Ordinanza cautelare 24 marzo 2022
Sentenza 20 giugno 2023
Rigetto
Sentenza breve 2 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 20/06/2023, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2023
N. 00367/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00114/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 114 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Pentericci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Lucchetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
-dell’ordinanza del Sindaco del Comune di -OMISSIS- n. 8 del 2 dicembre 2021, avente ad oggetto “rimozione, avvio a recupero od allo smaltimento dei rifiuti abbandonati in -OMISSIS- nel Comune di -OMISSIS-, ex art. 192 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.” nella parte in cui ordina al Curatore Fallimentare della -OMISSIS- di “procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti vetrosi pericolosi provenienti dal trattamento delle apparecchiature in -OMISSIS- del Comune di -OMISSIS- (AN) ed al ripristino dello stato dei luoghi, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza”; non notificato
- della nota del Comune di -OMISSIS- porto. n. 559 del 22 febbraio 2021 di comunicazione di avvio del procedimento; non notificato
- della nota del Comune di -OMISSIS- prot. N. 1234 del 24 aprile 2021 di integrazione della comunicazione di avvio del procedimento; non notificato
- della nota del Comune di -OMISSIS- prot. N. 2011 del 21 luglio 2021 di comunicazione di avvio del procedimento a seguito dell’individuazione di un nuovo soggetto cointeressato; non notificato
- e di tutti gli atti conseguenti e presupposti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 settembre 2022 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I provvedimenti oggetto del ricorso coinvolgono un’area sita in -OMISSIS- -OMISSIS- e distinta al Catasto Fabbricati al foglio 7, particella 85. Detta area, comprensiva di una palazzina e di un capannone ad uso officina con annesso terreno circostante della superficie di circa 16.062 mq, veniva acquistata della soc. -OMISSIS-, appartenente al -OMISSIS-, poi -OMISSIS-
In data 7 maggio 2009, la società -OMISSIS- stipulava con la -OMISSIS- il contratto di leasing prot. 569704 avente ad oggetto l’immobile in questione.
Successivamente, in data 28 febbraio 2011, la società -OMISSIS-, in qualità di titolare del diritto personale di godimento sull’immobile, stipulava con la società -OMISSIS- un contratto di locazione ad uso commerciale avente ad oggetto parte del capannone sopra descritto, nonché la palazzina antistante al capannone.
La locazione veniva concessa per la durata di sei anni, al fine di essere adibita a centro per lo smaltimento dei rifiuti RAEE.
La -OMISSIS-, in forza di cessione del ramo d’azienda comprendente l’avviamento all’esercizio della specifica attività per lo smaltimento di rifiuti in -OMISSIS- di -OMISSIS- da parte della società -OMISSIS-, chiedeva ed otteneva il subentro nelle autorizzazioni amministrative a quest’ultima rilasciate per l’espletamento di detta attività ed in particolare nell’Autorizzazione integrata ambientale n. 67/2008.
In data 26 luglio 2012 la -OMISSIS- effettuava la trasformazione della denominazione sociale in -OMISSIS-
La società -OMISSIS- subentrava, quindi, nella citata AIA n. 67/08 (precedentemente in capo alla -OMISSIS-), modificata e volturata a proprio favore con determinazione n. 572/2012 e presentava nuova domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale, riscontrata favorevolmente dalla Provincia di Ancona con determinazione n. 282 del 16 giugno 2015 (provvedimento n. 108/2015) relativa alla messa in riserva e il deposito preliminare e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi.
In data 27 ottobre 2016, la -OMISSIS- e la -OMISSIS- stipulavano un contratto di affitto di azienda, con il quale la -OMISSIS- concedeva in affitto alla -OMISSIS- l’azienda corrente sempre per la messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) erecupero (R4 – R5) di rifiuti pericolosi e non pericolosi costituiti prevalentemente da RAEE. L’AIA n. 108/2015 è stata volturata a quest’ultima società con delibera n. 1609 dell’8 novembre 2016.
La -OMISSIS- in data 14 dicembre 2018 stipulava contratti di affitto di ramo di azienda con la -OMISSIS-, con sede di in -OMISSIS-.
Nelle more la società ricorrente veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Ancona con sentenza del 13 marzo 2019.
In data 20 luglio 2019 il curatore riceveva il provvedimento di revoca della autorizzazione integrata ambientale intestato alla ricorrente. L’immobile in precedenza gestito dalla ditta ricorrente è stato oggetto di indagini e ha subito una perquisizione in data 20 luglio 2019, cui ha assistito il curatore.
Parte ricorrente afferma avere avuto conoscenza dell’ordinanza impugnata e degli atti connessi solo con i connessi ricorsi della -OMISSIS-, della -OMISSIS- e della -OMISSIS-
Con ordinanza in data 2 dicembre 2021 n. 8/2021, il Sindaco di -OMISSIS- dava atto che dalle indagini condotte dalla Regione Carabinieri Forestale Marche era stata accertata l’esistenza di una discarica abusiva presso il sito di -OMISSIS-, e che dalle stesse era emerso che la medesima, insistente su area di proprietà della -OMISSIS-, era stata gestita dal 2010 al 2012 dalla -OMISSIS-, dal 2012 al 2016 dalla -OMISSIS- e dal 2016 dalla -OMISSIS-. Per quanto sopra ordinava a diversi soggetti, tra cui al Curatore fallimentare della ricorrente, di procedere alla rimozione, all’avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti vetrosi pericolosi provenienti dal trattamento delle apparecchiature elettroniche in contrada -OMISSIS- del Comune di -OMISSIS- ed al ripristino dello stato dei luoghi entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.
L’ordinanza è impugnata con i seguenti motivi di ricorso.
Con il primo motivo si deduce l’inefficacia del provvedimento, la violazione dell’art. 21 bis l. 241/1990, del contraddittorio, diritto di difesa e l’inefficacia dell’ordinanza. L’ordinanza non sarebbe mai stata notificata alla ricorrente per un errore sulla PEC della curatela.
Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 7 – 8 L. 241/1990 per mancata notifica dell’avvio del procedimento e conseguente nullità dell’ordinanza n. 9/2021 del Comune di -OMISSIS-, violazione dell’art. 1, comma 19 n. 2 bis L. 22/2012 e del diritto di difesa e partecipazione al procedimento amministrativo. Nessun atto sarebbe mai stato notificato alla Curatela, né tanto meno alla PEC del Curatore, con particolare riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento.
Con il terzo si deduce il difetto di legittimazione passiva, violazione dell’art. 192 del D.Lgs. 152/2006 (art. 42, 44, 182 R.D. n. 267/1942) eccesso di potere sotto vari profili, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, violazione art. 97 Cost. La Curatela Fallimentare del Fallimento -OMISSIS- non avrebbe mai acquistato la disponibilità degli immobili in questione e non sarebbe mai stata autorizzata alla prosecuzione dell’attività di impresa, già cessata in epoca anteriore al fallimento. L’attività sarebbe cessata ed il sito riconsegnato prima del fallimento.
Con il quarto motivo si deduce la violazione dell’art. 192 del d.lgs n. 156/2010, eccesso di potere sotto vari profili, difetto di istruttoria e di motivazione , contraddittorietà e la violazione dell’art. 97 Cost. Il Comune avrebbe dovuto accertare, attraverso una indagine attenta ed il contraddittorio tra le parti, la sussistenza di profili di dolo o quantomeno di colpa in capo alla Curatela.
Si è costituito il Comune di -OMISSIS-, resistendo al ricorso.
Con ordinanza n. 116 del 2022 è stata accolta l’istanza cautelare limitatamente all’ordine di rimozione dei rifiuti ex art. 192 d.lgs n. 152 del 2006, in relazione al pregiudizio denunciato dalla ricorrente, della risalenza dell’abbandono dei rifiuti e dello stato di sequestro dell’area di interesse.
Alla Camera di Consiglio del 14 settembre 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
1 Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. Risulta sostanzialmente incontestato che il curatore fallimentare, nei cui confronti è stata emessa l’ordinanza, non solo non l’abbia ricevuta ma sia anche risultato totalmente pretermesso dalla fase istruttoria e di avvio del procedimento.
1.1, Il provvedimento impugnato appare correttamente inquadrabile nella fattispecie speciale dell’art. 192, d.lgs. n. 152/2006.
1.2 Osserva il Collegio che sotto il profilo procedimentale, in caso di abusivo abbandono di rifiuti, la comunicazione prevista dagli artt. 7, l. n. 241 cit. e 192, d.lgs. n. 152 cit., non è un adempimento strumentale alla sola partecipazione del privato, ma è anche essenziale per assicurare un’adeguata istruttoria ai fini dell’accertamento delle reali responsabilità. Pertanto, si ritiene di aderire all’orientamento giurisprudenziale per cui è illegittima l’ordinanza ex 192, d.lgs. n. 152 cit. cit., con cui si ingiungono la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti, nonché la bonifica e messa in sicurezza dell’area interessata, che non sia stata preceduta dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento al soggetto interessato, risultando così violato il diritto di questi alla partecipazione, anche al fine di poter dimostrare l’assenza del requisito soggettivo del dolo o della colpa e delle effettive responsabilità per l’abusivo deposito di rifiuti (tra le tante decisioni Tar Lombardia Milano 8 ottobre 2021 n. 2191, Tar Campania, Napoli, 14 ottobre 2020 n. 4500, Tar Puglia, Lecce, 13 settembre 2017, n. 1450). Né si può sostenere che la conoscenza della revoca dell’autorizzazione integrata ambientale di cui alla determina della Provincia di Ancona n. 308 del 25 marzo 2019 (inoppugnata) o la perquisizione effettuata ai danni all’immobile detenuto (per quanto la detenzione sia contestata dalla società) possano essere considerate sostitutive della comunicazione di avvio del procedimento. Tanto meno è idonea allo scopo la comunicazione al precedente responsabile ella società, dato che il Comune era a conoscenza del Fallimento e ha cercato, infruttuosamente, di inviare le comunicazioni alla curatela. Infatti, è evidente come nella delicata materia della imputabilità degli oneri di sgombero e di bonifica dei rifiuti sensi del citato articolo 192 al curatore del fallimento, sia assolutamente necessario il corretto svolgimento del procedimento amministrativo, soprattutto quando, come nel caso in esame, la curatela contesta la detenzione dell’immobile. Alla luce di ciò, il corretto svolgimento del procedimento verso la curatela rappresenta una garanzia sia per quest’ultima, sia per l’Amministrazione, allo scopo di consentire il corretto esercizio del potere. Non si può inoltre ipotizzare la presenza di urgenza tale da permettere omissione della comunicazione di avvio del procedimento, dato che la stessa è stata effettuata nei confronti delle altre ditte coinvolte, nonché tentata nei confronti della curatela ricorrente. Non sono perciò presenti, in ogni caso, i requisiti per l’applicazione dell’articolo 21 octies della legge n. 241 del 1990. Per quanto sopra sono fondati e assorbenti i vizi dedotti nel primo e nel secondo motivo di ricorso, in quanto è sostanzialmente incontestato che la curatela ricorrente non abbia avuto alcuna contezza del procedimento di adozione dell’ordinanza impugnata fino alla notifica dei ricorsi da parte delle altre ditte coinvolte. Conseguentemente, l’impugnata ordinanza deve essere annullata, fatta salva la possibilità di riedizione del potere da parte del Comune.
2.1 Con riguardo all’istanza istruttoria del Comune, non si vede, come possano essere rilevanti, per la presente controversia, le azioni di responsabilità nei confronti di soci e amministratori esperite dalla curatela, le quali esulano totalmente dall’ambito dell’atto impugnato.
2.1 In relazione alla complessità delle circostanze che hanno portato all’adozione dell’impugnata ordinanza, le spese possono essere compensate.
2.2 Considerato, altresì, che:
- la curatela ricorrente è ammessa ex lege al patrocinio a spese dello Stato. Si veda sul punto il decreto della competente commissione n. 27 del 2022, che ha disposto il non luogo a provvedere sulla relativa istanza ai sensi dell’art. 144 del T.U. n. 115/2002 il quale dispone che “Nel processo in cui è parte un fallimento, se il decreto del giudice delegato attesta che non è disponibile il denaro necessario per le spese, il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del testo unico, eccetto quelle incompatibili con l'ammissione di ufficio”, il fallimento è ammesso ex lege al patrocinio a spese dello Stato (Cass. Civ. n. 27310/2020);
- in data 19 luglio 2022 il difensore ha presentato istanza di liquidazione del compenso;
- l’istanza di liquidazione va accolta e, per ciò che concerne il quantum, tenuto conto dei parametri fissati dal T.U. n. 115/2002 e dal D.M. n. 55/2014 e s.m.i. e della prassi di questo Tribunale, all’avv. Francesca Pentericci va liquidata la somma complessiva di € 1.500, oltre accessori di legge, comprensiva della fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto annulla l’impugnata ordinanza del Comune di -OMISSIS- n. 8 del 2021 nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Liquida in favore dell’avv. Francesca Pentericci, difensore del ricorrente, la somma complessiva di € 1.500 (millecinquecento/00) oltre IVA, CPA e contributo forfettario come per legge.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare reati e condanne penali.
Così deciso in Ancona nelle camere di consiglio dei giorni 14 settembre 2022 e 15 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Daniele, Presidente
Tommaso Capitanio, Consigliere
Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Ruiu | Giuseppe Daniele |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.