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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 03/12/2025, n. 1985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1985 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 5236/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5236/2019 R.G., avente ad oggetto “divorzio giudiziale
– cessazione effetti civili del matrimonio” promossa da
, (C.F.: ), col patrocinio dell'avv. Concetta Parte_1 C.F._1
Gallo come da procura in atti;
RICORRENTE contro
, (C.F.: ), col patrocinio dell'avv. Giorgio Controparte_1 C.F._2
AN GI come da procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura (visto apposto in data 19/10/2021).
*** rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 12/06/2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 23/10/2019, premetteva che: Parte_1
- in data 30/07/2005 contraeva matrimonio con a OT (atto n. Controparte_1
1 45, parte II, serie A, anno 2005);
- dalla relazione nascevano i figli (in data 16/01/2002) e (in data Per_1 Per_2
04/11/2007);
- con sentenza n. 614/2018 del 30/03/2018, il Tribunale di Siracusa pronunciava la separazione personale dei coniugi.
Col presente ricorso, la ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di disporre:
- l'affidamento condiviso dei minori, con collocamento presso la madre;
- l'assegnazione della casa coniugale a favore della ricorrente;
- l'obbligo, in capo al resistente, di versare alla un assegno mensile di € Pt_1
300,00 a titolo di mantenimento dei figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio , il quale non si opponeva alla domanda Controparte_1 di divorzio, né a quella relativa all'affidamento condiviso dei figli.
In ordine al collocamento dei minori, chiedeva che “il domicilio preferito sia individuato all'esito dell'istruttoria nell'interesse e a tutela del buon diritto del minore e senza alcuna violazione del diritto del padre di vederli ogni qualvolta ne fa richiesta e compatibilmente con le esigenze scolastiche degli stessi”.
Si opponeva alla domanda della ricorrente inerente al mantenimento dei figli e chiedeva di disporre, a proprio carico, l'obbligo di versare alla la somma Pt_1 mensile di € 150,00 per ciascuno dei figli.
All'esito dell'udienza del 26/01/2021, il Presidente – sciogliendo la riserva assunta – stabiliva, in via temporanea ed urgente, l'obbligo di di versare a Controparte_1
la somma di € 300,00 mensili (€ 150,00 per ciascuno) a titolo di Parte_1 mantenimento dei figli minori.
Con provvedimento del 25/06/2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, il Giudice assegnava termini ex art. 190 c.p.c. e rimetteva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
In comparse conclusionali, i procuratori delle parti ribadivano le proprie richieste, ad eccezione di quella inerente l'affidamento di , atteso che parte ricorrente Per_3 chiedeva l'affidamento esclusivo dello stesso alla madre. Tale domanda veniva contestava dal resistente, il quale insisteva nella domanda di affidamento condiviso.
§ Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ricorrono le condizioni poste dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898 del 1970
e successive modifiche, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda. Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi risulta dimostrato dalla sentenza di 2 separazione in atti, emessa dal Tribunale di Siracusa, mentre la protrazione di tale regime, per il periodo eccedente il periodo previsto dalla legge, può ritenersi provata non essendone stata eccepita l'interruzione e non sussistendo sul punto alcuna contestazione tra le parti. L'impossibilità della ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra le parti, infine, si può fondatamente presumere in considerazione del periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
§ Sull'affidamento dei figli e sulla regolamentazione del diritto di visita.
Deve darsi atto che - nelle more del giudizio – i figli della coppia sono divenuti maggiorenni, di talché nulla deve disporsi circa l'affidamento, la collocazione e le visite da parte del genitore non collocatario.
§ Sul mantenimento dei figli.
L'obbligo di mantenimento dei figli gravante sui genitori, che sorge al momento della nascita della prole, trova la propria fonte negli artt. 30 Cost. e 315 bis c.c.
Secondo costante giurisprudenza, l'obbligo in questione non cessa automaticamente al compimento dei diciotto anni da parte del minore, ma si protrae qualora questi - senza sua colpa - sia ancora dipendente dai genitori e sino a quando non raggiunga l'indipendenza economica.
Nel caso di specie, per ciò che concerne il figlio , neomaggiorenne, è indubbia Per_3
e non contestata la sussistenza dell'obbligo del di contribuire al CP_1 mantenimento dello stesso.
In riferimento alla figlia , benché quest'ultima sia da qualche anno Per_1 maggiorenne, non è emerso in giudizio il raggiungimento da parte della stessa di un'indipendenza economica, atteso che il resistente si è limitato a rappresentare che la figlia lavorerebbe in un bar, senza peraltro suffragare tale circostanza con adeguati elementi probatori. Dunque, si conferma l'obbligo del di contribuire al CP_1 mantenimento di . Per_1
In relazione al quantum del mantenimento, si rileva come il resistente abbia omesso di depositare la documentazione reddituale richiesta dal Tribunale, limitandosi ad esibire in udienza cedolino relativo al reddito di cittadinanza, percepito – secondo quanto risulta agli atti - sino al 2023. Pertanto, questo Tribunale ritiene di confermare l'obbligo (già statuito in sede di provvedimenti provvisori) del di contribuire CP_1 al mantenimento di entrambi i figli versando alla ricorrente la somma complessiva di
€ 300,00 mensili.
§ Sull'assegnazione della casa coniugale. 3 Come noto, l'adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinata alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi.
Nel caso di specie, è pacifico che il figlio convive con la madre nella casa Per_2 coniugale, condotta in locazione. Va, pertanto, disposta l'assegnazione della casa coniugale a favore della ricorrente.
§ Sulle spese.
Le spese di lite, stante la materia, sono compensate per 2/3 e per il resto seguono la soccombenza. Pertanto, parte convenuta va condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario, stante l'ammissione di parte attrice al patrocinio a spese dello
Stato e ciò in ragione di quanto previsto dall'art. 91, comma 1, c.p.c. in ordine all'ingiustificato rifiuto della proposta transattiva ove la domanda venga accolta in misura non superiore alla proposta (cfr. proposta del 29.3.22).
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
5236/2019 R.G.: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi Parte_1
e , i quali hanno contratto matrimonio concordatario a
[...] Controparte_1
OT il 30/07/2005 (atto n. 45, parte II, serie A, anno 2005); assegna la casa coniugale a;
Parte_1 obbliga a versare a la somma mensile di € Controparte_1 Parte_1
300,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli e (oltre al 50% Per_1 Per_3 delle spese straordinarie); dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
OT per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; condanna al pagamento delle spese legali in favore dell'Erario, Controparte_1 stante l'ammissione di parte attrice al patrocinio a spese dello Stato, che si liquidano
– già al netto della compensazione di due terzi - in complessivi € 1.767,50 oltre SPAD
(spese prenotate a debito). compensate per il resto le spese.
Così deciso in Siracusa, il 20.11.2025 nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5236/2019 R.G., avente ad oggetto “divorzio giudiziale
– cessazione effetti civili del matrimonio” promossa da
, (C.F.: ), col patrocinio dell'avv. Concetta Parte_1 C.F._1
Gallo come da procura in atti;
RICORRENTE contro
, (C.F.: ), col patrocinio dell'avv. Giorgio Controparte_1 C.F._2
AN GI come da procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura (visto apposto in data 19/10/2021).
*** rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 12/06/2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 23/10/2019, premetteva che: Parte_1
- in data 30/07/2005 contraeva matrimonio con a OT (atto n. Controparte_1
1 45, parte II, serie A, anno 2005);
- dalla relazione nascevano i figli (in data 16/01/2002) e (in data Per_1 Per_2
04/11/2007);
- con sentenza n. 614/2018 del 30/03/2018, il Tribunale di Siracusa pronunciava la separazione personale dei coniugi.
Col presente ricorso, la ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di disporre:
- l'affidamento condiviso dei minori, con collocamento presso la madre;
- l'assegnazione della casa coniugale a favore della ricorrente;
- l'obbligo, in capo al resistente, di versare alla un assegno mensile di € Pt_1
300,00 a titolo di mantenimento dei figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio , il quale non si opponeva alla domanda Controparte_1 di divorzio, né a quella relativa all'affidamento condiviso dei figli.
In ordine al collocamento dei minori, chiedeva che “il domicilio preferito sia individuato all'esito dell'istruttoria nell'interesse e a tutela del buon diritto del minore e senza alcuna violazione del diritto del padre di vederli ogni qualvolta ne fa richiesta e compatibilmente con le esigenze scolastiche degli stessi”.
Si opponeva alla domanda della ricorrente inerente al mantenimento dei figli e chiedeva di disporre, a proprio carico, l'obbligo di versare alla la somma Pt_1 mensile di € 150,00 per ciascuno dei figli.
All'esito dell'udienza del 26/01/2021, il Presidente – sciogliendo la riserva assunta – stabiliva, in via temporanea ed urgente, l'obbligo di di versare a Controparte_1
la somma di € 300,00 mensili (€ 150,00 per ciascuno) a titolo di Parte_1 mantenimento dei figli minori.
Con provvedimento del 25/06/2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, il Giudice assegnava termini ex art. 190 c.p.c. e rimetteva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
In comparse conclusionali, i procuratori delle parti ribadivano le proprie richieste, ad eccezione di quella inerente l'affidamento di , atteso che parte ricorrente Per_3 chiedeva l'affidamento esclusivo dello stesso alla madre. Tale domanda veniva contestava dal resistente, il quale insisteva nella domanda di affidamento condiviso.
§ Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ricorrono le condizioni poste dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898 del 1970
e successive modifiche, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda. Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi risulta dimostrato dalla sentenza di 2 separazione in atti, emessa dal Tribunale di Siracusa, mentre la protrazione di tale regime, per il periodo eccedente il periodo previsto dalla legge, può ritenersi provata non essendone stata eccepita l'interruzione e non sussistendo sul punto alcuna contestazione tra le parti. L'impossibilità della ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra le parti, infine, si può fondatamente presumere in considerazione del periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
§ Sull'affidamento dei figli e sulla regolamentazione del diritto di visita.
Deve darsi atto che - nelle more del giudizio – i figli della coppia sono divenuti maggiorenni, di talché nulla deve disporsi circa l'affidamento, la collocazione e le visite da parte del genitore non collocatario.
§ Sul mantenimento dei figli.
L'obbligo di mantenimento dei figli gravante sui genitori, che sorge al momento della nascita della prole, trova la propria fonte negli artt. 30 Cost. e 315 bis c.c.
Secondo costante giurisprudenza, l'obbligo in questione non cessa automaticamente al compimento dei diciotto anni da parte del minore, ma si protrae qualora questi - senza sua colpa - sia ancora dipendente dai genitori e sino a quando non raggiunga l'indipendenza economica.
Nel caso di specie, per ciò che concerne il figlio , neomaggiorenne, è indubbia Per_3
e non contestata la sussistenza dell'obbligo del di contribuire al CP_1 mantenimento dello stesso.
In riferimento alla figlia , benché quest'ultima sia da qualche anno Per_1 maggiorenne, non è emerso in giudizio il raggiungimento da parte della stessa di un'indipendenza economica, atteso che il resistente si è limitato a rappresentare che la figlia lavorerebbe in un bar, senza peraltro suffragare tale circostanza con adeguati elementi probatori. Dunque, si conferma l'obbligo del di contribuire al CP_1 mantenimento di . Per_1
In relazione al quantum del mantenimento, si rileva come il resistente abbia omesso di depositare la documentazione reddituale richiesta dal Tribunale, limitandosi ad esibire in udienza cedolino relativo al reddito di cittadinanza, percepito – secondo quanto risulta agli atti - sino al 2023. Pertanto, questo Tribunale ritiene di confermare l'obbligo (già statuito in sede di provvedimenti provvisori) del di contribuire CP_1 al mantenimento di entrambi i figli versando alla ricorrente la somma complessiva di
€ 300,00 mensili.
§ Sull'assegnazione della casa coniugale. 3 Come noto, l'adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinata alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi.
Nel caso di specie, è pacifico che il figlio convive con la madre nella casa Per_2 coniugale, condotta in locazione. Va, pertanto, disposta l'assegnazione della casa coniugale a favore della ricorrente.
§ Sulle spese.
Le spese di lite, stante la materia, sono compensate per 2/3 e per il resto seguono la soccombenza. Pertanto, parte convenuta va condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario, stante l'ammissione di parte attrice al patrocinio a spese dello
Stato e ciò in ragione di quanto previsto dall'art. 91, comma 1, c.p.c. in ordine all'ingiustificato rifiuto della proposta transattiva ove la domanda venga accolta in misura non superiore alla proposta (cfr. proposta del 29.3.22).
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
5236/2019 R.G.: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi Parte_1
e , i quali hanno contratto matrimonio concordatario a
[...] Controparte_1
OT il 30/07/2005 (atto n. 45, parte II, serie A, anno 2005); assegna la casa coniugale a;
Parte_1 obbliga a versare a la somma mensile di € Controparte_1 Parte_1
300,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli e (oltre al 50% Per_1 Per_3 delle spese straordinarie); dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
OT per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; condanna al pagamento delle spese legali in favore dell'Erario, Controparte_1 stante l'ammissione di parte attrice al patrocinio a spese dello Stato, che si liquidano
– già al netto della compensazione di due terzi - in complessivi € 1.767,50 oltre SPAD
(spese prenotate a debito). compensate per il resto le spese.
Così deciso in Siracusa, il 20.11.2025 nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
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