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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 17/12/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 155/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALMI
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Francesco Pio Me, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 155/2025 promossa da:
, (C.F. ) con l'Avv. Federica Romano Parte_1 P.IVA_1
− Opponente
Contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
, (C.F. ), C.F._2 CP_3 C.F._3 CP_4
(C.F. ), , (C.F.
[...] C.F._4 Controparte_5
), con l'Avv. Simone Ferraro C.F._5
− Opposti
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 478/2024 emesso dal Tribunale di Palmi in data
20.12.2024
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza del 27 novembre 2025 ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Conclusioni delle parti ed esposizione dei fatti.
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 478/2024 emesso in data 20.12.2024 il ha adito il Tribunale di Palmi chiedendo: Parte_1
“respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 478/2024 emesso il 20.12.2024 dal Tribunale
Civile di Palmi per la somma di Euro 123.622,26 oltre interessi e spese per i motivi di cui in narrativa.
Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
In data 08.04.2025 si sono costituiti in giudizio i convenuti , Controparte_6 Controparte_7
, concludendo nei seguenti termini: CP_8 Controparte_9 Controparte_5
“che il Tribunale adito, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza voglia:
Preliminarmente:
- Accertare e dichiarare che l'opposizione ex adverso spiegata dal non è Parte_1 fondata su prova scritta, e, per l'effetto, concedere la provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale Civile di Palmi, nella persona del Dott. Piero Viola, avente n. 478/2024 –
R.G.1459/2024 ai sensi dell'art. 648 c.p.c.;
Nel merito:
- respingere l'opposizione spiegata dal perché infondata sia in fatto che in Parte_1 diritto, confermando in toto il Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale Civile di Palmi, nella persona del Dott. Piero Viola, avente n. 478/2024 – R.G.1459/2024.
- In subordine, ove si ritenesse di applicare la compensazione, dichiarare che questa possa riguardare esclusivamente il capitale, escludendo sanzioni, interessi e spese, che sono conseguenza diretta del comportamento inadempiente del In ogni caso condannando l'opponente al pagamento Pt_1 delle spese e competenze di lite, con distrazione ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore antistatario.”
Con decreto del 13.04.2025 il Giudice, considerato che le controversie in materia locatizia - com'è quella oggetto del presente giudizio - debbano essere trattate col rito speciale previsto dall'art. 447 bis c.p.c., ha disposto la conversione del rito ordinario nel rito speciale locatizio, rinviando la causa all'udienza del 02.07.2025, ore 9:30, per gli adempimenti di cui all'art. 420 c.p.c. e fissando il termine perentorio del 30 Maggio 2025 per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi.
In data 23.07.2025 si è tenuta, con la modalità di cui all'art. 127 bis c.p.c., l'udienza di comparizione delle parti, all'esito della quale il Tribunale ha rigettato l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ha rinviato la causa per la discussione e decisione all'udienza del 27.11.2025.
In detta udienza, discussa oralmente la causa, il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c
***
2. Nel merito.
Orbene, dagli atti del processo si evince che in data 19.12.2024, gli odierni opposti hanno ottenuto dal Tribunale di Palmi il Decreto Ingiuntivo n. 478/2024 con il quale è stato ingiunto al
[...]
il pagamento delle seguenti somme: Parte_1
- € 20.603,72 in favore di;
Controparte_6 - € 20.603,72 in favore di Controparte_7
- € 20.603,72 in favore di CP_8
- € 30.905,55 in favore di;
Controparte_5
- € 30.905,55 in favore di oltre interessi e spese legali, per un totale complessivo Controparte_9 di € 140.665,43.
Tali somme derivavano da canoni di locazione non corrisposti dal relativi Parte_1 all'immobile concesso in locazione dagli odierni opposti con contratto n. Rep. 6350 del 18/02/2015.
Rispetto a quanto richiesto, il dopo diverse sollecitazioni, provvedeva unicamente, con Pt_1
Determina n. 142 del 08/03/2022, alla liquidazione dei canoni relativi a nove mesi del 2017 e alle intere annualità 2018 e 2019, lasciando del tutto insolute le successive annualità.
Avverso il decreto ingiuntivo ha proposto opposizione il eccependo Parte_1
l'esistenza di debiti tributari nei confronti dell'Ente da parte degli odierni opposti, ovvero:
sarebbe debitore nei confronti del della somma di € Controparte_6 Parte_1
36.113,00; di € 49.883,00; di € 39.275,81; Controparte_7 CP_8 Controparte_5
(erede di 18/03/1943 deceduto) di € 140.665,43; di €
[...] Persona_1 Controparte_9
140.665,43 in solido con n.q. di erede di . Controparte_5 Persona_1
A tal proposito il ha invocato l'art. 3 del Regolamento Comunale n. 14 Parte_1 dell'08.06.2020 avente ad oggetto "Regolamento compensazione debiti/crediti" in base al quale
"L'emissione dei mandati di pagamento nei confronti di qualunque creditore, ferma ogni altra obbligazione per legge, è subordinata alla verifica della rispettiva regolarità tributaria"..." Al soggetto con irregolarità tributaria: a) verrà emesso mandato di pagamento limitatamente alla parte di credito eccedente il debito".
3. Diritto
In applicazione del “principio della ragione più liquida” - secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza dover previamente esaminare le altre questioni anche se preliminari (Cass. civ. SS.UU. n. 9936/2014
e nn. 26242-3/2014. Conf. ex multis: Cass. civ. nn. 23531/2016, 2853/2017, 2909/2017, 5804/2017,
5805/2017, 987/2018, 11458/2018, 363/2019, 9309-14066 e 20555/2020, 11/2021, 456/2021,
26214/2022) – il Tribunale ritiene di dover direttamente rigettare l'opposizione per le ragioni di seguito indicate.
Occorre osservare, sul piano sistematico, come il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dia luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice è chiamato ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, il quale nell'ambito del processo conserva le prerogative proprie dell'attore in senso sostanziale. Sicché, il creditore opposto ha il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, in virtù del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., mentre il debitore opponente dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito.
(Cassazione civile sez. VI, 28/05/2019, n.14486; Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765;
Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n.
2421). È dunque, onere di colui che chiede l'adempimento o l'esatto adempimento di un'obbligazione dimostrare l'esistenza del titolo da cui deriva la pretesa e la scadenza dell'obbligazione stessa, mentre spetta a colui al quale è richiesto l'adempimento, dimostrare che l'obbligazione sia stata eseguita esattamente.
Nel caso di specie, a fronte della richiesta di pagamento dei canoni di locazione dovuti dal
[...]
sulla base del contratto di locazione stipulato tra le parti, l'Ente ha invocato l'esistenza Parte_1 di debiti da parte degli opposti e l'applicazione della compensazione tra debiti e cediti secondo quanto disciplinato dall'art. 3 del Regolamento Comunale n. 14 dell'08.06.2020, il quale dispone che
"L'emissione dei mandati di pagamento nei confronti di qualunque creditore, ferma ogni altra obbligazione per legge, è subordinata alla verifica della rispettiva regolarità tributaria nei limiti di cui all'art. 2 comma 1"..." Al soggetto con irregolarità tributaria: a) verrà emesso mandato di pagamento limitatamente alla parte di credito eccedente il debito;
b) dovrà essere comunicata la richiesta di pagamento del debito totale ovvero residuale di cui alla precedete lettera a) ed informato che, in caso di mancato pagamento entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione il credito, in tutto o i parte, verrà compensato sino alla disponibilità del credito accertato”.
Orbene, affinché possa esserci compensazione, l'art 2, comma 1 del suddetto Regolamento, impone che i rispettivi crediti e debiti siano entrambi “certi, liquidi, esigibili ed incontrovertibili”.
Tali elementi, tuttavia, non sono desumibili dal prospetto allegato dal (protocollo n. Pt_1
3870/2025 del 04.02.2024 – all. 6 atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo) attestante la situazione debitoria degli odierni opposti. Tale atto, difatti, di formazione unilaterale, non è idoneo a provare la certezza e la liquidità del controcredito avanzato dal in quanto non indica in Pt_1 maniera specifica e dettagliata le somme dovute a titolo di tributo, sanzioni, interessi, e spese accessorie, rendendo, pertanto, impossibile l'operatività della invocata compensazione.
Difatti, lo stesso rimasto per diversi anni inadempiente rispetto al pagamento dei canoni Pt_1 richiesti con il decreto ingiuntivo opposto, non ha avviato nessuna interlocuzione con gli odierni opposti al fine di dar seguito alla suddetta procedura di compensazione, specificando gli importi da compensare e l'eventuale debito residuo. Da quanto sin qui argomentato discende il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
4. Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate secondo il D.M. 55/2014 con riguardo ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale di valore ricompreso tra € 52.001 e € 260.000, esclusa la fase istruttoria che non si è tenuta, ed operando la massima riduzione a causa della scarsa complessità delle questioni trattate.
Pertanto, il quale parte soccombente, deve essere condannato a rifondere a Parte_1
Controparte_6 Controparte_7 CP_8 Controparte_9 Controparte_5
le spese di lite che si liquidano in € 4.217,00 per compensi (di cui € 1.276,00 fase di studio
[...] della controversia;
€ 814,00 fase introduttiva del giudizio ed € 2.127,00 fase decisionale), oltre Spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- conferma il Decreto Ingiuntivo n. 478/2024 emesso dal Tribunale di Palmi in data 20.12.2024;
- dichiara esecutivo, ai sensi dell'art. 654 c.p.c., il Decreto Ingiuntivo n. 478/2024 emesso dal
Tribunale di Palmi in data 20.12.2024;
- condanna il a rifondere a , Parte_1 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
le spese di lite che si liquidano in € 4.217,00
[...] Controparte_9 Controparte_5 per compensi (di cui € 1.276,00 fase di studio della controversia;
€ 814,00 fase introduttiva del giudizio ed € 2.127,00 fase decisionale), oltre Spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Palmi 16 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Pio Me
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALMI
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Francesco Pio Me, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 155/2025 promossa da:
, (C.F. ) con l'Avv. Federica Romano Parte_1 P.IVA_1
− Opponente
Contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
, (C.F. ), C.F._2 CP_3 C.F._3 CP_4
(C.F. ), , (C.F.
[...] C.F._4 Controparte_5
), con l'Avv. Simone Ferraro C.F._5
− Opposti
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 478/2024 emesso dal Tribunale di Palmi in data
20.12.2024
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza del 27 novembre 2025 ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Conclusioni delle parti ed esposizione dei fatti.
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 478/2024 emesso in data 20.12.2024 il ha adito il Tribunale di Palmi chiedendo: Parte_1
“respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 478/2024 emesso il 20.12.2024 dal Tribunale
Civile di Palmi per la somma di Euro 123.622,26 oltre interessi e spese per i motivi di cui in narrativa.
Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
In data 08.04.2025 si sono costituiti in giudizio i convenuti , Controparte_6 Controparte_7
, concludendo nei seguenti termini: CP_8 Controparte_9 Controparte_5
“che il Tribunale adito, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza voglia:
Preliminarmente:
- Accertare e dichiarare che l'opposizione ex adverso spiegata dal non è Parte_1 fondata su prova scritta, e, per l'effetto, concedere la provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale Civile di Palmi, nella persona del Dott. Piero Viola, avente n. 478/2024 –
R.G.1459/2024 ai sensi dell'art. 648 c.p.c.;
Nel merito:
- respingere l'opposizione spiegata dal perché infondata sia in fatto che in Parte_1 diritto, confermando in toto il Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale Civile di Palmi, nella persona del Dott. Piero Viola, avente n. 478/2024 – R.G.1459/2024.
- In subordine, ove si ritenesse di applicare la compensazione, dichiarare che questa possa riguardare esclusivamente il capitale, escludendo sanzioni, interessi e spese, che sono conseguenza diretta del comportamento inadempiente del In ogni caso condannando l'opponente al pagamento Pt_1 delle spese e competenze di lite, con distrazione ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore antistatario.”
Con decreto del 13.04.2025 il Giudice, considerato che le controversie in materia locatizia - com'è quella oggetto del presente giudizio - debbano essere trattate col rito speciale previsto dall'art. 447 bis c.p.c., ha disposto la conversione del rito ordinario nel rito speciale locatizio, rinviando la causa all'udienza del 02.07.2025, ore 9:30, per gli adempimenti di cui all'art. 420 c.p.c. e fissando il termine perentorio del 30 Maggio 2025 per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi.
In data 23.07.2025 si è tenuta, con la modalità di cui all'art. 127 bis c.p.c., l'udienza di comparizione delle parti, all'esito della quale il Tribunale ha rigettato l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ha rinviato la causa per la discussione e decisione all'udienza del 27.11.2025.
In detta udienza, discussa oralmente la causa, il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c
***
2. Nel merito.
Orbene, dagli atti del processo si evince che in data 19.12.2024, gli odierni opposti hanno ottenuto dal Tribunale di Palmi il Decreto Ingiuntivo n. 478/2024 con il quale è stato ingiunto al
[...]
il pagamento delle seguenti somme: Parte_1
- € 20.603,72 in favore di;
Controparte_6 - € 20.603,72 in favore di Controparte_7
- € 20.603,72 in favore di CP_8
- € 30.905,55 in favore di;
Controparte_5
- € 30.905,55 in favore di oltre interessi e spese legali, per un totale complessivo Controparte_9 di € 140.665,43.
Tali somme derivavano da canoni di locazione non corrisposti dal relativi Parte_1 all'immobile concesso in locazione dagli odierni opposti con contratto n. Rep. 6350 del 18/02/2015.
Rispetto a quanto richiesto, il dopo diverse sollecitazioni, provvedeva unicamente, con Pt_1
Determina n. 142 del 08/03/2022, alla liquidazione dei canoni relativi a nove mesi del 2017 e alle intere annualità 2018 e 2019, lasciando del tutto insolute le successive annualità.
Avverso il decreto ingiuntivo ha proposto opposizione il eccependo Parte_1
l'esistenza di debiti tributari nei confronti dell'Ente da parte degli odierni opposti, ovvero:
sarebbe debitore nei confronti del della somma di € Controparte_6 Parte_1
36.113,00; di € 49.883,00; di € 39.275,81; Controparte_7 CP_8 Controparte_5
(erede di 18/03/1943 deceduto) di € 140.665,43; di €
[...] Persona_1 Controparte_9
140.665,43 in solido con n.q. di erede di . Controparte_5 Persona_1
A tal proposito il ha invocato l'art. 3 del Regolamento Comunale n. 14 Parte_1 dell'08.06.2020 avente ad oggetto "Regolamento compensazione debiti/crediti" in base al quale
"L'emissione dei mandati di pagamento nei confronti di qualunque creditore, ferma ogni altra obbligazione per legge, è subordinata alla verifica della rispettiva regolarità tributaria"..." Al soggetto con irregolarità tributaria: a) verrà emesso mandato di pagamento limitatamente alla parte di credito eccedente il debito".
3. Diritto
In applicazione del “principio della ragione più liquida” - secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza dover previamente esaminare le altre questioni anche se preliminari (Cass. civ. SS.UU. n. 9936/2014
e nn. 26242-3/2014. Conf. ex multis: Cass. civ. nn. 23531/2016, 2853/2017, 2909/2017, 5804/2017,
5805/2017, 987/2018, 11458/2018, 363/2019, 9309-14066 e 20555/2020, 11/2021, 456/2021,
26214/2022) – il Tribunale ritiene di dover direttamente rigettare l'opposizione per le ragioni di seguito indicate.
Occorre osservare, sul piano sistematico, come il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dia luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice è chiamato ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, il quale nell'ambito del processo conserva le prerogative proprie dell'attore in senso sostanziale. Sicché, il creditore opposto ha il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, in virtù del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., mentre il debitore opponente dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito.
(Cassazione civile sez. VI, 28/05/2019, n.14486; Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765;
Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n.
2421). È dunque, onere di colui che chiede l'adempimento o l'esatto adempimento di un'obbligazione dimostrare l'esistenza del titolo da cui deriva la pretesa e la scadenza dell'obbligazione stessa, mentre spetta a colui al quale è richiesto l'adempimento, dimostrare che l'obbligazione sia stata eseguita esattamente.
Nel caso di specie, a fronte della richiesta di pagamento dei canoni di locazione dovuti dal
[...]
sulla base del contratto di locazione stipulato tra le parti, l'Ente ha invocato l'esistenza Parte_1 di debiti da parte degli opposti e l'applicazione della compensazione tra debiti e cediti secondo quanto disciplinato dall'art. 3 del Regolamento Comunale n. 14 dell'08.06.2020, il quale dispone che
"L'emissione dei mandati di pagamento nei confronti di qualunque creditore, ferma ogni altra obbligazione per legge, è subordinata alla verifica della rispettiva regolarità tributaria nei limiti di cui all'art. 2 comma 1"..." Al soggetto con irregolarità tributaria: a) verrà emesso mandato di pagamento limitatamente alla parte di credito eccedente il debito;
b) dovrà essere comunicata la richiesta di pagamento del debito totale ovvero residuale di cui alla precedete lettera a) ed informato che, in caso di mancato pagamento entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione il credito, in tutto o i parte, verrà compensato sino alla disponibilità del credito accertato”.
Orbene, affinché possa esserci compensazione, l'art 2, comma 1 del suddetto Regolamento, impone che i rispettivi crediti e debiti siano entrambi “certi, liquidi, esigibili ed incontrovertibili”.
Tali elementi, tuttavia, non sono desumibili dal prospetto allegato dal (protocollo n. Pt_1
3870/2025 del 04.02.2024 – all. 6 atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo) attestante la situazione debitoria degli odierni opposti. Tale atto, difatti, di formazione unilaterale, non è idoneo a provare la certezza e la liquidità del controcredito avanzato dal in quanto non indica in Pt_1 maniera specifica e dettagliata le somme dovute a titolo di tributo, sanzioni, interessi, e spese accessorie, rendendo, pertanto, impossibile l'operatività della invocata compensazione.
Difatti, lo stesso rimasto per diversi anni inadempiente rispetto al pagamento dei canoni Pt_1 richiesti con il decreto ingiuntivo opposto, non ha avviato nessuna interlocuzione con gli odierni opposti al fine di dar seguito alla suddetta procedura di compensazione, specificando gli importi da compensare e l'eventuale debito residuo. Da quanto sin qui argomentato discende il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
4. Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate secondo il D.M. 55/2014 con riguardo ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale di valore ricompreso tra € 52.001 e € 260.000, esclusa la fase istruttoria che non si è tenuta, ed operando la massima riduzione a causa della scarsa complessità delle questioni trattate.
Pertanto, il quale parte soccombente, deve essere condannato a rifondere a Parte_1
Controparte_6 Controparte_7 CP_8 Controparte_9 Controparte_5
le spese di lite che si liquidano in € 4.217,00 per compensi (di cui € 1.276,00 fase di studio
[...] della controversia;
€ 814,00 fase introduttiva del giudizio ed € 2.127,00 fase decisionale), oltre Spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- conferma il Decreto Ingiuntivo n. 478/2024 emesso dal Tribunale di Palmi in data 20.12.2024;
- dichiara esecutivo, ai sensi dell'art. 654 c.p.c., il Decreto Ingiuntivo n. 478/2024 emesso dal
Tribunale di Palmi in data 20.12.2024;
- condanna il a rifondere a , Parte_1 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
le spese di lite che si liquidano in € 4.217,00
[...] Controparte_9 Controparte_5 per compensi (di cui € 1.276,00 fase di studio della controversia;
€ 814,00 fase introduttiva del giudizio ed € 2.127,00 fase decisionale), oltre Spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Palmi 16 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Pio Me