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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/04/2025, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE A.
Seconda Sezione Civile il dott. Massimo Palescandolo, in qualità di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2460 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023 avente ad
OGGETTO: opposizione tardiva a decreto ingiuntivo
TRA
con sede legale in Aprilia Parte_1 via Apriliana n. 100, (P. IVA ) in persona P.IVA_1 dell'Amministratore Unico nato a [...] il Parte_2
27.07.1997 ed ivi residente a[...] (C.F.
), rappresentata e difesa dall'avv. Manuela C.F._1
Pancari (Cod. Fisc.: in virtù di procura in C.F._2 atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
San MA MA (KR), C.so Umberto I, 92
Opponente
E
PE. nata a [...] il [...], Parte_3
C.F. ivi domiciliata alla via Parrelle Civita C.F._3
Giuliana n. 2, P. IVA , rappresentata e difesa, in P.IVA_2 virtù di procura in atti, dall'avv. Angelantonio Imperatore del foro di Torre ZI (C.F. , e con lo C.F._4 stesso elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
e/o in Pompei (Na) alla via Roma n. 121 presso lo studio dello scrivente avvocato.
Opposta
__________________________________________________________________________________________ (*) Art. 118 disp. att. Cpc (Motivazione della sentenza): La motivazione della sentenza…consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi N. 2460/2023 R.G.A.C.
Conclusioni – come da verbale d'udienza, a trattazione scritta, del 27 giugno 2024
*****
PRELIMINARMENTE QUESTO GIUDICE DEVE DARE ATTO DI ESSERE STATO
NOMINATO COMMISSARIO PER IL CONCORSO DI MAGISTRATO TRIBUTARIO
PER LA QUAL COSA SI È TROVATO IN ESONERO TOTALE DALLE FUNZIONI
GIURISDIZIONALI PER IL PERIODO 1° OTTOBRE 2024 – 14 FEBBRAIO
2025.
ALLO SCRIVENTE ERA PERTANTO INIBITA LA STESURA E IL DEPOSITO
DELLA SENTENZA PER TUTTO L'INDICATO PERIODO, ATTESO CHE IL
TERMINE PER IL DEPOSITO DELLE MEMORIE DI REPLICA EX ART. 190
CPC RISULTA ESSERE SCADUTO IN DATA 27 GENNAIO 2025.
Rientrato, pertanto, in servizio solo da lunedì 17 febbraio
2025, in luogo di una rimessione sul ruolo (per un successivo e formale deposito nei termini ordinari), si provvede “più concretamente” a depositare la presente sentenza.
*****
CONCISA ESPOSIZIONE delle
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE (*)
L'opposizione tardiva non può essere accolta giacché non sussiste alcuna delle condizioni che, ex art. 650 c.p.c., la legittimerebbe.
1. Ai sensi dell'art. 650 c.p.c., infatti, è possibile per l'intimato fare opposizione pur scaduto il termine di cui al decreto ingiuntivo, solo “se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore”.
Orbene, le argomentazioni a sostegno della declaratoria d'inefficacia del decreto risultano puntualmente contrastate da parte opposta sin dalla comparsa di costituzione e risposta: in particolare, è a dirsi come quanto riportato nel paragrafo iniziale “IN VIA PRELIMINARE. SULLA REGOLARITÀ DELLA NOTIFICA.
OPPOSIZIONE PROPOSTA OLTRE IL TERMINE PERENTORIO DI 40 GG. EX
ART. 641 C.P.C.”, oltre a trovare puntuale riscontro documentale, è del tutto condiviso da questo giudice, ragion per cui deve intendersi qui riprodotto.
. 2 N. 2460/2023 R.G.A.C.
In breve: premesso che l'opposta non si è dotata di un valido indirizzo pec, come normativamente avrebbe dovuto, è a rilevarsi che, in data 22.11.2022, quale titolare Parte_3 della PE.DA. Olus, ha indirizzato – a mezzo posta - la notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo n. 1347/2022, emesso da questo Tribunale il 07.11.2022, presso la sede legale dell'opponente, in Aprilia, Via Apriliana 100, dove l'Agente
Postale riscontrava l'“irreperibilità” della destinataria.
La , inoltre, notificava, sempre in data 22.11.2022, il Pt_3 ricorso e il decreto ingiuntivo in questione alla società opponente presso il sig. amministratore unico Parte_2 della Pegaso, (invero anche a socio unico Controparte_1 della Pegaso), notifica, rectius notifiche andate regolarmente a buon fine (tant'è che – per quanto qui non rilevante – la in data 09.01.2023, aveva proposto opposizione al d.i., CP_1 dichiarata nulla dallo scrivente con decreto del 20.02.2023, con cui si concedeva l'esecutorietà al d.i. in assenza di opposizione), mentre quale l.r. della Pegaso Parte_2 soc. agr., proponeva, in data 03.05.2023, la presente opposizione, da ritenersi tardiva giacché oltre il termine perentorio dei quaranta giorni.
La notifica, come giustamente asserito da parte opposta, si è perfezionata per la società notificata in data 12.12.2022.
Al riguardo, ai sensi degli artt. 149 c.p.c. e 8, co. 4, L. n.
890/1982, la notificazione si ha per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata di
Comunicazione di Avvenuto Deposito (CAD), spedizione avvenuta il 02.12.2022, come risulta per tabulas dall'attestazione riportata e siglata dall'operatore postale sul retro della ricevuta di ritorno della raccomandata con cui è stato notificato il ricorso monitorio con il decreto ingiuntivo opposto.
Successivamente, così come previsto dal comma 6 del citato art. 8 L. n. 890/1982, il plico, contenente gli atti giudiziari in questione, non è stato rispedito al mittente, ma è rimasto depositato per 6 mesi presso l'Ufficio Postale di Crotone,
. 3 N. 2460/2023 R.G.A.C.
durante i quali il destinatario avrebbe potuto Parte_2 effettuarne il ritiro.
L'odierna citazione in opposizione si palesa, si ripete, oltremodo tardiva, come già sopra trascritto.
Corollario di quanto argomentato è la conferma del decreto ingiuntivo nei confronti dell'opponente, nel senso che lo stesso deve ritenersi definitivo e, come tale, naturalmente esecutivo.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in ossequio ai parametri di cui al D.M.
Giustizia, 10 marzo 2014, n. 55, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla , in persona del Parte_1 Co l.r.p.t., nei confronti di DA così Pt_3 Parte_3 provvede:
a) dichiara l'opposizione inammissibile e, per l'effetto, ribadisce la definitività e la consequenziale esecutività del decreto ingiuntivo opposto (nr. 1347/2022 del 07-11-2022;
b) condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore di parte opposta, che liquida in complessivi € 5.600,00, di cui euro 5.500,00 per compensi professionali, € 100,00 per spese, oltre i.v.a. e c.p.a., se documentate con fattura, nonché spese generali (15% ex art. 2
D.M. Giustizia 10-3-2014 n. 55), con attribuzione al procuratore antistatario.
Torre A., 6 aprile 2025
Il Giudice dr. Massimo Palescandolo
. 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE A.
Seconda Sezione Civile il dott. Massimo Palescandolo, in qualità di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2460 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023 avente ad
OGGETTO: opposizione tardiva a decreto ingiuntivo
TRA
con sede legale in Aprilia Parte_1 via Apriliana n. 100, (P. IVA ) in persona P.IVA_1 dell'Amministratore Unico nato a [...] il Parte_2
27.07.1997 ed ivi residente a[...] (C.F.
), rappresentata e difesa dall'avv. Manuela C.F._1
Pancari (Cod. Fisc.: in virtù di procura in C.F._2 atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
San MA MA (KR), C.so Umberto I, 92
Opponente
E
PE. nata a [...] il [...], Parte_3
C.F. ivi domiciliata alla via Parrelle Civita C.F._3
Giuliana n. 2, P. IVA , rappresentata e difesa, in P.IVA_2 virtù di procura in atti, dall'avv. Angelantonio Imperatore del foro di Torre ZI (C.F. , e con lo C.F._4 stesso elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
e/o in Pompei (Na) alla via Roma n. 121 presso lo studio dello scrivente avvocato.
Opposta
__________________________________________________________________________________________ (*) Art. 118 disp. att. Cpc (Motivazione della sentenza): La motivazione della sentenza…consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi N. 2460/2023 R.G.A.C.
Conclusioni – come da verbale d'udienza, a trattazione scritta, del 27 giugno 2024
*****
PRELIMINARMENTE QUESTO GIUDICE DEVE DARE ATTO DI ESSERE STATO
NOMINATO COMMISSARIO PER IL CONCORSO DI MAGISTRATO TRIBUTARIO
PER LA QUAL COSA SI È TROVATO IN ESONERO TOTALE DALLE FUNZIONI
GIURISDIZIONALI PER IL PERIODO 1° OTTOBRE 2024 – 14 FEBBRAIO
2025.
ALLO SCRIVENTE ERA PERTANTO INIBITA LA STESURA E IL DEPOSITO
DELLA SENTENZA PER TUTTO L'INDICATO PERIODO, ATTESO CHE IL
TERMINE PER IL DEPOSITO DELLE MEMORIE DI REPLICA EX ART. 190
CPC RISULTA ESSERE SCADUTO IN DATA 27 GENNAIO 2025.
Rientrato, pertanto, in servizio solo da lunedì 17 febbraio
2025, in luogo di una rimessione sul ruolo (per un successivo e formale deposito nei termini ordinari), si provvede “più concretamente” a depositare la presente sentenza.
*****
CONCISA ESPOSIZIONE delle
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE (*)
L'opposizione tardiva non può essere accolta giacché non sussiste alcuna delle condizioni che, ex art. 650 c.p.c., la legittimerebbe.
1. Ai sensi dell'art. 650 c.p.c., infatti, è possibile per l'intimato fare opposizione pur scaduto il termine di cui al decreto ingiuntivo, solo “se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore”.
Orbene, le argomentazioni a sostegno della declaratoria d'inefficacia del decreto risultano puntualmente contrastate da parte opposta sin dalla comparsa di costituzione e risposta: in particolare, è a dirsi come quanto riportato nel paragrafo iniziale “IN VIA PRELIMINARE. SULLA REGOLARITÀ DELLA NOTIFICA.
OPPOSIZIONE PROPOSTA OLTRE IL TERMINE PERENTORIO DI 40 GG. EX
ART. 641 C.P.C.”, oltre a trovare puntuale riscontro documentale, è del tutto condiviso da questo giudice, ragion per cui deve intendersi qui riprodotto.
. 2 N. 2460/2023 R.G.A.C.
In breve: premesso che l'opposta non si è dotata di un valido indirizzo pec, come normativamente avrebbe dovuto, è a rilevarsi che, in data 22.11.2022, quale titolare Parte_3 della PE.DA. Olus, ha indirizzato – a mezzo posta - la notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo n. 1347/2022, emesso da questo Tribunale il 07.11.2022, presso la sede legale dell'opponente, in Aprilia, Via Apriliana 100, dove l'Agente
Postale riscontrava l'“irreperibilità” della destinataria.
La , inoltre, notificava, sempre in data 22.11.2022, il Pt_3 ricorso e il decreto ingiuntivo in questione alla società opponente presso il sig. amministratore unico Parte_2 della Pegaso, (invero anche a socio unico Controparte_1 della Pegaso), notifica, rectius notifiche andate regolarmente a buon fine (tant'è che – per quanto qui non rilevante – la in data 09.01.2023, aveva proposto opposizione al d.i., CP_1 dichiarata nulla dallo scrivente con decreto del 20.02.2023, con cui si concedeva l'esecutorietà al d.i. in assenza di opposizione), mentre quale l.r. della Pegaso Parte_2 soc. agr., proponeva, in data 03.05.2023, la presente opposizione, da ritenersi tardiva giacché oltre il termine perentorio dei quaranta giorni.
La notifica, come giustamente asserito da parte opposta, si è perfezionata per la società notificata in data 12.12.2022.
Al riguardo, ai sensi degli artt. 149 c.p.c. e 8, co. 4, L. n.
890/1982, la notificazione si ha per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata di
Comunicazione di Avvenuto Deposito (CAD), spedizione avvenuta il 02.12.2022, come risulta per tabulas dall'attestazione riportata e siglata dall'operatore postale sul retro della ricevuta di ritorno della raccomandata con cui è stato notificato il ricorso monitorio con il decreto ingiuntivo opposto.
Successivamente, così come previsto dal comma 6 del citato art. 8 L. n. 890/1982, il plico, contenente gli atti giudiziari in questione, non è stato rispedito al mittente, ma è rimasto depositato per 6 mesi presso l'Ufficio Postale di Crotone,
. 3 N. 2460/2023 R.G.A.C.
durante i quali il destinatario avrebbe potuto Parte_2 effettuarne il ritiro.
L'odierna citazione in opposizione si palesa, si ripete, oltremodo tardiva, come già sopra trascritto.
Corollario di quanto argomentato è la conferma del decreto ingiuntivo nei confronti dell'opponente, nel senso che lo stesso deve ritenersi definitivo e, come tale, naturalmente esecutivo.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in ossequio ai parametri di cui al D.M.
Giustizia, 10 marzo 2014, n. 55, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla , in persona del Parte_1 Co l.r.p.t., nei confronti di DA così Pt_3 Parte_3 provvede:
a) dichiara l'opposizione inammissibile e, per l'effetto, ribadisce la definitività e la consequenziale esecutività del decreto ingiuntivo opposto (nr. 1347/2022 del 07-11-2022;
b) condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore di parte opposta, che liquida in complessivi € 5.600,00, di cui euro 5.500,00 per compensi professionali, € 100,00 per spese, oltre i.v.a. e c.p.a., se documentate con fattura, nonché spese generali (15% ex art. 2
D.M. Giustizia 10-3-2014 n. 55), con attribuzione al procuratore antistatario.
Torre A., 6 aprile 2025
Il Giudice dr. Massimo Palescandolo
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