Ordinanza collegiale 14 luglio 2022
Ordinanza cautelare 21 dicembre 2022
Ordinanza presidenziale 10 giugno 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 28/11/2025, n. 21489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21489 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21489/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07004/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7004 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da AC IS, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Spina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale OM, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
FI RI, non costituito in giudizio;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
Per l'annullamento previa sospensiva
1. Del Provvedimento, di estremi sconosciuti, adottato in esito alla prova scritta del 4 Aprile 2022, di mancata ammissione alla prova orale ed esclusione dal concorso e di tutti i Provvedimenti ed i Verbali della Commissione di esame, di estremi sconosciuti, adottati a carico della ricorrente per la classe di concorso A011 discipline Letterarie e Latino – Regione OM , di cui al Concorso pubblico ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al Bando D.D. 21 aprile 2020 n. 499, come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23
2. Nonché di tutti i Provvedimenti e verbali di estremi ignoti (di cui chi ricorre non ha avuto accesso) con i quali è stata valutata la prova e attribuito il punteggio di valutazione per punti 68 alla prova scritta della ricorrente del 4 Aprile 2022 ed i singoli punteggi per il voto “0” per le Domande ambigue del Quiz somministrato alla ricorrente, nonostante le stesse possano considerarsi giuste per via della ambiguità della domanda e nella parte in cui hanno determinato la non ammissione e sono errati, nonché della stessa determinazione/esito di non ammissione contenuti nel documento comunicato alla ricorrente e pubblicato in data 14 APRILE 2022 attraverso l'inserimento del file Pdf sulla piattaforma Polis - Istanze online, nonché per l'annullamento dello stesso documento nella parte in cui contiene la determinazione di non ammissione alla prova orale e l'attribuzione del voto e punteggio lesivo alla posizione della ricorrente.
3. Della graduatoria/elenco degli ammessi, di estremi sconosciuti, per la classe di concorso A011 discipline Letterarie e Latino Regione OM , di cui allo stesso concorso pubblico ordinario, di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23, indetto dal Ministero dell'Istruzione nella parte in cui esclude chi ricorre e non è stato incluso il nominativo di chi ricorre tra gli ammessi a sostenere la prova orale, nonché per gli stessi motivi del provvedimento/avviso dell'Ufficio Scolastico Regionale per la OM 9451 del 15 aprile 2022 di convocazione per l'orale e dell'allegato elenco di convocati nella parte in cui esclude chi ricorre.
4. Nonché per l'annullamento ove necessario, soltanto se fosse interpretato in termini successivamente lesivi per chi ricorre, del Bando D.D. del Ministero dell'istruzione del 21 aprile 2020 n. 499, come modificato e integrato dal D.D. del Ministero dell'istruzione del 5 gennaio 2022 n. 23 nella parte in cui sia stato successivamente interpretato e sia lesivo della posizione rappresentata, anche per come sia stato illegittimamente modificato nella disciplina relativa alla prova scritta e abbia provocato e autorizzato l'operato illegittimo, anche nella parte in cui è stata adottata l'utilizzazione di metodi di somministrazione valutazione e attribuzione di punteggio mediante meccanismi informatici senza prevedere in alcun modo sistemi di riesame e correzione delle disfunzioni dovute a somministrazione e valutazione di domande ambigue, tutti i provvedimenti detti nella parte in cui escludono il ricorrente nonostante le domande ambigue n. 23 -32-42-41-22-30 Questione Meridionale, Catuttlo, E.Raimondi, Bios domanda digitale, Isu, Corno inglese) del Quiz somministrato alla ricorrente senza aver riesaminato l'intera procedura.
5. Di tutti i Provvedimenti e Verbali della Commissione di esame e della Commissione Nazionale di al D.M. 9 Novembre 2021 n. 326, di estremi ignoti, ivi compresi i provvedimenti di adozione dei Quiz e i Correttori utilizzati, che abbiano determinato la mancata ammissione, nonché specificamente i Verbali di estremi ignoti della Commissione Nazionale detta, e tutti i provvedimenti o verbali con i quali sono stati predeterminati i criteri di predisposizione dei quesiti e valutazione per la ammissione alla prova e determinati i criteri/punteggi e indicatori utili per la valutazione, tutti nella parte in cui abbiano determinato l'esclusione di chi ricorre per l'irregolarità e anche per il cattivo funzionamento della modalità operativa e valutativa prescelta e/o di riesame della prova, aggravando così le operazioni del già difficoltoso iter procedurale. Ivi compresi i Verbali redatti per ogni singola riunione della Commissione ed i Verbali e provvedimenti di adozione dei Quadri di riferimento per la classe A011, nella parte in cui divergono dalle indicazioni degli stessi Quadri.
6. Di tutti i Provvedimenti e Verbali della Commissione di esame, di estremi ignoti con i quali siano stati determinati e recepiti i quesiti destinati alla prova, con particolare riferimento anche al recepimento e per l'annullamento degli stessi quesiti ambigui già citati del Quiz somministrato alla ricorrente, tutti nella parte in cui abbiano determinato l'esclusione di chi ricorre per grave disparità di trattamento e abbiano determinato aggravio per chi ricorre e nella parte in cui sono ambigui, errati e ultronei rispetto ai programmi concorsuali.
7. Nonché per l'annullamento di ogni verbale e delibera, di estremi sconosciuti, relativi alla organizzazione e svolgimento delle prove d'esame, nonché tutti i singoli atti della Commissione a carico di chi ricorre. Per la declaratoria del diritto ad essere ammesso, anche con riserva, alla partecipazione alle fasi successive.
8. Nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e /o conseguenziali, precedenti o successivi ivi compresi i provvedimenti di riesame emessi dal Ministero dell'Istruzione per le classi di concorso A060 e AdMM per il Sostegno nella parte in cui con gravissima disparità di trattamento non riesaminano le prove impugnate e contengano la determinazione di mancato riesame dei quiz ambigui già indicati relativamente alla classe di concorso in questione, nonché dei provvedimenti e atti di estremi sconosciuti e Delibere che abbiano impartito le istruzioni operative della prova e successivamente abbiano leso le ragioni di chi ricorre, ivi compreso il provvedimento di modifica del Bando di cui al Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 23 del 5 gennaio 2022, nonché per l'annullamento della nota prot. N. 8472 del 19 aprile 2022 nella parte in cui non riesamina la prova in questione.
9. Nonché per l'annullamento ove necessario e per quanto successivamente lesivo e determinanti dell'esito della non ammissione il Decreto ministeriale 20 aprile 2020, n. 201, recante “Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno”; nonché Nonché per l'annullamento ove necessario e per quanto successivamente lesivo del Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 326 del 9 novembre 2021, con particolare riferimento agli artt. 4-6-7-8-9-10 attraverso il quale sono state dettate nuove disposizioni concernenti i concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché per l'annullamento dell'Allegato A – Programmi Concorsuali; Nonché per l'annullamento ove necessario e per quanto successivamente lesivo dell'Ordinanza ministeriale 21 giugno 2021, n. 187, recante «Adozione del protocollo relativo alle modalità di svolgimento in sicurezza del Ministero dell'Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione concorsi per il personale scolastico in attuazione dell'articolo 59, comma 20, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73»; nonché il Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 23 del 5 gennaio 2022: Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, con particolare riferimento alle norme di cui agli artt. 3-5- . Ed ancora ove necessario per l'annullamento del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 3 giugno 2020, n. 649, recante «Modifica del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2020, n. 44 e anche del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 01 luglio 2020, n. 749, recante «Disposizioni integrative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2020, n. 51; Nonché per l'annullamento ove necessario e per quanto successivamente lesivo decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 11 giugno 2021, n. 826, recante «Disposizioni modificative, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”, limitatamente alle classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041»; nonché per l'annullamento del regolamento di cui al il D.P.R. n. 487/1994 recante misure sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi per l'annullamento dei decreti di nomina dei membri della Commissione giudicatrice, decreti emessi dai dirigenti preposti al competente USR Ufficio Scolastico Regionale, secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti definiti agli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 nonché all'articolo 19, comma 2, del Decreto Ministeriale 326/2021 e secondo quanto previsto all'art. 2 del D.D. 23/2022.
10. Ove necessario per la rimessione agli atti alla Corte Costituzionale per violazione delle norme di cui agli artt. 3, 97.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IS AC il 12/5/2023:
Per l'annullamento
1. Decreto Direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale del OM prot. N. _n. 380 del 2 marzo 2023, 422 del 9 marzo 2023_successivamente conosciuto, di approvazione della graduatoria dei candidati che hanno superato il concorso per la classe di concorso A011 discipline Letterarie e Latino di cui al Concorso pubblico ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al Bando D.D. 21 aprile 2020 n. 499, come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23, nonché per l'annullamento della allegata graduatoria dei vincitori per la classe di concorso A011 discipline Letterarie e Latino, nella parte in cui esclude ancora chi ricorre.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale OM;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 ottobre 2025 la dott.ssa NC AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che la ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe, relativi alla prova concorsuale ivi indicata per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, dalla medesima sostenuta con l’esito oggetto di contestazione;
Considerato che, in vista della definizione nel merito del ricorso, con ordinanza presidenziale n. 2394/2025, comunicata alla ricorrente in data 10.06.2025, è stata disposta la integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 49 c.p.a., nei confronti dei potenziali controinteressati, da effettuarsi tramite la notificazione del ricorso per pubblici proclami - mediante pubblicazione dell’avviso sul sito web dell’Amministrazione, con le modalità già stabilite nell’ordinanza di questo Tribunale n. 836/2019 - nel termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla comunicazione dell’ordinanza stessa e con deposito della prova del compimento degli adempimenti prescritti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 5 (cinque) dal primo adempimento;
Rilevato che la ricorrente non ha adempiuto a quanto prescritto (né ha più svolto difese in vista dell’odierna pubblica udienza);
Ritenuto, pertanto, che – come da avviso dato a verbale di udienza – il ricorso debba essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), del codice di rito, secondo cui il giudice dichiara, anche d'ufficio, il ricorso " improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione, o non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato, ovvero sopravvengono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito " (in materia, di recente, si veda Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 4160/2024 e precedenti ivi richiamati);
Ritenuto, infine, che la peculiarità della fattispecie consenta la compensazione delle spese di lite fra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. per le ragioni esposte in parte motiva.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
BE CH, Presidente FF
Eleonora Monica, Consigliere
NC AN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NC AN | BE CH |
IL SEGRETARIO