Sentenza 1 dicembre 2009
Sentenza 22 febbraio 2010
Sentenza 10 giugno 2010
Accoglimento
Sentenza breve 25 giugno 2010
Parere interlocutorio 12 aprile 2011
Parere definitivo 30 novembre 2011
Parere interlocutorio 19 aprile 2013
Parere definitivo 13 dicembre 2013
Accoglimento
Sentenza 20 gennaio 2015
Accoglimento
Sentenza 21 novembre 2022
Ordinanza collegiale 11 marzo 2024
Ordinanza collegiale 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza collegiale 21/02/2025, n. 1496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1496 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01496/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03143/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3143 del 2022, proposto dalla Curatela del Fallimento “Calabrese S.p.A.”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Saverio Profeta, con domicilio eletto presso lo studio A Placidi Srl in Roma, via Barnaba Tortolini 30;
contro
la Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Sabotino n. 12;
la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12.
per la ottemperanza
alla sentenza del Consiglio di Stato - Sezione Quarta – 20 gennaio 2015, n. 149, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Calabria e della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 il consigliere Giuseppe Rotondo e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
1. Con ricorso numero 3143/2022, la “Curatela del fallimento “Calabrese s.p.a.” ha agito per l’ottemperanza alla sentenza n. 149/2015, del 20 gennaio 2015, resa nel ric. n. 9229/2010, con la quale questa Sezione del Consiglio di Stato riformava la sentenza del T.a.r. per la Calabria, sede di Catanzaro, n. 598 del 2010, e liquidava in favore della “Curatela del fallimento “Calabrese s.p.a.” un risarcimento pari ad €. 3.053.111,39, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
2. Con la sentenza n. 10242/2022, pubblicata il 21 novembre 2022, resa nel ric. n. 3143/2022, questa Sezione ha ordinato alla regione Calabria di dare ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n 149/2015, del 20 gennaio 2015, resa nel ric. n. 9229/2010, provvedendo al pagamento, in favore della “Curatela del fallimento CALABRESE S.p.A.”: a) della somma di €. 3.053.111,39 maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria a decorre dal 27 ottobre 1999 sino al giorno dell’effettivo soddisfo; b) della somma di € 3.000,00 oltre Iva, Cap e rimborso forfettario del 15%, liquidata in detta sentenza a titolo di spese legali.
Con ordinanza 11 marzo 2024, n. 2293, la Sezione, persistendo l’inerzia della Regione, ha nominato, previa istanza della parte ricorrente, il commissario ad acta nella persona del Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato – Area Sud Sicilia (Sicilia-Calabria) incaricandolo di dare corretta esecuzione del giudicato.
3. Con atto prot. n. 21293 del 18 marzo 2024, il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato - Area Sud Sicilia (Sicilia Calabria), ha delegato per lo svolgimento dell’incarico il dr. Natale Fotia, appartenente alla Ragioneria territoriale dello Stato (v. allegato 1 alla relazione finale).
In data 9 ottobre 2024, il commissario ad acta ha depositato la relazione finale con la quale rendiconta e documenta le attività svolte nell’esercizio del mandato: attività di pre-insediamento; insediamento del 24 maggio 2024; verifiche effettuate presso il Settore "Ragioneria Generale" della Regione Calabria; adozione della delibera presentata alla Regione Calabria in data 25 luglio 2024, pubblicata sul BURC Bollettino n. 178 del 27 agosto 2024 con atto n. 10807 del 26 luglio 2024; emissione, da parte della Regione Calabria, dei seguenti mandati di pagamento: n. 24222 e n. 24223 del 02/09/2024 pari rispettivamente a € 340.003,41 ed a € 6.400.000,00 a favore della Curatela del Fallimento Calabrese S.p.A., mediante accreditamento sul conto corrente bancario - Banca BNL Agenzia di Bari - contraddistinto dal codice IBAN (…); atto di quietanza trasmessa dal ricorrente con e-mail del 25 settembre 2024, con cui - in riferimento alla ordinanza n. 2293/2024 del Consiglio di Stato - Sezione Quarta, per l’ottemperanza alla sentenza n. 149 del 20 gennaio 2015 del Consiglio di Stato Sezione Quarta, resa nel ricorso n. 9229/2010 – l’interessato confermava l'avvenuto pagamento della somma sopra citata. Per queste ragioni il commissario ad acta ha comunicato a questo Consiglio di Stato di aver concluso la propria attività con il pagamento integrale delle somme dovute alla parte ricorrente.
In pari data, il commissario ad acta ha depistato istanza di liquidazione del compenso.
4. Il Collegio, sulla scorta della versata documentazione, in particolare della quietanza finale e liberatoria rilasciata dal Curatore avv. Michele Balducci (v. doc. 8 allegato alla relazione finale), ritiene conclusa l’attività del commissario ad acta.
5. In ordine alla richiesta di liquidazione del compenso al commissario ad acta, il Collegio, ribadito che l’incarico è stato regolarmente espletato dal dr Natale Fotia, svolge le seguenti considerazioni.
Come già osservato dalla Sezione nel proprio decreto collegiale 20 settembre 2021 n. 6393, le norme per la determinazione del compenso all’ausiliario del Giudice sono contenute nel Testo unico delle spese di giustizia, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, Titolo VII, artt. 49-57 – il quale ha abrogato la previgente disciplina contenuta nella legge n. 319/1980, eccetto l’art. 4 concernente la liquidazione degli onorari commisurati a tempo - e nel D.M. 30 maggio 2002, recante “Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale” (cfr., da ultimo, Corte Cost., sentenza 15 maggio 2020 n.89).
Pertanto, nel silenzio dell’istanza sul punto, nella fattispecie, deve trovare applicazione il citato d.p.r. n. 115/2002.
Orbene, in considerazione del valore della pratica, stimato economicamente nella misura risultante dalle somme dovute al creditore, mediato dalla qualità e quantità delle prestazioni svolte, dalla tipologia di attività espletata, dall’impegno richiesto nonché dal tempo verosimilmente impiegato oltre che dalla tecnicalità dell’incarico a affidato, il Collegio ritiene congruo liquidare, a titolo di compenso omnicomprensivo, l’importo di € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Il pagamento del compenso, come sopra determinato, deve gravare interamente sulla Regione Calabria, in quanto parte soccombente nel giudizio cognitorio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), liquida il compenso spettante al commissario ad acta come indicato in parte motiva, che pone a carico della Regione Calabria.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore
Emanuela Loria, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Rotondo | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO