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Sentenza 13 maggio 2024
Sentenza 13 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 13/05/2024, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott. ssa AR Cristina Rizzi Giudice rel.
3) dott.ssa Michela Palladino Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3216 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto "cessazione degli effetti civili del matrimonio", vertente
TRA
(c.f.: ), nata a [...] il [...], rapp. e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Ornella Favorito e dom.ta come in atti;
ricorrente
E
(c.f.: ), nato ad [...] l'[...], rapp. e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avv. Lorenzo Muscati e dom.to come in atti;
resistente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza dell'11.4.2024 e note di trattazione scritta;
in data 12.4.2024 è pervenuto visto del p.m. sede che nulla ha opposto.
1 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 13.10.2023, proponeva domanda di Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, esponendo che:
-aveva contratto matrimonio concordatario in data 28.7.1990 in Serino (AV), atto n. 18, p.II,
s.A, registro atti di matrimonio anno 1990, con;
CP_1
-dall'unione erano nate le figlie AR, e tutte maggiorenni ed Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti, tranne (nata il [...]), maggiorenne ma non Per_2
economicamente autosufficiente e con la madre convivente;
- con decreto del 7.6.2018 n. 1607 il Tribunale aveva omologato la separazione dei coniugi alle concordate condizioni (€ 200,00 mensili a carico del padre ed in favore della madre a titolo di contributo per il mantenimento della figlia affidamento condiviso e diritto di Per_2
visita in riferimento alla figlia ancora minore di età al momento della separazione;
Per_2
spese straordinarie in capo ad entrambi i genitori nella misura del 50%; nessun assegno separativo in favore della moglie);
- i coniugi avevano vissuto separatamente dalla data della udienza presidenziale del
14.5.2018;
- non era possibile ricostituire l'unione materiale e spirituale;
dunque, non vi era alcuna possibilità di riconciliazione;
- intendeva, quindi, chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
chiedeva la conferma dell'assegno per la figlia maggiorenne ma non economicamente Per_2 autosufficiente, da aumentare ad € 300,00 per le sue aumentate esigenze;
l'assegno divorzile per sé, nell'importo di € 150,00 mensili, perché era attualmente disoccupata, mentre il resistente aveva un lavoro stabile alle dipendenze di una ditta boschiva;
essa istante, peraltro, nel corso del matrimonio si era sempre curata della famiglia e dei figli;
aggiunge che il resistente non aveva mai adempiuto ai suoi obblighi di mantenimento con regolarità e chiede il pagamento diretto dell'assegno da parte del datore di lavoro.
Si è costituito il quale aderiva alla domanda di divorzio ma si opponeva CP_1 all'aumento dell'assegno in favore della figlia ed alla richiesta di assegno divorzile Per_2 formulata dalla ricorrente precisando che l'alloggio popolare in fase di separazione era rimasto in uso alla moglie;
il rapporto di lavoro alle dipendenze della ditta boschiva
[...]
era cessato il 31.12.2023 ed era all'attualità privo di occupazione;
non era stato in Org_1 grado di versare l'assegno in favore della figlia con regolarità perché a causa della emergenza covid, le sue entrate si erano nel tempo ridotte;
allo stato non vi era disparità reddituale con la ricorrente;
ha in tal senso concluso.
2 All'udienza delegata del 18.1.2024, comparse le parti personalmente, il giudice delegato, preso atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, procedeva al loro ascolto;
all'esito era disposto breve rinvio per valutare ipotesi conciliative che non andavano a buon fine;
all'esito con ordinanza del 7.2.2024, poneva a carico di un assegno CP_1 mensile di € 250,00 in favore della ricorrente a titolo di contributo per il mantenimento della figlia confermava nel resto il regime di separazione rimandando ogni questione Per_2 sull'assegno divorzile alla sentenza, revocava i provvedimenti separativi sull'affidamento della figlia ed il diritto di visita, per intervenuta maggiore età; inoltre, ritenuta superflua Per_2
ulteriore attività istruttoria, la causa era rinviata per la discussione e la rimessione al Collegio alla udienza dell'11.4.2024, all'esito della quale, sulle conclusioni delle parti contenute nelle note scritte, la causa, ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c., era rimessa alla decisione del
Collegio.
In data 12.4.2024 è pervenuto visto del p.m. sede che nulla ha opposto.
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
E', infatti, provato il titolo a suo sostegno (separazione omologata con decreto n.1607/2018) e sussistono i presupposti di legge (artt.3, 4, 5, della legge 1° dicembre '70 n.898, integrati e modificati dalla l. 06/03/1987, n. 74 e dalla l. n. 55 del 2015); in particolare, è decorso il termine di legge dalla data della comparizione delle parti dinanzi al Presidente nel giudizio conclusosi con l'indicato decreto (udienza del 14.5.2018); da quella data è perdurato lo stato di separazione, come ribadito dalle parti personalmente all'udienza camerale.
Non può più essere ricostituita, perciò, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
L'inutile esperimento del tentativo di conciliazione, unitamente al tenore delle dichiarazioni rese dalle parti e al comportamento processuale tenuto, inducono infatti a ritenere accertata l'impossibilità di mantenere o ricostituire la comunione spirituale materiale tra i coniugi coinvolti in giudizio, considerato anche l'interrotto protrarsi della relativa separazione, ben oltre il termine normativamente previsto, computato a far data dall'avvenuta comparizione innanzi il Presidente del Tribunale, fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
3.Sull'assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne ma non economicamente Per_2
autosufficiente.
La ricorrente chiede di aumentare l'assegno di mantenimento in favore della figlia Per_2 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, dall'importo concordato in
3 separazione di €uro 200,00 mensili, ad € 300,00 in ragione delle maggiori necessità della figlia, attualmente studentessa universitaria (università di Fisciano, che raggiunge con il pullman), rispetto al tempo della separazione.
Per un verso, l'assegno di mantenimento per i figli cresce con il crescere dell'età e non ha bisogno di specifica dimostrazione;
le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età, devono essere soddisfatte dai genitori ex art. 337 ter, comma 1 c.c. e non possono ritenersi coperte ed assorbite dal pagamento delle cd. spese straordinarie, dovendosi provvedere ad un adeguamento dell'assegno di mantenimento anche in mancanza di miglioramenti di reddito e patrimonio del genitore non collocatario (Cass. 2023 n. 11724), ma sempre a condizione che l'incremento del contributo rientri nella capacità economica dell'obbligato; per altro verso, nel caso in esame non può non tenersi parallelamente in conto che il resistente ha dedotto che il suo ultimo contratto di lavoro era scaduto in data
31.12.2023, era all'attualità disoccupato, aveva presentato domanda di e Organizzazione_2
non sarebbe stato in grado di sostenere oneri maggiori, rendendosi disponibile comunque a mantenere l'assegno di € 200,00 concordato in separazione (le dichiarazioni in atti, peraltro, documentano una forte contrazione del reddito post separazione, sempre modesto, da lavoro alle dipendenze di una ditta boschiva, contratto oggi cessato). Tali emergenze sostengono un lieve aumento dell'assegno, come già deciso in sede di udienza delegata, che va portato ad €
250,00 mensili, importo annualmente rivalutabile e con la decorrenza già indicata nella ordinanza resa all'esito della udienza delegata (marzo 2024).
Vanno revocati i provvedimenti separativi riferibili all'affidamento della figlia minore e Per_2 al diritto di visita, che non hanno ragion d'essere, intervenuta la maggiore età della predetta.
Va, dunque, posto a carico del resistente ed in favore della ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia l'assegno mensile di € 250,00 mensili a decorrere dal mese Per_2
di marzo 2024, assegno annualmente rivalutabile.
La ricorrente ha formulato domanda di pagamento diretto dell'assegno da parte del datore di lavoro;
premesso che nei procedimenti di divorzio il pagamento diretto non necessita di ordine del giudice (art. l. n. 898/1970 e succ. modifiche), in ogni caso all'attualità il resistente non ha una stabile occupazione.
4.Sull'assegno divorzile.
Premesso che non rileva l'evenienza che in fase di separazione omologata la ricorrente abbia rinunciato all'assegno separativo per sé, ai fini del riconoscimento in astratto dell'assegno
4 divorzile (Cass. ordinanza del 2022 n. 28483), si ricorda che diversi sono i presupposti dell'assegno separativo e di quello divorzile.
Secondo il superato orientamento tradizionale, il criterio prevalente adottato dai Tribunali per la determinazione dell'importo dell'assegno era quello del “tenore di vita”. Il Giudice, quindi, sulla base di questo criterio teneva in considerazione lo stile di vita adottato dalla coppia in costanza di matrimonio, assegnando in favore del coniuge economicamente debole un assegno idoneo a consentirgli di mantenere lo stesso tenore di vita goduto durante la vita matrimoniale.
Tale impostazione è stata modificata dalla sentenza della Corte di Cass. resa a sezioni unite n.
18287 del 2018; le sezioni unite hanno affermato la funzione assistenziale, perequativa e compensativa svolta da tale assegno, precisando che occorre dare adeguato peso anche all'apporto che è stato dato dal singolo alla formazione della famiglia, con conseguente necessità di compensare e riequilibrare le posizioni di ciascun coniuge.
Con la pronuncia delle S.U. è stato definitamente superato il principio del tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, per cui i criteri da utilizzare per l'accertamento del diritto all'assegno di divorzio e dell'importo sono: il coniuge richiedente deve avere mezzi economici inadeguati e si deve trovare nell'impossibilità oggettiva di procurarseli;
occorre la sussistenza di uno squilibrio economico-reddituale tra i due coniugi;
lo squilibrio reddituale deve essere collegato ai sacrifici che il coniuge meno abbiente ha fatto per dedicarsi alla famiglia, favorendo in tal modo la carriera e le ricchezze dell'altro;
l'assenza della capacità lavorativa o di produrre reddito da parte del soggetto richiedente.
L'importo dell'assegno di divorzio va, dunque, determinato tenendo conto di tutte e tre le funzioni dell'assegno. Il criterio primario per verificare se il coniuge richiedente disponga dei mezzi idonei al sostentamento dopo la fine del matrimonio si basa sulla valutazione della titolarità del reddito, della proprietà di beni immobili e di beni mobili nonché della capacità lavorativa.
In conclusione, dunque, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della l. n.
898/1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Si impone, in particolare, una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente l'assegno
5 divorzile alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
Lungi dal limitarsi ad accertare il mero prerequisito fattuale dell'assegno divorzile - individuazione del coniuge economicamente più debole – occorre, dunque, verificare che il richiedente abbia contribuito con il suo lavoro anche casalingo e di cura dei figli alla formazione del patrimonio familiare permettendo al marito di svolgere il suo lavoro con la necessaria libertà, svolgendo anche lavori meno consoni alle sue capacità e dal suo titolo di studio ma che le consentissero di vivere dignitosamente.
Occorre in altri termini una valutazione integrata dei due profili dell'assegno divorzile alla luce della sua funzione polivalente assistenziale e compensativa (Cass. Sez. unite n. 18287 del
2018), in linea con l'art. 5 co sei della l. n. 898 del 1970 nonché con i precedenti della giurisprudenza e di legittimità per cui l'assegno divorzile deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali – reddituale al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale (Cass. N.
38362 del 3.12.2021).
Va poi ulteriormente considerato che, ai fini della determinazione dell'assegno in favore dell'ex coniuge, occorre tenere conto della intera consistenza patrimoniale di ciascuno dei coniugi e, conseguentemente, ricomprendere qualsiasi utilità suscettibile di valutazione economica, compreso l'uso di una casa di abitazione, valutabile in misura pari al risparmio di spesa che occorrerebbe sostenere per godere degli immobili a titolo di locazione (Cass. 2021
n. 20858).
Nel caso di specie, allora, occorre focalizzare la indagine sulla sperequazione economico - reddituale dei coniugi con valutazione improntata ad attualità ed effettività (Cass. 2021 n.
35710), tesa ad accertare che lo squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi trovi però ragione nella intrapresa vita matrimoniale per scelte fatte e ruoli condivisi (Cass. N. 38362 del
12/12/2021), sulla scorta di un percorso motivazionale logico e specifico (Cass. N. 23997 del
02/08/2022).
Tali essendo i principi da applicare, vanno evidenziati i seguenti elementi.
La ricorrente, di anni 55, nel corso del matrimonio, durato 28 anni, non ha mai lavorato se non in epoca remota e per brevi periodi;
ha la licenza media;
ad oggi non è occupata;
l'età della ricorrente comporta serie difficoltà all'inserimento nel mondo del lavoro;
il resistente, rispetto alla epoca della separazione, non ha entrate stabili essendo intervenuto il suo
6 licenziamento (i redditi degli ultimi anni sono comunque molto bassi) e tale evenienza non è stata oggetto di alcuna contestazione, oltre ad essere stata documentata;
non ha altre entrate e/o possidenze;
la casa coniugale è in uso alla moglie e non vi è opposizione a tale uso;
va anche aggiunto che l'accordo omologato non prevedeva assegno separativo e negli anni di separazione la ricorrente ha dimostrato di fatto di poter provvedere alle proprie necessità; il tenore di vita pregresso è stato sempre modesto.
Non vi sono, dunque, elementi per riconoscere l'assegno divorzile, alla luce delle radicali mutate condizioni economiche del resistente, della insussistenza di una disparità reddituale e anche della evenienza che la ricorrente ha in uso la casa coniugale ed ha dimostrato di poter provvedere alle proprie necessità.
5. Va, dunque, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Va rigettata la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente;
restano ferme le previsioni separative sulla casa coniugale in accordo delle parti sul punto.
6.Nelle note di trattazione depositate per la udienza dell'11.4.2024, la ricorrente ha chiesto di
“ammonire” il inadempiente rispetto agli obblighi di mantenimento della figlia, di CP_1
condannarlo al pagamento di una sanzione e di disporre misura coercitiva ex art. 614 bis c.p.c.; ebbene, si tratta di misure possibili (art. 709 - ter c.p.c. oggi 473-bis.39 c.p.c) solo a tutela dei figli minori.
Ha anche proposto la ricorrente domanda di risarcimento danni, parimenti inammissibile in assenza di vincolo di connessione con la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
7. La peculiarità e delicatezza della materia trattata, le ragioni della decisione ed il suo esito, integrano gravi motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti alla luce della disciplina della soccombenza siccome riletta l'esito della sentenza della Corte Cost. n. 77 del
2018.
I compensi della difesa della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato saranno liquidati all'esito di deposito di documentazione//autocertificazione sulla persistenza dei requisiti del beneficio all'attualità.
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data
28.7.1990 in Serino (AV), atto n. 18, p.II, s.A, registro atti di matrimonio anno 1990, da e;
Parte_1 CP_1
2. pone a carico di un assegno mensile di € 250,00 da versare mensilmente alla CP_1
ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia a decorrere dal mese di Per_2
marzo 2024, importo annualmente rivalutabile;
3. rigetta la domanda di assegno divorzile proposta dalla ricorrente;
4. revoca le previsioni separative in ordine all'affidamento della figlia ed al diritto di Per_2
visita, per intervenuta maggiore età;
5. dichiara inammissibile ogni ulteriore domanda;
6. compensa le spese;
7. manda alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune ove il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di sua competenza;
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 17.4.2024.
Il Giudice relatore ed estensore
Dott.ssa AR Cristina Rizzi
Il Presidente
Dott. Raffaele Califano
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