificato in data 10/12/2015, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania accertava un maggior reddito di capitale in €. 12.072,00 nei confronti del sig. Resistente_1 in qualità di socio della società sopra citata, con una quota di nominali pari ad un terzo dell'intero capitale sociale.
Con ricorso del 02/02/2016 la parte impugnava l'atto n. TYS01S10380/2015 per presunta infondatezza nel merito della pretesa impositiva degli utili extracontabili accertati ed errata motivazione dell'atto.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate contestando la tesi della difesa ed evidenziando che la società "
Società l', pur realizzando utili esigui o addirittura perdite fiscali, impropriamente anticipava somme di denaro contanti ai soci, senza alcuna previsione statutaria o assembleare che autorizzava detto comportamento e senza indicare le generalità e il numero dei soci che avevano beneficiato delle anticipazioni delle somme in argomento. Infatti, attraverso l'esame del conto "cassa" i verbalizzanti avevano rilevato diverse anticipazioni ai soci di importi periodici in contanti per l'ammontare complessivo di
€. 73.576,22, giustificati dalla società con la scheda di Conto n. 16/0027 Anticipazioni Attive ai Soci con un saldo di apertura all' 01.01.2010 pari ad €. 130.000,00 ed un saldo di chiusura pari ad €. 203.575,00 recante la giustificazione "Giro conto come da indicazione C.D.A." non documentata da alcun verbale del Consiglio di amministrazione o dalla nota integrativa al bilancio. All'attivo dello S.P. la società modificava il conto della scheda n. 16/0027 nel C/to n. 16/0012 Soci in C/Garanzia Cap. Soc. di €. 203.575,00.
In merito la società cooperativa non aveva fornito alcun chiarimento e/o documentazione. Tutto ciò denotava una gestione della società cooperativa impropria, infatti, le somme anticipate a soci indefiniti e non individuabili (potrebbero essere due, tre, uno oppure tutti) rappresentano un trattamento economico ulteriore a favore dei soci lavoratori non contabilizzato e non previsto da alcun regolamento interno di cui le cooperative di produzione e lavoro devono dotarsi, previa approvazione dell'assemblea dei soci e successivamente depositato presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio (legge n. 142/2001). All'udienza del 11/01/2022
Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso in quanto l'accertamento, si fonda sulla presunzione della distribuzione ai soci di utili extracontabili accertati in capo alla società. Tale presunzione, ad avviso dei giudici, però, è predicabile solo nell'ipotesi di società a ristrettissima base sociale spesso legati da rapporti di parentela e ciò perchè nel caso che ci occupa, invece, la società cooperativa in esame è costituita da sei soci non legati da vincoli di parentela
Propone appello l'Agenzia delle Entrate perchè la sentenza è omissiva e viola gli artt. 36 del D.Lgs. 546/92
e 112 cpc. in quanto Giudici in sentenza non hanno peraltro indicato quali norme abbiano ritenuto applicabili per ritenere non fondata la pretesa di recupero.
L'appellato si è costituito.
All'udienza odierna la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
La società di cui il sig. Resistente_1 fa parte è una società di capitali a ristretta base azionaria, per cui vige la presunzione che gli utili non contabilizzati siano stati distribuiti ai soci, su cui grava l'onere di provare una diversa destinazione. Del resto, l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che l'avviso di accertamento emesso nei confronti della "Società 1" era divenuto definitivo, ne consegue che il presupposto a base dell'accertamento del reddito di partecipazione del socio non ha valore di presunzione, ma bensì è dato certo e definitivo, che non può essere oggetto di contestazione. Qualora, l'accertamento a carico della società, sia divenuto definitivo, tale circostanza pregiudica l'esito del giudizio nei confronti del socio, cui viene imputato il reddito di partecipazione.
In caso di separata pendenza dei giudizi di accertamento nei confronti di società di capitali a ristretta base partecipativa e dei soci della stessa, la Corte di Cassazione ha individuato un rapporto di dipendenza dell'accertamento riguardante i soci rispetto alla società, tale da legittimare l'eventuale sospensione, ex art. 337 c.p.c. del giudizio relativo all'accertamento riguardante il socio laddove sia impugnata la sentenza pronunciata in tema di accertamento sulla società (cfr., in generale, Cass. n. 21763 del 2021, e, specificamente, nel contenzioso tributario, Cass. n. 26699 del 2022), potendo comunque il socio, nel giudizio relativo all'accertamento del proprio reddito da partecipazione, oltre a far valere questioni personali, contestare nel merito l'accertamento del maggior reddito d'impresa della società.
Nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, è ammessa la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, la quale non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, con la conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire la prova contraria (cfr. Cass. 1947/2019; 15824/2016). In sostanza l'operatività della presunzione investe la società di capitali, sul presupposto che la ristretta base partecipativa consenta un controllo effettivo dei soci nella gestione sociale, mentre non conta la modalità di accertamento (cfr. Cass. 32959/2018), e l'imputazione ai soci del maggior reddito accertato in capo alla società prescinde dall'eventuale natura adesiva dell'accertamento nei confronti dell'ente.
Il contribuente non ha documentato alcuna questione personale.
La sentenza deve essere riformata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Il grado accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata dichiara legittimo l'atto impugnato..
Condanna l'appellato al pagamento a favore dell'appellante Agenzia delle Entrate delle spese di primo grado che si liquidano in euro 1.000,00 oltre IVA, diritti e rimborso delle spese generali al 15% e rimborso del contributo unificato e delle spese di secondo grado che si liquidano in euro 1.300,00 oltre IVA, diritti e rimborso delle spese generali al 15% e rimborso del contributo unificato.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XIII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia il 19 novembre 2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
MO CC TA EN BR