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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 16/10/2025, n. 1274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1274 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 16.10.2025, promossa da
e rappresentati e difesi, con mandato in atti, Parte_1 Parte_1 dall'Avv. S. Caforio
Ricorrente
O Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. G. Zamboni CP_2
resistente
Oggetto: opposizione avverso ordinanza ingiunzione
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 12.4.2024, i ricorrenti indicati in epigrafe proponevano opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 01-001430471, notificata in data 13.3.2024, con la quale CP_2 aveva intimato il pagamento, in solido, della somma di € 27.493,98 a titolo di sanzioni amministrative per il mancato versamento di ritenute previdenziali e assistenziali.
A fondamento del ricorso, eccepivano l'illegittimità di siffatta pretesa atteso che la società ricorrente aveva presentato domanda di definizione agevolata del credito portato (anche) dalle cartelle di pagamento nn. 02420170002599983000, 02420170002600084000, 02420170003158185000,
02420170006449173000 e 02420170008647819000.
Chiedevano pertanto l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva che contestava gli avversi assunti insistendo per il rigetto della domanda. CP_2
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
***
Tali essendo le richieste delle parti, il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Con l'ordinanza ingiunzione opposta ha intimato il pagamento della somma complessiva di € CP_2
27.493,98, a titolo di sanzione amministrativa, per il “Mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali [Art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall art. 3, comma
6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, e novellato dall art. 23 del decreto-legge 4 maggio
2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85”.
Nel prodromico avviso di accertamento n. 1600.25/2018.0231948 del 25.10.2018 vi è CP_2
l'espresso riferimento alle inadempienze di cui alle cartelle di pagamento nn. 324-2017-00014508-
22 324-2018-00001221-17.
Trattasi di titoli per i quali parte ricorrente ha presentato istanza di definizione agevolata (all.2 fascicolo di parte ricorrente, nn. 49 e 50), accolta dall'Agenzia delle Entrate della Riscossione con comunicazione del 26.7.2023.
Sulla scorta di tale circostanza fattuale, i ricorrenti hanno eccepito l'illegittimità delle somme chieste in pagamento con l'ordinanza ingiunzione opposta.
Ebbene, gioverà evidenziare che, secondo l'art. 2 co. 1 bis del D.L. n. 463/1983, conv. in L. n.
638/1983, come modificato dal D.L.gs. n. 8/2016, l'omesso versamento, da parte del datore di lavoro, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti, per un importo superiore a €. 10.000 annui, sia punito con la reclusione fino a 3 anni e con la multa fino a €. 1.032,00, mentre se l'importo è inferiore, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, originariamente determinata tra €. 10.000 e € 50.000, importi poi ridotti dal D.L. n. 48/2023 convertito in L. 85/2023.
Il datore di lavoro non è tuttavia punibile, né con la sanzione penale né con quella amministrativa, ove versi le ritenute entro 3 mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
Nel caso in esame, in cui la violazione sanzionata con l'ordinanza ingiunzione opposta è appunto l'omesso versamento di ritenute operate a carico dei dipendenti, gli atti di accertamento della violazione risalgono, come allegato dagli stessi ricorrenti, al 25.10.2018, così che il termine perentorio entro il quale il pagamento delle medesime ritenute doveva avvenire per evitare la punibilità della violazione scadeva dopo tre mesi dalla notifica (pacificamente avvenuta, non essendovi contestazioni sul punto) del prodromico avviso di accertamento.
L'istanza di definizione agevolata – concernente anche i titoli per i quali ha irrogato la sanzione CP_2 amministrativa per cui è causa - è stata presentata solo in data 7.4.2023 (come si evince dalla comunicazione di ADER del 26.7.2023),
E' evidente che il pagamento rateale, oggetto del programma di definizione agevolata cui la società ha aderito, ove completato nei termini, è idoneo a estinguere i crediti contributivi portati nei titoli esattoriali oggetto della rottamazione, ma non può invece incidere sulla punibilità in via amministrativa della violazione, riferita alla condotta del datore di lavoro che operi la ritenuta a carico dei lavoratori, ma non la versi agli istituti previdenziali.
Ed invero, la causa di non punibilità di tale violazione è indicata univocamente dalla legge nell'integrale pagamento delle ritenute entro il termine perentorio di tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento: circostanza che, nel caso di specie, non sussiste.
Per le ragioni che precedono, non essendo state formulate ulteriori censure aventi ad oggetto l'an o il quantum della pretesa, il ricorso va respinto.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate, considerata la complessità della vicenda in esame, caratterizzata dall'intreccio delle due diverse procedure, di definizione agevolata degli obblighi contributivi e di accertamento della violazione amministrativa.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da e Parte_1 Pt_1
nei confronti dell' così provvede:
[...] CP_2 rigetta il ricorso;
compensa integralmente le spese di lite.
Brindisi, 16.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Forastiere
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 16.10.2025, promossa da
e rappresentati e difesi, con mandato in atti, Parte_1 Parte_1 dall'Avv. S. Caforio
Ricorrente
O Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. G. Zamboni CP_2
resistente
Oggetto: opposizione avverso ordinanza ingiunzione
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 12.4.2024, i ricorrenti indicati in epigrafe proponevano opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 01-001430471, notificata in data 13.3.2024, con la quale CP_2 aveva intimato il pagamento, in solido, della somma di € 27.493,98 a titolo di sanzioni amministrative per il mancato versamento di ritenute previdenziali e assistenziali.
A fondamento del ricorso, eccepivano l'illegittimità di siffatta pretesa atteso che la società ricorrente aveva presentato domanda di definizione agevolata del credito portato (anche) dalle cartelle di pagamento nn. 02420170002599983000, 02420170002600084000, 02420170003158185000,
02420170006449173000 e 02420170008647819000.
Chiedevano pertanto l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva che contestava gli avversi assunti insistendo per il rigetto della domanda. CP_2
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
***
Tali essendo le richieste delle parti, il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Con l'ordinanza ingiunzione opposta ha intimato il pagamento della somma complessiva di € CP_2
27.493,98, a titolo di sanzione amministrativa, per il “Mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali [Art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall art. 3, comma
6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, e novellato dall art. 23 del decreto-legge 4 maggio
2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85”.
Nel prodromico avviso di accertamento n. 1600.25/2018.0231948 del 25.10.2018 vi è CP_2
l'espresso riferimento alle inadempienze di cui alle cartelle di pagamento nn. 324-2017-00014508-
22 324-2018-00001221-17.
Trattasi di titoli per i quali parte ricorrente ha presentato istanza di definizione agevolata (all.2 fascicolo di parte ricorrente, nn. 49 e 50), accolta dall'Agenzia delle Entrate della Riscossione con comunicazione del 26.7.2023.
Sulla scorta di tale circostanza fattuale, i ricorrenti hanno eccepito l'illegittimità delle somme chieste in pagamento con l'ordinanza ingiunzione opposta.
Ebbene, gioverà evidenziare che, secondo l'art. 2 co. 1 bis del D.L. n. 463/1983, conv. in L. n.
638/1983, come modificato dal D.L.gs. n. 8/2016, l'omesso versamento, da parte del datore di lavoro, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti, per un importo superiore a €. 10.000 annui, sia punito con la reclusione fino a 3 anni e con la multa fino a €. 1.032,00, mentre se l'importo è inferiore, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, originariamente determinata tra €. 10.000 e € 50.000, importi poi ridotti dal D.L. n. 48/2023 convertito in L. 85/2023.
Il datore di lavoro non è tuttavia punibile, né con la sanzione penale né con quella amministrativa, ove versi le ritenute entro 3 mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
Nel caso in esame, in cui la violazione sanzionata con l'ordinanza ingiunzione opposta è appunto l'omesso versamento di ritenute operate a carico dei dipendenti, gli atti di accertamento della violazione risalgono, come allegato dagli stessi ricorrenti, al 25.10.2018, così che il termine perentorio entro il quale il pagamento delle medesime ritenute doveva avvenire per evitare la punibilità della violazione scadeva dopo tre mesi dalla notifica (pacificamente avvenuta, non essendovi contestazioni sul punto) del prodromico avviso di accertamento.
L'istanza di definizione agevolata – concernente anche i titoli per i quali ha irrogato la sanzione CP_2 amministrativa per cui è causa - è stata presentata solo in data 7.4.2023 (come si evince dalla comunicazione di ADER del 26.7.2023),
E' evidente che il pagamento rateale, oggetto del programma di definizione agevolata cui la società ha aderito, ove completato nei termini, è idoneo a estinguere i crediti contributivi portati nei titoli esattoriali oggetto della rottamazione, ma non può invece incidere sulla punibilità in via amministrativa della violazione, riferita alla condotta del datore di lavoro che operi la ritenuta a carico dei lavoratori, ma non la versi agli istituti previdenziali.
Ed invero, la causa di non punibilità di tale violazione è indicata univocamente dalla legge nell'integrale pagamento delle ritenute entro il termine perentorio di tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento: circostanza che, nel caso di specie, non sussiste.
Per le ragioni che precedono, non essendo state formulate ulteriori censure aventi ad oggetto l'an o il quantum della pretesa, il ricorso va respinto.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate, considerata la complessità della vicenda in esame, caratterizzata dall'intreccio delle due diverse procedure, di definizione agevolata degli obblighi contributivi e di accertamento della violazione amministrativa.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da e Parte_1 Pt_1
nei confronti dell' così provvede:
[...] CP_2 rigetta il ricorso;
compensa integralmente le spese di lite.
Brindisi, 16.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Forastiere