TRIB
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/06/2025, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 454/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 454/2024 promossa da:
nata in [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 [...]
nato in [...] il [...], C.F. , in proprio Controparte_1 C.F._2 nonché nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale (unitamente a CP_2
nata in [...] il [...]), sul figlio minore nato
[...] Persona_1 in ARGENTINA il 14.02.2008, C.F. nata in C.F._3 Persona_2
ARGENTINA il 08.11.1979, C.F. in proprio nonché nella qualità di genitore C.F._4 esercente la responsabilità genitoriale (unitamente a nato in [...] Controparte_3 il 12.04.1972) sui figli minori nata in [...] il [...], C.F. Persona_3
e nato in [...] il [...], C.F. C.F._5 Persona_4
rappresentati e difesi nel presente giudizio dagli Avv.ti Michele Della Bella C.F._6
(C.F. , PEC ) e Gabriella Cieri C.F._7 Email_1
(C.F. , PEC ) presso lo studio dei quali C.F._8 Email_2 sono elettivamente domiciliati in Roma, Viale Liegi, 34, giusta procura alle liti in foglio separato e allegato al presente atto;
-ricorrenti- contro
(C.F. ) in persona del pro tempore, Controparte_4 P.IVA_1 CP_5 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria e domiciliato ope legis in via del Plebiscito n. 15 - Reggio Calabria
1 -resistente non costituita-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_4 sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato a Controparte_6
Mammola, comune in provincia di Reggio Calabria (RC), il 15.02.1878 da e Persona_5
(cfr. doc. in atti n. 2) il quale era emigrato in Argentina ove si era unito in matrimonio Persona_6 con in data 31.12.1908 (cfr. doc. in atti n. 4). Dalla loro unione matrimoniale era nata Parte_2 la figlia in data 23.10.1909 (cfr. doc. in atti n. 5). L'avo italiano era poi deceduto Persona_7 in Argentina, senza aver mai acquisito la cittadinanza argentina per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc. in atti n. 3).
In particolare, nell'atto introduttivo, si precisava che:
con riferimento alla discendenza di Persona_7
- in data 19.05.1928 ella contraeva matrimonio con l'argentino (cfr. doc. Persona_8 in atti n. 6) e dalla loro unione matrimoniale nasceva in data 25.09.1930 il figlio Per_9
(cfr. doc. in atti n. 7);
[...]
- in data 04.12.1954, si univa in matrimonio con (cfr. Persona_9 Persona_10 doc. in atti n. 8) e dalla loro unione coniugale nasceva in data 18.06.1956 la figlia
[...]
(cfr. doc. in atti n. 9) - odierna ricorrente; Parte_1
- in data 27.01.1978, contraeva matrimonio con Parte_1 Persona_11
(cfr. doc. in atti n. 10) e da questa unione nascevano i figli – odierni ricorrenti:
1) in data 07.06.1978 (cfr. doc. in atti n. 11) il quale si sposava in Controparte_1 data 26.02.2005 con (cfr. doc. in atti n. 12) e da questo matrimonio Controparte_2 nasceva il 14.02.2008 il figlio – odierno ricorrente (cfr. doc. in atti Persona_1
n. 13);
2) in data 08.11.1979 (cfr. doc. in atti n. 14) la quale si univa in Persona_2 matrimonio con in data 08.12.2005 (cfr. doc. in atti n. 15) e dava alla Controparte_3 luce due figli – odierni ricorrenti: in data 24.11.2006 (cfr. doc. in atti Persona_3
n. 16) e in data 01.02.2012 (cfr. doc. in atti n. 17). Persona_4
2 Conseguentemente, la parte ricorrente chiedeva di ordinare al e, per esso, Controparte_4 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
In particolare, sull'interesse ad agire, i ricorrenti richiamano l'uniforme Giurisprudenza italiana, ormai consolidatasi sul punto a seguito della nota sentenza n. 4466/2009 della Corte di Cassazione a
Sezioni Unite, che ha definitivamente fissato il principio di diritto secondo cui “[…] riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche la figlia di donna …, nata prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, la trasmissione a lei dello stato di cittadina, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Il , ritualmente notiziato, non si costituiva in giudizio. Controparte_4
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 17.05.2025, con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c., lo scrivente giudice rilevava il decorso del termine per il deposito di note scritte, autorizzate con giusto decreto del 13.03.2025 e preso atto di quelle depositate, ritenuta la causa matura per la decisione, riservava il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie l'avo italiano dei ricorrenti è nato a [...] e pertanto in comune ricadente nel territorio di Reggio Calabria.
In punto di diritto, si osserva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la
3 cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana iure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Occorre verificare se i ricorrenti abbiano assolto all'onere della prova dell'ininterrotta trasmissione dello ius civitatis attraverso la ricostruzione di tutto l'albero genealogico.
Orbene, dal compiuto esame dei documenti prodotti in atti, risulta che la trasmissione della cittadinanza, secondo la legge all'epoca vigente, si sia interrotta a causa di un passaggio generazionale per linea femminile. La linea di discendenza in questione trova riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
Nello specifico, vagliando il certificato negativo di naturalizzazione, si evince che l'avo italiano non si è mai naturalizzato cittadino argentino, trasmettendo pertanto iure sanguinis la cittadinanza italiana alla figlia al momento della nascita. Persona_7
Tuttavia, aveva contratto matrimonio con l'argentino in data Persona_7 Persona_8
19.05.1928 (cfr. doc. in atti n. 6) e dall'anzidetta unione coniugale era nato, in data 25.09.1930,
[...]
(cfr. doc. in atti n. 7). Da tale sequenza genealogica rileva la discendenza per linea Persona_9 femminile intervenuta in epoca pre-costituzionale da ai suoi discendenti, ricorrenti Persona_7 inclusi. Nel caso di specie, si evidenzia che si è sposata con un cittadino argentino Persona_7 nel 1928, quindi in epoca pre-costituzionale, ed ha messo al mondo il figlio ancora Persona_9 in epoca pre-costituzionale.
Sulla scorta della normativa allora vigente si sarebbe determinata un'interruzione nella trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, in forza dell'art. 10 della Legge 13 giugno 1912 n. 555, il quale prevedeva che: “La donna maritata non può assumere una cittadinanza diversa da quella del marito, anche se esista separazione personale fra coniugi” e, inoltre, prevedeva che: “La donna cittadina che si marita ad uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per il fatto del matrimonio a lei si comunichi”.
Tale dettato normativo veniva sottoposto al vaglio di legittimità della Corte Costituzionale che, con la nota sentenza n. 87 del 1975, ne ha rilevato l'incostituzionalità sopravvenuta per contrasto con i principi costituzionali in materia di uguaglianza e parità morale e giuridica dei coniugi (artt. 3 e 29
Cost.). Nello specifico la Corte Costituzionale ha precisato che: “La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla
4 norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà.” Con tale pronunzia, la Corte
Costituzionale, ha quindi dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma cui al terzo comma dell'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva che la donna cittadina, che sposava un cittadino straniero, perdeva, indipendentemente dalla sua volontà, la cittadinanza.
La cittadina rimanendo ancorati al vecchio impianto normativo, non poteva Persona_7 trasmettere il proprio status civitatis al figlio Ciò in quanto la già menzionata legge Persona_9 del 1912 prevedeva la trasmissibilità della cittadinanza italiana da madre italiana solo in via residuale:
“Se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene”.
Con ulteriore sentenza n. 30/1983, la Corte ha precisato che: “Con il prevedere l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre, lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia. In particolare, non può contestarsi l'interesse giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza. Del pari la disciplina vigente lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo”.
In tale sede, dunque, la Corte Costituzionale dichiarava l'illegittimità dell'art. 1 della legge n.
555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita, oltre il figlio di padre cittadino, anche il figlio di madre cittadina e stabiliva, inoltre, che tale legge venisse disapplicata con effetto retroattivo alla data di entra in vigore della Costituzione nel 1948.
In tale contesto è intervenuta, altresì, una pronuncia delle Sezioni Unite, le quali hanno dichiarato che: “Per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di
5 conseguenza, privata della cittadinanza a causa del matrimonio”1.
Le Sezioni si sono pronunciate anche sul tema della incostituzionalità sopravvenuta, stabilendo che:
“Il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo, per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria incostituzionale”2 .
Gli interventi della Corte appena menzionati, miravano ad una parificazione tra i sessi, consentendo alla donna di trasmettere lo ius civitatis alla propria discendenza negli stessi termini ed alle stesse condizioni dell'uomo. Invero, si era giunti alla conclusione per cui la perdita della cittadinanza, seppur definita da fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione, continuava a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni nei confronti dei discendenti della donna nati ante 01.01.1948, atteso che quest'ultima, perdendo illegittimamente lo status civitatis italiano, non poteva trasmetterlo ai propri figli.
In virtù di tale considerazione, la Corte di Cassazione ha statuito che: “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza ha effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”3.
E pertanto, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza di merito, lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria anche ai figli legittimi di madre cittadina, nata prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Tanto posto, affinché la parte si veda riconosciuto il diritto soggettivo oggi invocato, si rende necessario il passaggio giudiziario, in quanto la via amministrativa, in forza delle posizioni assunte nel corso del tempo dai consolati, le quali non hanno accennato a inversioni di tendenza, avrebbe condotto certamente ad un diniego. Invero, attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello status civitatis, in quanto qualità della persona, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle
“situazioni esaurite”, come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1° gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute per effetto di sentenze del Giudice delle leggi sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale (cfr. Trib. Roma 06.04.2017).
Tanto posto, la necessità del riconoscimento della cittadinanza per linea materna in sede giudiziaria si pone, dunque, come passo obbligato, poiché la materia della trasmissione per linea femminile, in epoca antecedente all'entra in vigore della Costituzione italiana, è frutto di una lettura giurisprudenziale di merito e non di uno specifico dettato normativo.
Ed ancora, costituisce fatto notorio l'attuale orientamento dei Consolati, che considera cittadini italiani iure sanguinis i discendenti delle emigranti italiane purché nati dopo il 1° gennaio 1948. Tale principio, pertanto, si pone in aperto contrasto con le determinazioni della giurisprudenza di legittimità summenzionata, la quale orienta ad una ricostruzione logica opposta.
Orbene, nel caso di specie, dal rapporto di filiazione tra nata il [...] e il figlio Persona_7 nato in data [...], quest'ultimo avrebbe avuto diritto alla trasmissione della Persona_9 cittadinanza italiana, in assenza della legge discriminatoria e l'avrebbe potuta tramandare ai suoi discendenti senza interruzioni e senza limiti temporali.
Per la siffatta analisi e affinché la parte si veda riconosciuto il diritto soggettivo oggi invocato, si rende necessario il passaggio giudiziario, in quanto la via amministrativa, in forza delle posizioni assunte nel corso del tempo dai le quali non hanno accennato a inversioni di tendenza, Parte_3 avrebbe condotto ad un diniego.
Stabilito ciò, si può ritenere che la trasmissione della cittadinanza proviene, per via generazionale, dall'avo italiano (in atti anche nato il [...] a [...] Controparte_6 Per_12
7 (cfr. doc. in atti n. 2), il quale era deceduto in Argentina senza aver mai acquisito la cittadinanza argentina per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc. in atti n. 3).
Tale fatto giuridico risulta comprovato, altresì, dal certificato negativo di naturalizzazione n.
03267322 rilasciato, in data 11/01/2024, dalla Cámara Nacional Electoral, nel quale si legge quanto segue: “Certifico che nel Registro Nazionale degli Elettori, nel quale si trovano iscritti tutti i cittadini argentini, nativi e per opzione, maggiori di sedici anni, e gli argentini naturalizzati dai diciotto anni, non si trova registrato/a fino alla data d'oggi MAZZONE o nato/a addi Per_13 CP_6
15/02/1878 in Italia - Reggio Calabria - Mammola. Deceduto”.
Pertanto, in quanto italiano, ha trasmesso “iure sanguinis” la cittadinanza per via Controparte_6 paterna alla figlia la quale per rapporto di maternità, l'ha trasmessa al proprio figlio Persona_7 nato in data [...], e così da genitore in figlio/a fino alle generazioni più Persona_9 prossime rappresentate dagli odierni ricorrenti.
Deve, dunque, essere accolta la domanda e per l'effetto i ricorrenti devono essere dichiarati cittadini italiani iure sanguinis, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_4 conseguenti.
Infine, tenuto conto della natura della procedura e delle evoluzioni giurisprudenziali e normative susseguitesi in materia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti nata Parte_1 in ARGENTINA il 18.06.1956; nato in [...] il Controparte_1
07.06.1978, in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore nato in [...] il [...]; Persona_1 [...]
nata in ARGENTINA il [...], in [...] e nella qualità di Persona_2 genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori Persona_3 nata in [...] il [...] e nato in [...] Persona_4 il 01.02.2012, il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_7 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
8 - compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c..
Così deciso in Reggio Calabria, 12.06.2025
Il giudice
dott. Flavio Tovani
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 cfr. Cass. Sez. Un. n. 4466/2009 2 Ibidem 3 Ibidem
6
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 454/2024 promossa da:
nata in [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 [...]
nato in [...] il [...], C.F. , in proprio Controparte_1 C.F._2 nonché nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale (unitamente a CP_2
nata in [...] il [...]), sul figlio minore nato
[...] Persona_1 in ARGENTINA il 14.02.2008, C.F. nata in C.F._3 Persona_2
ARGENTINA il 08.11.1979, C.F. in proprio nonché nella qualità di genitore C.F._4 esercente la responsabilità genitoriale (unitamente a nato in [...] Controparte_3 il 12.04.1972) sui figli minori nata in [...] il [...], C.F. Persona_3
e nato in [...] il [...], C.F. C.F._5 Persona_4
rappresentati e difesi nel presente giudizio dagli Avv.ti Michele Della Bella C.F._6
(C.F. , PEC ) e Gabriella Cieri C.F._7 Email_1
(C.F. , PEC ) presso lo studio dei quali C.F._8 Email_2 sono elettivamente domiciliati in Roma, Viale Liegi, 34, giusta procura alle liti in foglio separato e allegato al presente atto;
-ricorrenti- contro
(C.F. ) in persona del pro tempore, Controparte_4 P.IVA_1 CP_5 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria e domiciliato ope legis in via del Plebiscito n. 15 - Reggio Calabria
1 -resistente non costituita-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_4 sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato a Controparte_6
Mammola, comune in provincia di Reggio Calabria (RC), il 15.02.1878 da e Persona_5
(cfr. doc. in atti n. 2) il quale era emigrato in Argentina ove si era unito in matrimonio Persona_6 con in data 31.12.1908 (cfr. doc. in atti n. 4). Dalla loro unione matrimoniale era nata Parte_2 la figlia in data 23.10.1909 (cfr. doc. in atti n. 5). L'avo italiano era poi deceduto Persona_7 in Argentina, senza aver mai acquisito la cittadinanza argentina per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc. in atti n. 3).
In particolare, nell'atto introduttivo, si precisava che:
con riferimento alla discendenza di Persona_7
- in data 19.05.1928 ella contraeva matrimonio con l'argentino (cfr. doc. Persona_8 in atti n. 6) e dalla loro unione matrimoniale nasceva in data 25.09.1930 il figlio Per_9
(cfr. doc. in atti n. 7);
[...]
- in data 04.12.1954, si univa in matrimonio con (cfr. Persona_9 Persona_10 doc. in atti n. 8) e dalla loro unione coniugale nasceva in data 18.06.1956 la figlia
[...]
(cfr. doc. in atti n. 9) - odierna ricorrente; Parte_1
- in data 27.01.1978, contraeva matrimonio con Parte_1 Persona_11
(cfr. doc. in atti n. 10) e da questa unione nascevano i figli – odierni ricorrenti:
1) in data 07.06.1978 (cfr. doc. in atti n. 11) il quale si sposava in Controparte_1 data 26.02.2005 con (cfr. doc. in atti n. 12) e da questo matrimonio Controparte_2 nasceva il 14.02.2008 il figlio – odierno ricorrente (cfr. doc. in atti Persona_1
n. 13);
2) in data 08.11.1979 (cfr. doc. in atti n. 14) la quale si univa in Persona_2 matrimonio con in data 08.12.2005 (cfr. doc. in atti n. 15) e dava alla Controparte_3 luce due figli – odierni ricorrenti: in data 24.11.2006 (cfr. doc. in atti Persona_3
n. 16) e in data 01.02.2012 (cfr. doc. in atti n. 17). Persona_4
2 Conseguentemente, la parte ricorrente chiedeva di ordinare al e, per esso, Controparte_4 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
In particolare, sull'interesse ad agire, i ricorrenti richiamano l'uniforme Giurisprudenza italiana, ormai consolidatasi sul punto a seguito della nota sentenza n. 4466/2009 della Corte di Cassazione a
Sezioni Unite, che ha definitivamente fissato il principio di diritto secondo cui “[…] riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche la figlia di donna …, nata prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, la trasmissione a lei dello stato di cittadina, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Il , ritualmente notiziato, non si costituiva in giudizio. Controparte_4
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 17.05.2025, con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c., lo scrivente giudice rilevava il decorso del termine per il deposito di note scritte, autorizzate con giusto decreto del 13.03.2025 e preso atto di quelle depositate, ritenuta la causa matura per la decisione, riservava il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie l'avo italiano dei ricorrenti è nato a [...] e pertanto in comune ricadente nel territorio di Reggio Calabria.
In punto di diritto, si osserva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la
3 cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana iure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Occorre verificare se i ricorrenti abbiano assolto all'onere della prova dell'ininterrotta trasmissione dello ius civitatis attraverso la ricostruzione di tutto l'albero genealogico.
Orbene, dal compiuto esame dei documenti prodotti in atti, risulta che la trasmissione della cittadinanza, secondo la legge all'epoca vigente, si sia interrotta a causa di un passaggio generazionale per linea femminile. La linea di discendenza in questione trova riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
Nello specifico, vagliando il certificato negativo di naturalizzazione, si evince che l'avo italiano non si è mai naturalizzato cittadino argentino, trasmettendo pertanto iure sanguinis la cittadinanza italiana alla figlia al momento della nascita. Persona_7
Tuttavia, aveva contratto matrimonio con l'argentino in data Persona_7 Persona_8
19.05.1928 (cfr. doc. in atti n. 6) e dall'anzidetta unione coniugale era nato, in data 25.09.1930,
[...]
(cfr. doc. in atti n. 7). Da tale sequenza genealogica rileva la discendenza per linea Persona_9 femminile intervenuta in epoca pre-costituzionale da ai suoi discendenti, ricorrenti Persona_7 inclusi. Nel caso di specie, si evidenzia che si è sposata con un cittadino argentino Persona_7 nel 1928, quindi in epoca pre-costituzionale, ed ha messo al mondo il figlio ancora Persona_9 in epoca pre-costituzionale.
Sulla scorta della normativa allora vigente si sarebbe determinata un'interruzione nella trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, in forza dell'art. 10 della Legge 13 giugno 1912 n. 555, il quale prevedeva che: “La donna maritata non può assumere una cittadinanza diversa da quella del marito, anche se esista separazione personale fra coniugi” e, inoltre, prevedeva che: “La donna cittadina che si marita ad uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per il fatto del matrimonio a lei si comunichi”.
Tale dettato normativo veniva sottoposto al vaglio di legittimità della Corte Costituzionale che, con la nota sentenza n. 87 del 1975, ne ha rilevato l'incostituzionalità sopravvenuta per contrasto con i principi costituzionali in materia di uguaglianza e parità morale e giuridica dei coniugi (artt. 3 e 29
Cost.). Nello specifico la Corte Costituzionale ha precisato che: “La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla
4 norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà.” Con tale pronunzia, la Corte
Costituzionale, ha quindi dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma cui al terzo comma dell'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva che la donna cittadina, che sposava un cittadino straniero, perdeva, indipendentemente dalla sua volontà, la cittadinanza.
La cittadina rimanendo ancorati al vecchio impianto normativo, non poteva Persona_7 trasmettere il proprio status civitatis al figlio Ciò in quanto la già menzionata legge Persona_9 del 1912 prevedeva la trasmissibilità della cittadinanza italiana da madre italiana solo in via residuale:
“Se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene”.
Con ulteriore sentenza n. 30/1983, la Corte ha precisato che: “Con il prevedere l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre, lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia. In particolare, non può contestarsi l'interesse giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza. Del pari la disciplina vigente lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo”.
In tale sede, dunque, la Corte Costituzionale dichiarava l'illegittimità dell'art. 1 della legge n.
555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita, oltre il figlio di padre cittadino, anche il figlio di madre cittadina e stabiliva, inoltre, che tale legge venisse disapplicata con effetto retroattivo alla data di entra in vigore della Costituzione nel 1948.
In tale contesto è intervenuta, altresì, una pronuncia delle Sezioni Unite, le quali hanno dichiarato che: “Per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di
5 conseguenza, privata della cittadinanza a causa del matrimonio”1.
Le Sezioni si sono pronunciate anche sul tema della incostituzionalità sopravvenuta, stabilendo che:
“Il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo, per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria incostituzionale”2 .
Gli interventi della Corte appena menzionati, miravano ad una parificazione tra i sessi, consentendo alla donna di trasmettere lo ius civitatis alla propria discendenza negli stessi termini ed alle stesse condizioni dell'uomo. Invero, si era giunti alla conclusione per cui la perdita della cittadinanza, seppur definita da fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione, continuava a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni nei confronti dei discendenti della donna nati ante 01.01.1948, atteso che quest'ultima, perdendo illegittimamente lo status civitatis italiano, non poteva trasmetterlo ai propri figli.
In virtù di tale considerazione, la Corte di Cassazione ha statuito che: “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza ha effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”3.
E pertanto, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza di merito, lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria anche ai figli legittimi di madre cittadina, nata prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Tanto posto, affinché la parte si veda riconosciuto il diritto soggettivo oggi invocato, si rende necessario il passaggio giudiziario, in quanto la via amministrativa, in forza delle posizioni assunte nel corso del tempo dai consolati, le quali non hanno accennato a inversioni di tendenza, avrebbe condotto certamente ad un diniego. Invero, attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello status civitatis, in quanto qualità della persona, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle
“situazioni esaurite”, come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1° gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute per effetto di sentenze del Giudice delle leggi sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale (cfr. Trib. Roma 06.04.2017).
Tanto posto, la necessità del riconoscimento della cittadinanza per linea materna in sede giudiziaria si pone, dunque, come passo obbligato, poiché la materia della trasmissione per linea femminile, in epoca antecedente all'entra in vigore della Costituzione italiana, è frutto di una lettura giurisprudenziale di merito e non di uno specifico dettato normativo.
Ed ancora, costituisce fatto notorio l'attuale orientamento dei Consolati, che considera cittadini italiani iure sanguinis i discendenti delle emigranti italiane purché nati dopo il 1° gennaio 1948. Tale principio, pertanto, si pone in aperto contrasto con le determinazioni della giurisprudenza di legittimità summenzionata, la quale orienta ad una ricostruzione logica opposta.
Orbene, nel caso di specie, dal rapporto di filiazione tra nata il [...] e il figlio Persona_7 nato in data [...], quest'ultimo avrebbe avuto diritto alla trasmissione della Persona_9 cittadinanza italiana, in assenza della legge discriminatoria e l'avrebbe potuta tramandare ai suoi discendenti senza interruzioni e senza limiti temporali.
Per la siffatta analisi e affinché la parte si veda riconosciuto il diritto soggettivo oggi invocato, si rende necessario il passaggio giudiziario, in quanto la via amministrativa, in forza delle posizioni assunte nel corso del tempo dai le quali non hanno accennato a inversioni di tendenza, Parte_3 avrebbe condotto ad un diniego.
Stabilito ciò, si può ritenere che la trasmissione della cittadinanza proviene, per via generazionale, dall'avo italiano (in atti anche nato il [...] a [...] Controparte_6 Per_12
7 (cfr. doc. in atti n. 2), il quale era deceduto in Argentina senza aver mai acquisito la cittadinanza argentina per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc. in atti n. 3).
Tale fatto giuridico risulta comprovato, altresì, dal certificato negativo di naturalizzazione n.
03267322 rilasciato, in data 11/01/2024, dalla Cámara Nacional Electoral, nel quale si legge quanto segue: “Certifico che nel Registro Nazionale degli Elettori, nel quale si trovano iscritti tutti i cittadini argentini, nativi e per opzione, maggiori di sedici anni, e gli argentini naturalizzati dai diciotto anni, non si trova registrato/a fino alla data d'oggi MAZZONE o nato/a addi Per_13 CP_6
15/02/1878 in Italia - Reggio Calabria - Mammola. Deceduto”.
Pertanto, in quanto italiano, ha trasmesso “iure sanguinis” la cittadinanza per via Controparte_6 paterna alla figlia la quale per rapporto di maternità, l'ha trasmessa al proprio figlio Persona_7 nato in data [...], e così da genitore in figlio/a fino alle generazioni più Persona_9 prossime rappresentate dagli odierni ricorrenti.
Deve, dunque, essere accolta la domanda e per l'effetto i ricorrenti devono essere dichiarati cittadini italiani iure sanguinis, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_4 conseguenti.
Infine, tenuto conto della natura della procedura e delle evoluzioni giurisprudenziali e normative susseguitesi in materia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti nata Parte_1 in ARGENTINA il 18.06.1956; nato in [...] il Controparte_1
07.06.1978, in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore nato in [...] il [...]; Persona_1 [...]
nata in ARGENTINA il [...], in [...] e nella qualità di Persona_2 genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori Persona_3 nata in [...] il [...] e nato in [...] Persona_4 il 01.02.2012, il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_7 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
8 - compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c..
Così deciso in Reggio Calabria, 12.06.2025
Il giudice
dott. Flavio Tovani
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 cfr. Cass. Sez. Un. n. 4466/2009 2 Ibidem 3 Ibidem
6