Sentenza breve 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza breve 07/04/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00328/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00209/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex articolo 60 Cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 209 del 2025, proposto da
IN AB e C. S.n.c., CA.MA. di OR GI LO e C. S.n.c., Bar Sport di LA ME & C. S.n.c., ET DA & C. S.a.s., Bar Modenese di AT MU & C. S.n.c., Lord Nelson Beach di IN UR & C. S.n.c., NOA di NI HE & C. S.a.s., Luna Rossa S.a.s. di LA CO & C, Bella Vista S.a.s. di IA MA & C, LI RO & C. S.n.c., Maina S.n.c. di MI EF, GIluca e AN, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutte rappresentate e difese dagli avv.ti Gabriella Guida e Vincenzo De HE, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Rimini, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Simona Gessaroli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Federico Gualandi, in Bologna, via Altabella n. 3;
nei confronti
ST RI di LO TI & C. S.n.c., non costituita in giudizio;
Trasposizione davanti al Giudice amministrativo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per ottenere l’annullamento, previa sospensione cautelare, dei seguenti atti del Comune di Rimini:
- diniego di Sanatoria Paesaggistica (Prot. 392520/2024 del 6.11.2024);
- ordinanza Ingiunzione di Demolizione (Prot. 400327/2024 del 12.11.2024);
- revoca licenza commerciale (Prot. 408146/2024 del 19.11.2024);
- ordinanza rimessione in pristino (Prot. 437775/2024 del 11.12.2024);
- diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica (Prot. 392488/2024 del 06.11.2024);
- diniego di permesso di costruire in accertamento di conformità (Prot. 330437/2024 del 19.09.2024);
- diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica (Prot. 379129/2024 del 28.10.2024);
- diniego di permesso di costruire in accertamento di conformità (Prot. 12587/2025 del 14.01.2025);
- diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica (Prot. 392503/2024 del 06.11.2024);
- diniego di permesso di costruire in accertamento di conformità (Prot. 30443/2025 del 28.01.2025);
- diniego di permesso di costruire in accertamento di conformità (Prot. 355532/2024 del 09.10.2024);
- diniego di permesso di costruire in accertamento di conformità (Prot. 399494/2024 del 12.11.2024);
- diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica (Prot. 392510/2024 del 06.11.2024);
- diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica (Prot. 369424/2024 del 21.10.2024);
- diniego di permesso di costruire in accertamento di conformità (Prot. 30473/2025 del 28.01.2025);
- diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica (Prot. 392497/2024 del 06.11.2024);
- diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica (Prot. 392461/2024 del 06.11.2024).
Visti l’atto di trasposizione di ricorso straordinario e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Rimini;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’articolo 60 cod. proc. amm.;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto di trasposizione in sede giurisdizionale di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica la società IN AB e C. S.n.c., la società CA.MA. di OR GI LO e C. S.n.c., la società Bar Sport di LA ME & C. S.n.c., la società ET DA & C. S.a.s., la società Bar Modenese di AT MU & C. S.n.c., la società Lord Nelson Beach di IN UR & C. S.n.c., la società NOA di NI HE & C. S.a.s., la società Luna Rossa S.a.s. di LA CO & C., la società Bella Vista S.a.s. di IA MA & C, la società LI RO & C. S.n.c. e la società Maina S.n.c. di MI EF, GIluca e AN hanno chiesto a questo Tribunale Amministrativo Regionale l’annullamento di una pluralità di atti del Comune di Rimini, tutti in epigrafe elencati, oltre alla sospensione cautelare dell’efficacia di una parte di essi.
Si è costituito in giudizio il Comune di Rimini, eccependo:
- l’inesistenza di un atto di opposizione ex articolo 10 D.P.R. n. 1199/1971, presupposto essenziale per poter trasporre il ricorso straordinario;
- la parziale tardività dell’impugnazione, ove si volesse riqualificare l’atto di trasposizione quale ricorso autonomo;
- la parziale tardività del ricorso straordinario;
- l’insussistenza dei presupposti per la proposizione di un ricorso collettivo e cumulativo, non essendo omogenee le situazioni dei ricorrenti e avendo gli atti impugnati contenuto e presupposti giuridico-fattuali diversi;
- il superamento da parte dell’atto contenente l’impugnativa dei limiti dimensionali degli scritti defensionali e la violazione dell’obbligo di chiarezza e sinteticità.
Nel merito l’Amministrazione resistente ha argomentato in ordine alla infondatezza delle tesi avversarie e ha chiesto altresì la cancellazione delle frasi offensive contenute negli scritti difensivi dei ricorrenti e la loro condanna al risarcimento dei danni ex articoli 89 Cod. proc. civ. e 39 Cod. proc. amm...
Hanno replicato i ricorrenti, insistendo in particolare sulla ritualità della trasposizione e sulla fondatezza dell’impugnativa.
Non si è costituita in giudizio la società ST RI di LO TI & C. S.n.c., evocata quale assunta controinteressata.
All’udienza camerale del 27 marzo 2025, fissata per la trattazione della domanda cautelare, il Collegio, ritenuti sussistenti i presupposti di cui al combinato disposto degli articoli 60 e 74 Codice di rito, come da avviso orale dato ai difensori delle parti presenti, ha introitato la causa per la decisione in forma semplificata.
Come rilevato dalla difesa del Comune la trasposizione in questa sede del ricorso straordinario è stato effettuato dai ricorrenti in assenza di opposizione da parte dei soggetti nei confronti dei quali il ricorso straordinario medesimo era stato proposto.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dei ricorrenti, non costituisce affatto atto di opposizione la PEC inviata in data 19 febbraio 2025 dall’Avvocatura civica dell’Ente per rappresentare l’intenzione dell’Amministrazione di svolgere opposizione al ricorso straordinario.
Oltre a essere di chiara evidenza la differenza che passa fra anticipare l’intenzione e manifestare la volontà, il punto è che quella PEC difetta totalmente dei requisiti formali e sostanziali dell’opposizione ex articolo 10 D.P.R. n. 1199/1971. La suddetta opposizione si concretizza, infatti, attraverso un atto proveniente dalla parte, in proprio o tramite il difensore ritualmente officiato, regolarmente notificato.
Nel caso di specie la missiva non proveniva dal Sindaco, quale legale rappresentate pro tempore del Comune di Rimini, e nemmeno dal difensore del Comune medesimo munito di procura ad hoc, bensì da un funzionario (sia pure appartenente all’Avvocatura civica) dell’Ente, non investito del relativo potere. Inoltre, la missiva è stata comunicata via PEC, ma non certamente notificata, come dimostra l’assenza di una relata di notifica.
I promotori del ricorso straordinario – comunque assistiti da difesa tecnica – senza attendere la formalizzazione dell’opposizione da parte del Comune, così come preannunciato nella nota del 19.02.2025, due soli giorni dopo (il 21.02.2025) hanno notificato l’atto di trasposizione e il giorno successivo (il 22.02.2025) lo hanno depositato.
Sennonché, in assenza di una formale opposizione (di certo non surrogabile con il mero preannuncio, peraltro nemmeno notificato, dell’intenzione di proporre opposizione, da parte di un soggetto privo del potere di impegnare l’Ente), la trasposizione è inammissibile e questo Giudice non può conoscere della causa.
Proprio perché radicalmente privo del potere di cognizione non è consentito a questo Tribunale Amministrativo pronunciarsi sulle altre questioni, non solo di merito, ma anche di rito, che sono state prospettate dalle parti, perché ciò presuppone pur sempre un potere di cognizione che invece difetta nel caso di specie per la ragione sopra esposta.
Questo vale pure per le domande di cancellazione delle frasi offensive e di risarcimento del danno conseguente formulato dal Comune resistente.
Il Collegio ritiene, infine, che non possa trovare applicazione nel caso di specie quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 48 del Codice di rito, a mente del quale «qualora l’opposizione sia inammissibile, il Tribunale Amministrativo Regionale dispone la restituzione del fascicolo per la prosecuzione del giudizio in sede straordinaria». Invero, qui l’opposizione dell’Amministrazione comunale non è inammissibile, bensì inesistente.
In conclusione il ricorso contenuto nell’atto di trasposizione introduttivo del presente giudizio viene dichiarato inammissibile.
Le spese di giudizio – come da regola generale – seguono la soccombenza e sono liquidati a favore del Comune di Rimini, unico contraddittore costituitosi in giudizio, nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto dei parametri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – Bologna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna le società IN AB e C. S.n.c., CA.MA. di OR GI LO e C. S.n.c., Bar Sport di LA ME & C. S.n.c., ET DA & C. S.a.s., Bar Modenese di AT MU & C. S.n.c., Lord Nelson Beach di IN UR & C. S.n.c., NOA di NI HE & C. S.a.s., Luna Rossa S.a.s. di LA CO & C, Bella Vista S.a.s. di IA MA & C, LI RO & C. S.n.c., Maina S.n.c. di MI EF, GIluca e AN, in solido tra loro a rifondere il Comune di Rimini le spese del giudizio, che liquida in complessivi €uro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Ugo Di Benedetto, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere
Alessandra Tagliasacchi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandra Tagliasacchi | Ugo Di Benedetto |
IL SEGRETARIO