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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sez. distaccata di ischia, sentenza 31/03/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 101/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE DI ISCHIA -
Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona del dott. Vincenzo Trinchillo ha pronunziato mediante motivazione contestuale la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 101/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi e vertente
TRA
SS IV (C.F. ), rapp.to e difeso dagli Avv.ti Stefano d'Apolito e C.F._1
Antonella Cosentino, domiciliato come in atti;
ATTORE
E
LA VILLA S.A.S. DI IA NN (C.F. , in persona del legale rapp.te p.t. P.IVA_1
CONTUMACE
OGGETTO: diritto al risarcimento del danno
CONCLUSIONI
La parte attrice concludeva come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, IS IV conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, sez. distaccata di Ischia, la società “La Villa S.a.s.” di IA AN per ivi sentirla condannare al risarcimento delle lesioni subite a seguito di una caduta avvenuta il giorno
17.07.2022, alle ore 23:30 circa, nella piscina della struttura presso cui alloggiava assieme alla propria famiglia. Nello specifico, per il risarcimento dell'infortunio occorsogli, l'istante chiedeva di condannare la convenuta al pagamento di euro 11.107,15 a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale subito.
In particolare l'attore rappresentava che, in occasione della propria villeggiatura avvenuta nel luglio del 2022 presso la struttura alberghiera odierna convenuta, la sera del 17.07.2022 decideva di fare un bagno nella piscina esterna della struttura e, avvicinandosi al bordo, si tuffava di testa, impattando con il fondo della piscina e riportando diverse lesioni a causa di un abbassamento del livello dell'acqua presente nella piscina.
Successivamente, il sig. IS veniva trasportato dal veicolo ambulanza del 118 presso il pronto soccorso del presidio ospedaliero isolano, “Ospedale AN Rizzoli” dove, sottoposto ad accertamenti, gli veniva diagnosticato un “trauma cranico con ferita lacerocontusa al cuoio capelluto.”. (Cfr. referto di Pronto Soccorso n. 22009736). Il signor IS decideva di fare ritorno presso la propria residenza a Bolzano per sottoporsi a cure mediche e terapie. L'attore allegava perizia medico legale con la quale si stimava un “danno biologico permanente del 4%, oltre un danno biologico temporaneo al 75% pari a giorni tre, un danno biologico temporaneo al 50% pari
a giorni venticinque, un danno biologico temporaneo al 25% pari a giorni cinquantacinque.” (Cfr., perizia dott. Gianluca Buono).
Al fine di provare quanto descritto, l'istante depositava il referto di pronto soccorso, e quello radiografico, nonché altra documentazione medico-sanitaria comprovante la sussistenza del trauma subito e delle relative conseguenze. (Cfr. allegati n. 1 a 9 dell'atto introduttivo).
All'udienza del 31.05.2023 il Giudice ordinava all'attore di rinnovare la notifica della citazione nei confronti di parte convenuta.
Ottemperato l'ordine del giudice e attestata la regolarità della notifica eseguita a mezzo pec, all'udienza del 27.10.2023 veniva dichiarata la contumacia della parte convenuta, “La Villa S.A.S.
Di IA AN.”
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
2 Mutato istruttore nelle more del processo, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 28.03.2025.
Il giudizio sottoposto per la prima volta per la discussione a Questo Magistrato- in servizio presso la Sezione dal solo febbraio 2025 - viene deciso con la presente sentenza.
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La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Non sfugge che l'art. 2051 c.c. ha tipizzato una forma di responsabilità cd. “oggettiva” a carico del custode della cosa per i danni da questa prodotta, che trova il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la res e colui che su di essa esercita l'effettivo potere, per cui, ove il custode deduca la conformità della cosa agli obblighi di legge o a prescrizioni tecniche, ciò non esclude la sua responsabilità nel caso di derivazione del danno dalla cosa, restando la colpa o l'assenza di colpa del tutto irrilevante ai fini dell'affermazione della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.. E' altrettanto vero, però, che l'art. 2051 c.c. consente al custode di liberarsi della responsabilità provando la sussistenza del caso fortuito, cioè che il danno è stato provocato da un fattore estraneo alla cosa avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Il caso fortuito deve essere inteso in senso, tale da ricomprendere anche la condotta dello stesso danneggiato. ( riflessioni nella recentissima Cassazione civile sez. III, 11/03/2025, n.6459 )
In proposito occorre osservare che quando la cosa svolge solo il ruolo di occasione dell'evento ed è svilita a mero tramite del danno in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere integrata dallo stesso comportamento del danneggiato, si verifica il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno. Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. (Cass. n.
2430/2004; Cass. n. 20317/2005; Cass. n. 23584/2013; Cass. n. 12895/2016; Cass. n. 2480/2018;
Cass. n. 9315/2019; Cass. n. 17873/2020; Cass. n. 18100/2020; Cass. n. 34886/2021; Cass. n.
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3 11152/2023; Cass. n. 21675/2023; Cass. n. 30394/2023; Cass. n. 822/2024). La Corte Suprema ha ribadito, in materia, che l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. Occorre, poi, considerare che la condotta incauta della vittima assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1,
c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (Cass. n. 30775/2017; Cass. n.
27724/2018; Cass. n. 2483/2018; Cass. n. 11152/2023; Cass. n. 14228/2023; Cass. n. 30394/2023;
Cass. n. 822/2024). La regola di diritto che si evince dai predetti arresti giurisprudenziali è quella che, allorquando la cosa non presenti alcuna intrinseca pericolosità e la situazione di possibile pericolo, comunque, ingeneratasi può essere neutralizzata mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto ed avveduto, da parte del danneggiato, si deve escludere che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e si può ritenere integrato il caso fortuito.
Come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode. (Sul punto, Cass. civile, ord n.12633 del 9.5.2024 si tratta – giova rilevarlo – di tesi sposata anche dalla
Corte di Appello di Napoli 14.11.2024).
Alla luce delle citate coordinate occorre soffermarsi, nel vaglio di merito, sula vicenda fattuale posta alla Cognizione del Tribunale.
Nel caso di specie, dalle circostanze di fatto in cui si è svolto il sinistro, in verità come dalla prospettazione e dall'allegazione della stessa parte attrice - è possibile affermare che lo stesso sia da ascrivere all'esclusivo comportamento assolutamente negligente e pericoloso tenuto dall'attore.
E' la stessa condotta dell'attore la causa dell'evento e la cosa “piscina” diviene mera occasione dello stesso.
Come appare del tutto evidente dalla ripresa video depositata dalla stessa parte attrice, lo stesso, intorno alle 23:30, si fosse posizionato sul bordo per tuffarsi di testa inarcando la schiena, senza neppure fermarsi e verificare quale fosse l'effettivo livello dell'acqua presente nella piscina.
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4 Lo svolgimento di un tuffo cd. “di testa” in una piscina delle dimensioni di quella oggetto dell'Odierna Cognizione;
in orario serale;
senza neanche verificare il livello dell'acqua o le condizioni della stessa prima di effettuare un “tuffo” di testa evidenzia una condotta gravemente imprudente, sufficiente da sola ad integrare il caso fortuito.
In estrema sostanza è la condotta pericolosa posta in essere dall'attore che è di per sé causa dell'evento idonea da escludere la responsabilità di parte convenuta.
Nella scelta così “repentina” come palese dai documenti video depositati di effettuare “un tuffo” nella piccola piscina del residence rappresenta, ad avviso del Tribunale, una chiara situazione di rischio elettivo.
Tale condotta colposa, contraria al principio di autoresponsabilità e di autotutela, che deve necessariamente e prevedibilmente informare la condotta degli essere umani, vale a rescindere il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, integrando la fattispecie del cosiddetto caso fortuito. Il danneggiato, decidendo di tuffarsi nelle condizioni fattuali descritte, ha compiuto un uso improprio e manifestamente pericoloso della piscina che esclude ogni responsabilità in capo alle società convenuta.
Risulta pertanto doversi escludere l'operatività dell'art. 2051 c.c. per l'esclusione del nesso causale, posto che il fattore determinante della causalità, che rompe il nesso, è da riferirsi alla scelta dell'attore stesso (tenuto conto anche della sua età e, dunque, certamente consapevole e capace di valutare il rischio della propria condotta) di tuffarsi in orario di tarda sera, frettolosamente e repentinamente in una piscina di modeste dimensione in un residence, con modalità di “tuffo cd. di testa”.
La esclusione del nesso preclude la indagine sulla imputabilità soggettiva, anche in relazione alla diversa ipotesi di cui all'art. 2043 c.c. (v. Cass., 31 luglio 2012, n. 13681; nonché Cass. 23 marzo
2011 n. 6677 e Cass. 16 gennaio 2009 n.9 93 in tema di caso fortuito come condotta colposa esclusiva o determinante del danneggiato).
Per tali ragioni la domanda di parte attrice deve essere rigettata.
Nulla sulle spese attesa la dichiarata contumacia della parte convenuta.
P.Q.M.
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5 Il Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Ischia, in composizione monocratica e nella persona del dott. Vincenzo Trinchillo, definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta integralmente la domanda;
2. nulla sulle spese.
Napoli – Ischia , 28.03.2025
Il GIUDICE
Dott. Vincenzo Trinchillo
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Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
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