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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trieste, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trieste |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 32/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRIESTE Sezione 2, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 13:15 in composizione monocratica:
MISERI CARLO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 278/2024 depositato il 22/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trieste - Via L. Stock 2/3 34100 Trieste TS
elettivamente domiciliato presso dp.trieste@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 21017948 TASSE AUTOMOB 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Parte ricorrente insiste nella rinuncia al ricorso già in atti, chiedendo la cessazione della materia del contendere a spese compensate.
L'ufficio accetta la rinuncia e la compensazione delle spese. Il Giudice monocratico trattiene il ricorso in decisione riservando il deposito e la comunicazione del dispositivo entro sette giorni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso Ricorrente_1 impugnava l'atto di accertamento n.21017948 notificato in data 25/05/2024 dall'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Trieste, afferente al mancato versamento della tassa automobilistica relativa all'autoveicolo tg. Targa_1 per l'anno 2021. La ricorrente sosteneva di avere già provveduto in data 21/05/2021 al pagamento della tassa in questione. Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Trieste, deducendo che il pagamento della tassa era stato sì eseguito, ma nei confronti della Regione Sicilia anzichè in favore della Regione Friuli
Venezia Giulia, come invece era dovuto in virtù del cambio di residenza della ricorrente presso il Comune di Trieste, avvenuto con decorrenza 01/03/2021. Pertanto l'Agenzia chiedeva il rigetto del ricorso, spese rifuse.
Con memoria dd. 21/11/2024 la difesa ricorrente, preso atto di quanto dedotto dall'Agenzia, dichiarava di rinunciare al ricorso chiedendo l'estinzione del processo ai sensi dell'art.44 D.Lgs 546/1992, con la compensazione delle spese di lite.
Il ricorso veniva discusso all'udienza del 15/01/2026 in cui parte ricorrente insisteva nelle suddette istanze.
Il rappresentante dell'Ufficio dichiarava di accettare la rinuncia al ricorso a spese compensate. Il Giudice tratteneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata l'estinzione del processo per rinuncia al ricorso, ai sensi dell'art.44 D.Lgs 546/1992.
Con il menzionato atto dd. 21/11/2024 la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso ed all'udienza di discussione ha confermato tale volontà. La rinuncia è stata accettata dall'ufficio resistente costituito in giudizio. Pertanto, va dichiarata l'estinzione del processo ai sensi dell'art.44 D. Lgs n.546/1992. Visto
l'accordo espresso dalle parti, le spese di giudizio restano interamente compensate.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del processo per rinuncia al ricorso. Spese compensate. Così deciso in Trieste il 15 gennaio 2026 Il Giudice monocratico Carlo Miseri
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRIESTE Sezione 2, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 13:15 in composizione monocratica:
MISERI CARLO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 278/2024 depositato il 22/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trieste - Via L. Stock 2/3 34100 Trieste TS
elettivamente domiciliato presso dp.trieste@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 21017948 TASSE AUTOMOB 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Parte ricorrente insiste nella rinuncia al ricorso già in atti, chiedendo la cessazione della materia del contendere a spese compensate.
L'ufficio accetta la rinuncia e la compensazione delle spese. Il Giudice monocratico trattiene il ricorso in decisione riservando il deposito e la comunicazione del dispositivo entro sette giorni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso Ricorrente_1 impugnava l'atto di accertamento n.21017948 notificato in data 25/05/2024 dall'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Trieste, afferente al mancato versamento della tassa automobilistica relativa all'autoveicolo tg. Targa_1 per l'anno 2021. La ricorrente sosteneva di avere già provveduto in data 21/05/2021 al pagamento della tassa in questione. Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Trieste, deducendo che il pagamento della tassa era stato sì eseguito, ma nei confronti della Regione Sicilia anzichè in favore della Regione Friuli
Venezia Giulia, come invece era dovuto in virtù del cambio di residenza della ricorrente presso il Comune di Trieste, avvenuto con decorrenza 01/03/2021. Pertanto l'Agenzia chiedeva il rigetto del ricorso, spese rifuse.
Con memoria dd. 21/11/2024 la difesa ricorrente, preso atto di quanto dedotto dall'Agenzia, dichiarava di rinunciare al ricorso chiedendo l'estinzione del processo ai sensi dell'art.44 D.Lgs 546/1992, con la compensazione delle spese di lite.
Il ricorso veniva discusso all'udienza del 15/01/2026 in cui parte ricorrente insisteva nelle suddette istanze.
Il rappresentante dell'Ufficio dichiarava di accettare la rinuncia al ricorso a spese compensate. Il Giudice tratteneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata l'estinzione del processo per rinuncia al ricorso, ai sensi dell'art.44 D.Lgs 546/1992.
Con il menzionato atto dd. 21/11/2024 la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso ed all'udienza di discussione ha confermato tale volontà. La rinuncia è stata accettata dall'ufficio resistente costituito in giudizio. Pertanto, va dichiarata l'estinzione del processo ai sensi dell'art.44 D. Lgs n.546/1992. Visto
l'accordo espresso dalle parti, le spese di giudizio restano interamente compensate.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del processo per rinuncia al ricorso. Spese compensate. Così deciso in Trieste il 15 gennaio 2026 Il Giudice monocratico Carlo Miseri