Articolo 18 della Legge 26 aprile 1986, n. 193
Articolo 17Articolo 19
Versione
5 giugno 1986
Art. 18.
L' articolo 22 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 , come modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 22. - Gli esami per conseguire la patente per il comando e la condotta delle imbarcazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 20, nonche' le patenti per la condotta dei motori prevista dallo stesso articolo sono svolti dinanzi ad una commissione presieduta da un ufficiale del Corpo di stato maggiore della Marina, in servizio o in congedo, oppure da un capitano superiore di lungo corso della marina mercantile, in servizio o in pensione o da un ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto o da un funzionario del Ministero della marina mercantile oppure da un funzionario del Ministero dei trasporti. A detta commissione partecipa comunque, in qualita' di membro, un ufficiale della capitaneria di porto o un funzionario dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile competente per territorio.
Gli enti e le associazioni nautiche a livello nazionale che gestiscono scuole per il conseguimento delle patenti nautiche, possono richiedere che lo svolgimento degli esami di cui al precedente comma, per i soci che hanno frequentato il relativo corso, siano svolti presso la propria sede; in tal caso un rappresentante dell'ente o dell'associazione e' chiamato a far parte della commissione, in qualita' di membro.
Le modalita' per lo svolgimento degli esami, per la nomina, per la composizione delle commissioni, per l'accoglimento dell'istanza di cui al precedente comma, nonche' per il rilascio delle patenti, sono stabilite con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con il Ministro dei trasporti".
Entrata in vigore il 5 giugno 1986