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Sentenza 2 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/03/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente rel.
2. dr. Rosa B. Cristofano Consigliere
3. dr. Laura Scarlatelli Consigliere A seguito di trattazione scritta riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'udienza del 20.02.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1669/2024 del ruolo generale lavoro
TRA
con Sede in Napoli, Via G. Marino n. 1, P.IVA. Parte_1
, in persona del suo Amministratore Delegato e legale P.IVA_1 rapp.te p.t. Ing. , rappresentata e difesa con procura a Parte_2 margine del presente ricorso dall'Avv. Marcello D'Aponte (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._1
Studio in Napoli alla Via Toledo n. 156 (n. fax 081/5524773 pec:
, presso cui dichiara di voler ricevere le Email_1 comunicazioni di Cancelleria
-appellante-
1 E
-appellato n.c. Controparte_1
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 7700/2023, depositata in Cancelleria in data 20.12.2023, nel giudizio recante n. R.G. 7533/2023, non notificata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 17.04.2023, CP_1 adiva il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro
[...] per dedurre:
1) di essere stato assunto dalla convenuta in data 22.12.1981 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrato, ai sensi del CCNL Autoferrotranvieri, nella terza area professionale, area operativa esercizio, sezione ferroviario e metropolitano, profilo professionale di Macchinista, parametro 190 e di essere stato collocato in quiescenza il 31.8.2020 per sopraggiunti limiti di età;
2) che, per effetto delle mansioni svolte e dei turni di servizio effettuati, il ricorrente ha percepito la retribuzione ordinaria fissata dal CCNL Autoferrotranvieri, all'occorrenza maggiorata dei singoli istituti contrattuali ed una retribuzione accessoria che trova la sua fonte principale nell'integrativo aziendale di 2° livello sottoscritto in data 29.12.2004;
3) che, in particolare, gli era stata corrisposta una indennità giornaliera turnisti, ex art. 5 A.N. 21.5.1981, nella misura di €. 0,52 giornaliere, competente al personale che prestava servizio in turni avvicendati, per ogni giorno di effettivo servizio;
una indennità di condotta diurna e notturna nella misura originariamente prevista di
€. 6 per ogni ora in cui egli era addetto alla guida effettiva del treno in una tratta con passeggeri (cd. Condotta commerciale), indennità che era stata incrementata sino ad €. 7,50 ad ora per effetto dell'accordo
2 sindacale aziendale dell'11.7.2019; un'indennità giornaliera di mansioni per la figura professionale del macchinista, indipendentemente dal parametro stipendiale, nella misura giornaliera fissa di € 8,00;
4) che l aveva illegittimamente escluso dalla base di calcolo della retribuzione giornaliera le “indennità di mansione”, “indennità di condotta” e “indennità giornaliera turnisti” in relazione ai giorni di ferie.
Tanto premesso , chiedeva al G.L.:
“1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi retribuire per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva della
“indennità di mansione” e della “indennità di condotta” in atto analizzate, anche, come sopra richiesto, previa dichiarazione di nullità delle disposizioni della contrattazione collettiva configgenti con la
“nozione europea di retribuzione” e comunque dell'art. 3 e dell'art. 5 del CCNL 27 11 2000 e dell'art. 10 CCNL 12 marzo 1980;
2) Per l'effetto condannare in persona del legale Pt_1 rappresentante pro-tempore, a corrispondere in favore del ricorrente, per i titoli anzidetti e per il conteggio allegato, l'importo di € 11.661,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi calcolati come per legge;
3) Condannare la alla rifusione delle spese di lite con Parte_1 attribuzione agli avvocati antistatari in solido tra loro”.
Con sentenza n. 7700/2023 il giudice di prime cure, ricostruita la normativa e la giurisprudenza di riferimento, accoglieva la domanda di riliquidazione del trattamento retributivo erogato nelle giornate di ferie con inclusione delle indennità indicate dal ricorrente e così provvedeva:
“Accoglie la domanda e dichiara il diritto del ricorrente CP_1
all'inserimento delle voci “indennità di condotta”,
[...]
“indennità giornaliera di mansioni” e “indennità giornaliera turnisti” nella retribuzione utile per il calcolo della retribuzione dei giorni di ferie quanto al periodo del rapporto di lavoro dal 2007 al 2019, come da conteggi in atti, e per l'effetto condanna la resistente al Parte_1
3 pagamento in favore del ricorrente della somma di € 11.661,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti al saldo;
compensa le spese di lite per il 50% e condanna parte resistente al pagamento della restante parte, liquidata in complessivi € 1280,00, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione”.
Avverso tale decisione proponeva appello la lamentando: Pt_1
- la insufficiente e contraddittoria motivazione conseguente ad una lettura distonica della giurisprudenza eurounitaria considerato che, per la disciplina nazionale, le indennità in esame vengono corrisposte solo in virtù dell'oggettivo requisito della presenza fisica del lavoratore, diversamente da quanto affermato dalla Corte di Giustizia Europea, e fatto proprio dal Giudice di prime cure, secondo cui nelle voci di calcolo della retribuzione a titolo di ferie annuali rientrano: a) ogni incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione dei compiti incombenti al lavoratore in base al contratto di lavoro e compensato da un importo in denaro;
b) tutti gli elementi della retribuzione globale che si ricollegano allo status personale e professionale del lavoratore (es. i premi che si ricolleghino alla sua qualità di superiore gerarchico, alla sua anzianità o alle sue qualifiche professionali) e dunque soltanto quelli per i quali sussiste un nesso intrinseco con l'esecuzione dei compiti, cioè il contenuto della prestazione ordinaria dovuta in forza del contratto di lavoro.
- che nell'ordinamento nazionale non era individuabile un principio di onnicomprensività della retribuzione utile al computo dei vari istituti economici, ivi compresa la retribuzione feriale;
- l'irrilevanza giuridica della eccepita presunta violazione dell'art. 36 della Costituzione rispetto alla mancata percezione delle indennità in parola durante il periodo di ferie.
Instaurato regolare contraddittorio, il non si costituiva. CP_1
Disposta trattazione scritta a mente dell'art.127 ter c.p.c, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa veniva riservata in decisione.
4 L'appello è infondato e va rigettato, in armonia con l'orientamento già espresso da questa Corte, in fattispecie analoga, con sentenza n. 869/2024, e sentenza n. 2488/2024, che si richiamano anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., per la persuasività delle argomentazioni svolte.
Ai fini della soluzione della controversia, appare opportuno premettere che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13425/2019 del 17.5.2019 (confermata dalla successiva Cass. 15/10/2020 n. 22401), ha analiticamente esaminato la questione della retribuzione feriale in relazione alla normativa ed alla giurisprudenza europea, con particolare riferimento alla incidenza su di essa di voci retributive variabili.
Il particolare la Suprema Corte ha osservato:
"4. Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36, comma 3, della Cost.: "Il lavoratore ha diritto ... a ferie annuali retribuite", art. 2109, comma 2, cod.civ.: "Ha ... diritto (id est: il prestatore di lavoro) ... ad un periodo annuale di ferie retribuite" e art. 10 del D.Lgs. n. 66 del 2003, ratione temporis applicabile: "il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo ... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane") che in quello dell'Unione (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE).
5. Con specifico riferimento alla disciplina europea, l'articolo 7 della direttiva 2003/88, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue:
"1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali ...”. Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, nr. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e , C-229/11 e C-230/11, punto 22; Per_1 Per_2 del 29 novembre 2017, , C-214/16, punto 33, nonché del 4 ottobre Per_3
2018, , C-12/17, punto 25).
6. L'art. 31 della Carta, intitolato Per_4
"Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "... 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione
5 della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite".
7. Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, Per_5 punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
8. Più specificamente, secondo la direttiva nr. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e C- CP_2
520/06, punto 60, del 15 settembre 2011, W. e altri, C-155/10, punto 26, del 13dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24). Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di ... ferie annuali") dell'articolo 7, paragrafo 1, nonché dell'articolo 15 della direttiva nr. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31).
10. Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, R.S. e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58). 11. CP_2
6 L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze R.S. e altri, punto 58, nonché -H e altri, punto 60).
12. Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, W. e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore ... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore ...deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza W. e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza W. e altri cit., punto 28). 14. Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30,
7 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30).
15. Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori dalla Base (sentenza W. e a. cit C- 155/10) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock, C-539/12), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione dell'"indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To. He. C385/17).
16. In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia.
17. Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. nr. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata).
18. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione.
19. A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, W. e a., C-
8 155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE".
Fatta tale premessa, ritiene il Collegio che la motivazione della sentenza impugnata che, nell'esaminare la natura e la portata delle indennità escluse dalla retribuzione corrisposta ai lavoratori nelle giornate feriali, ha affermato la illegittimità della decurtazione operata sia condivisibile.
Osserva, infatti, il Collegio che la Corte di Giustizia, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della società datrice, esclude espressamente che la retribuzione feriale possa essere inferiore a quella ordinaria. Nella sentenza "W. e altri", relativa ai piloti di linea, nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, la Corte di Giustizia ha espressamente affermato che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore usufruisca delle ferie, non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione. Per quanto, si precisa, la struttura della retribuzione ordinaria del lavoratore è disciplinata dalle norme di legge e delle disposizioni collettive interne degli Stati membri, quest'ultima non può condizionare il lavoratore a godere di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro. Da ciò deriva che, laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino "qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro", oppure di indennità correlate "allo status professionale" del lavoratore (ad esempio, le
9 integrazioni collegate alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità e alle qualifiche professionali).
Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
Non può pertanto ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie, perché, come precisato dalla Corte di Giustizia nella sentenza W., "malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali".
Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che non svolgendo nel periodo feriale la mansione non muteranno i relativi incentivi/indennità, con conseguenze negative sulla retribuzione di base successiva al periodo di ferie. È proprio questa "ripercussione finanziaria negativa" che, come evidenziato dalla Corte di Giustizia, può produrre un effetto dissuasivo sull'effettiva capacità di fruire delle ferie.
Va in ogni caso sottolineato che qualora non si assicurasse la coincidenza della retribuzione delle ferie annuali con la retribuzione ordinaria per l'intero arco temporale in cui singolo lavoratore sia legittimato a fruirne, a prescindere dalla irrinunciabilità del relativo diritto, oggetto di specifica eccezione da parte dell' , si ingenererebbe comunque una diminuzione del trattamento retributivo, potenzialmente idonea a pregiudicare economicamente il lavoratore nell'esercizio del suo diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
In tale ottica, venendo nello specifico ad esaminare le voci retributive, va evidenziato che la “indennità giornaliera di mansione” è, per effetto delle previsioni dell'accordo sindacale del 29.12.2004, legata alla
10 mansione effettivamente svolta dal lavoratore;
in particolare, per la figura professionale del macchinista, indipendentemente dal parametro stipendiale, è stata prevista la misura giornaliera fissa di € 8,00; tale importo è la misura minima giornaliera da riconoscersi a ciascun macchinista per ciascuna giornata di effettivo servizio, atteso che la stessa contrattazione prevede la possibilità di incrementi percentuali della stessa legata all'osservanza di turni programmati di cinque o di 4 giorni settimanali, o di attività svolte nelle giornate di sabato, domenica o festivi. La “indennità giornaliera turnisti”, disciplinata dall'art. 5 A.N. 21.5.1981 prevista nella misura di € 0,52 giornaliere, compete al personale che presta servizio in turni avvicendati. Essa è corrisposta per ogni giorno di effettivo servizio.
La “indennità di condotta diurna” è calcolata per ogni ora in cui il macchinista è addetto alla guida effettiva del treno in una tratta con passeggeri (cd. Condotta commerciale); è stata incrementata sino ad € 7,50 ad ora per effetto dell'accordo sindacale aziendale dell'11.7.2019; è erogata tenuto conto della misura oraria di detta indennità e dei servizi commerciali espletati in osservanza dei turni assegnati al lavoratore. La contrattazione aziendale è addivenuta ad una definizione di una condotta media giornaliera assegnata a ciascun macchinista pari a 4 ore e 20 minuti, a seguito di accordo 16.12.2013 con cui l' ha definito i nuovi turni che il personale di macchina, addetto alla conduzione dei treni metropolitani, è tenuto ad effettuare.
La Corte osserva come il primo giudice abbia, conformemente ai criteri evidenziati, correttamente ritenuto che tali emolumenti dovessero essere ricompresi nella base di calcolo della retribuzione da corrispondersi nel periodo di godimento delle ferie annuali.
Il riferimento nella disciplina delle indennità in questione alla giornata di effettiva presenza/prestazione, nella logica delle disposizioni contrattuali in esame, non serve a condizionarne l'erogazione, ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione, tanto che la quantificazione dell'indennità non è effettuata in riferimento ai giorni di presenza del singolo lavoratore ma è conteggiata in misura fissa sulla base dei valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo. 11 In sostanza, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. e considerando il tenore complessivo delle clausole (art. 1363 c.c.), oltre che la ratio ispiratrice della disciplina aziendale, non può che concludersi che le indennità in esame - quantificate in considerazione di valori non collegati all'effettiva presenza del singolo lavoratore, prevista in misura fissa, pensionabile e calcolabile ai fini del TFR- sono senza dubbio collegate all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro sicché rientrano a pieno titolo nella retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
Per le suindicate ragioni la sentenza di primo grado deve essere confermata.
Nulla per le spese del grado.
Va, infine, dato atto ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; nulla per le spese di lite.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit. , se dovuto
Così deciso in Napoli il 20.02.2025
Il Presidente est.
(dr. Anna Carla Catalano)
12 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente rel.
2. dr. Rosa B. Cristofano Consigliere
3. dr. Laura Scarlatelli Consigliere A seguito di trattazione scritta riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'udienza del 20.02.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1669/2024 del ruolo generale lavoro
TRA
con Sede in Napoli, Via G. Marino n. 1, P.IVA. Parte_1
, in persona del suo Amministratore Delegato e legale P.IVA_1 rapp.te p.t. Ing. , rappresentata e difesa con procura a Parte_2 margine del presente ricorso dall'Avv. Marcello D'Aponte (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._1
Studio in Napoli alla Via Toledo n. 156 (n. fax 081/5524773 pec:
, presso cui dichiara di voler ricevere le Email_1 comunicazioni di Cancelleria
-appellante-
1 E
-appellato n.c. Controparte_1
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 7700/2023, depositata in Cancelleria in data 20.12.2023, nel giudizio recante n. R.G. 7533/2023, non notificata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 17.04.2023, CP_1 adiva il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro
[...] per dedurre:
1) di essere stato assunto dalla convenuta in data 22.12.1981 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrato, ai sensi del CCNL Autoferrotranvieri, nella terza area professionale, area operativa esercizio, sezione ferroviario e metropolitano, profilo professionale di Macchinista, parametro 190 e di essere stato collocato in quiescenza il 31.8.2020 per sopraggiunti limiti di età;
2) che, per effetto delle mansioni svolte e dei turni di servizio effettuati, il ricorrente ha percepito la retribuzione ordinaria fissata dal CCNL Autoferrotranvieri, all'occorrenza maggiorata dei singoli istituti contrattuali ed una retribuzione accessoria che trova la sua fonte principale nell'integrativo aziendale di 2° livello sottoscritto in data 29.12.2004;
3) che, in particolare, gli era stata corrisposta una indennità giornaliera turnisti, ex art. 5 A.N. 21.5.1981, nella misura di €. 0,52 giornaliere, competente al personale che prestava servizio in turni avvicendati, per ogni giorno di effettivo servizio;
una indennità di condotta diurna e notturna nella misura originariamente prevista di
€. 6 per ogni ora in cui egli era addetto alla guida effettiva del treno in una tratta con passeggeri (cd. Condotta commerciale), indennità che era stata incrementata sino ad €. 7,50 ad ora per effetto dell'accordo
2 sindacale aziendale dell'11.7.2019; un'indennità giornaliera di mansioni per la figura professionale del macchinista, indipendentemente dal parametro stipendiale, nella misura giornaliera fissa di € 8,00;
4) che l aveva illegittimamente escluso dalla base di calcolo della retribuzione giornaliera le “indennità di mansione”, “indennità di condotta” e “indennità giornaliera turnisti” in relazione ai giorni di ferie.
Tanto premesso , chiedeva al G.L.:
“1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi retribuire per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva della
“indennità di mansione” e della “indennità di condotta” in atto analizzate, anche, come sopra richiesto, previa dichiarazione di nullità delle disposizioni della contrattazione collettiva configgenti con la
“nozione europea di retribuzione” e comunque dell'art. 3 e dell'art. 5 del CCNL 27 11 2000 e dell'art. 10 CCNL 12 marzo 1980;
2) Per l'effetto condannare in persona del legale Pt_1 rappresentante pro-tempore, a corrispondere in favore del ricorrente, per i titoli anzidetti e per il conteggio allegato, l'importo di € 11.661,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi calcolati come per legge;
3) Condannare la alla rifusione delle spese di lite con Parte_1 attribuzione agli avvocati antistatari in solido tra loro”.
Con sentenza n. 7700/2023 il giudice di prime cure, ricostruita la normativa e la giurisprudenza di riferimento, accoglieva la domanda di riliquidazione del trattamento retributivo erogato nelle giornate di ferie con inclusione delle indennità indicate dal ricorrente e così provvedeva:
“Accoglie la domanda e dichiara il diritto del ricorrente CP_1
all'inserimento delle voci “indennità di condotta”,
[...]
“indennità giornaliera di mansioni” e “indennità giornaliera turnisti” nella retribuzione utile per il calcolo della retribuzione dei giorni di ferie quanto al periodo del rapporto di lavoro dal 2007 al 2019, come da conteggi in atti, e per l'effetto condanna la resistente al Parte_1
3 pagamento in favore del ricorrente della somma di € 11.661,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti al saldo;
compensa le spese di lite per il 50% e condanna parte resistente al pagamento della restante parte, liquidata in complessivi € 1280,00, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione”.
Avverso tale decisione proponeva appello la lamentando: Pt_1
- la insufficiente e contraddittoria motivazione conseguente ad una lettura distonica della giurisprudenza eurounitaria considerato che, per la disciplina nazionale, le indennità in esame vengono corrisposte solo in virtù dell'oggettivo requisito della presenza fisica del lavoratore, diversamente da quanto affermato dalla Corte di Giustizia Europea, e fatto proprio dal Giudice di prime cure, secondo cui nelle voci di calcolo della retribuzione a titolo di ferie annuali rientrano: a) ogni incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione dei compiti incombenti al lavoratore in base al contratto di lavoro e compensato da un importo in denaro;
b) tutti gli elementi della retribuzione globale che si ricollegano allo status personale e professionale del lavoratore (es. i premi che si ricolleghino alla sua qualità di superiore gerarchico, alla sua anzianità o alle sue qualifiche professionali) e dunque soltanto quelli per i quali sussiste un nesso intrinseco con l'esecuzione dei compiti, cioè il contenuto della prestazione ordinaria dovuta in forza del contratto di lavoro.
- che nell'ordinamento nazionale non era individuabile un principio di onnicomprensività della retribuzione utile al computo dei vari istituti economici, ivi compresa la retribuzione feriale;
- l'irrilevanza giuridica della eccepita presunta violazione dell'art. 36 della Costituzione rispetto alla mancata percezione delle indennità in parola durante il periodo di ferie.
Instaurato regolare contraddittorio, il non si costituiva. CP_1
Disposta trattazione scritta a mente dell'art.127 ter c.p.c, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa veniva riservata in decisione.
4 L'appello è infondato e va rigettato, in armonia con l'orientamento già espresso da questa Corte, in fattispecie analoga, con sentenza n. 869/2024, e sentenza n. 2488/2024, che si richiamano anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., per la persuasività delle argomentazioni svolte.
Ai fini della soluzione della controversia, appare opportuno premettere che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13425/2019 del 17.5.2019 (confermata dalla successiva Cass. 15/10/2020 n. 22401), ha analiticamente esaminato la questione della retribuzione feriale in relazione alla normativa ed alla giurisprudenza europea, con particolare riferimento alla incidenza su di essa di voci retributive variabili.
Il particolare la Suprema Corte ha osservato:
"4. Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36, comma 3, della Cost.: "Il lavoratore ha diritto ... a ferie annuali retribuite", art. 2109, comma 2, cod.civ.: "Ha ... diritto (id est: il prestatore di lavoro) ... ad un periodo annuale di ferie retribuite" e art. 10 del D.Lgs. n. 66 del 2003, ratione temporis applicabile: "il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo ... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane") che in quello dell'Unione (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE).
5. Con specifico riferimento alla disciplina europea, l'articolo 7 della direttiva 2003/88, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue:
"1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali ...”. Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, nr. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e , C-229/11 e C-230/11, punto 22; Per_1 Per_2 del 29 novembre 2017, , C-214/16, punto 33, nonché del 4 ottobre Per_3
2018, , C-12/17, punto 25).
6. L'art. 31 della Carta, intitolato Per_4
"Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "... 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione
5 della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite".
7. Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, Per_5 punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
8. Più specificamente, secondo la direttiva nr. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e C- CP_2
520/06, punto 60, del 15 settembre 2011, W. e altri, C-155/10, punto 26, del 13dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24). Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di ... ferie annuali") dell'articolo 7, paragrafo 1, nonché dell'articolo 15 della direttiva nr. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31).
10. Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, R.S. e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58). 11. CP_2
6 L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze R.S. e altri, punto 58, nonché -H e altri, punto 60).
12. Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, W. e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore ... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore ...deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza W. e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza W. e altri cit., punto 28). 14. Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30,
7 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30).
15. Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori dalla Base (sentenza W. e a. cit C- 155/10) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock, C-539/12), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione dell'"indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To. He. C385/17).
16. In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia.
17. Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. nr. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata).
18. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione.
19. A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, W. e a., C-
8 155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE".
Fatta tale premessa, ritiene il Collegio che la motivazione della sentenza impugnata che, nell'esaminare la natura e la portata delle indennità escluse dalla retribuzione corrisposta ai lavoratori nelle giornate feriali, ha affermato la illegittimità della decurtazione operata sia condivisibile.
Osserva, infatti, il Collegio che la Corte di Giustizia, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della società datrice, esclude espressamente che la retribuzione feriale possa essere inferiore a quella ordinaria. Nella sentenza "W. e altri", relativa ai piloti di linea, nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, la Corte di Giustizia ha espressamente affermato che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore usufruisca delle ferie, non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione. Per quanto, si precisa, la struttura della retribuzione ordinaria del lavoratore è disciplinata dalle norme di legge e delle disposizioni collettive interne degli Stati membri, quest'ultima non può condizionare il lavoratore a godere di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro. Da ciò deriva che, laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino "qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro", oppure di indennità correlate "allo status professionale" del lavoratore (ad esempio, le
9 integrazioni collegate alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità e alle qualifiche professionali).
Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
Non può pertanto ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie, perché, come precisato dalla Corte di Giustizia nella sentenza W., "malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali".
Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che non svolgendo nel periodo feriale la mansione non muteranno i relativi incentivi/indennità, con conseguenze negative sulla retribuzione di base successiva al periodo di ferie. È proprio questa "ripercussione finanziaria negativa" che, come evidenziato dalla Corte di Giustizia, può produrre un effetto dissuasivo sull'effettiva capacità di fruire delle ferie.
Va in ogni caso sottolineato che qualora non si assicurasse la coincidenza della retribuzione delle ferie annuali con la retribuzione ordinaria per l'intero arco temporale in cui singolo lavoratore sia legittimato a fruirne, a prescindere dalla irrinunciabilità del relativo diritto, oggetto di specifica eccezione da parte dell' , si ingenererebbe comunque una diminuzione del trattamento retributivo, potenzialmente idonea a pregiudicare economicamente il lavoratore nell'esercizio del suo diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
In tale ottica, venendo nello specifico ad esaminare le voci retributive, va evidenziato che la “indennità giornaliera di mansione” è, per effetto delle previsioni dell'accordo sindacale del 29.12.2004, legata alla
10 mansione effettivamente svolta dal lavoratore;
in particolare, per la figura professionale del macchinista, indipendentemente dal parametro stipendiale, è stata prevista la misura giornaliera fissa di € 8,00; tale importo è la misura minima giornaliera da riconoscersi a ciascun macchinista per ciascuna giornata di effettivo servizio, atteso che la stessa contrattazione prevede la possibilità di incrementi percentuali della stessa legata all'osservanza di turni programmati di cinque o di 4 giorni settimanali, o di attività svolte nelle giornate di sabato, domenica o festivi. La “indennità giornaliera turnisti”, disciplinata dall'art. 5 A.N. 21.5.1981 prevista nella misura di € 0,52 giornaliere, compete al personale che presta servizio in turni avvicendati. Essa è corrisposta per ogni giorno di effettivo servizio.
La “indennità di condotta diurna” è calcolata per ogni ora in cui il macchinista è addetto alla guida effettiva del treno in una tratta con passeggeri (cd. Condotta commerciale); è stata incrementata sino ad € 7,50 ad ora per effetto dell'accordo sindacale aziendale dell'11.7.2019; è erogata tenuto conto della misura oraria di detta indennità e dei servizi commerciali espletati in osservanza dei turni assegnati al lavoratore. La contrattazione aziendale è addivenuta ad una definizione di una condotta media giornaliera assegnata a ciascun macchinista pari a 4 ore e 20 minuti, a seguito di accordo 16.12.2013 con cui l' ha definito i nuovi turni che il personale di macchina, addetto alla conduzione dei treni metropolitani, è tenuto ad effettuare.
La Corte osserva come il primo giudice abbia, conformemente ai criteri evidenziati, correttamente ritenuto che tali emolumenti dovessero essere ricompresi nella base di calcolo della retribuzione da corrispondersi nel periodo di godimento delle ferie annuali.
Il riferimento nella disciplina delle indennità in questione alla giornata di effettiva presenza/prestazione, nella logica delle disposizioni contrattuali in esame, non serve a condizionarne l'erogazione, ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione, tanto che la quantificazione dell'indennità non è effettuata in riferimento ai giorni di presenza del singolo lavoratore ma è conteggiata in misura fissa sulla base dei valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo. 11 In sostanza, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. e considerando il tenore complessivo delle clausole (art. 1363 c.c.), oltre che la ratio ispiratrice della disciplina aziendale, non può che concludersi che le indennità in esame - quantificate in considerazione di valori non collegati all'effettiva presenza del singolo lavoratore, prevista in misura fissa, pensionabile e calcolabile ai fini del TFR- sono senza dubbio collegate all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro sicché rientrano a pieno titolo nella retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
Per le suindicate ragioni la sentenza di primo grado deve essere confermata.
Nulla per le spese del grado.
Va, infine, dato atto ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; nulla per le spese di lite.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit. , se dovuto
Così deciso in Napoli il 20.02.2025
Il Presidente est.
(dr. Anna Carla Catalano)
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