TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 19/12/2025, n. 3740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3740 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5942/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luca Minniti Presidente
Dott.ssa Cristina Reggiani Giudice
Dott.ssa Caterina NI Giudice Relatrice
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 5942/2025 promossa da:
(CUI: ), rappresentato e difeso dall'Avv. TROPIANO Parte_1 C.F._1
IMMACOLATA
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocatura di Controparte_1 P.IVA_1
Stato
RESISTENTE all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281-undecies, terdecies, c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011
Con ricorso depositato in data 02/05/2025, , cittadino serbo nato il [...], Parte_1 ha impugnato il decreto del Questore di Bologna in data 27.3.2025 notificato il 1.4.2025 con il quale è stata rigettata la richiesta in data 5.4.2024 di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 19 D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, permesso che era stato rilasciato il
24 gennaio 2022 dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di il richiedente ha chiesto altresì la sospensione dell'esecutorietà del CP_1 provvedimento impugnato.
Il si è costituito in giudizio con comparsa di risposta nella quale ha chiesto la Controparte_2 reiezione del ricorso.
Pagina 1 La causa, istruita a mezzo produzione documentale, audizione del ricorrente e della compagna, è stata rimessa al Collegio per la decisione ai sensi degli artt. 281-undecies e terdecies e 275 bis c.p.c.
***
Nel ricorso si sottolinea come l'autorità abbia ravvisato nel caso di specie l'assenza dei presupposti di legge per la presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per Protezione
Speciale, senza che la documentazione depositata presso gli uffici di detta autorità sia stata adeguatamente valutata. Difatti, si sostiene, l'amministrazione motiva il proprio provvedimento esclusivamente con riguardo ad alcuni reati commessi dal ricorrente, senza valutare la situazione familiare, lo stato di salute del ricorrente, l'attività lavorativa e l'adempimento degli obblighi fiscali, il periodo di soggiorno e l'integrazione sul Territorio Nazionale. Quanto ai reati commessi, si sottolinea nel ricorso come in data 15.06.2023 il Tribunale di Bologna abbia disposto l'assoluzione del sig. per i reati di maltrattamenti in famiglia e minaccia, a seguito di Parte_1 remissione di querela da parte della vittima in sede dibattimentale, condannandolo, tuttavia, per i reati di resistenza al pubblico ufficiale e lesioni personali, alla pena di mesi 10 di reclusione e al pagamento delle spese processuali. Si soggiunge come l'amministrazione, nel caso di specie, non abbia comunicato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza dell'interessato, in quanto "devono ritenersi in re ipsa, in considerazione dell'insanabilità dell'ostatività”.
Tale modalità non ha consentito, si afferma, all'odierno ricorrente di poter presentare proprie osservazioni e memorie a difesa della propria posizione che avrebbe potuto condurre l'amministrazione ad una decisione differente, ove valutate. Ancora, si duole il ricorrente della circostanza che l'amministrazione non abbia tenuto conto delle precarie condizioni di salute del richiedente, affetto da invalidità nella percentuale del 75%, né della circostanza che il richiedente lavori in regola presso l'associazione Mondo Donna e che sia ormai da anni integrato sul territorio.
Tanto premesso, nella fase cautelare si è proceduto all'audizione del ricorrente innanzi alla dott.ssa al tempo assegnataria del procedimento, in data 22 maggio 2025. Per_1
Il ricorrente nell'occasione ha dichiarato: “sono in Italia dal 1995; da allora sono stato regolare solo un anno. Non ho figli. Ho una compagna. Viviamo insieme. Lei è regolare;
di origine ucraina.
Tra qualche giorno inizierà a lavorare. Na ha sempre lavorato. Ho dei problemi di salute. I problemi di dipendenza dall'alcol li ho risolti. Ho il contratto;
lavoro regolarmente al centro donna e l'anno scorso ho percepito oltre 13.000 euro. Ho l'invalidità del 75%, non revisionabile”.
Con ordinanza a scioglimento della riserva assunta in data 26.6.2025 la dott.ssa così Per_1 disponeva: “ ritenuto, quanto alla valutazione propria della richiesta di sospensiva (in relazione alla
Pagina 2 quale, stante il richiamo contenuto nel citato art. 19 ter D.lgs 150/2011, è applicabile l'art. 5 del medesimo decreto), che nella specie, in particolare all'esito dell'acquisizione della relazione sanitaria e della sentenza 28.4.2023 che ha visto un ridimensionamento dei fatti contestati, appaiono ravvisabili gravi e circostanziate ragioni per la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento, essendo configurabile una situazione di danno grave e irreparabile derivante dall'allontanamento del ricorrente, soprattutto per le condizioni di salute e il pregiudizio alle relazioni affettive, anche in considerazione della lunga permanenza sul territorio italiano;
considerato infine che la sospensiva concessa incide sugli effetti del diniego ripristinando la situazione giuridica dello straniero in attesa della decisione sul rilascio;
lo straniero pertanto ha diritto a rimanere sul territorio nazionale per tutta la durata della causa di merito;
PQM
, Visti gli artt. 5 e 19 ter del D.L.vo 150/2011, sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, meglio indicato in premessa;
per l'effetto dispone la restituzione della ricevuta di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno”.
All'udienza del 28.10.2025 si è quindi proceduto all'audizione quale teste della compagna del ricorrente, la quale ha dichiarato:“ di lui non posso dire nulla, lavora e sono Testimone_1 contenti di lui. Mio marito aveva un problema con l'alcol che ora è superato. Ora è seguito all'ospedale Maggiore per i problemi al fegato. Ha una cirrosi epatica e deve prendere Medicine.
Lavora presso Il Mondo Donna da tre anni e sono tutti contenti di lui;
ha contratto a tempo indeterminato. Prima non avendo i documenti era per lui difficile lavorare. Io sto con il mio compagno da 13 anni. Io avevo un bar che lui frequentava. Il mio compagno è serbo ha studiato tanti anni ma purtroppo è finito in brutti giri. L'episodio per cui ha avuto la condanna è uno isolato. Lui con gli aiuti che ha avuto è riuscito a uscire da quelle brutte situazioni ed è diventato un'altra persona”.
Orbene, oggetto del ricorso è il provvedimento questorile con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. n. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. n. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. n. 150/2011.
Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n.
130/2020.
Pagina 3 Lo stesso Questore ha applicato, infatti, la disciplina ex art. 19 co.
1.2. come modificato dal D.L. n.
130/2020, che prevede l'acquisizione preventiva del parere vincolante adottato dalla CT. Dunque, non si applicano, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023.
Va premesso che, nel provvedimento impugnato, la ha negato il rilascio del titolo CP_1 richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione Territoriale.
Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla Commissione Territoriale e, quindi, dalla
Questura che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
Nel merito, si osserva che nel caso di specie non è emerso alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19, comma 1); né è emerso, in giudizio, un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19, comma 1.1.).
Sussistono, invece, le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 T.U.I. (“Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio
1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).
Va, innanzitutto, richiamata la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/2021 secondo cui «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si
è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”».
Pagina 4 Ciò posto, non può dubitarsi che l'art. 19, co 1.1, terzo e quarto periodo, D.lgs. n. 286/98 riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del
1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8
CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
D'altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte
EDU sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Va considerato, peraltro, che è proprio nel Per_2 corso della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU, sentenza 16 dicembre
1992, c. Germania: “There appears, furthermore, to be no reason of principle why this Per_3 understanding of the notion of 'private life' should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
Ebbene, venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio una buona integrazione sul territorio italiano. In particolare, dal punto di vista lavorativo, sulla base di quanto
Pagina 5 si evince dalla documentazione allegata, il medesimo ha prestato attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato presso l'associazione Mondo Donna. Dalla Certificazione Unica in atti emerge come il ricorrente nel corso del 2024 abbia percepito compensi per oltre 13.000,00 euro ed è documentata la valutazione del datore di lavoro circa la regolarità e l'assenza di elementi di demerito rispetto all'impegno lavorativo dell'istante.
Lo stesso, inoltre, da molti anni risiede sul territorio italiano, ove vive da oltre dieci anni con la compagna di nazionalità ucraina.
Nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8
CEDU – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (Corte EDU sentenza 13 febbraio 2003, c. ; Corte EDU sentenza 27 Per_4 Per_5 novembre 1992, c. ). Tale bilanciamento nel caso del novellato art. 19 T.U.I. è stato Per_6 Per_7 disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
Sotto questo profilo, va segnalato come la Commissione territoriale, nel parere sfavorevole al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, abbia fatto riferimento ad una condanna a 10 mesi di reclusione risalente al giugno 2023 per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, per un fatto risalente al 29 agosto 2022, dopo che la compagna aveva rimesso la querela nei confronti dell'uomo.
Quanto ai precedenti del richiedente, oltre alla citata condanna, il casellario giudiziale riporta condanne conseguenti a violazioni dell'ordine questorile di lasciare il territorio, guida in stato di ebbrezza, oltraggio a pubblico ufficiale, ingresso illegale nel territorio dello Stato, oltre ad una condanna nel 2022 per un furto risalente al 2014.
Tali precedenti non consentono di formulare in capo al ricorrente un attuale giudizio prognostico sfavorevole di pericolosità sociale, posto che si tratta di fatti per lo più risalenti nel tempo ed espressione del problema di dipendenza dall'alcol del ricorrente, che ora appare rientrato o comunque affrontato con gli strumenti adeguati.
Preme comunque rammentare come l'eventuale manifestarsi di ulteriori condotte pregiudizievoli potrà comunque dare luogo, tenuto conto della loro eventuale gravità, alla revoca del permesso di soggiorno.
Pagina 6 Alla luce della documentazione in atti e delle dichiarazioni rilasciate in sede di audizione, è possibile ritenere che il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine induce ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
Si deve, al riguardo, sottolineare la particolare condizione di fragilità in cui si trova il ricorrente, affetto come emerge dalla documentazione sanitaria in atti, da cirrosi epatica e con una riduzione della capacità lavorativa del 75% a causa di tale condizione clinica. Ben si comprende come il rimpatrio del ricorrente implicherebbe una interruzione del percorso terapeutico in atti e l'esposizione del richiedente a rischio grave per la propria incolumità, elemento questo che ulteriormente suffraga la conclusione che rimpatrio non possa ritenersi ammissibile, in assenza di una situazione di pericolosità ostativa al rilascio del titolo di soggiorno.
Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
La decisione, peraltro, è in tutto conforme alla più recente giurisprudenza secondo cui: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27/09/2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 02/10/2020, n. 21240).
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, co. 1 e
1.1, nella formulazione successiva al D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla
L. 5 maggio 2023, n. 50, come anticipato, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Nulla per le spese atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio e stante la contumacia della resistente.
P.Q.M.
Pagina 7 Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32, co. 3, D.lgs. n. 25/2008 e dell'art. 19, co. 1.1, D.lgs. n. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
nulla per le spese.
Si comunichi.
Così deciso in Bologna, il 12/12/2025
Il giudice est Il Presidente
Dott.ssa Caterina NI Dott.Luca Minniti
Pagina 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luca Minniti Presidente
Dott.ssa Cristina Reggiani Giudice
Dott.ssa Caterina NI Giudice Relatrice
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 5942/2025 promossa da:
(CUI: ), rappresentato e difeso dall'Avv. TROPIANO Parte_1 C.F._1
IMMACOLATA
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocatura di Controparte_1 P.IVA_1
Stato
RESISTENTE all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281-undecies, terdecies, c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011
Con ricorso depositato in data 02/05/2025, , cittadino serbo nato il [...], Parte_1 ha impugnato il decreto del Questore di Bologna in data 27.3.2025 notificato il 1.4.2025 con il quale è stata rigettata la richiesta in data 5.4.2024 di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 19 D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, permesso che era stato rilasciato il
24 gennaio 2022 dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di il richiedente ha chiesto altresì la sospensione dell'esecutorietà del CP_1 provvedimento impugnato.
Il si è costituito in giudizio con comparsa di risposta nella quale ha chiesto la Controparte_2 reiezione del ricorso.
Pagina 1 La causa, istruita a mezzo produzione documentale, audizione del ricorrente e della compagna, è stata rimessa al Collegio per la decisione ai sensi degli artt. 281-undecies e terdecies e 275 bis c.p.c.
***
Nel ricorso si sottolinea come l'autorità abbia ravvisato nel caso di specie l'assenza dei presupposti di legge per la presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per Protezione
Speciale, senza che la documentazione depositata presso gli uffici di detta autorità sia stata adeguatamente valutata. Difatti, si sostiene, l'amministrazione motiva il proprio provvedimento esclusivamente con riguardo ad alcuni reati commessi dal ricorrente, senza valutare la situazione familiare, lo stato di salute del ricorrente, l'attività lavorativa e l'adempimento degli obblighi fiscali, il periodo di soggiorno e l'integrazione sul Territorio Nazionale. Quanto ai reati commessi, si sottolinea nel ricorso come in data 15.06.2023 il Tribunale di Bologna abbia disposto l'assoluzione del sig. per i reati di maltrattamenti in famiglia e minaccia, a seguito di Parte_1 remissione di querela da parte della vittima in sede dibattimentale, condannandolo, tuttavia, per i reati di resistenza al pubblico ufficiale e lesioni personali, alla pena di mesi 10 di reclusione e al pagamento delle spese processuali. Si soggiunge come l'amministrazione, nel caso di specie, non abbia comunicato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza dell'interessato, in quanto "devono ritenersi in re ipsa, in considerazione dell'insanabilità dell'ostatività”.
Tale modalità non ha consentito, si afferma, all'odierno ricorrente di poter presentare proprie osservazioni e memorie a difesa della propria posizione che avrebbe potuto condurre l'amministrazione ad una decisione differente, ove valutate. Ancora, si duole il ricorrente della circostanza che l'amministrazione non abbia tenuto conto delle precarie condizioni di salute del richiedente, affetto da invalidità nella percentuale del 75%, né della circostanza che il richiedente lavori in regola presso l'associazione Mondo Donna e che sia ormai da anni integrato sul territorio.
Tanto premesso, nella fase cautelare si è proceduto all'audizione del ricorrente innanzi alla dott.ssa al tempo assegnataria del procedimento, in data 22 maggio 2025. Per_1
Il ricorrente nell'occasione ha dichiarato: “sono in Italia dal 1995; da allora sono stato regolare solo un anno. Non ho figli. Ho una compagna. Viviamo insieme. Lei è regolare;
di origine ucraina.
Tra qualche giorno inizierà a lavorare. Na ha sempre lavorato. Ho dei problemi di salute. I problemi di dipendenza dall'alcol li ho risolti. Ho il contratto;
lavoro regolarmente al centro donna e l'anno scorso ho percepito oltre 13.000 euro. Ho l'invalidità del 75%, non revisionabile”.
Con ordinanza a scioglimento della riserva assunta in data 26.6.2025 la dott.ssa così Per_1 disponeva: “ ritenuto, quanto alla valutazione propria della richiesta di sospensiva (in relazione alla
Pagina 2 quale, stante il richiamo contenuto nel citato art. 19 ter D.lgs 150/2011, è applicabile l'art. 5 del medesimo decreto), che nella specie, in particolare all'esito dell'acquisizione della relazione sanitaria e della sentenza 28.4.2023 che ha visto un ridimensionamento dei fatti contestati, appaiono ravvisabili gravi e circostanziate ragioni per la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento, essendo configurabile una situazione di danno grave e irreparabile derivante dall'allontanamento del ricorrente, soprattutto per le condizioni di salute e il pregiudizio alle relazioni affettive, anche in considerazione della lunga permanenza sul territorio italiano;
considerato infine che la sospensiva concessa incide sugli effetti del diniego ripristinando la situazione giuridica dello straniero in attesa della decisione sul rilascio;
lo straniero pertanto ha diritto a rimanere sul territorio nazionale per tutta la durata della causa di merito;
PQM
, Visti gli artt. 5 e 19 ter del D.L.vo 150/2011, sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, meglio indicato in premessa;
per l'effetto dispone la restituzione della ricevuta di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno”.
All'udienza del 28.10.2025 si è quindi proceduto all'audizione quale teste della compagna del ricorrente, la quale ha dichiarato:“ di lui non posso dire nulla, lavora e sono Testimone_1 contenti di lui. Mio marito aveva un problema con l'alcol che ora è superato. Ora è seguito all'ospedale Maggiore per i problemi al fegato. Ha una cirrosi epatica e deve prendere Medicine.
Lavora presso Il Mondo Donna da tre anni e sono tutti contenti di lui;
ha contratto a tempo indeterminato. Prima non avendo i documenti era per lui difficile lavorare. Io sto con il mio compagno da 13 anni. Io avevo un bar che lui frequentava. Il mio compagno è serbo ha studiato tanti anni ma purtroppo è finito in brutti giri. L'episodio per cui ha avuto la condanna è uno isolato. Lui con gli aiuti che ha avuto è riuscito a uscire da quelle brutte situazioni ed è diventato un'altra persona”.
Orbene, oggetto del ricorso è il provvedimento questorile con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. n. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. n. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. n. 150/2011.
Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n.
130/2020.
Pagina 3 Lo stesso Questore ha applicato, infatti, la disciplina ex art. 19 co.
1.2. come modificato dal D.L. n.
130/2020, che prevede l'acquisizione preventiva del parere vincolante adottato dalla CT. Dunque, non si applicano, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023.
Va premesso che, nel provvedimento impugnato, la ha negato il rilascio del titolo CP_1 richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione Territoriale.
Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla Commissione Territoriale e, quindi, dalla
Questura che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
Nel merito, si osserva che nel caso di specie non è emerso alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19, comma 1); né è emerso, in giudizio, un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19, comma 1.1.).
Sussistono, invece, le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 T.U.I. (“Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio
1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).
Va, innanzitutto, richiamata la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/2021 secondo cui «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si
è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”».
Pagina 4 Ciò posto, non può dubitarsi che l'art. 19, co 1.1, terzo e quarto periodo, D.lgs. n. 286/98 riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del
1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8
CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
D'altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte
EDU sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Va considerato, peraltro, che è proprio nel Per_2 corso della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU, sentenza 16 dicembre
1992, c. Germania: “There appears, furthermore, to be no reason of principle why this Per_3 understanding of the notion of 'private life' should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
Ebbene, venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio una buona integrazione sul territorio italiano. In particolare, dal punto di vista lavorativo, sulla base di quanto
Pagina 5 si evince dalla documentazione allegata, il medesimo ha prestato attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato presso l'associazione Mondo Donna. Dalla Certificazione Unica in atti emerge come il ricorrente nel corso del 2024 abbia percepito compensi per oltre 13.000,00 euro ed è documentata la valutazione del datore di lavoro circa la regolarità e l'assenza di elementi di demerito rispetto all'impegno lavorativo dell'istante.
Lo stesso, inoltre, da molti anni risiede sul territorio italiano, ove vive da oltre dieci anni con la compagna di nazionalità ucraina.
Nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8
CEDU – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (Corte EDU sentenza 13 febbraio 2003, c. ; Corte EDU sentenza 27 Per_4 Per_5 novembre 1992, c. ). Tale bilanciamento nel caso del novellato art. 19 T.U.I. è stato Per_6 Per_7 disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
Sotto questo profilo, va segnalato come la Commissione territoriale, nel parere sfavorevole al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, abbia fatto riferimento ad una condanna a 10 mesi di reclusione risalente al giugno 2023 per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, per un fatto risalente al 29 agosto 2022, dopo che la compagna aveva rimesso la querela nei confronti dell'uomo.
Quanto ai precedenti del richiedente, oltre alla citata condanna, il casellario giudiziale riporta condanne conseguenti a violazioni dell'ordine questorile di lasciare il territorio, guida in stato di ebbrezza, oltraggio a pubblico ufficiale, ingresso illegale nel territorio dello Stato, oltre ad una condanna nel 2022 per un furto risalente al 2014.
Tali precedenti non consentono di formulare in capo al ricorrente un attuale giudizio prognostico sfavorevole di pericolosità sociale, posto che si tratta di fatti per lo più risalenti nel tempo ed espressione del problema di dipendenza dall'alcol del ricorrente, che ora appare rientrato o comunque affrontato con gli strumenti adeguati.
Preme comunque rammentare come l'eventuale manifestarsi di ulteriori condotte pregiudizievoli potrà comunque dare luogo, tenuto conto della loro eventuale gravità, alla revoca del permesso di soggiorno.
Pagina 6 Alla luce della documentazione in atti e delle dichiarazioni rilasciate in sede di audizione, è possibile ritenere che il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine induce ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
Si deve, al riguardo, sottolineare la particolare condizione di fragilità in cui si trova il ricorrente, affetto come emerge dalla documentazione sanitaria in atti, da cirrosi epatica e con una riduzione della capacità lavorativa del 75% a causa di tale condizione clinica. Ben si comprende come il rimpatrio del ricorrente implicherebbe una interruzione del percorso terapeutico in atti e l'esposizione del richiedente a rischio grave per la propria incolumità, elemento questo che ulteriormente suffraga la conclusione che rimpatrio non possa ritenersi ammissibile, in assenza di una situazione di pericolosità ostativa al rilascio del titolo di soggiorno.
Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
La decisione, peraltro, è in tutto conforme alla più recente giurisprudenza secondo cui: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27/09/2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 02/10/2020, n. 21240).
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, co. 1 e
1.1, nella formulazione successiva al D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla
L. 5 maggio 2023, n. 50, come anticipato, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Nulla per le spese atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio e stante la contumacia della resistente.
P.Q.M.
Pagina 7 Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32, co. 3, D.lgs. n. 25/2008 e dell'art. 19, co. 1.1, D.lgs. n. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
nulla per le spese.
Si comunichi.
Così deciso in Bologna, il 12/12/2025
Il giudice est Il Presidente
Dott.ssa Caterina NI Dott.Luca Minniti
Pagina 8