CA
Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/05/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 814/2024 RGA avverso la sentenza n. 1525/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. 1628/2024, pubblicata in data 07/11/2024, notificata il 26.8.2024; avente ad oggetto: opposizione cartella di pagamento – contributi;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 17/04/2025; promossa da:
(CF ), nato a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1 C.F._1
Pietro Terme (Bo) alla via R. Gurrieri n. 11, rappresentato e difeso dall'avv. Dionigi Neri del Foro di Foggia, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in S. Paolo di Civitate alla via xx settembre 65, come da procura in atti;
- parte appellante;
contro
Agente della Riscossione per tutti gli ambiti Controparte_1 provinciali nazionali ad esclusione del territorio della Regione siciliana, in persona del l.r.p.t., corrente in 00142 Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, C.F. e P.I. – in forza del D.L. n. P.IVA_1
193/2016 convertito con modificazioni nella L. n. 225 del 1 dicembre 2016 subentrante, a titolo universale, nei rapporti attivi e passivi facenti capo alla Controparte_2
(incorporante di , e ), in forza di
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 procura speciale a firma del Procuratore dell' Controparte_6
, in virtù dei poteri conferitigli con atto
[...] notarile Rep. 18.515 e Racc. 12.272 del 25.07.2024 – elettivamente domiciliata in 80131 – Napoli
(Napoli), Via Domenico Fontana 194, presso lo studio dell'avv. Alberto Rizzo che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti;
1 e
Controparte_7 in persona del Presidente del Consiglio di
[...] amministrazione e legale rappresentante dott. (CF ), giusta CP_8 C.F._2 delibera del Consiglio di amministrazione n. 30/20 del 20 maggio 2020 con sede legale in Roma, cap 00192, via Alessandro Farnese n. 3 C.F. rappresentato e difeso dall' avv. Giorgio P.IVA_2
Vanacore, del Foro di Torre Annunziata (NA), giusta procura in atti;
- parti appellate;
udita la relazione della causa del Consigliere Alessandra Martinelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. Con ricorso e pedissequo decreto ritualmente notificati ha proposto, in Parte_1
I grado, opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento n. 020.2023.001.023.46.52.000 - notificatagli il 06.03.2024 “a mani” – come dedotto dallo stesso - relativa a contributi Pt_1 [...]
– Parte_2 afferenti alle annualità dal 2015 al 2018, per un importo a debito totale di €. 27.025,07.
L'opponente deduceva l'illegittimità della cartella di pagamento e degli atti ad essa sottesi (avviso di addebito – avviso di accertamento) – stante “(…) la nullità della notificazione CP_7 dell'avviso di addebito (ndr. “asseritamente” notificato il 19.09.2021 prodromico alla CP_7 cartella di pagamento opposta (…)”, nonché la decadenza e la prescrizione del diritto alla riscossione delle somme per mancata notifica atto prodromico – e quindi, considerando la pretesa creditoria complessiva come non dovuta, instava per l'annullamento della cartella opposta, con vittoria di spese.
Nel costituirsi ritualmente in causa l' – Controparte_9 di seguito per brevità – eccepiva preliminarmente la propria carenza di legittimazione CP_10
passiva ritenendo che, con riguardo a tutte le questioni sollevate dalla parte opponente, unico legittimato fosse l'ente impositore;
comunque, si difendeva puntualmente anche nel merito, instando per il rigetto delle deduzioni avversarie.
Parimenti, nel costituirsi in giudizio, contestava la fondatezza delle questioni di parte CP_7
ricorrente, ritenute infondate in fatto e in diritto.
Il Giudice adito, ritenuto di potere decidere sulla base degli atti e dei documenti a sua disposizione, previa revoca dell'ordinanza di sospensione della cartella esattoriale, ritenuta
2 l'infondatezza delle questioni dedotte da parte ricorrente, rigettava le domande proposte dalla stessa e la condannava al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti resistenti.
2. Proponeva tempestivo appello il già opponente il quale - istando Parte_1
preliminarmente per la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza gravata e chiedendo, nel merito, previa riforma della sentenza gravata, l'accoglimento delle domande già svolte in I grado di annullamento della cartella impugnata e di declaratoria di intervenuta prescrizione dei crediti azionati – formulava tre motivi di appello con cui, nel veicolare questioni già proposte in I grado, si doleva della:
I. errata applicazione dell'art. 25 comma 1, D. Lgs. n. 46/1999;
II. errata valutazione della deduzione circa l'inefficacia/nullità della diffida ad adempiere asseritamente notificata il 19-9-2021 prodromica alla cartella di pagamento opposta, in particolare disconoscendo la sottoscrizione apposta nella cartolina di ricevimento;
III. errata valutazione della eccezione di prescrizione della somma ingiunta.
Si costituiva in giudizio che, previa reiterazione dell'eccezione di carenza di CP_10
legittimazione passiva, svolgeva puntuali difese con riguardo ai tre motivi di appello sviluppati alla parte già opponente instando per il rigetto sia dell'istanza di sospensiva che di ogni domanda di merito;
parimenti nel costituirsi in giudizio, riproponendo argomentazione sovrapponibili a CP_7
quelle di instava per il rigetto di ogni istanza di parte appellante. CP_10
3. In via preliminare - stante l'insistenza di sul punto - si ritiene di confermare la CP_10
pronuncia di I grado, seppur implicita, di diniego della eccezione di carenza di legittimazione passiva dell' , la quale sostiene che afferendo le questioni sollevate alla pretesa Controparte_1 creditoria non possano essere rivolte nei confronti dell'agente della riscossione che “non può (e non deve) pertanto svolgere alcuna indagine in ordine al merito ed ai tempi di formazione dei ruoli, non essendo titolare sostanziale dei crediti vantati dall'Ente Impositore”.
Sul punto specifico – ritenendosi così di integrare la motivazione – si pone in rilievo che la sussistenza della legittimazione passiva di risulta essere approdo ormai consolidato della CP_10
giurisprudenza, richiamandosi sul punto, ex multis, Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7716 del
09/03/2022 che - nel dare, appunto, per presupposta la legittimazione passiva dell'agente della riscossione (si veda enfasi) - si occupa della questione inerente alla ripartizione delle spese affermando che la “Corte ha ripetutamente statuito, il principio della solidarietà nelle spese di lite tra ente impositore e (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7371 del 22/03/2017, Controparte_9
Rv. 643486; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1070 del 18/01/2017, Rv. 642562) vale a condizione che sia proposta opposizione contro la cartella esattoriale e la connessa ingiunzione di pagamento e si
3 contestino comportamenti asseritamente illegittimi posti in essere sia dall'ente titolare del potere sanzionatorio che dal concessionario della riscossione (da ultimo, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 39757 del 13/12/2021 e Cass. Sez. 6 - 2, Ord. n. 3627 del 23/11/2021, non massimate;
v. anche Cass. Sez.
6 - 3, Ordinanza n. 3105 del 06/02/2017, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3154 07/02/2017 e
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14125 dell'11/07/2016, tutte non massimate). Ciò avviene, ad esempio, quando la cartella di pagamento sia stata annullata o il credito si sia prescritto per omessa notifica dell'atto presupposto;
in tal caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione. Quando, invece, l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella di pagamento o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia –dopo la notifica della cartella stessa – dell'agente della riscossione, il principio della solidarietà nelle spese della lite non trova applicazione.
[…]
Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, il Collegio ritiene opportuno rimeditare
l'orientamento ravvisabile nelle decisioni indicate nella memoria depositata dal …, affermando il seguente “principio di diritto”: “Nell'ambito del giudizio di opposizione all'esecuzione diretto avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva tanto in capo all' che all'ente impositore che ebbe ad emettere gli atti Controparte_1
presupposti alla cartella, va distinta, ai fini del governo delle spese di lite, l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto – nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione – dal diverso caso in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella di pagamento o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione. Mentre nel primo caso il
Giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione, poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità…”.
4. Tanto precisato, la Corte ritiene che l'appello sia infondato per le ragioni appresso indicate, ritenendo di poter trattare congiuntamente i motivi di appello essendo meramente reiterativi delle questioni già trattate in I grado.
4.1 Il I motivo di appello - afferente alla questione della dedotta intervenuta decadenza – si ritiene infondato.
4 Più nello specifico, pur dovendosi rilevare che, con riguardo a tutti gli anni in contestazione
(contributi relativi alle annualità 2015, 2016, 2017 e 2018) ha consegnato il ruolo CP_7 all' di Bologna solo il 10-2-2023 - laddove il termine ultimo per Controparte_1
evitare la decadenza normativamente ex art. 25 D.lgs. 44/99 risulta essere, appunto, il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento - cionondimeno la questione – come rilevato correttamente dal giudice di prime cure - è superabile alla luce del principio espresso nell'ordinanza
Cass. 27 marzo – 7 settembre 2021 n. 24134 secondo cui: “la decadenza, ritenuta integrare
l'illegittimità dell'avviso di addebito opposto, non fa venire meno il diritto dell'Ente previdenziale alla riscossione”, a conferma del principio come già espresso dalla risalente Cass., Sentenza n. 5763 del 2002 laddove si legge: “… oggetto del giudizio è sempre il rapporto contributivo, anche quando si muove dall'opposizione proposta avverso una cartella, con la conseguenza che l'ente previdenziale può chiedere l'accertamento del credito”, come in effetti accaduto nel caso di specie.
4.2 Passando ora alla trattazione del II motivo di impugnazione, si osserva come la parte appellante abbia ritenuto errata la valutazione svolta dal giudice di prime cure con riguardo alla validità della diffida ad adempiere asseritamente notificata il 19.09.23021, inteso quale atto prodromico alla cartella di pagamento.
Segnatamente, si osserva come la parte appellante abbia dedotto l'inefficacia e/o la nullità di tale atto affermando che la persona indicata nella cartolina afferente alla prova dell'avvenuta notifica ritiro come delegata, fosse invero estranea al nucleo famigliare di talché ne veniva disconosciuta la sottoscrizione.
Preliminarmente occorre rilevare la novità di tale “disconoscimento”, da ritenersi comunque in senso atecnico – pertanto non riconducibile all'alveo della previsione di cui all'art.214 c.p.c.
Ciò detto, si osserva che trattandosi di atto stragiudiziale, deve ritenersi applicabile la presunzione di conoscenza dell'atto di cui all'art. 1335 c.c., valorizzando come bbia spedito la diffida CP_7
ad adempiere in questione in data 19-09-2021 al ricorrente - e ritirata da persona incaricata in data
14-10-2021 - presso la residenza dello stesso in Castel San Pietro Terme (BO) Via Raffaele
Guerrieri 11, stesso indirizzo in cui l'appellante aveva ricevuto a mani – come peraltro dal medesimo confermato in sede di atto introduttivo di I grado, con conseguente non contestazione ex art. 115 c.p.c. del dato storico – la cartella di pagamento opposta.
Si osserva pertanto, quanto alla operatività della presunzione di cui all'art. 1335 c.c., come sia stata fornita la prova dell'avvenuta ricezione dell'atto, avvenuto da parte di soggetto delegato al ritiro in data 14.10.2021: ebbene, si ritiene in tal modo attuato, nel caso di specie, il principio espresso dalla
Suprema Corte laddove – cfr. Sez. 3 - , Ordinanza n. 31845 del 27/10/2022 - ha precisato in materia: “D'altra parte, secondo le opportune precisazioni svolte, nell'ambito di un diverso
5 indirizzo di questa stessa Corte, più puntualmente riferibile alle missive inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la presunzione di cui all'art. 1335 c.c. richiede sempre la dimostrazione che l'atto sia giunto nella sfera di conoscibilità del destinatario e la relativa prova è
a carico del mittente, il quale, di conseguenza, non può limitarsi a documentare di avere spedito la raccomandata, ma deve anche provare che la stessa sia stata correttamente recapitata, secondo le norme del servizio postale, producendo quindi l'avviso di ricevimento o quello di compiuta giacenza. Nell'ambito di quest'ultimo indirizzo si trova, del resto, ulteriormente precisato, in varie decisioni, che, nel caso in cui il mittente abbia documentato l'invio di un atto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e il destinatario non contesti che la lettera sia stata consegnata presso il suo indirizzo, ma ne contesti il contenuto o l'effettiva conoscenza dello stesso, ciò è sufficiente ai fini dell'operatività della presunzione di cui all'art. 1335 c.c., onde sarà il destinatario a dover dimostrare che l'atto consegnato non avesse il contenuto postulato dal mittente, ovvero che egli non ne abbia potuto avere conoscenza per altre ragioni;
al contrario, laddove il destinatario contesti in radice di avere ricevuto la lettera raccomandata, ai fini della presunzione di cui all'art. 1335 c.c. sarà necessario che il mittente dimostri l'avvenuto recapito della stessa secondo le disposizioni che regolano il servizio postale, eventualmente producendo, quindi, l'avviso di ricevimento, se esistente (cfr. Cass., Sez.
6 - L, Ordinanza n. 19232 del
19/07/2018, Rv. 649874 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6725 del 19/03/2018, Rv. 648491 - 01; Sez. L,
Sentenza n. 12822 del 21/06/2016, Rv. 640371 - 01; Sez. 1, Ordinanza n. 24703 del 19/10/2017, Rv.
647221 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 9303 del 08/06/2012, Rv. 622825 - 01; Sez. L, Sentenza n. 10849 del 11/05/2006, Rv. 589781 - 01).
Il Collegio, con riguardo ai casi di spedizione postale avvenuta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, condivide le precisazioni da ultimo illustrate” (conforme Cass., Sez. L - , Ordinanza
n. 28580 del 06/11/2024).
4.3 Parimenti infondato deve ritenersi il III motivo di appello con cui parte appellante ha reiterato l'eccezione di prescrizione già svolta in I grado;
deve, quindi, confermarsi – anche con riguardo a tale aspetto - la sentenza gravata laddove si ritiene che la questione sia destituita di fondamento in ragione della sospensione del periodo prescrizionale in virtù della disciplina speciale in materia di COVID-19, intervenuta quando ancora il termine prescrizionale con riguardo a tutte le annualità non si era compiuto, nonché della valenza interruttiva dell'atto di diffida del 14.10.2021, i cui effetti hanno avuto inizio al termine del decorso della sospensione di 311 giorni;
di talché alla data del 06.03.2024 di notifica – a mani, come dedotto dallo stesso opponente in primo grado - della cartella esattoriale opposta il termine prescrizionale non si era ancora compiuto.
6 Ora, tale conclusione – seppur corretta, come anticipato – richiede alcune precisazioni di ordine fattuale e giuridico, ad integrazione della motivazione della sentenza gravata.
Dal punto di vista fattuale si osserva – e risulta dato non contestato – che il termine di pagamento di ciascuna annualità contributiva scadeva al 31 dicembre dell'anno successivo;
di talché deve ritenersi che, avendo riguardo alla prima annualità richiesta (2015), il termine prescrizionale si sarebbe dovuto compiere il 31.12.2021, e così a scalare con riguardo alle annualità successive.
Senonché - prima ancora di attribuire rilievo alla diffida di pagamento pervenuta nella sfera di conoscibilità del destinatario il 14.10.2021 – occorre considerare che interveniva la sospensione del termine prescrizionale in ragione della disciplina speciale intervenuta nel periodo emergenziale dovuto alla pandemia da COVID-19.
Si fa con ciò specifico riferimento – prima - all'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, al comma 2, che ha disposto quanto segue: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”; poi, all'art. 11 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, il quale - al comma 9 – ha disposto che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al
30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Dalle norme richiamate emerge quindi la speciale disciplina circa la regolamentazione della sospensione della prescrizione in materia previdenziale nel periodo emergenziale Covid, con conseguente sospensione della prescrizione dei crediti contributivi dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni): di talché deve ritenersi che l'originario termine di maturazione della stessa prescrizione – anche con riguardo al caso di specie - abbia subito un allungamento di 311 giorni (129 giorni ex art. 37 cit. e 182 giorni ex art. 11 cit.),
Alla luce di quanto esposto, avuto riguardo al periodo di sospensione alla luce della disciplina speciale in materia di contribuzione e tenendo in considerazione l'atto interruttivo del 14.10.2021, deve concludersi – a conferma della sentenza impugnata – che alla data della notifica della cartella di pagamento impugnata, 06.03.2024 – dato non controverso della vicenda giudiziaria – il termine
7 prescrizionale della prima annualità, e di conseguenza di quelle successive, non si fosse ancora compiuto.
5. Alla luce di quanto esposto segue il rigetto integrale dell'appello.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come indicato in dispositivo, avendo riguardo ai criteri ed ai parametri di cui al D.M.
55/2014 e successive modifiche, tenendo in considerazione il valore della controversia, la complessità della controversia ed il mancato espletamento di incombenti istruttori, precisandosi che le spese liquidate in favore di sono distratte in favore del difensore dichiaratosi CP_7
antistatario.
Infine, si dà atto della sussistenza dei presupposti applicativi dell'innovato disposto di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002; segue la condanna della parte appellante al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo, così provvede:
1. respinge l'appello;
2. condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio sostenute dalle parti appellate, da liquidarsi:
- in euro 2.500,00 per compenso, oltre al rimborso del 15% per spese generali, IVA, C.P.A., come per legge, in favore di;
Controparte_1
- in euro 2.000,00 per compenso, oltre al rimborso del 15% per spese generali, IVA, C.P.A., come per legge, in favore di Controparte_11
– da distrarsi in favore del difensore antistatario;
[...]
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 – quater, D.P.R. n.115/2002, se dovuto.
Bologna, 17/04/2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Alessandra Martinelli Il Presidente
Dott.ssa Marcella Angelini
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 814/2024 RGA avverso la sentenza n. 1525/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. 1628/2024, pubblicata in data 07/11/2024, notificata il 26.8.2024; avente ad oggetto: opposizione cartella di pagamento – contributi;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 17/04/2025; promossa da:
(CF ), nato a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1 C.F._1
Pietro Terme (Bo) alla via R. Gurrieri n. 11, rappresentato e difeso dall'avv. Dionigi Neri del Foro di Foggia, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in S. Paolo di Civitate alla via xx settembre 65, come da procura in atti;
- parte appellante;
contro
Agente della Riscossione per tutti gli ambiti Controparte_1 provinciali nazionali ad esclusione del territorio della Regione siciliana, in persona del l.r.p.t., corrente in 00142 Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, C.F. e P.I. – in forza del D.L. n. P.IVA_1
193/2016 convertito con modificazioni nella L. n. 225 del 1 dicembre 2016 subentrante, a titolo universale, nei rapporti attivi e passivi facenti capo alla Controparte_2
(incorporante di , e ), in forza di
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 procura speciale a firma del Procuratore dell' Controparte_6
, in virtù dei poteri conferitigli con atto
[...] notarile Rep. 18.515 e Racc. 12.272 del 25.07.2024 – elettivamente domiciliata in 80131 – Napoli
(Napoli), Via Domenico Fontana 194, presso lo studio dell'avv. Alberto Rizzo che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti;
1 e
Controparte_7 in persona del Presidente del Consiglio di
[...] amministrazione e legale rappresentante dott. (CF ), giusta CP_8 C.F._2 delibera del Consiglio di amministrazione n. 30/20 del 20 maggio 2020 con sede legale in Roma, cap 00192, via Alessandro Farnese n. 3 C.F. rappresentato e difeso dall' avv. Giorgio P.IVA_2
Vanacore, del Foro di Torre Annunziata (NA), giusta procura in atti;
- parti appellate;
udita la relazione della causa del Consigliere Alessandra Martinelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. Con ricorso e pedissequo decreto ritualmente notificati ha proposto, in Parte_1
I grado, opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento n. 020.2023.001.023.46.52.000 - notificatagli il 06.03.2024 “a mani” – come dedotto dallo stesso - relativa a contributi Pt_1 [...]
– Parte_2 afferenti alle annualità dal 2015 al 2018, per un importo a debito totale di €. 27.025,07.
L'opponente deduceva l'illegittimità della cartella di pagamento e degli atti ad essa sottesi (avviso di addebito – avviso di accertamento) – stante “(…) la nullità della notificazione CP_7 dell'avviso di addebito (ndr. “asseritamente” notificato il 19.09.2021 prodromico alla CP_7 cartella di pagamento opposta (…)”, nonché la decadenza e la prescrizione del diritto alla riscossione delle somme per mancata notifica atto prodromico – e quindi, considerando la pretesa creditoria complessiva come non dovuta, instava per l'annullamento della cartella opposta, con vittoria di spese.
Nel costituirsi ritualmente in causa l' – Controparte_9 di seguito per brevità – eccepiva preliminarmente la propria carenza di legittimazione CP_10
passiva ritenendo che, con riguardo a tutte le questioni sollevate dalla parte opponente, unico legittimato fosse l'ente impositore;
comunque, si difendeva puntualmente anche nel merito, instando per il rigetto delle deduzioni avversarie.
Parimenti, nel costituirsi in giudizio, contestava la fondatezza delle questioni di parte CP_7
ricorrente, ritenute infondate in fatto e in diritto.
Il Giudice adito, ritenuto di potere decidere sulla base degli atti e dei documenti a sua disposizione, previa revoca dell'ordinanza di sospensione della cartella esattoriale, ritenuta
2 l'infondatezza delle questioni dedotte da parte ricorrente, rigettava le domande proposte dalla stessa e la condannava al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti resistenti.
2. Proponeva tempestivo appello il già opponente il quale - istando Parte_1
preliminarmente per la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza gravata e chiedendo, nel merito, previa riforma della sentenza gravata, l'accoglimento delle domande già svolte in I grado di annullamento della cartella impugnata e di declaratoria di intervenuta prescrizione dei crediti azionati – formulava tre motivi di appello con cui, nel veicolare questioni già proposte in I grado, si doleva della:
I. errata applicazione dell'art. 25 comma 1, D. Lgs. n. 46/1999;
II. errata valutazione della deduzione circa l'inefficacia/nullità della diffida ad adempiere asseritamente notificata il 19-9-2021 prodromica alla cartella di pagamento opposta, in particolare disconoscendo la sottoscrizione apposta nella cartolina di ricevimento;
III. errata valutazione della eccezione di prescrizione della somma ingiunta.
Si costituiva in giudizio che, previa reiterazione dell'eccezione di carenza di CP_10
legittimazione passiva, svolgeva puntuali difese con riguardo ai tre motivi di appello sviluppati alla parte già opponente instando per il rigetto sia dell'istanza di sospensiva che di ogni domanda di merito;
parimenti nel costituirsi in giudizio, riproponendo argomentazione sovrapponibili a CP_7
quelle di instava per il rigetto di ogni istanza di parte appellante. CP_10
3. In via preliminare - stante l'insistenza di sul punto - si ritiene di confermare la CP_10
pronuncia di I grado, seppur implicita, di diniego della eccezione di carenza di legittimazione passiva dell' , la quale sostiene che afferendo le questioni sollevate alla pretesa Controparte_1 creditoria non possano essere rivolte nei confronti dell'agente della riscossione che “non può (e non deve) pertanto svolgere alcuna indagine in ordine al merito ed ai tempi di formazione dei ruoli, non essendo titolare sostanziale dei crediti vantati dall'Ente Impositore”.
Sul punto specifico – ritenendosi così di integrare la motivazione – si pone in rilievo che la sussistenza della legittimazione passiva di risulta essere approdo ormai consolidato della CP_10
giurisprudenza, richiamandosi sul punto, ex multis, Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7716 del
09/03/2022 che - nel dare, appunto, per presupposta la legittimazione passiva dell'agente della riscossione (si veda enfasi) - si occupa della questione inerente alla ripartizione delle spese affermando che la “Corte ha ripetutamente statuito, il principio della solidarietà nelle spese di lite tra ente impositore e (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7371 del 22/03/2017, Controparte_9
Rv. 643486; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1070 del 18/01/2017, Rv. 642562) vale a condizione che sia proposta opposizione contro la cartella esattoriale e la connessa ingiunzione di pagamento e si
3 contestino comportamenti asseritamente illegittimi posti in essere sia dall'ente titolare del potere sanzionatorio che dal concessionario della riscossione (da ultimo, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 39757 del 13/12/2021 e Cass. Sez. 6 - 2, Ord. n. 3627 del 23/11/2021, non massimate;
v. anche Cass. Sez.
6 - 3, Ordinanza n. 3105 del 06/02/2017, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3154 07/02/2017 e
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14125 dell'11/07/2016, tutte non massimate). Ciò avviene, ad esempio, quando la cartella di pagamento sia stata annullata o il credito si sia prescritto per omessa notifica dell'atto presupposto;
in tal caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione. Quando, invece, l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella di pagamento o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia –dopo la notifica della cartella stessa – dell'agente della riscossione, il principio della solidarietà nelle spese della lite non trova applicazione.
[…]
Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, il Collegio ritiene opportuno rimeditare
l'orientamento ravvisabile nelle decisioni indicate nella memoria depositata dal …, affermando il seguente “principio di diritto”: “Nell'ambito del giudizio di opposizione all'esecuzione diretto avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva tanto in capo all' che all'ente impositore che ebbe ad emettere gli atti Controparte_1
presupposti alla cartella, va distinta, ai fini del governo delle spese di lite, l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto – nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione – dal diverso caso in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella di pagamento o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione. Mentre nel primo caso il
Giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione, poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità…”.
4. Tanto precisato, la Corte ritiene che l'appello sia infondato per le ragioni appresso indicate, ritenendo di poter trattare congiuntamente i motivi di appello essendo meramente reiterativi delle questioni già trattate in I grado.
4.1 Il I motivo di appello - afferente alla questione della dedotta intervenuta decadenza – si ritiene infondato.
4 Più nello specifico, pur dovendosi rilevare che, con riguardo a tutti gli anni in contestazione
(contributi relativi alle annualità 2015, 2016, 2017 e 2018) ha consegnato il ruolo CP_7 all' di Bologna solo il 10-2-2023 - laddove il termine ultimo per Controparte_1
evitare la decadenza normativamente ex art. 25 D.lgs. 44/99 risulta essere, appunto, il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento - cionondimeno la questione – come rilevato correttamente dal giudice di prime cure - è superabile alla luce del principio espresso nell'ordinanza
Cass. 27 marzo – 7 settembre 2021 n. 24134 secondo cui: “la decadenza, ritenuta integrare
l'illegittimità dell'avviso di addebito opposto, non fa venire meno il diritto dell'Ente previdenziale alla riscossione”, a conferma del principio come già espresso dalla risalente Cass., Sentenza n. 5763 del 2002 laddove si legge: “… oggetto del giudizio è sempre il rapporto contributivo, anche quando si muove dall'opposizione proposta avverso una cartella, con la conseguenza che l'ente previdenziale può chiedere l'accertamento del credito”, come in effetti accaduto nel caso di specie.
4.2 Passando ora alla trattazione del II motivo di impugnazione, si osserva come la parte appellante abbia ritenuto errata la valutazione svolta dal giudice di prime cure con riguardo alla validità della diffida ad adempiere asseritamente notificata il 19.09.23021, inteso quale atto prodromico alla cartella di pagamento.
Segnatamente, si osserva come la parte appellante abbia dedotto l'inefficacia e/o la nullità di tale atto affermando che la persona indicata nella cartolina afferente alla prova dell'avvenuta notifica ritiro come delegata, fosse invero estranea al nucleo famigliare di talché ne veniva disconosciuta la sottoscrizione.
Preliminarmente occorre rilevare la novità di tale “disconoscimento”, da ritenersi comunque in senso atecnico – pertanto non riconducibile all'alveo della previsione di cui all'art.214 c.p.c.
Ciò detto, si osserva che trattandosi di atto stragiudiziale, deve ritenersi applicabile la presunzione di conoscenza dell'atto di cui all'art. 1335 c.c., valorizzando come bbia spedito la diffida CP_7
ad adempiere in questione in data 19-09-2021 al ricorrente - e ritirata da persona incaricata in data
14-10-2021 - presso la residenza dello stesso in Castel San Pietro Terme (BO) Via Raffaele
Guerrieri 11, stesso indirizzo in cui l'appellante aveva ricevuto a mani – come peraltro dal medesimo confermato in sede di atto introduttivo di I grado, con conseguente non contestazione ex art. 115 c.p.c. del dato storico – la cartella di pagamento opposta.
Si osserva pertanto, quanto alla operatività della presunzione di cui all'art. 1335 c.c., come sia stata fornita la prova dell'avvenuta ricezione dell'atto, avvenuto da parte di soggetto delegato al ritiro in data 14.10.2021: ebbene, si ritiene in tal modo attuato, nel caso di specie, il principio espresso dalla
Suprema Corte laddove – cfr. Sez. 3 - , Ordinanza n. 31845 del 27/10/2022 - ha precisato in materia: “D'altra parte, secondo le opportune precisazioni svolte, nell'ambito di un diverso
5 indirizzo di questa stessa Corte, più puntualmente riferibile alle missive inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la presunzione di cui all'art. 1335 c.c. richiede sempre la dimostrazione che l'atto sia giunto nella sfera di conoscibilità del destinatario e la relativa prova è
a carico del mittente, il quale, di conseguenza, non può limitarsi a documentare di avere spedito la raccomandata, ma deve anche provare che la stessa sia stata correttamente recapitata, secondo le norme del servizio postale, producendo quindi l'avviso di ricevimento o quello di compiuta giacenza. Nell'ambito di quest'ultimo indirizzo si trova, del resto, ulteriormente precisato, in varie decisioni, che, nel caso in cui il mittente abbia documentato l'invio di un atto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e il destinatario non contesti che la lettera sia stata consegnata presso il suo indirizzo, ma ne contesti il contenuto o l'effettiva conoscenza dello stesso, ciò è sufficiente ai fini dell'operatività della presunzione di cui all'art. 1335 c.c., onde sarà il destinatario a dover dimostrare che l'atto consegnato non avesse il contenuto postulato dal mittente, ovvero che egli non ne abbia potuto avere conoscenza per altre ragioni;
al contrario, laddove il destinatario contesti in radice di avere ricevuto la lettera raccomandata, ai fini della presunzione di cui all'art. 1335 c.c. sarà necessario che il mittente dimostri l'avvenuto recapito della stessa secondo le disposizioni che regolano il servizio postale, eventualmente producendo, quindi, l'avviso di ricevimento, se esistente (cfr. Cass., Sez.
6 - L, Ordinanza n. 19232 del
19/07/2018, Rv. 649874 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6725 del 19/03/2018, Rv. 648491 - 01; Sez. L,
Sentenza n. 12822 del 21/06/2016, Rv. 640371 - 01; Sez. 1, Ordinanza n. 24703 del 19/10/2017, Rv.
647221 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 9303 del 08/06/2012, Rv. 622825 - 01; Sez. L, Sentenza n. 10849 del 11/05/2006, Rv. 589781 - 01).
Il Collegio, con riguardo ai casi di spedizione postale avvenuta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, condivide le precisazioni da ultimo illustrate” (conforme Cass., Sez. L - , Ordinanza
n. 28580 del 06/11/2024).
4.3 Parimenti infondato deve ritenersi il III motivo di appello con cui parte appellante ha reiterato l'eccezione di prescrizione già svolta in I grado;
deve, quindi, confermarsi – anche con riguardo a tale aspetto - la sentenza gravata laddove si ritiene che la questione sia destituita di fondamento in ragione della sospensione del periodo prescrizionale in virtù della disciplina speciale in materia di COVID-19, intervenuta quando ancora il termine prescrizionale con riguardo a tutte le annualità non si era compiuto, nonché della valenza interruttiva dell'atto di diffida del 14.10.2021, i cui effetti hanno avuto inizio al termine del decorso della sospensione di 311 giorni;
di talché alla data del 06.03.2024 di notifica – a mani, come dedotto dallo stesso opponente in primo grado - della cartella esattoriale opposta il termine prescrizionale non si era ancora compiuto.
6 Ora, tale conclusione – seppur corretta, come anticipato – richiede alcune precisazioni di ordine fattuale e giuridico, ad integrazione della motivazione della sentenza gravata.
Dal punto di vista fattuale si osserva – e risulta dato non contestato – che il termine di pagamento di ciascuna annualità contributiva scadeva al 31 dicembre dell'anno successivo;
di talché deve ritenersi che, avendo riguardo alla prima annualità richiesta (2015), il termine prescrizionale si sarebbe dovuto compiere il 31.12.2021, e così a scalare con riguardo alle annualità successive.
Senonché - prima ancora di attribuire rilievo alla diffida di pagamento pervenuta nella sfera di conoscibilità del destinatario il 14.10.2021 – occorre considerare che interveniva la sospensione del termine prescrizionale in ragione della disciplina speciale intervenuta nel periodo emergenziale dovuto alla pandemia da COVID-19.
Si fa con ciò specifico riferimento – prima - all'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, al comma 2, che ha disposto quanto segue: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”; poi, all'art. 11 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, il quale - al comma 9 – ha disposto che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al
30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Dalle norme richiamate emerge quindi la speciale disciplina circa la regolamentazione della sospensione della prescrizione in materia previdenziale nel periodo emergenziale Covid, con conseguente sospensione della prescrizione dei crediti contributivi dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni): di talché deve ritenersi che l'originario termine di maturazione della stessa prescrizione – anche con riguardo al caso di specie - abbia subito un allungamento di 311 giorni (129 giorni ex art. 37 cit. e 182 giorni ex art. 11 cit.),
Alla luce di quanto esposto, avuto riguardo al periodo di sospensione alla luce della disciplina speciale in materia di contribuzione e tenendo in considerazione l'atto interruttivo del 14.10.2021, deve concludersi – a conferma della sentenza impugnata – che alla data della notifica della cartella di pagamento impugnata, 06.03.2024 – dato non controverso della vicenda giudiziaria – il termine
7 prescrizionale della prima annualità, e di conseguenza di quelle successive, non si fosse ancora compiuto.
5. Alla luce di quanto esposto segue il rigetto integrale dell'appello.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come indicato in dispositivo, avendo riguardo ai criteri ed ai parametri di cui al D.M.
55/2014 e successive modifiche, tenendo in considerazione il valore della controversia, la complessità della controversia ed il mancato espletamento di incombenti istruttori, precisandosi che le spese liquidate in favore di sono distratte in favore del difensore dichiaratosi CP_7
antistatario.
Infine, si dà atto della sussistenza dei presupposti applicativi dell'innovato disposto di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002; segue la condanna della parte appellante al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo, così provvede:
1. respinge l'appello;
2. condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio sostenute dalle parti appellate, da liquidarsi:
- in euro 2.500,00 per compenso, oltre al rimborso del 15% per spese generali, IVA, C.P.A., come per legge, in favore di;
Controparte_1
- in euro 2.000,00 per compenso, oltre al rimborso del 15% per spese generali, IVA, C.P.A., come per legge, in favore di Controparte_11
– da distrarsi in favore del difensore antistatario;
[...]
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 – quater, D.P.R. n.115/2002, se dovuto.
Bologna, 17/04/2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Alessandra Martinelli Il Presidente
Dott.ssa Marcella Angelini
8