Art. 2.
L'escussione dell'istituto assicuratore o della banca deve essere preceduta dalla esecuzione sugli altri beni cauzionali eventualmente prestati dall'appaltatore.
Quando, tuttavia, tali beni non risultino sufficienti a coprire il debito dell'appaltatore, la escussione dell'istituto assicuratore o della banca puo' aver luogo contemporaneamente alla esecuzione sui beni stessi, limitatamente alla parte di debito non coperta.
L'escussione dell'istituto assicuratore o della banca deve essere preceduta dalla esecuzione sugli altri beni cauzionali eventualmente prestati dall'appaltatore.
Quando, tuttavia, tali beni non risultino sufficienti a coprire il debito dell'appaltatore, la escussione dell'istituto assicuratore o della banca puo' aver luogo contemporaneamente alla esecuzione sui beni stessi, limitatamente alla parte di debito non coperta.