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Sentenza 25 ottobre 2024
Sentenza 25 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 25/10/2024, n. 1789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1789 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2024 |
Testo completo
A N IA L
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni, all'udienza del 25/10/2024, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 186/2021 R.G.,promossa da: Parte 1 nato il [...] a [...], Cod. Fisc. C.F. 1 elettivamente domiciliato in via ettore pellegrino, 46 Messina Italia presso lo studio dell'Avv. MICALI
FRANCESCO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CP 1 CF P.IVA 1 elettivamente domiciliato in VIA ROMAGNOSI C/O AVVOCATURA INPS,
9 MESSINA presso lo studio dell'Avv. CAMMAROTO MARIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente
OGGETTO: Assegno - pensione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO La ricorrente, Parte 1 ha proposto istanza per il riconoscimento del proprio stato di invalidità civile, ritenendo di essere affetta da patologie tali da giustificare una percentuale di invalidità superiore rispetto a quella accertata in sede amministrativa e successivamente confermata dal giudizio di Accertamento Tecnico Preventivo (ATP). In particolare, la ricorrente ha richiesto che le venisse riconosciuta una percentuale di invalidità pari almeno al 67%, ai fini dell'esenzione dalla spesa sanitaria, o del 46%, per poter essere inserita nelle liste di collocamento mirato.
In sede di ATP, la CTU nominata dal Tribunale ha concluso per una percentuale di invalidità del 46%, non sufficiente a riconoscere il diritto alle prestazioni richieste. Tale esito è stato contestato dalla ricorrente, che ha insistito per un'ulteriore valutazione delle proprie condizioni sanitarie, ritenendo che il CTU non avesse correttamente considerato l'incidenza complessiva delle patologie denunciate sulla capacità lavorativa.
La difesa della ricorrente ha sostenuto che, sin dalla presentazione della domanda amministrativa, le condizioni di salute di fossero tali da giustificare un diverso esito del Parte 1
procedimento. La parte ricorrente ha infatti argomentato che la valutazione effettuata dall' CP_1 in sede amministrativa, e successivamente confermata dal CTU, non aveva considerato in modo esauriente tutte le patologie da cui è affetta la ricorrente, né la loro incidenza complessiva sulla capacità lavorativa residua.
In particolare, la difesa ha richiamato la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui il giudizio medico-legale deve tener conto non solo delle singole patologie denunciate, ma anche del quadro clinico complessivo del soggetto, al fine di valutare in modo accurato la compromissione della capacità lavorativa (Cass. civ., sez. lav., sent. n. 11369/2016). Tale principio, ripreso anche dalla giurisprudenza di merito, impone di considerare le patologie in relazione alle specifiche attività lavorative che il soggetto è in grado di svolgere, e non in modo astratto (cfr. Corte d'Appello di Napoli, sez. lav., sent. n. 2324/2018).
Dall'altro lato, l'CP_1, rappresentata dall'Avv. Maria Cammaroto, ha sostenuto l'infondatezza delle pretese della ricorrente, eccependo l'inammissibilità del ricorso sotto il profilo della mancanza dei requisiti reddituali e di inoccupazione. L' Pt_2 ha altresì ribadito la correttezza della valutazione sanitaria effettuata in sede amministrativa, confermata dal CTU, che aveva tenuto conto di tutte le patologie denunciate, applicando correttamente i criteri tabellari previsti per la determinazione della percentuale di invalidità.
In particolare, l'CP_1 ha richiamato l'orientamento della Cassazione secondo cui, in materia di invalidità civile, il giudizio peritale deve essere basato su criteri tabellari rigidi e predeterminati, e non può essere sindacato in assenza di errori palesi o manifeste incongruenze (Cass. civ., sez. VI, sent. n.
6085/2014). In tale contesto, non vi sarebbero motivi per discostarsi dalle conclusioni del CTU, in quanto il giudizio medico-legale appare congruo e supportato da una completa analisi delle patologie denunciate.
Il Tribunale ritiene di dover rigettare il ricorso, confermando le conclusioni già espresse in sede di
ATP. In particolare, dalla documentazione medica acquisita e dalle valutazioni tecniche svolte, emerge che la percentuale di invalidità riconosciuta alla ricorrente è pari al 46%, insufficiente per ottenere l'assegno mensile di assistenza o l'esenzione dalla spesa sanitaria. Non si ravvisano motivi per accogliere la richiesta di rinnovo delle indagini peritali. Il CTU ha infatti considerato tutte le patologie denunciate, applicando correttamente i criteri tabellari previsti dalla normativa vigente. In merito alla contestazione della valutazione peritale, la giurisprudenza della
Cassazione ha più volte affermato che il giudizio espresso dal CTU è sindacabile solo in presenza di gravi vizi logici o metodologici (Cass. civ., sez. lav., sent. n. 11399/2017; Cass. civ., sez. lav., sent. n.
8365/2015).
Il Tribunale condivide l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in materia di impugnazione dell'esito dell'ATP, il giudice è tenuto a limitarsi all'accertamento del requisito sanitario, senza estendere il proprio giudizio alla sussistenza del diritto alla prestazione economica, che può essere oggetto di un separato procedimento. Tale principio è stato più volte ribadito anche in sede di giurisprudenza di merito (Trib. Roma, sent. n. 10432/2013; Corte d'Appello di Milano, sent. n.
3956/2019).
Conclusioni
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il Tribunale ritiene che il ricorso debba essere rigettato, non sussistendo elementi che giustifichino una revisione del giudizio espresso in sede di ATP.
Spese di CTU a carico dell CP_1
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: Parte 1 nei confronti dell'CP 1, volto al1. Rigetta il ricorso proposto da riconoscimento di una percentuale di invalidità superiore a quella accertata in sede di
Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) e al conseguente riconoscimento delle prestazioni assistenziali richieste.
2. Conferma la percentuale di invalidità civile del 46%, già accertata in sede di ATP, come insufficiente per accedere all'assegno mensile di assistenza, all'esenzione dal ticket sanitario e all'inserimento nelle liste di collocamento mirato.
3. Compensa le spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 152 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., tenuto conto della natura previdenziale della controversia e dell'assenza di colpa grave.
4. Spese di CTU a carico dell CP_1
Così deciso in Patti 25/10/2024.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni, all'udienza del 25/10/2024, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 186/2021 R.G.,promossa da: Parte 1 nato il [...] a [...], Cod. Fisc. C.F. 1 elettivamente domiciliato in via ettore pellegrino, 46 Messina Italia presso lo studio dell'Avv. MICALI
FRANCESCO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CP 1 CF P.IVA 1 elettivamente domiciliato in VIA ROMAGNOSI C/O AVVOCATURA INPS,
9 MESSINA presso lo studio dell'Avv. CAMMAROTO MARIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente
OGGETTO: Assegno - pensione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO La ricorrente, Parte 1 ha proposto istanza per il riconoscimento del proprio stato di invalidità civile, ritenendo di essere affetta da patologie tali da giustificare una percentuale di invalidità superiore rispetto a quella accertata in sede amministrativa e successivamente confermata dal giudizio di Accertamento Tecnico Preventivo (ATP). In particolare, la ricorrente ha richiesto che le venisse riconosciuta una percentuale di invalidità pari almeno al 67%, ai fini dell'esenzione dalla spesa sanitaria, o del 46%, per poter essere inserita nelle liste di collocamento mirato.
In sede di ATP, la CTU nominata dal Tribunale ha concluso per una percentuale di invalidità del 46%, non sufficiente a riconoscere il diritto alle prestazioni richieste. Tale esito è stato contestato dalla ricorrente, che ha insistito per un'ulteriore valutazione delle proprie condizioni sanitarie, ritenendo che il CTU non avesse correttamente considerato l'incidenza complessiva delle patologie denunciate sulla capacità lavorativa.
La difesa della ricorrente ha sostenuto che, sin dalla presentazione della domanda amministrativa, le condizioni di salute di fossero tali da giustificare un diverso esito del Parte 1
procedimento. La parte ricorrente ha infatti argomentato che la valutazione effettuata dall' CP_1 in sede amministrativa, e successivamente confermata dal CTU, non aveva considerato in modo esauriente tutte le patologie da cui è affetta la ricorrente, né la loro incidenza complessiva sulla capacità lavorativa residua.
In particolare, la difesa ha richiamato la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui il giudizio medico-legale deve tener conto non solo delle singole patologie denunciate, ma anche del quadro clinico complessivo del soggetto, al fine di valutare in modo accurato la compromissione della capacità lavorativa (Cass. civ., sez. lav., sent. n. 11369/2016). Tale principio, ripreso anche dalla giurisprudenza di merito, impone di considerare le patologie in relazione alle specifiche attività lavorative che il soggetto è in grado di svolgere, e non in modo astratto (cfr. Corte d'Appello di Napoli, sez. lav., sent. n. 2324/2018).
Dall'altro lato, l'CP_1, rappresentata dall'Avv. Maria Cammaroto, ha sostenuto l'infondatezza delle pretese della ricorrente, eccependo l'inammissibilità del ricorso sotto il profilo della mancanza dei requisiti reddituali e di inoccupazione. L' Pt_2 ha altresì ribadito la correttezza della valutazione sanitaria effettuata in sede amministrativa, confermata dal CTU, che aveva tenuto conto di tutte le patologie denunciate, applicando correttamente i criteri tabellari previsti per la determinazione della percentuale di invalidità.
In particolare, l'CP_1 ha richiamato l'orientamento della Cassazione secondo cui, in materia di invalidità civile, il giudizio peritale deve essere basato su criteri tabellari rigidi e predeterminati, e non può essere sindacato in assenza di errori palesi o manifeste incongruenze (Cass. civ., sez. VI, sent. n.
6085/2014). In tale contesto, non vi sarebbero motivi per discostarsi dalle conclusioni del CTU, in quanto il giudizio medico-legale appare congruo e supportato da una completa analisi delle patologie denunciate.
Il Tribunale ritiene di dover rigettare il ricorso, confermando le conclusioni già espresse in sede di
ATP. In particolare, dalla documentazione medica acquisita e dalle valutazioni tecniche svolte, emerge che la percentuale di invalidità riconosciuta alla ricorrente è pari al 46%, insufficiente per ottenere l'assegno mensile di assistenza o l'esenzione dalla spesa sanitaria. Non si ravvisano motivi per accogliere la richiesta di rinnovo delle indagini peritali. Il CTU ha infatti considerato tutte le patologie denunciate, applicando correttamente i criteri tabellari previsti dalla normativa vigente. In merito alla contestazione della valutazione peritale, la giurisprudenza della
Cassazione ha più volte affermato che il giudizio espresso dal CTU è sindacabile solo in presenza di gravi vizi logici o metodologici (Cass. civ., sez. lav., sent. n. 11399/2017; Cass. civ., sez. lav., sent. n.
8365/2015).
Il Tribunale condivide l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in materia di impugnazione dell'esito dell'ATP, il giudice è tenuto a limitarsi all'accertamento del requisito sanitario, senza estendere il proprio giudizio alla sussistenza del diritto alla prestazione economica, che può essere oggetto di un separato procedimento. Tale principio è stato più volte ribadito anche in sede di giurisprudenza di merito (Trib. Roma, sent. n. 10432/2013; Corte d'Appello di Milano, sent. n.
3956/2019).
Conclusioni
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il Tribunale ritiene che il ricorso debba essere rigettato, non sussistendo elementi che giustifichino una revisione del giudizio espresso in sede di ATP.
Spese di CTU a carico dell CP_1
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: Parte 1 nei confronti dell'CP 1, volto al1. Rigetta il ricorso proposto da riconoscimento di una percentuale di invalidità superiore a quella accertata in sede di
Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) e al conseguente riconoscimento delle prestazioni assistenziali richieste.
2. Conferma la percentuale di invalidità civile del 46%, già accertata in sede di ATP, come insufficiente per accedere all'assegno mensile di assistenza, all'esenzione dal ticket sanitario e all'inserimento nelle liste di collocamento mirato.
3. Compensa le spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 152 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., tenuto conto della natura previdenziale della controversia e dell'assenza di colpa grave.
4. Spese di CTU a carico dell CP_1
Così deciso in Patti 25/10/2024.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo