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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 09/06/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione unica promiscua
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 12 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 12.02.2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. GONNELLA CARMINE Parte_1
RICORRENTE
E
- SEDE DI ISERNIA, rappresentato e difeso dall'avv. VIGILANTI LUCIO CP_1
ELIO, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: Indennità di accompagnamento
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 17/01/2024, il sig. , premettendo di aver Parte_1
infruttuosamente esperito la procedura amministrativa diretta ad ottenere il riconoscimento dello stato di invalidità con una percentuale pari al 100% con necessità di assistenza continua, con conseguente diritto a percepire l'indennità di accompagnamento, nonché il riconoscimento dello status di portatore di handicap con gravità ex articolo 3 comma 3 della Legge n. 104/92, ed esponendo di aver altresì esperito ricorso giudiziale per l'accertamento tecnico preventivo (ex art. 445-bis c.p.c.) diretto ad ottenere il riconoscimento del requisito medico-legale utile ai fini della concessione di detta prestazione, contestate tempestivamente le conclusioni del Ctu che in tale ultimo giudizio aveva ritenuto insussistente detto requisito medico-legale, ha convenuto in giudizio l' chiedendo l'accertamento del suo diritto alla prestazione CP_1
assistenziale richiesta fin dalla domanda amministrativa e la conseguente condanna dell' al pagamento in suo favore dei ratei pregressi, oltre accessori. CP_2
Si è costituito in giudizio l' il quale ha contestato la fondatezza della domanda e ne CP_1
chiedeva il rigetto.
Su richiesta del ricorrente, il c.t.u. è stato invitato a fornire chiarimenti, all'esito dei quali lo stesso ha concluso confermando, sostanzialmente, il giudizio formulato dal consulente nella fase di a.t.p..
La causa veniva discussa e decisa all'udienza del 12.02.2025, svoltasi con trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., tenuto conto delle note di trattazione scritta ritualmente depositate dalle parti, con contestuale motivazione.
***
2. La domanda è infondata.
In primo luogo, la mancata risposta in seno al procedimento per a.t.p. alle osservazioni circa lo stato di handicap di cui all'art 3 comma 3 l. 104/92 non ha prodotto una nullità della consulenza, essendo stata colmata la lacuna nella presente fase.
Ancora, non può essere presa in considerazione l'ulteriore documentazione sanitaria depositata dal ricorrente in data successiva al deposito dell'integrazione della consulenza
(e anche alla scadenza del termine per note fissato per la discussione), tardivamente.
Nel merito, Infatti, l'art. 1 della Legge 18/80 e l'art. 1 della Legge 508/88 stabiliscono che ai cittadini ed “ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie abbiano accertato che si trovavano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagno”; per gli ultrasessantacinquenni tale indennità è riconosciuta pur se costoro non abbiano una invalidità totale, ma non siano in grado di compiere gli atti e funzioni proprie della loro età, sempre che necessitino di assistenza continua e non siano in grado di deambulare. Inoltre, il riconoscimento dell'emolumento in questione è subordinato alla prova di non essere l'invalido ricoverato presso istituti gratuitamente.
Ancora, l'art. 3 della L. 104/1992 così recita: “Soggetti aventi diritto. - 1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.
Nel caso in esame, il consulente tecnico d'ufficio nominato nella presente sede di giudizio oppositivo di merito ha confermato, con una relazione accurata ed approfondita, il giudizio già espresso nella fase sommaria, e ha condivisibilmente concluso affermando che parte ricorrente non è affetta da patologie che integrino un quadro di tale gravità da determinare il riconoscimento delle condizioni sanitari richieste dalla legge ai fini del riconoscimento dei benefici economici di cui al ricorso.
In particolare il c.t.u. ha esaminato l'insieme dei dati acquisiti sotto il profilo anamnestico, obiettivo e documentale consente e rispetto alle conclusioni diagnostiche raggiunte in sede di accertamento tecnico preventivo, ha potuto meglio esplicitarne il contenuto in termini di:
-“Cardiopatia ipertensiva, epilessia post/ischemica, esiti di ictus cerebri”.
Presenta per infermità: una invalidità in ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età in misura del
80% (ottanta er cento) dalla data della domanda amministrativa del 07.12.21, senza necessità di assistenza continua, in assenza di aggravamento clinico obiettivo di infermità preesistente ed infermità sopraggiunte.”
È da sottolineare, inoltre, che parte ricorrente non ha fatto pervenire osservazioni alla consulenza da parte di uno specialista qualificato, ma dal proprio legale, che ha sostanzialmente espresso un dissenso diagnostico circa la gravità delle patologie riscontrate dal consulente.
Il dott. ha esaustivamente risposto, spiegando che “Tenuto conto della Per_1
documentazione clinica allegata in atti istruttori nonché, dell'esame clinico obiettivo accertato in sede di operazioni peritali e della diagnosi clinica che si riporta:
“ .. APPARATO NEUROPSICHICO: vigile, collaborante al colloquio, orientato nello spazio, nel tempo e nelle relazioni, non turbe della memoria, atteggiamento dimesso con tono dell'umore depresso, modesta emipostenia destra in esito a pregresso ictus cerebri, deambulazione autonoma possibile con appoggio monolaterale, allegata epilessia in trattamento farmacologico con crisi convulsive a cadenza annuale..”; dall'esame obiettivo neurologico riportato nella relazione Neuromed di del 13.08.22 Per_2
allegata in atti istruttori si rileva che: “ .. soggetto lucido, orientato nel tempo nello spazio e nelle persone, eloquio fluente .. non defici stenici grossolani ai 4 arti .. ” esame obiettivo neurologico riscontrato dal sottoscritto CTU anche in sede di operazioni peritali.
Pertanto, il sig. risulta essere affetto allo stato da: “Cardiopatia ipertensiva, epilessia Parte_1
post/ischemica, esiti di ictus cerebri”. NON necessita di indennità di accompagnamento e NON risulta portatore di handicap in situazione di gravità prevista dall'articolo 3 comma 3 della Legge n.104/92 vigente ai sensi di legge.”.
La causa deve quindi essere decisa alla stregua delle convincenti motivazioni poste a fondamento della consulenza tecnica così come integrata nella presente sede (con acquisizione di ulteriore documentazione che è stata scrupolosamente vagliata dall'esperto, nonché con esame diretto del periziando) alla quale si fa integralmente rinvio in quanto immune da vizi logico-giuridici.
Ne discende, quindi, che, la domanda va respinta, non sussistendo i requisiti sanitari di legge per l'insorgenza del diritto al beneficio richiesto. 3. Visto il deposito di dichiarazione resa e sottoscritta dalla parte ricorrente ex art. 152 disp. att. cpc aggiornata all'attualità, si dichiara quest'ultima non tenuta al pagamento delle spese di lite. Per le stesse ragioni le spese di CTU, già liquidate nel procedimento per ATP e nell'attuale fase di opposizione in via provvisoria, restano definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- esonera la ricorrente dal pagamento delle spese processuali;
- pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_1
Così deciso in Isernia, il 06.06.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Elvira Puleio
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 12 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 12.02.2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. GONNELLA CARMINE Parte_1
RICORRENTE
E
- SEDE DI ISERNIA, rappresentato e difeso dall'avv. VIGILANTI LUCIO CP_1
ELIO, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: Indennità di accompagnamento
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 17/01/2024, il sig. , premettendo di aver Parte_1
infruttuosamente esperito la procedura amministrativa diretta ad ottenere il riconoscimento dello stato di invalidità con una percentuale pari al 100% con necessità di assistenza continua, con conseguente diritto a percepire l'indennità di accompagnamento, nonché il riconoscimento dello status di portatore di handicap con gravità ex articolo 3 comma 3 della Legge n. 104/92, ed esponendo di aver altresì esperito ricorso giudiziale per l'accertamento tecnico preventivo (ex art. 445-bis c.p.c.) diretto ad ottenere il riconoscimento del requisito medico-legale utile ai fini della concessione di detta prestazione, contestate tempestivamente le conclusioni del Ctu che in tale ultimo giudizio aveva ritenuto insussistente detto requisito medico-legale, ha convenuto in giudizio l' chiedendo l'accertamento del suo diritto alla prestazione CP_1
assistenziale richiesta fin dalla domanda amministrativa e la conseguente condanna dell' al pagamento in suo favore dei ratei pregressi, oltre accessori. CP_2
Si è costituito in giudizio l' il quale ha contestato la fondatezza della domanda e ne CP_1
chiedeva il rigetto.
Su richiesta del ricorrente, il c.t.u. è stato invitato a fornire chiarimenti, all'esito dei quali lo stesso ha concluso confermando, sostanzialmente, il giudizio formulato dal consulente nella fase di a.t.p..
La causa veniva discussa e decisa all'udienza del 12.02.2025, svoltasi con trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., tenuto conto delle note di trattazione scritta ritualmente depositate dalle parti, con contestuale motivazione.
***
2. La domanda è infondata.
In primo luogo, la mancata risposta in seno al procedimento per a.t.p. alle osservazioni circa lo stato di handicap di cui all'art 3 comma 3 l. 104/92 non ha prodotto una nullità della consulenza, essendo stata colmata la lacuna nella presente fase.
Ancora, non può essere presa in considerazione l'ulteriore documentazione sanitaria depositata dal ricorrente in data successiva al deposito dell'integrazione della consulenza
(e anche alla scadenza del termine per note fissato per la discussione), tardivamente.
Nel merito, Infatti, l'art. 1 della Legge 18/80 e l'art. 1 della Legge 508/88 stabiliscono che ai cittadini ed “ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie abbiano accertato che si trovavano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagno”; per gli ultrasessantacinquenni tale indennità è riconosciuta pur se costoro non abbiano una invalidità totale, ma non siano in grado di compiere gli atti e funzioni proprie della loro età, sempre che necessitino di assistenza continua e non siano in grado di deambulare. Inoltre, il riconoscimento dell'emolumento in questione è subordinato alla prova di non essere l'invalido ricoverato presso istituti gratuitamente.
Ancora, l'art. 3 della L. 104/1992 così recita: “Soggetti aventi diritto. - 1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.
Nel caso in esame, il consulente tecnico d'ufficio nominato nella presente sede di giudizio oppositivo di merito ha confermato, con una relazione accurata ed approfondita, il giudizio già espresso nella fase sommaria, e ha condivisibilmente concluso affermando che parte ricorrente non è affetta da patologie che integrino un quadro di tale gravità da determinare il riconoscimento delle condizioni sanitari richieste dalla legge ai fini del riconoscimento dei benefici economici di cui al ricorso.
In particolare il c.t.u. ha esaminato l'insieme dei dati acquisiti sotto il profilo anamnestico, obiettivo e documentale consente e rispetto alle conclusioni diagnostiche raggiunte in sede di accertamento tecnico preventivo, ha potuto meglio esplicitarne il contenuto in termini di:
-“Cardiopatia ipertensiva, epilessia post/ischemica, esiti di ictus cerebri”.
Presenta per infermità: una invalidità in ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età in misura del
80% (ottanta er cento) dalla data della domanda amministrativa del 07.12.21, senza necessità di assistenza continua, in assenza di aggravamento clinico obiettivo di infermità preesistente ed infermità sopraggiunte.”
È da sottolineare, inoltre, che parte ricorrente non ha fatto pervenire osservazioni alla consulenza da parte di uno specialista qualificato, ma dal proprio legale, che ha sostanzialmente espresso un dissenso diagnostico circa la gravità delle patologie riscontrate dal consulente.
Il dott. ha esaustivamente risposto, spiegando che “Tenuto conto della Per_1
documentazione clinica allegata in atti istruttori nonché, dell'esame clinico obiettivo accertato in sede di operazioni peritali e della diagnosi clinica che si riporta:
“ .. APPARATO NEUROPSICHICO: vigile, collaborante al colloquio, orientato nello spazio, nel tempo e nelle relazioni, non turbe della memoria, atteggiamento dimesso con tono dell'umore depresso, modesta emipostenia destra in esito a pregresso ictus cerebri, deambulazione autonoma possibile con appoggio monolaterale, allegata epilessia in trattamento farmacologico con crisi convulsive a cadenza annuale..”; dall'esame obiettivo neurologico riportato nella relazione Neuromed di del 13.08.22 Per_2
allegata in atti istruttori si rileva che: “ .. soggetto lucido, orientato nel tempo nello spazio e nelle persone, eloquio fluente .. non defici stenici grossolani ai 4 arti .. ” esame obiettivo neurologico riscontrato dal sottoscritto CTU anche in sede di operazioni peritali.
Pertanto, il sig. risulta essere affetto allo stato da: “Cardiopatia ipertensiva, epilessia Parte_1
post/ischemica, esiti di ictus cerebri”. NON necessita di indennità di accompagnamento e NON risulta portatore di handicap in situazione di gravità prevista dall'articolo 3 comma 3 della Legge n.104/92 vigente ai sensi di legge.”.
La causa deve quindi essere decisa alla stregua delle convincenti motivazioni poste a fondamento della consulenza tecnica così come integrata nella presente sede (con acquisizione di ulteriore documentazione che è stata scrupolosamente vagliata dall'esperto, nonché con esame diretto del periziando) alla quale si fa integralmente rinvio in quanto immune da vizi logico-giuridici.
Ne discende, quindi, che, la domanda va respinta, non sussistendo i requisiti sanitari di legge per l'insorgenza del diritto al beneficio richiesto. 3. Visto il deposito di dichiarazione resa e sottoscritta dalla parte ricorrente ex art. 152 disp. att. cpc aggiornata all'attualità, si dichiara quest'ultima non tenuta al pagamento delle spese di lite. Per le stesse ragioni le spese di CTU, già liquidate nel procedimento per ATP e nell'attuale fase di opposizione in via provvisoria, restano definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- esonera la ricorrente dal pagamento delle spese processuali;
- pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_1
Così deciso in Isernia, il 06.06.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Elvira Puleio