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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 17/04/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 181/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 181/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AMMERATA Parte_1 C.F._1
GIACOMO, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. AMMERATA GIACOMO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
TORRICELLA MARIA TERESA, elettivamente domiciliata in VIA DE CARDONA N.5
COSENZA presso il difensore avv. TORRICELLA MARIA TERESA
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._3
TORRICELLA MARIA TERESA, elettivamente domiciliata in VIA DE CARDONA N.5
COSENZA presso il difensore avv. TORRICELLA MARIA TERESA
RESISTENTI
OGGETTO: alimenti
All'udienza di discussione del 17.04.2025, le parti chiedevano che la causa fosse decisa sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente: come in atti
Per parte resistente: come in atti pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. , deducendo di versare in uno stato di Parte_1
bisogno, conveniva in giudizio le figlie e chiedendo accertarsi il CP_1 Parte_2 suo diritto ad abitare l'immobile di proprietà di queste ultime e, in subordine, di condannare le figlie a versare in suo favore € 800,00 mensili a titolo di alimenti.
Si costituivano in giudizio e , le quali eccepivano la carenza dei CP_1 Parte_2
presupposti per l'insorgere dell'obbligazione alimentare e chiedevano il rigetto della domanda.
La causa veniva istruita documentalmente ed all'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni e si procedeva alla discussione.
Il ricorso non è fondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni che seguono.
Giova ricordare che l'art. 438 c.c., nello stabilire che gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento, impone al giudice di valutare, in ordine all'an di tale corresponsione, gli imprescindibili presupposti sia dello stato di bisogno, sia della impossibilità di mantenersi (cfr. Cass. n.
25248 del 2013; Cass. n. 21572 del 2006). In altri termini, il diritto agli alimenti è legato alla prova dello stato di bisogno e della impossibilità, da parte dell'alimentando, di provvedere, in tutto o in parte, al proprio sostentamento per la mancanza di mezzi sufficienti al soddisfacimento delle sue necessità primarie (quali il vitto, l'abitazione, il vestiario, le cure mediche) e deve essere valutato in relazione alle effettive condizioni dell'alimentando, tenendo conto di tutte le risorse economiche a sua disposizione.
Ne consegue che, ove il richiedente non provi la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica e la impossibilità, per circostanze a lui non imputabili, di trovarsi un'occupazione confacente alle proprie attitudini ed alle proprie condizioni sociali, la domanda di alimenti deve essere rigettata (Cassazione civile sez. I, 14/04/2023, n.10033; Cassazione civile sez. VI,
16/11/2022, n. 33789).
Nel caso di specie, la ricorrente ha motivato la domanda di alimenti deducendo di versare in uno stato di bisogno e ha chiesto, altresì, di poter risiedere nella casa di proprietà delle figlie, non disponendo di altra abitazione e non avendo la possibilità economica di locare altro immobile.
Tale asserito stato di bisogno, tuttavia, è rimasto privo di qualsiasi riscontro probatorio da parte della ricorrente che si è limitata a dedurre genericamente il peggiorare delle sue pagina 2 di 3 condizioni fisiche ed economiche, senza neppure allegare la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per il riconoscimento degli alimenti. Inoltre, non è stata fornita la prova della precarietà alloggiativa dedotta in sede di ricorso ed in relazione alla quale le resistenti hanno prodotto documentazione da cui si evince che la ricorrente, a far data dal 2016, risulta coniugata e residente presso l'immobile sito in Castrolibero alla via Alfonso Rendano n. 24 e che quindi, contrariamente a quanto sostenuto nell'atto introduttivo, ha la disponibilità di altra abitazione;
circostanze, queste ultime, peraltro mai contestate dalla ricorrente medesima. Allo stesso modo, priva di riscontro probatorio è rimasta la asserita impossibilità della ricorrente di mantenersi autonomamente, non avendo la stessa fornito alcuna prova in merito alla propria invalidità al lavoro per incapacità fisica e alla sua impossibilità oggettiva di provvedere, in tutto o in parte, al proprio sostentamento mediante l'esplicazione di un'attività lavorativa confacente.
La domanda della ricorrente, pertanto, deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e difesa, tutte respinte e disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in applicazione dei criteri medi, che si liquidano in euro 919,00 per fase di studio, euro 777,00 per fase introduttiva, euro
1.608,00 per fase istrutt/trattaz ed euro 1.701,00 per fase decisionale, oltre forfetario 15%, oltre i.v.a., c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Cosenza, 11 aprile 2025
Il Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 181/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AMMERATA Parte_1 C.F._1
GIACOMO, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. AMMERATA GIACOMO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
TORRICELLA MARIA TERESA, elettivamente domiciliata in VIA DE CARDONA N.5
COSENZA presso il difensore avv. TORRICELLA MARIA TERESA
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._3
TORRICELLA MARIA TERESA, elettivamente domiciliata in VIA DE CARDONA N.5
COSENZA presso il difensore avv. TORRICELLA MARIA TERESA
RESISTENTI
OGGETTO: alimenti
All'udienza di discussione del 17.04.2025, le parti chiedevano che la causa fosse decisa sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente: come in atti
Per parte resistente: come in atti pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. , deducendo di versare in uno stato di Parte_1
bisogno, conveniva in giudizio le figlie e chiedendo accertarsi il CP_1 Parte_2 suo diritto ad abitare l'immobile di proprietà di queste ultime e, in subordine, di condannare le figlie a versare in suo favore € 800,00 mensili a titolo di alimenti.
Si costituivano in giudizio e , le quali eccepivano la carenza dei CP_1 Parte_2
presupposti per l'insorgere dell'obbligazione alimentare e chiedevano il rigetto della domanda.
La causa veniva istruita documentalmente ed all'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni e si procedeva alla discussione.
Il ricorso non è fondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni che seguono.
Giova ricordare che l'art. 438 c.c., nello stabilire che gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento, impone al giudice di valutare, in ordine all'an di tale corresponsione, gli imprescindibili presupposti sia dello stato di bisogno, sia della impossibilità di mantenersi (cfr. Cass. n.
25248 del 2013; Cass. n. 21572 del 2006). In altri termini, il diritto agli alimenti è legato alla prova dello stato di bisogno e della impossibilità, da parte dell'alimentando, di provvedere, in tutto o in parte, al proprio sostentamento per la mancanza di mezzi sufficienti al soddisfacimento delle sue necessità primarie (quali il vitto, l'abitazione, il vestiario, le cure mediche) e deve essere valutato in relazione alle effettive condizioni dell'alimentando, tenendo conto di tutte le risorse economiche a sua disposizione.
Ne consegue che, ove il richiedente non provi la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica e la impossibilità, per circostanze a lui non imputabili, di trovarsi un'occupazione confacente alle proprie attitudini ed alle proprie condizioni sociali, la domanda di alimenti deve essere rigettata (Cassazione civile sez. I, 14/04/2023, n.10033; Cassazione civile sez. VI,
16/11/2022, n. 33789).
Nel caso di specie, la ricorrente ha motivato la domanda di alimenti deducendo di versare in uno stato di bisogno e ha chiesto, altresì, di poter risiedere nella casa di proprietà delle figlie, non disponendo di altra abitazione e non avendo la possibilità economica di locare altro immobile.
Tale asserito stato di bisogno, tuttavia, è rimasto privo di qualsiasi riscontro probatorio da parte della ricorrente che si è limitata a dedurre genericamente il peggiorare delle sue pagina 2 di 3 condizioni fisiche ed economiche, senza neppure allegare la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per il riconoscimento degli alimenti. Inoltre, non è stata fornita la prova della precarietà alloggiativa dedotta in sede di ricorso ed in relazione alla quale le resistenti hanno prodotto documentazione da cui si evince che la ricorrente, a far data dal 2016, risulta coniugata e residente presso l'immobile sito in Castrolibero alla via Alfonso Rendano n. 24 e che quindi, contrariamente a quanto sostenuto nell'atto introduttivo, ha la disponibilità di altra abitazione;
circostanze, queste ultime, peraltro mai contestate dalla ricorrente medesima. Allo stesso modo, priva di riscontro probatorio è rimasta la asserita impossibilità della ricorrente di mantenersi autonomamente, non avendo la stessa fornito alcuna prova in merito alla propria invalidità al lavoro per incapacità fisica e alla sua impossibilità oggettiva di provvedere, in tutto o in parte, al proprio sostentamento mediante l'esplicazione di un'attività lavorativa confacente.
La domanda della ricorrente, pertanto, deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e difesa, tutte respinte e disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in applicazione dei criteri medi, che si liquidano in euro 919,00 per fase di studio, euro 777,00 per fase introduttiva, euro
1.608,00 per fase istrutt/trattaz ed euro 1.701,00 per fase decisionale, oltre forfetario 15%, oltre i.v.a., c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Cosenza, 11 aprile 2025
Il Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone
pagina 3 di 3