Ordinanza collegiale 5 agosto 2025
Ordinanza cautelare 21 novembre 2025
Sentenza breve 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 19/12/2025, n. 23234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23234 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23234/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06794/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6794 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. AN Nicolo' , con domicilio eletto presso il suo studio in Aversa, via Atellana 3.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, (MAECI), Ministero dell'Interno, nelle persone dei rispettivi Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall' Avvocatura Generale dello Stato , con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi.
per l'annullamento
-previa tutela cautelare -
del provvedimento di diniego del visto per lavoro subordinato n. -OMISSIS- del 3/3/2025 dell'Ambasciata d'Italia a New Delhi per mancata conferma del datore di lavoro in merito al nulla osta al lavoro n. -OMISSIS-del 22/5/2024;
nonché
-del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, adottato dalla Prefettura di Caserta - Sportello Unico dell'Immigrazione (in data sconosciuta perché mai notificato al datore di lavoro);
-di ogni atto connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2025 il dott. OB MA DA ;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che
- il ricorrente ha impugnato - previa tutela cautelare – il diniego del visto per motivi di lavoro subordinato n. -OMISSIS- del 3/3/2025 dell'Ambasciata d'Italia a New Delhi, motivato dalla revoca del nulla osta nominativo al lavoro n. -OMISSIS-del 22/5/2024 del SUI di Caserta per omessa conferma dell’assunzione da parte della società potenziale datrice di lavoro, chiedendo l’annullamento di entrambi i provvedimenti amministrativi ;
-il gravame, in particolare, lamenta l’omessa applicazione del soccorso istruttorio ex art. 6, lett. b) L 241/1990 . Censura corroborata da quanto evidenziato in atti , particolarmente:1) la dichiarazione del 18/3/2025, con la quale l’amministratore unico della SRL potenziale datrice di lavoro ribadisce l’intento di assumere il lavoratore indiano; 2) l’errore materiale incorso in fase di trasmissione della conferma telematica al SUI di Caserta ; 3) il successivo invio dell’istanza di riesame della revoca del nulla osta nominativo al lavoro del 22/5/2024;
-con ordinanza n. 6527 del 21/11/2025, il Collegio ha disposto il riesame, previa sospensiva, del gravato provvedimento di diniego del visto,fiissando alla data del 15/12/2025 la successiva udienza camerale, ai fini della successiva valutazione, ma nella successiva camera di consiglio, il Collegio ha accertato che la competente ED non aveva depositato alcunchè circa l’esito del remand.
Considerato che
- il Collegio - avendo constatato nella camera di consiglio del 15/12/2025 l’inottemperanza dell’amministrazione resistente a quanto disposto con ordinanza n. 6527/2025, nonostante elementi opinabili emersi dall’esame documentale - ritiene di accogliere il ricorso annullando, per l’effetto, l’impugnato diniego del visto. Né la competente Rappresentanza Diplomatica – in sede di riedizione del potere – potrà reiterare il rifiuto in base alle stesse risultanze istruttorie sinora acquisite.
Le spese di lite seguono la soccombenza del MAECI e vengono liquidate nella misur a forfettaria indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e – per l’effetto – annulla il provvedimento impugnato.
Liquida le spese processuali – oltre agli accessori di legge e al contributo unificato – in € 1.000 (mille), a carico del MAECI e a favore del ricorrente .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
FR RZ, Presidente
OB MA DA, Referendario, Estensore
Giovanni Petroni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OB MA DA | FR RZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.