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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 05/03/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 531/2023
Appello Sentenza Tribunale di Lecce n. 1555 del 05.05.2023
Oggetto: ricalcolo pensione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere ha emesso la presente
SENTENZ A
nel l a cont roversi a ci vi l e i n m at er i a pr evi denzi al e, i n gr ado di ap pe l l o,
tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Giuli o Ins al at a
Appell ant e e
. - CP_1 Parte_2
, i n pers ona del suo P resident e pro -t empore, rappresent ato e
[...] difeso dagli Avv.t i Isabell a P at ri zia B asil e e Marcell o R aho
Appell ato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Lecce il 31.03.2021 Parte_1
, titolare di pensione VO con decorrenza aprile 2017, premesso di aver in passato
[...] svolto lavoro alle dipendenze di quale “collaboratrice amministrativa”, e di aver CP_2 poi beneficiato di alcuni periodi di ASPI accreditati in relazione al 2013 e al 2014, aveva dedotto che l' aveva erroneamente computato, in misura inferiore al dovuto, la CP_1 retribuzione media settimanale per le corrispondenti settimane di contribuzione figurativa.
Invocati gli artt.2 comma 10 L.n.92/2012 e 8 comma 3 L.n.155/1981 aveva chiesto, pertanto, di dichiarare il suo diritto al ricalcolo della pensione in godimento, mediante la corretta riparametrazione della retribuzione accreditata a titolo di ASPI negli anni 2013 e 2014,
1 rispettivamente, per 51 e 2 settimane, per un rateo mensile lordo alla decorrenza pari ad €
1.645,14 o ad altra misura, maggiore o minore, da quantificarsi in corso di causa e da perequarsi con i coefficienti di legge, e quindi di condannare l' al pagamento dei CP_1 differenziali arretrati relativi al triennio antecedente al deposito del ricorso, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria come per legge, fatte salve le differenze maturate sino all'emissione della sentenza e quelle successive alla stessa.
Costituitosi in giudizio, l' aveva eccepito l'infondatezza del ricorso e ne aveva CP_1 chiesto il rigetto, sostenendo la correttezza del proprio operato con cui era stata data applicazione all'art.2 commi 6 e10 della L.92/2012.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale ha rigettato il ricorso osservando che la retribuzione media settimanale da considerare nel riconoscere la contribuzione figurativa per
ASPI è, a norma dell'art.2 commi 6 e10 della L.92/2012, la retribuzione complessiva percepita durante l'attività lavorativa e comprensiva anche degli elementi non continuativi, come la retribuzione riportata nell'estratto contributivo, e che pertanto non poteva essere calcolata attraverso la riparametrazione invocata sulla base dell'art.8, comma 3 L. n.155/1981, secondo cui “ciascuna settimana a retribuzione ridotta è integrata figurativamente fino a concorrenza del valore retributivo riconoscibile”. Ha, quindi, reputato corretto l'operato dell' . CP_1
ha proposto appello avverso tale sentenza, lamentandone Parte_1
l'erroneità nella parte in cui era stata ritenuta non applicabile al caso di specie la norma di cui all'art.8 comma 3 della L.155/81; ha sostenuto che la retribuzione media settimanale utile per il calcolo del valore retributivo delle settimane di ASPI si sarebbe dovuta calcolare al netto delle retribuzioni percepite in misura ridotta, e che dalle buste paga si evinceva l'errore commesso dall' nella formazione dell'estratto contributivo e nel computo. Ha quindi reiterato le Pt_2 domande già proposte in primo grado.
L' , eccepito che l'onere della prova incombe sulla parte che pretende una CP_1 prestazione e non sull' , ha sostenuto la correttezza del proprio operato e della Controparte_3 sentenza impugnata, concludendo per il rigetto dell'appello. La Corte d'Appello ha ritenuto necessario disporre una verifica tramite consulenza tecnica d'ufficio, anche in ordine alla quantificazione dell'importo della pensione VO e degli importi differenziali.
All'udienza di discussione del 15.01.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti la
Corte ha deciso come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello risulta fondato nei termini qui di seguito precisati.
L'appellante lamenta la corresponsione di un rateo pensionistico mensile inferiore a quello spettante, a causa dell'errata determinazione del valore retributivo della contribuzione figurativa per le settimane di ASPI accreditate in suo favore negli anni 2013 e 2014.
I criteri di determinazione del valore retributivo di tali contributi figurativi sono stabiliti dall'art.2 commi 6 e 10 della l.n.92/2012, norma che ha introdotto l'ASpI e che, nelle parti qui rilevanti, così recita: “ 1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data e' istituita, presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo
2 1989, n. 88, l'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), con la funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un'indennita' mensile di disoccupazione. (…) 6. L'indennita' di cui al comma 1 e' rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilita' aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33. (…) 10. Per i periodi di fruizione dell'indennita' sono riconosciuti i contributi figurativi nella misura settimanale pari alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di cui al comma 6 degli ultimi due anni. I contributi figurativi sono utili ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici;
essi non sono utili ai fini del conseguimento del diritto nei casi in cui la normativa richieda il computo della sola contribuzione effettivamente versata.”
La questione relativa alle modalità di calcolo da seguire, nell'applicazione dei commi 6 e 10 della norma che precede, nel caso in cui nel biennio anteriore all'ASPI, a tal fine rilevante, vi siano settimane di contribuzione non coperte o non totalmente coperte da retribuzione non può risolversi in base alla disciplina previgente dettata per l'indennità di disoccupazione (art.8
c.3 l.n.155/1981), ma trova comunque risposta nella circolare n.142/2012 che lo affronta CP_1 ai punti 2.3.e 2.4.
Pertanto, come si rileva dalla relazione del consulente tecnico d'ufficio, il valore retributivo delle settimane di contribuzione figurativa per ASPI del 2013 e del 2014 risulta lievemente superiore a quello considerato dall' , con la conseguenza che il rateo mensile CP_1 pensionistico è anch'esso superiore a quello erogato (con riferimento all'anno 2017, di decorrenza della pensione VO in godimento, il rateo mensile spettante è superiore di € 42,94 rispetto a quello corrisposto).
Escludendo le differenze pensionistiche relative ai ratei anteriori al 31.03. 2018, per i quali è maturata la decadenza triennale (poiché il ricorso giudiziale è stato depositato il
31.03.2021), all'appellante compete l'importo di €3.439,07 quale somma totale delle differenze maturate dal 31.03.2018 al 31.12.2024, oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, nonché l'adeguamento dei ratei maturati in date successive.
Le spese di lite sono regolate in base al principio di soccombenza, con distrazione ex art.93 c.p.c.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce –Sezione Lavoro, visto l'art.437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 21.07.2023 da Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza del 05.05.2023 n.1555 del Tribunale di Lecce, così CP_1 provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara il diritto dell'appellante alla riliquidazione della pensione cat. VO mediante corretta riparametrazione della retribuzione relativa ai contributi per ASPI relativi al 2013 e al 2014;
Conseguentemente condanna l' a corrispondere all'appellante le differenze CP_1 pensionistiche quantificate in € 3.439,07 per il periodo dal 31/03/2018 al 31/12/2024, nonché gli
3 ulteriori ratei differenziali successivi, oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Condanna l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in € 885,00 per il primo grado ed in € 1.984,00 per il secondo, oltre accessori e rimborso spese forfettarie (15%) come per legge, con distrazione in favore dell'Avv.
Giulio Insalata.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 15.01.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott.ssa Caterina Mainolfi
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Appello Sentenza Tribunale di Lecce n. 1555 del 05.05.2023
Oggetto: ricalcolo pensione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere ha emesso la presente
SENTENZ A
nel l a cont roversi a ci vi l e i n m at er i a pr evi denzi al e, i n gr ado di ap pe l l o,
tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Giuli o Ins al at a
Appell ant e e
. - CP_1 Parte_2
, i n pers ona del suo P resident e pro -t empore, rappresent ato e
[...] difeso dagli Avv.t i Isabell a P at ri zia B asil e e Marcell o R aho
Appell ato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Lecce il 31.03.2021 Parte_1
, titolare di pensione VO con decorrenza aprile 2017, premesso di aver in passato
[...] svolto lavoro alle dipendenze di quale “collaboratrice amministrativa”, e di aver CP_2 poi beneficiato di alcuni periodi di ASPI accreditati in relazione al 2013 e al 2014, aveva dedotto che l' aveva erroneamente computato, in misura inferiore al dovuto, la CP_1 retribuzione media settimanale per le corrispondenti settimane di contribuzione figurativa.
Invocati gli artt.2 comma 10 L.n.92/2012 e 8 comma 3 L.n.155/1981 aveva chiesto, pertanto, di dichiarare il suo diritto al ricalcolo della pensione in godimento, mediante la corretta riparametrazione della retribuzione accreditata a titolo di ASPI negli anni 2013 e 2014,
1 rispettivamente, per 51 e 2 settimane, per un rateo mensile lordo alla decorrenza pari ad €
1.645,14 o ad altra misura, maggiore o minore, da quantificarsi in corso di causa e da perequarsi con i coefficienti di legge, e quindi di condannare l' al pagamento dei CP_1 differenziali arretrati relativi al triennio antecedente al deposito del ricorso, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria come per legge, fatte salve le differenze maturate sino all'emissione della sentenza e quelle successive alla stessa.
Costituitosi in giudizio, l' aveva eccepito l'infondatezza del ricorso e ne aveva CP_1 chiesto il rigetto, sostenendo la correttezza del proprio operato con cui era stata data applicazione all'art.2 commi 6 e10 della L.92/2012.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale ha rigettato il ricorso osservando che la retribuzione media settimanale da considerare nel riconoscere la contribuzione figurativa per
ASPI è, a norma dell'art.2 commi 6 e10 della L.92/2012, la retribuzione complessiva percepita durante l'attività lavorativa e comprensiva anche degli elementi non continuativi, come la retribuzione riportata nell'estratto contributivo, e che pertanto non poteva essere calcolata attraverso la riparametrazione invocata sulla base dell'art.8, comma 3 L. n.155/1981, secondo cui “ciascuna settimana a retribuzione ridotta è integrata figurativamente fino a concorrenza del valore retributivo riconoscibile”. Ha, quindi, reputato corretto l'operato dell' . CP_1
ha proposto appello avverso tale sentenza, lamentandone Parte_1
l'erroneità nella parte in cui era stata ritenuta non applicabile al caso di specie la norma di cui all'art.8 comma 3 della L.155/81; ha sostenuto che la retribuzione media settimanale utile per il calcolo del valore retributivo delle settimane di ASPI si sarebbe dovuta calcolare al netto delle retribuzioni percepite in misura ridotta, e che dalle buste paga si evinceva l'errore commesso dall' nella formazione dell'estratto contributivo e nel computo. Ha quindi reiterato le Pt_2 domande già proposte in primo grado.
L' , eccepito che l'onere della prova incombe sulla parte che pretende una CP_1 prestazione e non sull' , ha sostenuto la correttezza del proprio operato e della Controparte_3 sentenza impugnata, concludendo per il rigetto dell'appello. La Corte d'Appello ha ritenuto necessario disporre una verifica tramite consulenza tecnica d'ufficio, anche in ordine alla quantificazione dell'importo della pensione VO e degli importi differenziali.
All'udienza di discussione del 15.01.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti la
Corte ha deciso come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello risulta fondato nei termini qui di seguito precisati.
L'appellante lamenta la corresponsione di un rateo pensionistico mensile inferiore a quello spettante, a causa dell'errata determinazione del valore retributivo della contribuzione figurativa per le settimane di ASPI accreditate in suo favore negli anni 2013 e 2014.
I criteri di determinazione del valore retributivo di tali contributi figurativi sono stabiliti dall'art.2 commi 6 e 10 della l.n.92/2012, norma che ha introdotto l'ASpI e che, nelle parti qui rilevanti, così recita: “ 1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data e' istituita, presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo
2 1989, n. 88, l'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), con la funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un'indennita' mensile di disoccupazione. (…) 6. L'indennita' di cui al comma 1 e' rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilita' aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33. (…) 10. Per i periodi di fruizione dell'indennita' sono riconosciuti i contributi figurativi nella misura settimanale pari alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di cui al comma 6 degli ultimi due anni. I contributi figurativi sono utili ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici;
essi non sono utili ai fini del conseguimento del diritto nei casi in cui la normativa richieda il computo della sola contribuzione effettivamente versata.”
La questione relativa alle modalità di calcolo da seguire, nell'applicazione dei commi 6 e 10 della norma che precede, nel caso in cui nel biennio anteriore all'ASPI, a tal fine rilevante, vi siano settimane di contribuzione non coperte o non totalmente coperte da retribuzione non può risolversi in base alla disciplina previgente dettata per l'indennità di disoccupazione (art.8
c.3 l.n.155/1981), ma trova comunque risposta nella circolare n.142/2012 che lo affronta CP_1 ai punti 2.3.e 2.4.
Pertanto, come si rileva dalla relazione del consulente tecnico d'ufficio, il valore retributivo delle settimane di contribuzione figurativa per ASPI del 2013 e del 2014 risulta lievemente superiore a quello considerato dall' , con la conseguenza che il rateo mensile CP_1 pensionistico è anch'esso superiore a quello erogato (con riferimento all'anno 2017, di decorrenza della pensione VO in godimento, il rateo mensile spettante è superiore di € 42,94 rispetto a quello corrisposto).
Escludendo le differenze pensionistiche relative ai ratei anteriori al 31.03. 2018, per i quali è maturata la decadenza triennale (poiché il ricorso giudiziale è stato depositato il
31.03.2021), all'appellante compete l'importo di €3.439,07 quale somma totale delle differenze maturate dal 31.03.2018 al 31.12.2024, oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, nonché l'adeguamento dei ratei maturati in date successive.
Le spese di lite sono regolate in base al principio di soccombenza, con distrazione ex art.93 c.p.c.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce –Sezione Lavoro, visto l'art.437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 21.07.2023 da Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza del 05.05.2023 n.1555 del Tribunale di Lecce, così CP_1 provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara il diritto dell'appellante alla riliquidazione della pensione cat. VO mediante corretta riparametrazione della retribuzione relativa ai contributi per ASPI relativi al 2013 e al 2014;
Conseguentemente condanna l' a corrispondere all'appellante le differenze CP_1 pensionistiche quantificate in € 3.439,07 per il periodo dal 31/03/2018 al 31/12/2024, nonché gli
3 ulteriori ratei differenziali successivi, oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Condanna l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in € 885,00 per il primo grado ed in € 1.984,00 per il secondo, oltre accessori e rimborso spese forfettarie (15%) come per legge, con distrazione in favore dell'Avv.
Giulio Insalata.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 15.01.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott.ssa Caterina Mainolfi
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