Ordinanza collegiale 17 giugno 2023
Sentenza breve 17 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza breve 17/10/2023, n. 15324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 15324 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/10/2023
N. 15324/2023 REG.PROV.COLL.
N. 06971/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6971 del 2023, proposto da Milia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Miscali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Tommaso Paparo, Fabrizio Pietrosanti, Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Tommaso Paparo in Roma, via Lazio. 9;
Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento GSEWEB/P20230168410 del 27 febbraio 2023 recante “ PNRR Missione 2, Componente 1. Investimento 2.2. “Parco Agrisolare” per la realizzazione del progetto identificato dal codice AGRS0000001335, comprensivo dell’installazione di un impianto fotovoltaico pari a 334. 800 KW, nel Comune di Bortigali ( NU) – Comunicazione di esclusione ”
- di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2023 il dott. Roberto Maria Giordano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con gravame - notificato il 26/4/ 2023 e depositato il 4/5/2023 - la società ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe chiedendo, altresì, tutela cautelare.
Il GSE si è costituito con atto depositato il 9/5/ 2023, prospettando l’inammissibilità e infondatezza delle censure dedotte con il ricorso.
A seguito della camera di consiglio del 14/6/2023, il Collegio ha adottato l’Ordinanza n. 10361 del 17/6/2023, fissando alla successiva camera di consiglio del 12/9/2023 il prosieguo della fase cautelare stante la pendenza dell’istanza di riesame presentata da parte ricorrente.
È opportuno premettere un cenno sulle circostanze di fatto e sul quadro normativo di riferimento del presente contenzioso.
Con l’atto gravato – emesso nell’ambito di una procedura espressamente qualificata a sportello – il Gestore aveva comunicato, in data 27/2/2023, l’esclusione della richiesta di ammissione della Proponente al contributo in conto capitale, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2, “ Parco Agrisolare ”, per la realizzazione del Progetto identificato dal codice AGRS0000001335, comprensivo dell’installazione di un impianto fotovoltaico con potenza pari a 334.800 kW, nel comune di Bortigali (NU).
Il provvedimento impugnato si fonda su due motivi: 1) è stato indicato nella domanda, a norma dell’art. 47 DPR 445/2000, come codice ATECO prevalente posseduto dalla società, ai fini dell’ammissione al beneficio, il codice 10.11.00, corrispondente alla macellazione industriale di carni, mentre il codice prevalente posseduto, rilevato in fase di controllo dal GSE mediante consultazione della visura camerale presente nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di Nuoro, in data 9/2/2023, risulta essere il codice 47.22 - corrispondente al commercio di carni – non ricompreso tra i codici ATECO ammissibili di cui all’Allegato B dell’Avviso del 23 agosto 2022; 2) il fabbisogno energetico dichiarato dalla società nella Proposta del 17/9/2022 (471150.00 kWh), utile al fine del corretto dimensionamento dell’impianto, non risulta documentato in quanto le bollette elettriche prodotte non sono rappresentative dei consumi elettrici annuali relative al punto di fornitura indicato (IT00004245).
La ricorrente, con istanza del 16/3/2023, ha inoltrato al Gestore richiesta di riesame del provvedimento di esclusione impugnato con il presente gravame, sostenendo che la difformità tra i due codici ATECO prevalenti sia dovuta esclusivamente a errore imputabile alla competente CCIAA, poi corretto, per come emergente dalla successiva visura camerale del 14/3/2023. Invece il difetto di documentazione del fabbisogno energetico sarebbe dovuto a una svista della Proponente, che, per un errore materiale, aveva allegato bollette elettriche riferibili a sito diverso da quello indicato nel Progetto.
Risulta in atti il tempestivo adempimento degli incombenti disposti dal Collegio a carico di parte ricorrente, ossia la notifica del ricorso per pubblici proclami nei confronti di tutti i soggetti ammessi al contributo. La ricorrente era stata, infatti, rimessa in termini per errore scusabile benché non avesse proceduto alla notifica ad almeno uno dei controinteressati in senso formale in ragione del persistente contrasto giurisprudenziale in punto di contraddittorio necessario.
Il GSE, effettuati ulteriori accertamenti istruttori, ha depositato una mail del 29/6/2023 della CCIAA di Nuoro, la quale – nel rispondere ad altrettanti quesiti formulati dal GSE il 22/6/2023 – ha rappresentato che “ 1) La C.C.I.A.A. non ha competenza nell'attribuzione dei codici ATECO che confluiscono nella visura camerale da flusso telematico con l'Agenzia delle Entrate 2) la Visura del 14 marzo 2023 supera e annulla la precedente del 9.2.2023 3) Non è dato sapere se il codice Ateco "sia corretto" come richiesto, per le motivazioni di cui al punto 1, nè se debba essere considerato "ab origine", sempre per non competenza della C.C.I.A.A. nell'attribuzione dei predetti codici e nell'individuazione della prevalenza delle attività. Si fa presente ad ogni buon conto, che ai sensi della normativa in vigore, la C.C.I.A.A. ha esclusivamente funzioni di pubblicità notizia secondo quanto autocertificato dall'impresa ”.
In vista della discussione, la ricorrente e il GSE hanno prodotto le rispettive memorie e repliche.
Alla camera di consiglio del 12/9/2023, il Collegio, dopo la discussione - dato avviso ai sensi dell’art. 60 c.p.a. - ha trattenuto il ricorso in decisione.
DIRITTO
La ricorrente articola varie censure con un unico mezzo di gravame così rubricato:
Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 L 241/1990. Violazione dei principi in tema di soccorso istruttorio o soccorso procedimentale. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, n.7 DM MIPAAF 22/8/ 2022, recante l’Avviso riguardante le modalità di presentazione delle domande di accesso al Finanziamento nell’ambito del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.2 “Parco Agrisolare” - Eccesso di potere nella figura sintomatica della violazione del principio del favor partecipationis e difetto d’istruttoria. Violazione dell’art. 97 della Costituzione .
A suo avviso, il Gestore avrebbe emanato l’impugnato provvedimento di esclusione dal beneficio richiesto, in difetto di un’adeguata istruttoria del relativo procedimento amministrativo. In particolare, il GSE avrebbe dovuto accertare –avvalendosi del c.d. soccorso istruttorio - la non imputabilità alla Proponente della difformità tra il codice ATECO prevalente dichiarato e quello poi rilevato dal GSE nel controllare l’attendibilità della relativa dichiarazione.
Una evidente carenza istruttoria, frutto di un ingiustificato formalismo, investirebbe pure l’ulteriore motivo alla base del provvedimento censurato, costituito dalla mancata acquisizione di bollette elettriche idonee a documentare il fabbisogno energetico.
A fronte di un errore riconoscibile della Proponente, il GSE avrebbe dovuto ammetterla alla rettifica e alla integrazione della documentazione ex art. 6 L 241/1990, accettando le bollette elettriche riferite al punto di fornitura dichiarato, in luogo di quelle erroneamente prodotte. Le denunciate carenze dell’istruttoria procedimentale avrebbero pregiudicato la stessa osservanza dei principi costituzionali d’imparzialità e buon andamento dell’attività amministrativa.
A sostegno di quanto dedotto, la ricorrente richiama taluni precedenti giurisprudenziali, insistendo sul carattere doveroso dell’applicabilità dell’istituto del soccorso istruttorio anche riguardo al procedimento amministrativo in questione, evidenziando che - attesa la capienza dei fondi disponibili - nessuno dei soggetti ammessi al contributo potrebbe ricevere pregiudizio in caso di accoglimento del ricorso.
Il motivo è infondato alla luce dei principi già espressi dalla Sezione con sentenza 14 aprile 2023 n. 6472, resa nel senso che nelle procedure a sportello, in cui la formazione dell’elenco delle proposte ammesse e la relativa ripartizione del contributo avviene rigorosamente sulla base dei dati contenuti nelle domande di agevolazione, vige il principio di autoresponsabilità, per cui è onere dell’istante presentare all’Amministrazione dati chiari, completi e veritieri oltre che documentazione adeguata e sufficiente ad attestare la sussistenza dei presupposti per l’ammissione al beneficio, ricadendo sullo stesso eventuali carenze o difformità incidenti sull’ammissibilità o accoglimento dell’istanza, non potendo ammettersi una integrazione, o anche solo una regolarizzazione ex post , della domanda presentata, neanche in virtù del richiamo al principio del soccorso istruttorio, in quanto non applicabile a tale tipologia di procedure.
Il soccorso istruttorio ex art. 6, lett. b) L 241/1990 – quale istituto inteso a promuovere la massima partecipazione – trova un limite alla sua applicazione – evidenziato da C. di S., Sez. 6,– n. 3664/2021, decisione peraltro richiamata dalla stessa ricorrente – costituito dal rispetto della par condicio , che ne esclude l’utilizzazione suppletiva nel caso di inosservanza di adempimenti procedimentali significativi nonché per la regolarizzazione dei c.d. elementi essenziali.
Inoltre, il soccorso istruttorio non è applicabile ai procedimenti a sportello, come quello in esame, rispetto ai quali, per garantire la par condicio a fronte di risorse limitate – a norma dell’art. 5, comma 3, primo periodo DLgs. 123/1998 - “ è prevista l’istruttoria delle agevolazioni secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, nonché la definizione di soglie e condizioni minime, anche di natura quantitativa, connesse alle finalità dell’intervento e alle tipologie delle iniziative per l’ammissibilità all’attività istruttoria ”. Ne consegue che “ l’integrazione di atti non depositati e richiesti a pena di esclusione altererebbe la par condicio finendo per svilire lo stesso principio di fondo della selezione incentrata sul criterio della procedura a sportello che, come noto, premia a parità di condizioni le candidature secondo un criterio cronologico ” (Cfr. C.d.S.- Sez. 3 – n. 3180/2021).
Del resto, la verifica dell’ammissibilità della domanda di partecipazione è espressamente prevista solo allorché sia scaduto il relativo termine. Pertanto, le procedure a sportello non si conciliano con l’attivazione del soccorso istruttorio per la regolarizzazione e/o integrazione ex post della domanda e dei relativi allegati, in quanto ciò darebbe la stura a facili comportamenti elusivi del criterio cronologico perché il partecipante, al fine di assicurarsi una collocazione prioritaria potrebbe essere indotto a presentare con immediatezza una domanda seppur incompleta, confidando di poterla integrare, beneficiando del soccorso istruttorio (Cfr. TAR Lazio, Sez. 3 ter, 14 aprile 2023 n. 6472;
TAR Liguria– n. 100/2023. In termini: TAR Lazio – Sez. 5 - n. 11087/2022; TAR Lombardia –Sez. 3 – n. 2507/2015).
Conseguentemente, il mero rischio di postergazione delle istanze dei soggetti già ammessi al contributo – anche nel caso di accertata capienza dei fondi disponibili dedotta dalla ricorrente – sarebbe, di per sé, idonea ad alterare la par condicio tra gli istanti.
Tanto più che l’Avviso pubblico, integrato ex art.2 dal Regolamento Operativo Parco Agrisolare - quale lex specialis recante gli adempimenti procedimentali essenziali a carico dei Proponenti - configura una selezione, caratterizzata da stringenti termini di decadenza, improntata al principio di autoresponsabilità, “ per cui è onere dell’istante presentare all’Amministrazione dati chiari, completi e veritieri oltre che documentazione adeguata e sufficiente ad attestare la sussistenza dei presupposti per l’ammissione al beneficio, ricadendo sullo stesso eventuali carenze o difformità incidenti sull’ammissibilità o accoglimento dell’istanza, non può ammettersi una integrazione, o anche solo una regolarizzazione ex post, della domanda presentata ” (Cfr TAR Lazio – Sez. 3Ter – n. 6472/2023).
Come si evince, in particolare, dal comma 7 dell’art. 5 (Modalità di valutazione e approvazione delle proposte) del DM MIPAAF 22/8/2022 – recante l’Avviso pubblico - laddove precisa che “ Il Soggetto Beneficiario, con la sottoscrizione della Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nell’assumere la piena responsabilità in ordine alle informazioni e ai dati forniti ai sensi del DPR n. 445/2000, è pienamente consapevole delle conseguenze derivanti dal ricorrere delle predette circostanze ”.
Risulta in atti che nella DSAN ex art. 47 DPR 445/2000, Milia Srl aveva dichiarato come codice ATECO prevalente della propria attività 10.11.00 ma che, in fase di controllo, il Gestore aveva rilevato dalla visura camerale del 9/2/2023 un codice ATECO prevalente inammissibile – 47.22 – ai fini della concessione del beneficio. Conformemente all’art. 75 dello stesso DPR 445/2000, non poteva che conseguirne la non spettanza del contributo richiesto.
Del resto, il comma 6 dell’art. 5 dell’Avviso dispone che l’assenza o mancata evidenza del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dallo stesso DM MIPAAF 22/8/2022, come desumibile dalla documentazione allegata alla Proposta e secondo quanto prescritto dal Regolamento Operativo Parco Agrisolare, comporta l’esclusione dal beneficio.
Il possesso di codice ATECO conforme alle previsioni del relativo elenco ex all. B dell’Avviso costituisce requisito soggettivo per l’individuazione dei beneficiari del contributo, il cui mancato rispetto determina l’esclusione della Proposta (Cfr. ancora Tar Lazio – Sez. 3Ter – n. 6472/2023). Priva di pregio è pure la censura (peraltro indicata solo nella rubrica del motivo) che prospetta la violazione dell’art. 3, comma 7 dell’Avviso, che consente al MIPAAF – nel caso di capienza delle risorse disponibili – di poter prorogare il termine previsto per l’inoltro delle Proposte. Non si tratta, infatti, di un obbligo, ma di una facoltà che implica necessariamente una valutazione discrezionale da parte della competente PA. Tanto più che recentemente il Ministero ha preferito pubblicare, invece, il successivo Avviso del 21/7/2023, recante il c.d. secondo bando Parco Agrisolare, utilizzando pure le residue risorse del c.d. primo bando.
D’altronde- come si desume dai commi 5 e 6 dello stesso art. 3 dell’Avviso - sarebbe stato possibile, per l’odierna ricorrente, annullare la Proposta già inviata e presentarne una successiva immune da vizi, comunque entro il termine di scadenza perentoriamente fissato per l’inoltro delle Proposte. Una siffatta condotta - conforme al principio di autoresponsabilità – avrebbe consentito la tempestiva autocorrezione dei dati erroneamente dichiarati dall’interessata, neutralizzando l’esigenza di invocare un uso suppletivo del soccorso istruttorio riguardo all’integrazione di adempimenti procedimentali essenziali ad onere esclusivo della Proponente.
Né assume rilievo alcuno il fatto – sopravvenuto alla chiusura della procedura a sportello - che la ricorrente ex post abbia prodotto una visura camerale recante un codice ATECO prevalente ammissibile ai fini della concessione del contributo.
Con la comunicazione del 29/6/2023 – acquisita in esito all’istruttoria processuale - la CCIAA di Nuoro, dopo aver rappresentato che i codici ATECO confluiscono da “ flusso telematico ” con l’Agenzia delle Entrate, ha precisato che, “ ai sensi della normativa in vigore ” la CCIAA ha esclusivamente funzioni di pubblicità notizia, “ secondo quanto autocertificato dall’impresa ”. In relazione a detto “ flusso telematico ” la ricorrente ha depositato in giudizio visura dell’Agenzia delle Entrate, che conferma quanto dichiarato in sede di riesame.
Trattasi, tuttavia, di visura che non può assumere alcun rilievo con riferimento alla procedura che viene in rilievo, in cui i requisiti richiesti vengono accertati tramite verifica della visura CCIAA, ed eventuale disallineamenti tra le relative risultanze avrebbero imposto alla parte ricorrente di procedere al tempestivo aggiornamento dei dati.
Considerato, poi, che il contenuto delle visure camerali rilasciate dalla competente CCIA – proprio in quanto essa esplica funzioni di pubblicità notizia - devono essere conformi a quanto autocertificato dall’impresa, sarebbe inammissibile, in un procedimento a sportello, dare rilievo ad una diversa visura CCIAA da cui risulti un diverso codice ATECO, scaduto il termine di presentazione delle domande, tentando così di eludere tanto il criterio cronologico quanto l’accertamento del Gestore circa il difetto di un requisito soggettivo, prescritto a pena d’esclusione, che doveva essere tempestivamente posseduto dalla Proponente (in termini, cfr. TAR Veneto – n.468/ 2018).
Dagli accertamenti svolti dal GSE è emerso che la ricorrente, alla data della presentazione della domanda, non possedeva un codice ATECO ammissibile, in quanto dalla visura camerale estratta risultava svolgere in via prevalente attività di commercio di carni, non finanziabile, e solo in via secondaria macellazione di carni con codice ATECO ammissibile.
La circostanza che, in via sopravvenuta, la ricorrente abbia ottenuto la modifica del codice ATECO prevalente, in senso ammissibile al finanziamento, non conduce a un esito diverso, rilevando nelle procedure a sportello le dichiarazioni rese al momento della presentazione della domanda, senza che l’Amministrazione possa ritenersi onerata di verificare eventuali sopravvenienze imputabili all’impresa.
In relazione all’ulteriore motivo su cui si fonda il provvedimento impugnato, nelle considerazioni che precedono risiedono pure le ragioni per considerare infondate le argomentazioni inerenti l’avvenuta erronea allegazione di bollette elettriche riferite ad un sito diverso rispetto a quello indicato nella domanda di finanziamento. Del resto, il principio di autoresponsabilità – già richiamato per confutare la censura che investe l’altro motivo sul quale si fonda il provvedimento di non spettanza del GSE - implica un onere di diligenza, a carico della Proponente, particolarmente elevato, incompatibile con la possibilità di beneficiare del soccorso istruttorio o procedimentale ex art. 6, lett. b) L 241/1990 nell’ambito di una tipica procedura a sportello.
In conclusione, nessuna delle censure dedotte dalla ricorrente è idonea a inficiare la correttezza del provvedimento impugnato e del relativo procedimento a sportello.
Comunque si ravvisano giusti motivi per compensare le spese di lite stante la novità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dispone la compensazione delle spese processuali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2023 con l’intervento dei magistrati
Elena Stanizzi, Presidente
Paola Patatini, Consigliere
Roberto Maria Giordano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Maria Giordano | Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO