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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 16/10/2025, n. 1810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1810 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2863/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente Relatore dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2863/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SIMONA Parte_1 P.IVA_1
RAGGHIANTI ); C.F._1
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO FANTINI (C.F. e C.F._2 dell'avv. PAOLO ROSINI C.F._3
APPELLATA avverso la sentenza n. 961/2017 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il 09/10/2017
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre rilevare che i procedimenti civili interrotti ai sensi degli art. 299 e segg.
c.p.c. e non riassunti nel termine perentorio di tre mesi, devono considerarsi, ai sensi dell'art. 305 c.p.c., irreversibilmente estinti.
pagina 1 di 3 Nella fattispecie, deve trovare applicazione l'art. 307 c.p.c. nella sua formulazione posteriore alla L. n. 69/2009, in quanto per mero errore materiale nel decreto interlocutorio del 14.04.2025 è stato scritto che ricorre la diversa ipotesi di cui all'art. 307 c.p.c. previgente, posto che il processo di primo grado risulta iscritto col n. RG 399/2015.
Va considerato che l'estinzione costituisce la reazione dell'ordinamento al protrarsi del comportamento inerte delle parti, mirando allo scopo di attuare il principio della ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111 comma 2 Cost., di talché che eventuali censure in ordine alla presente declaratoria di estinzione del processo sono proponibili davanti al giudice dell'impugnazione, così restando assicurato anche il diritto di difesa (In tal senso Cass. 13/10/2011, n. 21128).
Pertanto, trattandosi di misura che ex art. 307 c.p.c. opera di diritto e d'ufficio, non è neppure indispensabile la fissazione di udienza, in quanto il comportamento inerte delle parti per lungo tempo, ben oltre il termine di legge fissato per la riassunzione del processo ed il principio della durata ragionevole del processo, consentono di ritenere che l'estinzione possa essere sempre dichiarata dal giudice, una volta verificata la sussistenza del presupposto di legge della inattività delle parti.
Nella fattispecie, peraltro, nessuna delle parti ha preso posizione circa la prospettata estinzione del giudizio per inattività delle parti.
Pertanto, in difetto di riassunzione del processo interrotto per l'intervenuto fallimento della società appellante dichiarato dal Tribunale di Lucca con sentenza n. 69/2018 (interruzione di cui la Curatela del fallimento è stata resa edotta dalla
Cancelleria), neppure nel termine concesso alle parti per prendere posizione, si possa dichiarare l'estinzione del processo.
Dato atto che, ai sensi dell'art. 338 c.p.c. l'estinzione del procedimento di appello fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto.
Le spese del processo sono a carico delle parti che le hanno anticipate;
P.Q.M.
visti gli artt. 307, 310 e 338 c.p.c.;
pagina 2 di 3 la Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, nella causa indicata in epigrafe, così provvede:
DICHIARA l'estinzione del giudizio a spese compensate tra le parti;
PONE le spese de giudizio a carico delle parti che le hanno anticipate.
Firenze, 16.10.2025
Il Presidente relatore dott. Anna Primavera
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente Relatore dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2863/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SIMONA Parte_1 P.IVA_1
RAGGHIANTI ); C.F._1
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO FANTINI (C.F. e C.F._2 dell'avv. PAOLO ROSINI C.F._3
APPELLATA avverso la sentenza n. 961/2017 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il 09/10/2017
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre rilevare che i procedimenti civili interrotti ai sensi degli art. 299 e segg.
c.p.c. e non riassunti nel termine perentorio di tre mesi, devono considerarsi, ai sensi dell'art. 305 c.p.c., irreversibilmente estinti.
pagina 1 di 3 Nella fattispecie, deve trovare applicazione l'art. 307 c.p.c. nella sua formulazione posteriore alla L. n. 69/2009, in quanto per mero errore materiale nel decreto interlocutorio del 14.04.2025 è stato scritto che ricorre la diversa ipotesi di cui all'art. 307 c.p.c. previgente, posto che il processo di primo grado risulta iscritto col n. RG 399/2015.
Va considerato che l'estinzione costituisce la reazione dell'ordinamento al protrarsi del comportamento inerte delle parti, mirando allo scopo di attuare il principio della ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111 comma 2 Cost., di talché che eventuali censure in ordine alla presente declaratoria di estinzione del processo sono proponibili davanti al giudice dell'impugnazione, così restando assicurato anche il diritto di difesa (In tal senso Cass. 13/10/2011, n. 21128).
Pertanto, trattandosi di misura che ex art. 307 c.p.c. opera di diritto e d'ufficio, non è neppure indispensabile la fissazione di udienza, in quanto il comportamento inerte delle parti per lungo tempo, ben oltre il termine di legge fissato per la riassunzione del processo ed il principio della durata ragionevole del processo, consentono di ritenere che l'estinzione possa essere sempre dichiarata dal giudice, una volta verificata la sussistenza del presupposto di legge della inattività delle parti.
Nella fattispecie, peraltro, nessuna delle parti ha preso posizione circa la prospettata estinzione del giudizio per inattività delle parti.
Pertanto, in difetto di riassunzione del processo interrotto per l'intervenuto fallimento della società appellante dichiarato dal Tribunale di Lucca con sentenza n. 69/2018 (interruzione di cui la Curatela del fallimento è stata resa edotta dalla
Cancelleria), neppure nel termine concesso alle parti per prendere posizione, si possa dichiarare l'estinzione del processo.
Dato atto che, ai sensi dell'art. 338 c.p.c. l'estinzione del procedimento di appello fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto.
Le spese del processo sono a carico delle parti che le hanno anticipate;
P.Q.M.
visti gli artt. 307, 310 e 338 c.p.c.;
pagina 2 di 3 la Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, nella causa indicata in epigrafe, così provvede:
DICHIARA l'estinzione del giudizio a spese compensate tra le parti;
PONE le spese de giudizio a carico delle parti che le hanno anticipate.
Firenze, 16.10.2025
Il Presidente relatore dott. Anna Primavera
pagina 3 di 3