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Sentenza 23 settembre 2024
Sentenza 23 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 23/09/2024, n. 1521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1521 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2024 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente rel.
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere all'esito della trattazione scritta della causa in data 17.9.2024, ha pronunciato, con contestuale deposito telematico del dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 779/2024 r.g., promossa in grado di appello
DA
con sede in Trapani, P.I.: ; Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Giacomo Messina e Antonio Bonanno;
appellante
CONTRO
nata a [...] il giorno 19/04/1979, c.f.: ; CP_1 C.F._1
, nata a [...] il giorno 30/08/1999, c.f.: ; Controparte_2 C.F._2
rappresentate e difese dall'Avv. Pietro Sammartano;
appellate, appellanti incidentali
In fatto e in diritto
1. Il Tribunale di Marsala, all'esito del giudizio promosso con citazione per convalida di sfratto per morosità da ed contro la CP_1 Controparte_2 Parte_1
disposto il mutamento di rito da ordinario a locatizio, con sentenza del giorno 28.3.2024, notificata il 29.3.2024, pronunciava la risoluzione del contratto di sublocazione intercorso tra le parti e condannava la società convenuta al rilascio dell'immobile sublocato, al pagamento 2
dei canoni maturati e non versati e alla rifusione di metà delle spese di lite, compensate per la parte restante.
Avverso la sentenza, la ha interposto appello con atto di citazione notificato il Pt_1
29.4.2024 e depositato per l'iscrizione a ruolo il giorno 30.4.2024.
Le appellate, costituitesi il giorno 7.6.2024, hanno chiesto il rigetto dell'appello principale e proposto a loro volta appello incidentale sulle spese di lite.
Disposto il mutamento di rito da ordinario a speciale locatizio, all'esito della trattazione scritta del 17.9.2024 la causa è stata decisa con contestuale deposito telematico del dispositivo.
2. Per il principio dell'ultrattività del rito, ove la controversia sia stata trattata in primo grado col rito speciale locatizio, le medesime forme devono essere osservate per la proposizione dell'appello (v. Cass. 28515/2019). Ne consegue che, qualora l'appello sia proposto con citazione, anziché con ricorso, ai fini della verifica della tempestività del gravame occorrerà fare riferimento alla data del deposito dell'atto in cancelleria e non a quella della sua notificazione alla controparte (Cass. 14401/2015).
Nel presente giudizio, dopo che la controversia era stata trattata, in primo grado, in seguito al mutamento di rito ex art. 667 c.p.c. (vds. verbale d'udienza del 5.7.2022), secondo la disciplina processuale dettata per le controversie di lavoro (art. 447-bis c.p.c.), l'appello, erroneamente proposto con atto di citazione notificato entro il termine di trenta giorni di cui agli artt. 325-326 c.p.c., è stato depositato il 30.4.2024 un giorno dopo la sua scadenza.
L'impugnazione è, pertanto, inammissibile.
Del pari inammissibile è l'appello incidentale. A mente dell'art. 334 c.p.c., infatti, la parte contro la quale è proposta impugnazione può proporre impugnazione incidentale anche quando per essa è decorso l'ordinario termine di legge, ma se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile o improcedibile, l'impugnazione incidentale perde ogni efficacia. E nel caso specifico, l'appello incidentale è stato proposto con le forme del rito ordinario solo il giorno 7.6.2024, ben oltre il termine perentorio di trenta giorni di cui all'art. 325 c.p.c., decorrente anche per il notificante dalla notificazione della sentenza (Cass. S.U. 6278/2019). 3
L'esito del gravame, sfavorevole per entrambe le parti, comporta l'integrale compensazione delle spese del grado.
Sussistono per tutti gli appellanti i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, primo periodo,
D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
dichiara inammissibile perché tardivo l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Marsala del 28.3.2024, n. 279; dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 334 co. 2 c.p.c., l'appello incidentale proposto da ed avverso la stessa sentenza;
CP_1 Controparte_2
compensa interamente tra le parti le spese di appello;
dichiara che sussistono nei confronti di entrambe le parti appellanti i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. 115/2002.
Palermo, 18 settembre 2024
Il Presidente
Giuseppe Lupo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente rel.
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere all'esito della trattazione scritta della causa in data 17.9.2024, ha pronunciato, con contestuale deposito telematico del dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 779/2024 r.g., promossa in grado di appello
DA
con sede in Trapani, P.I.: ; Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Giacomo Messina e Antonio Bonanno;
appellante
CONTRO
nata a [...] il giorno 19/04/1979, c.f.: ; CP_1 C.F._1
, nata a [...] il giorno 30/08/1999, c.f.: ; Controparte_2 C.F._2
rappresentate e difese dall'Avv. Pietro Sammartano;
appellate, appellanti incidentali
In fatto e in diritto
1. Il Tribunale di Marsala, all'esito del giudizio promosso con citazione per convalida di sfratto per morosità da ed contro la CP_1 Controparte_2 Parte_1
disposto il mutamento di rito da ordinario a locatizio, con sentenza del giorno 28.3.2024, notificata il 29.3.2024, pronunciava la risoluzione del contratto di sublocazione intercorso tra le parti e condannava la società convenuta al rilascio dell'immobile sublocato, al pagamento 2
dei canoni maturati e non versati e alla rifusione di metà delle spese di lite, compensate per la parte restante.
Avverso la sentenza, la ha interposto appello con atto di citazione notificato il Pt_1
29.4.2024 e depositato per l'iscrizione a ruolo il giorno 30.4.2024.
Le appellate, costituitesi il giorno 7.6.2024, hanno chiesto il rigetto dell'appello principale e proposto a loro volta appello incidentale sulle spese di lite.
Disposto il mutamento di rito da ordinario a speciale locatizio, all'esito della trattazione scritta del 17.9.2024 la causa è stata decisa con contestuale deposito telematico del dispositivo.
2. Per il principio dell'ultrattività del rito, ove la controversia sia stata trattata in primo grado col rito speciale locatizio, le medesime forme devono essere osservate per la proposizione dell'appello (v. Cass. 28515/2019). Ne consegue che, qualora l'appello sia proposto con citazione, anziché con ricorso, ai fini della verifica della tempestività del gravame occorrerà fare riferimento alla data del deposito dell'atto in cancelleria e non a quella della sua notificazione alla controparte (Cass. 14401/2015).
Nel presente giudizio, dopo che la controversia era stata trattata, in primo grado, in seguito al mutamento di rito ex art. 667 c.p.c. (vds. verbale d'udienza del 5.7.2022), secondo la disciplina processuale dettata per le controversie di lavoro (art. 447-bis c.p.c.), l'appello, erroneamente proposto con atto di citazione notificato entro il termine di trenta giorni di cui agli artt. 325-326 c.p.c., è stato depositato il 30.4.2024 un giorno dopo la sua scadenza.
L'impugnazione è, pertanto, inammissibile.
Del pari inammissibile è l'appello incidentale. A mente dell'art. 334 c.p.c., infatti, la parte contro la quale è proposta impugnazione può proporre impugnazione incidentale anche quando per essa è decorso l'ordinario termine di legge, ma se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile o improcedibile, l'impugnazione incidentale perde ogni efficacia. E nel caso specifico, l'appello incidentale è stato proposto con le forme del rito ordinario solo il giorno 7.6.2024, ben oltre il termine perentorio di trenta giorni di cui all'art. 325 c.p.c., decorrente anche per il notificante dalla notificazione della sentenza (Cass. S.U. 6278/2019). 3
L'esito del gravame, sfavorevole per entrambe le parti, comporta l'integrale compensazione delle spese del grado.
Sussistono per tutti gli appellanti i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, primo periodo,
D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
dichiara inammissibile perché tardivo l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Marsala del 28.3.2024, n. 279; dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 334 co. 2 c.p.c., l'appello incidentale proposto da ed avverso la stessa sentenza;
CP_1 Controparte_2
compensa interamente tra le parti le spese di appello;
dichiara che sussistono nei confronti di entrambe le parti appellanti i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. 115/2002.
Palermo, 18 settembre 2024
Il Presidente
Giuseppe Lupo