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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 29/09/2025, n. 1707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1707 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice on. d.ssa Francesca- romana Puglisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. civ. iscritto al n. 680/2012 R.G. posto in decisione in seguito all'udienza del giorno 28 febbraio 2025 tra p.i. , in persona del legale rap- Parte_1 P.IVA_1
presentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo De Vito e dell'avv. Giuseppe Barrilà giusta procura in atti;
attrice e
Controparte_1
, p.i. , in per-
[...] P.IVA_2
sona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Filippo Pagano giusta procura in atti;
convenuta e nel procedimento al presente riunito iscritto al n. 1060/2015 R.G. vertente tra p.i. , in per- Parte_2 P.IVA_3
sona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Filippo Pagano giusta procura in atti;
1 ricorrente e
p.i. , in persona del legale rap- Parte_1 P.IVA_1
presentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo De Vito e dell'avv. Giuseppe Barrilà giusta procura in atti;
resistente avente ad oggetto: Vendita di cose immobili
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c., l' deduceva di aver Parte_1
sottoscritto un preliminare di compravendita in data 29 novembre 2006 con la della Provincia di Controparte_2
avente ad oggetto l'immobile sito in via Cavour n. 206, CP_1 CP_1
censito al catasto di detto comune, foglio 220, part. 60, sub. 35. Deduceva, altresì, che il prezzo della compravendita veniva pattuito in euro 180.000,00, oltre i.v.a., di cui euro 10.000,00 venivano versati contestualmente alla sotto- scrizione del preliminare;
che l'importo residuo avrebbe dovuto essere versa- to in un'unica soluzione al momento del rogito, previsto entro il 31 dicembre
2006; che, tuttavia, il rogito veniva rinviato più volte di comune accordo tra le parti ma che, nelle more, la promittente acquirente entrava nel possesso del bene. Lamentava che nel 2011 la aveva invitato la Parte_1
controparte alla stipula del contratto definitivo di vendita, finanche in via formale, ma che la stessa non si era mai presentata per la stipula. Rappresen- tava, inoltre, che la convenuta aveva comunicato di non aver avuto accesso ai finanziamenti grazie ai quali avrebbe potuto corrispondere il prezzo pattuito per la vendita;
tuttavia, volendo comunque addivenire alla stipula, veniva pat-
2 tuita un'ulteriore proroga per la stipula del contratto definitivo sino al 30 set- tembre 2011. Di fronte alla nuova richiesta di rinvio, la Parte_1
comunicava la irrevocabile volontà di recedere dal preliminare e intima-
[...]
va il rilascio dell'immobile, in assenza di riscontro da parte dell' ex CP_3
art. 1454 c.c., adiva, quindi, il Tribunale perché fosse dichiarata la legittimità dell'azione di risoluzione in considerazione dell'inadempimento contrattuale della convenuta e, di conseguenza, la società fosse autorizzata a trattenere la somma ricevuta a titolo di caparra;
per ottenere, altresì, il rilascio dell'immobile ed una somma a titolo di risarcimento del danno per omesso rilascio dello stesso e per indebito arricchimento a partire dal dicembre 2006 fino al rilascio per un importo pari ad euro 1.300,00 mensili.
Si costituiva in giudizio l'
[...]
Controparte_4
, in breve la quale rilevava che l'atto di com-
[...] CP_3
pravendita era stato rinviato perché la società aveva omesso, durante le tratta- tive, di comunicare alla promittente acquirente che sull'immobile gravava un pignoramento;
rappresentava che, fino all'agosto 2007, l'immobile non era stato occupato e che nessun contratto di locazione era stato stipulato tra le parti. Deduceva che, al momento del suo ingresso, l' aveva proceduto CP_3
ad una ristrutturazione dell'immobile per adattarlo alle proprie esigenze.
Concludeva chiedendo il rigetto delle domande e, in via riconvenzionale, chiedeva che la società fosse condannata al pagamento di una indennità per i miglioramenti apportati all'immobile e che detta somma, in caso di ricono- scimento di un'indennità da occupazione in favore di Parte_1
fosse con essa compensata;
sempre in via riconvenzionale chiedeva che la
3 fosse condannata a risarcire la somma pari ad euro Parte_1
180.000,00 per la perdita del finanziamento deliberato dal Banco di Sicilia, in seguito alla mancata stipula dell'atto pubblico per causa ad essa imputabile.
All'udienza del 6 novembre 2012, veniva disposto il mutamento di rito. Ri- gettate le richieste istruttorie, all'udienza dell'1° febbraio 2019 veniva riunito al presente fascicolo il procedimento n. 1060/2015 R.G.
Questo procedimento, incoato ex art. 702 bis c.p.c., era stato instaurato dalla contro la e Parte_2 Parte_1
aveva ad oggetto il medesimo contratto preliminare di compravendita.
Parte ricorrente deduceva che, all'atto del preliminare, l' si fosse ri- CP_3
servata la possibilità di nominare in un secondo momento il soggetto che avrebbe stipulato l'atto notarile di acquisto;
che, da accordi, il soggetto sa- rebbe stato l' che, proprio in vista dell'operazione, aveva provve- Parte_2
duto a richiedere un finanziamento con la società di leasing MCC per l'acquisto di detto immobile.
Lamentava che, in seguito alla scoperta del peso gravante sull'immobile e agli anni trascorsi perché questo fosse cancellato, la MCC le aveva revocato il finanziamento. Chiedeva, pertanto, che fosse dichiarato risolto per inadem- pimento della il contratto preliminare e che la società Parte_1
fosse condannata al pagamento dei danni subiti corrispondenti al valore loca- tizio dell'immobile nel periodo di febbraio 2007- febbraio 2011, nonché la restituzione della caparra pari ad euro 10.000,00.
Si costituiva la eccependo il difetto di legittimazione Parte_1
attiva della ricorrente, nonché l'infondatezza della domanda avversaria.
4 Preliminarmente, pur essendo stato instaurato successivamente, per ragioni di economia processuale della motivazione e di rigore logico della stessa, appa- re più utile trattare delle domande proposte dalla nei confronti di Parte_2
. Parte_1
In merito alla qualificazione giuridica della clausola contrattuale della riserva di nomina del contraente deve rilevarsi quanto segue. Nella scrittura del 29 novembre 2006, oggetto di causa, è dato leggersi “La parte promettente ven- ditrice […] promette e si obbliga a vendere alla parte promettente acquiren- te, che a sua volta promette e si obbliga ad acquistare per sé o per terze pe- sone od enti che si riserva di indicare alla stipula dell'atto notarile l'unità immobiliare […]”. Orbene, in un contratto preliminare di compravendita immobiliare, la clausola con cui il promissario acquirente si impegna ad ac- quistare per sé o per persona da nominare comporta la configurabilità di una pluralità di situazioni giuridiche (Cass. civ. 14105/2012). Tale pluralità di configurazioni giuridiche in relazione al regolamento dell'intervento di terzi nella fattispecie contrattuale - preliminare o definitiva - va, tuttavia, riferita necessariamente al contenuto effettivo della volontà delle parti contraenti, che l'interprete deve ricercare in concreto, anche in correlazione alla funzione
- invalsa nella pratica quotidiana degli affari - di impiegare il contratto preli- minare per la disciplina intertemporale dei rapporti contrattuali delle parti, al di fuori di una coincidenza, che non sia meramente nominale, con gli schemi tipici approntati dal legislatore. La circostanza che le parti facciano coincide- re lo scioglimento della riserva con quello della conclusione del definitivo costringe l'interprete ad indagare se la volontà dei contraenti sia effettiva- mente quella di volere la produzione degli effetti previsti dagli artt. 1401 ss.
5 c.c., ovvero se essi abbiano inteso unicamente porre in essere un contratto preliminare con consenso preventivo alla cessione. La duplice configurabilità della clausola in esame obbliga a ricercare in concreto, tenendo sempre conto della prassi invalsa negli affari, la volontà effettiva dei contraenti (Cass. civ.
n. 13923/2002; Cass. civ. n. 2570/1995; Cass. civ. n. 891/1981). Alla luce dell'esame complessivo della documentazione in atti, non appare condivisibi- le la ricostruzione proposta dalla parte ricorrente, , nel secondo Parte_2
giudizio, iscritto al n.r.g. 1060/2015, che qualifica detta clausola come una cessione tacita del contratto preliminare da ad . Ciò per CP_3 Parte_2
due ragioni. In primo luogo, la giurisprudenza, così come la dottrina preva- lente, affermano costantemente la natura trilaterale del contratto di cessione, ritenendo così il consenso del ceduto elemento indefettibile del perfeziona- mento dello stesso (Cass. civ. n. 23296/2022). Pertanto, in assenza del con- senso del contraente ceduto, lungi dal poter essere tacito o desunto, anche vi- sta la forma particolare richiesta per il contratto ceduto avente ad oggetto un bene immobile, è impedito alla radice lo stesso perfezionamento del contrat- to;
tanto che, nelle more della manifestazione del consenso, la fattispecie contrattuale è da reputarsi incompleta ed in fieri. Nel caso in esame, invece, e si arriva così alla seconda ragione, è evidente la volontà delle parti di far sì che sin dal momento della stipula del preliminare – e dunque prima di qual- siasi nomina di terzi o consenso del ceduto – il contratto iniziasse a dispiega- re effetti seppur parziali, come si evince dall'immissione di nel pos- CP_3
sesso del bene e dal versamento della caparra sempre ad opera di CP_3
Non sembra, dunque, ragionevole ritenere che quella clausola fosse stata in- serita in modo da paralizzare gli effetti contrattuali sino all'ingresso del terzo
6 cessionario nel contratto, quanto piuttosto come clausola di riserva di nomina del contraente ex art. 1401 c.c.. Anche a voler aderire alla ricostruzione squi- sitamente dottrinale della natura bilaterale della cessione del contratto ex art. 1406 c.c., ciò inciderebbe sulla validità del contratto in sé, ma senza il con- senso del ceduto, questo sarebbe stato comunque improduttivo di effetti. Né il consenso del ceduto può essere desunto dalla lettera – di cui peraltro non è stato depositato l'avviso di ricevimento – di Confartigianato indirizzata all' in cui si avvisa che la Parte_1 Parte_2
si sarebbe fatta carico del finanziamento e della stipula “per ra-
[...]
gioni fiscali” (all. n. 6, . Invero, al più, detta specificazione corrobora CP_3
l'inquadramento della clausola inserita nel contratto come riserva di nomina del contraente ex art. 1401 c.c. in considerazione della sostanziale differenza tra gli effetti fiscali e quelli fattuali – voluti dalle parti – scaturiti dal contrat- to. Dunque, ritenuto che dall'esame del contratto preliminare e della corri- spondenza intercorsa tra le parti, sembra desumibile la volontà di realizzare degli effetti a partire dalla data di sottoscrizione del preliminare, lo schema contrattuale della cessione del contratto ex art. 1406 c.c. non sembra applica- bile alla vicenda in questione.
Sembra, infatti, ragionevole ritenere, anche alla luce della prassi negoziale che caratterizza i contratti preliminari di compravendita immobiliare, che la dicitura sia stata inserita per determinare una possibile dissociazione, come detto probabilmente per ragioni fiscali, tra il soggetto che stipulava il contrat- to preliminare e il soggetto che sarebbe stato parte del contratto definitivo;
in tali casi, il contratto si perfeziona in tutti i suoi elementi oggettivi prima della dichiarazione di nomina, tanto che in caso di mancata nomina o di nomina
7 invalida o inefficace, lo stipulante rimane parte del contratto e gli effetti ne- goziali si producono nei suoi confronti;
dalla lettura del contratto, questa sembra essere la volontà manifestata nel preliminare di compravendita della e della Ancora, è di tutta evidenza che la Parte_1 CP_3 [...]
non abbia proceduto ad alcuna electio amici valida ed efficace (in con- Pt_3
siderazione della natura recettizia dell'atto e della forma richiesta per la no- mina che avrebbe dovuto essere la medesima richiesta per la stipulazione del contratto, anche laddove non previsto dalla legge, in ragione della funzione integrativa propria dei singoli atti relativi al procedimento di nomina del ter- zo); pertanto, l'efficacia del contratto è ristretta ai rapporti tra i contraenti originari ai sensi dell'art. 1405 c.c..
Non ricoprendo la società ricorrente nel secondo giudizio alcun ruolo formale o sostanziale nel contratto preliminare, alla luce del combinato disposto tra gli artt. 1402 c.c. e ss. e l'art. 1372 c.c., deve essere dichiarato il difetto di le- gittimazione attiva della società e, per Parte_2 Parte_2
l'effetto, tutte le domande ivi proposte con il ricorso dalla stessa devono esse- re dichiarate improcedibili. Invero, sia la domanda di risoluzione del contrat- to preliminare, la domanda di risarcimento del danno e sia quella di restitu- zione della caparra, versata tra l'altro da trovavano la loro ragion CP_3
d'essere nel contratto preliminare di compravendita di cui, però, la CP_5
non è parte.
[...]
La domanda principale svolta dalla volta ad ottenere Parte_1
la risoluzione del contratto preliminare in seguito alla diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. e conseguente inadempimento della e conseguente ri- CP_3
tenzione della somma versata da quest'ultima a titolo di caparra confirmato-
8 ria deve essere accolta per le ragioni che seguono. Con il contratto prelimina- re di compravendita immobiliare del 29 novembre 2006, in effetti, come rile- vato dall' parte promittente venditrice, dichiarava che l'immobile CP_3
oggetto di compromesso fosse libero da pesi e vincoli, da trascrizioni pregiu- dizievoli o ipoteche. Come noto, in realtà, solo con provvedimento del 7 lu- glio 2010, veniva ordinata la cancellazione della trascrizione del pignoramen- to avvenuta in data 30 settembre 1993. La mendacità di tale dichiarazione, ex se, avrebbe effettivamente potuto legittimare la domanda di inadempimento contrattuale proposta dalla tuttavia, il comportamento di CP_3
quest'ultima (tra le altre cose anche la mancata proposizione di un'azione giudiziale nell'immediatezza di quella scoperta e/o negli anni intercorsi per la cancellazione) ha lasciato intendere in maniera inequivoca la volontà di con- tinuare le trattative per la stipula del contratto definitivo. Ciò può essere de- sunto dalla cospicua corrispondenza intercorsa tra le parti e versata in atti in cui, ad esempio, ribadiva, in data 9 dicembre 2011, quindi in data CP_3
ben successiva sia alla scoperta del peso gravante sull'immobile, sia alla sua cancellazione, “di non avere alcuna intenzione di rinunciare all'immobile, per cui chiede una congrua dilazione temporale affinché l'istituto di credito (Uni- credit) con cui la stessa ha intavolato una trattativa per il finanziamento dell'acquisto dell'immobile superata la difficoltà del momento finanziario, sia disponibile alla concessione di un mutuo fondiario” (all. n. 10, comparsa di costituzione). Dunque, da detti comportamenti concludenti è evidente la volontà di di concludere il contratto e di essere interessata alla stipula CP_3
del definitivo, anche in considerazione dell'immissione del possesso nel bene e della volontà di permanerci, di tal guisa prescindendo dalla valutazione sul-
9 la sussistenza del pignoramento, in ogni caso, nelle more venuto meno. Nel corso di un giudizio, qualora vengano dedotti dalle parti degli inadempimenti reciproci il giudice deve svolgere un giudizio di comparazione che valuti il comportamento complessivo di ciascuno dei contraenti al fine di stabilire quale tra essi, avuto riguardo ai rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti, possa essere considerato come responsabile dell'inadempi- mento maggiormente rilevante in relazione all'alterazione del sinallagma contrattuale (Cass. civ. n. 10477/2004, Cass. civ. n. 16530/2003). Come so- vente ribadito dalla S.C. “la valutazione delle inadempienze giuridiche costi- tuisce un accertamento di fatto demandato al giudice di merito e non censu- rabile in cassazione, se correttamente motivato” (Cass. civ. n. 14378/2004): ai fini della valutazione assume rilevanza anche la durata del protrarsi degli effetti dei rispettivi inadempimenti e “non deve essere utilizzato esclusiva- mente un criterio cronologico, ma occorre fare riferimento anche ai rapporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni non adempiute e all'incidenza di queste sulla funzione economico-sociale del contratto” (Cass. civ. n. 2992/2004). Nella valutazione delle due condotte tenute rispettivamen- te da e da appare preminente CP_3 Parte_1
l'inadempimento totale della prestazione realizzato dalla prima in quanto, ra- gionando in termini di causalità, è l'inadempimento di in seguito alla CP_3
formale diffida ex art. 1454 c.c., ad avere reso impossibile de facto la conclu- sione del contratto definitivo ed anzi ad averlo risolto in diritto. La lettera di diffida ex art. 1454 c.c. del 23 giugno 2011 prevedeva come data ultima per la stipula del contratto definitivo il 19 luglio 2011 innanzi al Notaio Dott.ssa
; tra l'altro nel pieno rispetto del termine minimo di quindici giorni Per_1
10 previsto dalla norma. Pur in assenza della regolare attestazione della ricezio- ne della missiva, la risposta di alla stessa - versata in atti (all. n. 10, CP_3
ricorso ex art. 702bis c.p.c.) – con cui chiede un'ulteriore proroga, rispetto alla data del 19 luglio 2011, consente di desumere che ne avesse piena cono- scenza. Per la valutazione in ordine alla possibile efficacia della diffida ad adempiere, deve osservarsi che secondo la recente giurisprudenza, non è pos- sibile isolare singole condotte delle parti per stabilire se costituiscano motivo di inadempienza a prescindere da qualsiasi ragione di doglianza dei contraen- ti, ma deve, invece, procedersi con una valutazione sinergica del comporta- mento di questi ultimi, attraverso un'indagine globale ed unitaria dell'intero loro agire;
perché, invero, l'unitarietà del rapporto obbligatorio cui ineriscono tutte le prestazioni adempiute da ognuno non tollera una valutazione fram- mentaria della condotta delle parti, ma necessita di un apprezzamento com- plessivo (Cass. civ. n. 7649/2023). Così, l'apprezzamento complessivo della condotta non può prescindere dal considerare che la Parte_1
ha immesso la nell'immobile sin dall'agosto 2007, che il peso gra- CP_3
vante sull'immobile è stato rimosso ad opera di e che Parte_1
dalla cancellazione del pignoramento ha aspettato oltre due anni prima di chiedere la risoluzione del contratto. Mentre seppur in astratto CP_3
avrebbe potuto a sua volta eccepire l'inadempimento della Parte_1
al momento della scoperta dell'esistenza del pignoramento o anche in
[...]
epoca successiva, con il suo comportamento concludente ha, invece, lasciato intendere la volontà di soprassedervi e di proseguire piuttosto nelle trattative per addivenire alla stipula del definitivo, mancando, però, di adempiere alla propria prestazione.
11 In tal senso, dunque coerentemente con l'indirizzo fornito dalle Sezioni Unite della S.C., si ritiene raggiunta la prova dell'inadempimento della in CP_3
considerazione della ripartizione dell'onere della prova che imponeva alla esclusivamente, di provare la fonte del proprio diritto Parte_1
e il termine di scadenza dell'obbligazione, potendosi limitare alla mera alle- gazione dell'inadempimento del debitore (Cass. civ. ss. un. 13533/2001); di contro, dalle lettere versate in atti è la stessa ad aver ammesso espli- CP_3
citamente l'impossibilità di adempiere all'obbligazione contratta col prelimi- nare del 29 novembre 2006 (all.ti nn. 6, 8, 9 e 10, comparsa di costituzione), anche a seguito della diffida del 23 giugno 2011. In considerazione di ciò, te- nuto conto che l'efficacia della diffida ad adempiere è subordinata all'imputabilità dell'inadempimento della parte contro cui la si esperisce e che si ritiene raggiunta la prova in ordine all'imputabilità dell'inadempimento in capo ad deve essere dichiarato risolto il contratto preliminare del 29 CP_3
novembre 2006 e, ex art. 1385 c.c., parte attrice ha diritto a ritenere la caparra pari ad euro 10.000,00 versata da al momento della stipula del preli- CP_3
minare.
La domanda proposta da volta ad ottenere il rilascio Parte_1
dell'immobile deve essere parimenti accolta. L'azione di restituzione è, inve- ro, fondata. Come noto, trattasi di un'azione avente natura personale con cui parte attrice non mira ad ottenere il riconoscimento del suo diritto di proprie- tà, tra l'altro incontestato tra le parti nel caso in esame, e di cui pertanto non deve fornire la prova, ma piuttosto ad ottenere la consegna del bene stesso.
Pertanto, la prova in questo caso verte sull'effettuata consegna del bene stes- so – in forza di un titolo e del venir meno di questo per qualsiasi causa. Lo
12 scopo precipuo è, difatti, quello di riottenere la disponibilità materiale del be- ne di cui si è privi (Cass. civ. n. 7305/2014). Dunque, in ordine alla disponi- bilità del bene in capo ad deve rilevarsi quanto segue. Il titolo in for- CP_3
za del quale godeva della disponibilità del bene è venuto meno al CP_3
momento della proposizione del primo giudizio, essendo incompatibile l'azione di risoluzione proposta da con l'esatto adempi- Parte_1
mento che avrebbe reso possibile l'esecuzione del contratto preliminare e, dunque, reso legittima l'occupazione da parte di Pertanto, sussisten- CP_3
done le condizioni, deve essere ordinato il rilascio dell'immobile per cui è causa, sgombero da persone e/o cose.
Tuttavia, in merito alla domanda di risarcimento del danno da occupazione sine titulo deve precisarsi quanto segue. In seguito alla pronuncia della S.C. a ss. un., il danno da occupazione sine titulo richiesto dalla Parte_1
non è più qualificabile come danno in re ipsa, ma piuttosto come danno
[...]
presunto che costituisce oggetto di una presunzione semplice ex art. 2729
c.c., certamente sufficiente a far ritenere rispettato l'onere probatorio gravan- te sul danneggiato che agisca in giudizio per il risarcimento del danno (Cass. civ. ss. un. 33645/2022). Tale presunzione porta a ritenere che generalmente i beni immobili producono frutti, naturali o civili, e che la perdita di simili frutti fa presumere che un pregiudizio patrimoniale vi sia stato;
in questo sen- so, però, non si ritiene che le allegazioni versate in atti consentano di rispetta- re il regime delle presunzioni semplici richiesto affinché possa risarcirsi il danno da occupazione sine titulo. Difatti, perché possa riconoscersi il pregiu- dizio qualificabile come danno emergente avrebbero dovuto essere prodotti in giudizio quantomeno elementi gravi, precisi e concordanti – pur anche cir-
13 costanziali – tali da dimostrare o quantomeno ipotizzare i canoni di locazione che sarebbero stati verosimilmente acquisiti in caso di godimento indiretto del bene o, in alternativa, la volontà di porre in essere un godimento diretto, e dunque l'uso personale dell'immobile. Elementi, entrambi, rimasti sforniti di qualsiasi elemento probatorio, utile all'esame di questo decidente. Per altro verso, non può riconoscersi neppure una voce a titolo di lucro cessante, quale mancata acquisizione di un prezzo di vendita o di un canone di locazione su- periore al prezzo di mercato, per cui sarebbe stata richiesta una allegazione specifica prodotta in giudizio che la non ha fornito. Parte_1
Le domande riconvenzionali proposte da vanno parimenti rigettate. CP_3
In ordine alla domanda volta ad ottenere la restituzione per gli importi spesi a titolo di miglioramenti ex art. 1592 c.c., applicato in via analogica, questa deve essere respinta in quanto la giurisprudenza non ammette la sola cono- scenza o mancata opposizione del proprietario rispetto all'iniziativa compor- tante il miglioramento (Cass. civ. n. 6094/2006, Cass civ. n. 5637/1997). Il consenso del locatore deve essere inequivoco e chiaro, non essendo sufficien- te – contrariamente a quanto dedotto da parte convenuta – la mera tolleranza che si manifesti con atti concludenti (Cass. civ. n. 4532/2019). D'altra parte, non solo sarebbe spettato ad fornire la prova dell'esistenza del con- CP_3
senso della prova che non è stata fornita, ma la con- Parte_1
dizione processuale volta ad ottenere l'indennità per i miglioramenti apportati alla cosa non può proporsi prima dell'avvenuta riconsegna del bene e, dun- que, sarebbe stata in ogni caso intempestiva. Ad ogni modo, non sembra po- tersi applicare, sempre in via analogica, al caso in questione l'art. 936 c.c., così come dedotto dall'Assoart, ciò in quanto la fattispecie invocata, che si
14 trova nel titolo dedicato all'accessione, ricorre solo quando l'opera del terzo non avvenga in esecuzione di un rapporto contrattuale che lo leghi al proprie- tario del fondo. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha chiarito che “la di- sciplina dell'art. 936 c.c. è applicabile esclusivamente quando le opere siano state realizzate da un soggetto che non abbia con il proprietario del fondo nessun rapporto giuridico, di natura reale o personale, che gli conferisca la facoltà di costruire sul suolo” (Cass. civ. n. 11835/2003). Orbene, in questo caso, un rapporto giuridico che avrebbe potuto conferire la facoltà di apporta- re delle migliorie e che in un certo senso legava l' all' CP_3 Controparte_6
[...
vi era e, dunque, l'art. 936 c.c. non risulta applicabile.
In ordine alla domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno per la re- voca del finanziamento per un importo pari ad euro 180.000,00 deve osser- varsi che, come si evince dalla documentazione versata negli atti del proce- dimento riunito, il finanziamento non era stato approvato in favore della
[...]
ma in favore della ovvero un Pt_3 Parte_2
soggetto giuridico diverso, seppur facente parte – come del resto anche la
Impresa Sviluppo e Confartigianato – della medesima compagine datoriale;
detta circostanza, però, non vale a qualificarli come le medesime persone giu- ridiche.
In tal senso, dunque, la domanda deve essere dichiarata improcedibile in con- siderazione della carenza di legittimazione sul piano sostanziale, e conse- guentemente processuale, di La improcedibilità della domanda viene CP_3
prescelta come motivo portante della decisione sulla domanda in base al cri- terio della ragione più liquida, che consente di scegliere nelle questioni da trattare quelle che consentono una più rapida ed agevole risoluzione;
il crite-
15 rio in questione, come noto, è accreditato nella cultura processuale europea e congruamente accolto dalla giurisprudenza italiana di legittimità, in conside- razioni di economia processuale (Cass. civ. n. 15937/2024).
Le spese processuali di entrambi i giudizi seguono la soccombenza e si liqui- dano come in dispositivo (per il giudizio iscritto al n. 680/2012 R.G. valore indeterminabile, parametri medi, mentre per il giudizio riunito iscritto al n.
1060/2015 R.G., valore indeterminabile, parametri minimi stante la modesta complessità della questione trattata).
PQM
Il Tribunale di Messina in composizione monocratica, nella persona del Giu- dice on. d.ssa Francescaromana Puglisi, definitivamente pronunciando nel proc. civ. iscritto al n. 680/2012 R.G., così decide:
1. Accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto dichiara risolto il preliminare di compravendita del 29 novembre 2006;
2. Per l'effetto riconosce il diritto, in capo a di Parte_1
ritenzione dell'importo di euro 10.000,00 a titolo di caparra;
3. Ordina a Controparte_7
della provincia di il
[...] CP_1
rilascio dell'immobile sito in corso Cavour n. 206, libero da persone CP_1
e/o cose;
4. Dichiara improcedibile la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per un importo pari ad euro 180.000,00 proposta da
[...]
Parte_4 CP_8
della provincia di per carenza di legittimazione Parte_5 CP_1
attiva;
16 5. Dichiara improcedibile il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto da
[...]
nel giudizio riunito iscritto al n. Controparte_9
1060/2015 R.G. per carenza di legittimazione attiva;
6. Rigetta nel resto;
7. Condanna Controparte_10
della provincia di
[...] CP_1
alla refusione delle spese di lite in favore di che li- Parte_1
quida in euro 237,58 per spese ed euro 7.616,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a e c.p.a. come per legge;
8. Condanna alla refusione delle Parte_2
spese di lite in favore di che liquida in euro 3.809,00 Parte_1
per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a e c.p.a. come per legge.
Messina, 26/09/2025
Il Giudice on.
d.ssa Francescaromana Puglisi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della
Dott.ssa Francesca Annunziata Di Pietro, quale funzionario addetto all'Ufficio del Processo, presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di
Messina.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice on. d.ssa Francesca- romana Puglisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. civ. iscritto al n. 680/2012 R.G. posto in decisione in seguito all'udienza del giorno 28 febbraio 2025 tra p.i. , in persona del legale rap- Parte_1 P.IVA_1
presentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo De Vito e dell'avv. Giuseppe Barrilà giusta procura in atti;
attrice e
Controparte_1
, p.i. , in per-
[...] P.IVA_2
sona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Filippo Pagano giusta procura in atti;
convenuta e nel procedimento al presente riunito iscritto al n. 1060/2015 R.G. vertente tra p.i. , in per- Parte_2 P.IVA_3
sona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Filippo Pagano giusta procura in atti;
1 ricorrente e
p.i. , in persona del legale rap- Parte_1 P.IVA_1
presentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo De Vito e dell'avv. Giuseppe Barrilà giusta procura in atti;
resistente avente ad oggetto: Vendita di cose immobili
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c., l' deduceva di aver Parte_1
sottoscritto un preliminare di compravendita in data 29 novembre 2006 con la della Provincia di Controparte_2
avente ad oggetto l'immobile sito in via Cavour n. 206, CP_1 CP_1
censito al catasto di detto comune, foglio 220, part. 60, sub. 35. Deduceva, altresì, che il prezzo della compravendita veniva pattuito in euro 180.000,00, oltre i.v.a., di cui euro 10.000,00 venivano versati contestualmente alla sotto- scrizione del preliminare;
che l'importo residuo avrebbe dovuto essere versa- to in un'unica soluzione al momento del rogito, previsto entro il 31 dicembre
2006; che, tuttavia, il rogito veniva rinviato più volte di comune accordo tra le parti ma che, nelle more, la promittente acquirente entrava nel possesso del bene. Lamentava che nel 2011 la aveva invitato la Parte_1
controparte alla stipula del contratto definitivo di vendita, finanche in via formale, ma che la stessa non si era mai presentata per la stipula. Rappresen- tava, inoltre, che la convenuta aveva comunicato di non aver avuto accesso ai finanziamenti grazie ai quali avrebbe potuto corrispondere il prezzo pattuito per la vendita;
tuttavia, volendo comunque addivenire alla stipula, veniva pat-
2 tuita un'ulteriore proroga per la stipula del contratto definitivo sino al 30 set- tembre 2011. Di fronte alla nuova richiesta di rinvio, la Parte_1
comunicava la irrevocabile volontà di recedere dal preliminare e intima-
[...]
va il rilascio dell'immobile, in assenza di riscontro da parte dell' ex CP_3
art. 1454 c.c., adiva, quindi, il Tribunale perché fosse dichiarata la legittimità dell'azione di risoluzione in considerazione dell'inadempimento contrattuale della convenuta e, di conseguenza, la società fosse autorizzata a trattenere la somma ricevuta a titolo di caparra;
per ottenere, altresì, il rilascio dell'immobile ed una somma a titolo di risarcimento del danno per omesso rilascio dello stesso e per indebito arricchimento a partire dal dicembre 2006 fino al rilascio per un importo pari ad euro 1.300,00 mensili.
Si costituiva in giudizio l'
[...]
Controparte_4
, in breve la quale rilevava che l'atto di com-
[...] CP_3
pravendita era stato rinviato perché la società aveva omesso, durante le tratta- tive, di comunicare alla promittente acquirente che sull'immobile gravava un pignoramento;
rappresentava che, fino all'agosto 2007, l'immobile non era stato occupato e che nessun contratto di locazione era stato stipulato tra le parti. Deduceva che, al momento del suo ingresso, l' aveva proceduto CP_3
ad una ristrutturazione dell'immobile per adattarlo alle proprie esigenze.
Concludeva chiedendo il rigetto delle domande e, in via riconvenzionale, chiedeva che la società fosse condannata al pagamento di una indennità per i miglioramenti apportati all'immobile e che detta somma, in caso di ricono- scimento di un'indennità da occupazione in favore di Parte_1
fosse con essa compensata;
sempre in via riconvenzionale chiedeva che la
3 fosse condannata a risarcire la somma pari ad euro Parte_1
180.000,00 per la perdita del finanziamento deliberato dal Banco di Sicilia, in seguito alla mancata stipula dell'atto pubblico per causa ad essa imputabile.
All'udienza del 6 novembre 2012, veniva disposto il mutamento di rito. Ri- gettate le richieste istruttorie, all'udienza dell'1° febbraio 2019 veniva riunito al presente fascicolo il procedimento n. 1060/2015 R.G.
Questo procedimento, incoato ex art. 702 bis c.p.c., era stato instaurato dalla contro la e Parte_2 Parte_1
aveva ad oggetto il medesimo contratto preliminare di compravendita.
Parte ricorrente deduceva che, all'atto del preliminare, l' si fosse ri- CP_3
servata la possibilità di nominare in un secondo momento il soggetto che avrebbe stipulato l'atto notarile di acquisto;
che, da accordi, il soggetto sa- rebbe stato l' che, proprio in vista dell'operazione, aveva provve- Parte_2
duto a richiedere un finanziamento con la società di leasing MCC per l'acquisto di detto immobile.
Lamentava che, in seguito alla scoperta del peso gravante sull'immobile e agli anni trascorsi perché questo fosse cancellato, la MCC le aveva revocato il finanziamento. Chiedeva, pertanto, che fosse dichiarato risolto per inadem- pimento della il contratto preliminare e che la società Parte_1
fosse condannata al pagamento dei danni subiti corrispondenti al valore loca- tizio dell'immobile nel periodo di febbraio 2007- febbraio 2011, nonché la restituzione della caparra pari ad euro 10.000,00.
Si costituiva la eccependo il difetto di legittimazione Parte_1
attiva della ricorrente, nonché l'infondatezza della domanda avversaria.
4 Preliminarmente, pur essendo stato instaurato successivamente, per ragioni di economia processuale della motivazione e di rigore logico della stessa, appa- re più utile trattare delle domande proposte dalla nei confronti di Parte_2
. Parte_1
In merito alla qualificazione giuridica della clausola contrattuale della riserva di nomina del contraente deve rilevarsi quanto segue. Nella scrittura del 29 novembre 2006, oggetto di causa, è dato leggersi “La parte promettente ven- ditrice […] promette e si obbliga a vendere alla parte promettente acquiren- te, che a sua volta promette e si obbliga ad acquistare per sé o per terze pe- sone od enti che si riserva di indicare alla stipula dell'atto notarile l'unità immobiliare […]”. Orbene, in un contratto preliminare di compravendita immobiliare, la clausola con cui il promissario acquirente si impegna ad ac- quistare per sé o per persona da nominare comporta la configurabilità di una pluralità di situazioni giuridiche (Cass. civ. 14105/2012). Tale pluralità di configurazioni giuridiche in relazione al regolamento dell'intervento di terzi nella fattispecie contrattuale - preliminare o definitiva - va, tuttavia, riferita necessariamente al contenuto effettivo della volontà delle parti contraenti, che l'interprete deve ricercare in concreto, anche in correlazione alla funzione
- invalsa nella pratica quotidiana degli affari - di impiegare il contratto preli- minare per la disciplina intertemporale dei rapporti contrattuali delle parti, al di fuori di una coincidenza, che non sia meramente nominale, con gli schemi tipici approntati dal legislatore. La circostanza che le parti facciano coincide- re lo scioglimento della riserva con quello della conclusione del definitivo costringe l'interprete ad indagare se la volontà dei contraenti sia effettiva- mente quella di volere la produzione degli effetti previsti dagli artt. 1401 ss.
5 c.c., ovvero se essi abbiano inteso unicamente porre in essere un contratto preliminare con consenso preventivo alla cessione. La duplice configurabilità della clausola in esame obbliga a ricercare in concreto, tenendo sempre conto della prassi invalsa negli affari, la volontà effettiva dei contraenti (Cass. civ.
n. 13923/2002; Cass. civ. n. 2570/1995; Cass. civ. n. 891/1981). Alla luce dell'esame complessivo della documentazione in atti, non appare condivisibi- le la ricostruzione proposta dalla parte ricorrente, , nel secondo Parte_2
giudizio, iscritto al n.r.g. 1060/2015, che qualifica detta clausola come una cessione tacita del contratto preliminare da ad . Ciò per CP_3 Parte_2
due ragioni. In primo luogo, la giurisprudenza, così come la dottrina preva- lente, affermano costantemente la natura trilaterale del contratto di cessione, ritenendo così il consenso del ceduto elemento indefettibile del perfeziona- mento dello stesso (Cass. civ. n. 23296/2022). Pertanto, in assenza del con- senso del contraente ceduto, lungi dal poter essere tacito o desunto, anche vi- sta la forma particolare richiesta per il contratto ceduto avente ad oggetto un bene immobile, è impedito alla radice lo stesso perfezionamento del contrat- to;
tanto che, nelle more della manifestazione del consenso, la fattispecie contrattuale è da reputarsi incompleta ed in fieri. Nel caso in esame, invece, e si arriva così alla seconda ragione, è evidente la volontà delle parti di far sì che sin dal momento della stipula del preliminare – e dunque prima di qual- siasi nomina di terzi o consenso del ceduto – il contratto iniziasse a dispiega- re effetti seppur parziali, come si evince dall'immissione di nel pos- CP_3
sesso del bene e dal versamento della caparra sempre ad opera di CP_3
Non sembra, dunque, ragionevole ritenere che quella clausola fosse stata in- serita in modo da paralizzare gli effetti contrattuali sino all'ingresso del terzo
6 cessionario nel contratto, quanto piuttosto come clausola di riserva di nomina del contraente ex art. 1401 c.c.. Anche a voler aderire alla ricostruzione squi- sitamente dottrinale della natura bilaterale della cessione del contratto ex art. 1406 c.c., ciò inciderebbe sulla validità del contratto in sé, ma senza il con- senso del ceduto, questo sarebbe stato comunque improduttivo di effetti. Né il consenso del ceduto può essere desunto dalla lettera – di cui peraltro non è stato depositato l'avviso di ricevimento – di Confartigianato indirizzata all' in cui si avvisa che la Parte_1 Parte_2
si sarebbe fatta carico del finanziamento e della stipula “per ra-
[...]
gioni fiscali” (all. n. 6, . Invero, al più, detta specificazione corrobora CP_3
l'inquadramento della clausola inserita nel contratto come riserva di nomina del contraente ex art. 1401 c.c. in considerazione della sostanziale differenza tra gli effetti fiscali e quelli fattuali – voluti dalle parti – scaturiti dal contrat- to. Dunque, ritenuto che dall'esame del contratto preliminare e della corri- spondenza intercorsa tra le parti, sembra desumibile la volontà di realizzare degli effetti a partire dalla data di sottoscrizione del preliminare, lo schema contrattuale della cessione del contratto ex art. 1406 c.c. non sembra applica- bile alla vicenda in questione.
Sembra, infatti, ragionevole ritenere, anche alla luce della prassi negoziale che caratterizza i contratti preliminari di compravendita immobiliare, che la dicitura sia stata inserita per determinare una possibile dissociazione, come detto probabilmente per ragioni fiscali, tra il soggetto che stipulava il contrat- to preliminare e il soggetto che sarebbe stato parte del contratto definitivo;
in tali casi, il contratto si perfeziona in tutti i suoi elementi oggettivi prima della dichiarazione di nomina, tanto che in caso di mancata nomina o di nomina
7 invalida o inefficace, lo stipulante rimane parte del contratto e gli effetti ne- goziali si producono nei suoi confronti;
dalla lettura del contratto, questa sembra essere la volontà manifestata nel preliminare di compravendita della e della Ancora, è di tutta evidenza che la Parte_1 CP_3 [...]
non abbia proceduto ad alcuna electio amici valida ed efficace (in con- Pt_3
siderazione della natura recettizia dell'atto e della forma richiesta per la no- mina che avrebbe dovuto essere la medesima richiesta per la stipulazione del contratto, anche laddove non previsto dalla legge, in ragione della funzione integrativa propria dei singoli atti relativi al procedimento di nomina del ter- zo); pertanto, l'efficacia del contratto è ristretta ai rapporti tra i contraenti originari ai sensi dell'art. 1405 c.c..
Non ricoprendo la società ricorrente nel secondo giudizio alcun ruolo formale o sostanziale nel contratto preliminare, alla luce del combinato disposto tra gli artt. 1402 c.c. e ss. e l'art. 1372 c.c., deve essere dichiarato il difetto di le- gittimazione attiva della società e, per Parte_2 Parte_2
l'effetto, tutte le domande ivi proposte con il ricorso dalla stessa devono esse- re dichiarate improcedibili. Invero, sia la domanda di risoluzione del contrat- to preliminare, la domanda di risarcimento del danno e sia quella di restitu- zione della caparra, versata tra l'altro da trovavano la loro ragion CP_3
d'essere nel contratto preliminare di compravendita di cui, però, la CP_5
non è parte.
[...]
La domanda principale svolta dalla volta ad ottenere Parte_1
la risoluzione del contratto preliminare in seguito alla diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. e conseguente inadempimento della e conseguente ri- CP_3
tenzione della somma versata da quest'ultima a titolo di caparra confirmato-
8 ria deve essere accolta per le ragioni che seguono. Con il contratto prelimina- re di compravendita immobiliare del 29 novembre 2006, in effetti, come rile- vato dall' parte promittente venditrice, dichiarava che l'immobile CP_3
oggetto di compromesso fosse libero da pesi e vincoli, da trascrizioni pregiu- dizievoli o ipoteche. Come noto, in realtà, solo con provvedimento del 7 lu- glio 2010, veniva ordinata la cancellazione della trascrizione del pignoramen- to avvenuta in data 30 settembre 1993. La mendacità di tale dichiarazione, ex se, avrebbe effettivamente potuto legittimare la domanda di inadempimento contrattuale proposta dalla tuttavia, il comportamento di CP_3
quest'ultima (tra le altre cose anche la mancata proposizione di un'azione giudiziale nell'immediatezza di quella scoperta e/o negli anni intercorsi per la cancellazione) ha lasciato intendere in maniera inequivoca la volontà di con- tinuare le trattative per la stipula del contratto definitivo. Ciò può essere de- sunto dalla cospicua corrispondenza intercorsa tra le parti e versata in atti in cui, ad esempio, ribadiva, in data 9 dicembre 2011, quindi in data CP_3
ben successiva sia alla scoperta del peso gravante sull'immobile, sia alla sua cancellazione, “di non avere alcuna intenzione di rinunciare all'immobile, per cui chiede una congrua dilazione temporale affinché l'istituto di credito (Uni- credit) con cui la stessa ha intavolato una trattativa per il finanziamento dell'acquisto dell'immobile superata la difficoltà del momento finanziario, sia disponibile alla concessione di un mutuo fondiario” (all. n. 10, comparsa di costituzione). Dunque, da detti comportamenti concludenti è evidente la volontà di di concludere il contratto e di essere interessata alla stipula CP_3
del definitivo, anche in considerazione dell'immissione del possesso nel bene e della volontà di permanerci, di tal guisa prescindendo dalla valutazione sul-
9 la sussistenza del pignoramento, in ogni caso, nelle more venuto meno. Nel corso di un giudizio, qualora vengano dedotti dalle parti degli inadempimenti reciproci il giudice deve svolgere un giudizio di comparazione che valuti il comportamento complessivo di ciascuno dei contraenti al fine di stabilire quale tra essi, avuto riguardo ai rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti, possa essere considerato come responsabile dell'inadempi- mento maggiormente rilevante in relazione all'alterazione del sinallagma contrattuale (Cass. civ. n. 10477/2004, Cass. civ. n. 16530/2003). Come so- vente ribadito dalla S.C. “la valutazione delle inadempienze giuridiche costi- tuisce un accertamento di fatto demandato al giudice di merito e non censu- rabile in cassazione, se correttamente motivato” (Cass. civ. n. 14378/2004): ai fini della valutazione assume rilevanza anche la durata del protrarsi degli effetti dei rispettivi inadempimenti e “non deve essere utilizzato esclusiva- mente un criterio cronologico, ma occorre fare riferimento anche ai rapporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni non adempiute e all'incidenza di queste sulla funzione economico-sociale del contratto” (Cass. civ. n. 2992/2004). Nella valutazione delle due condotte tenute rispettivamen- te da e da appare preminente CP_3 Parte_1
l'inadempimento totale della prestazione realizzato dalla prima in quanto, ra- gionando in termini di causalità, è l'inadempimento di in seguito alla CP_3
formale diffida ex art. 1454 c.c., ad avere reso impossibile de facto la conclu- sione del contratto definitivo ed anzi ad averlo risolto in diritto. La lettera di diffida ex art. 1454 c.c. del 23 giugno 2011 prevedeva come data ultima per la stipula del contratto definitivo il 19 luglio 2011 innanzi al Notaio Dott.ssa
; tra l'altro nel pieno rispetto del termine minimo di quindici giorni Per_1
10 previsto dalla norma. Pur in assenza della regolare attestazione della ricezio- ne della missiva, la risposta di alla stessa - versata in atti (all. n. 10, CP_3
ricorso ex art. 702bis c.p.c.) – con cui chiede un'ulteriore proroga, rispetto alla data del 19 luglio 2011, consente di desumere che ne avesse piena cono- scenza. Per la valutazione in ordine alla possibile efficacia della diffida ad adempiere, deve osservarsi che secondo la recente giurisprudenza, non è pos- sibile isolare singole condotte delle parti per stabilire se costituiscano motivo di inadempienza a prescindere da qualsiasi ragione di doglianza dei contraen- ti, ma deve, invece, procedersi con una valutazione sinergica del comporta- mento di questi ultimi, attraverso un'indagine globale ed unitaria dell'intero loro agire;
perché, invero, l'unitarietà del rapporto obbligatorio cui ineriscono tutte le prestazioni adempiute da ognuno non tollera una valutazione fram- mentaria della condotta delle parti, ma necessita di un apprezzamento com- plessivo (Cass. civ. n. 7649/2023). Così, l'apprezzamento complessivo della condotta non può prescindere dal considerare che la Parte_1
ha immesso la nell'immobile sin dall'agosto 2007, che il peso gra- CP_3
vante sull'immobile è stato rimosso ad opera di e che Parte_1
dalla cancellazione del pignoramento ha aspettato oltre due anni prima di chiedere la risoluzione del contratto. Mentre seppur in astratto CP_3
avrebbe potuto a sua volta eccepire l'inadempimento della Parte_1
al momento della scoperta dell'esistenza del pignoramento o anche in
[...]
epoca successiva, con il suo comportamento concludente ha, invece, lasciato intendere la volontà di soprassedervi e di proseguire piuttosto nelle trattative per addivenire alla stipula del definitivo, mancando, però, di adempiere alla propria prestazione.
11 In tal senso, dunque coerentemente con l'indirizzo fornito dalle Sezioni Unite della S.C., si ritiene raggiunta la prova dell'inadempimento della in CP_3
considerazione della ripartizione dell'onere della prova che imponeva alla esclusivamente, di provare la fonte del proprio diritto Parte_1
e il termine di scadenza dell'obbligazione, potendosi limitare alla mera alle- gazione dell'inadempimento del debitore (Cass. civ. ss. un. 13533/2001); di contro, dalle lettere versate in atti è la stessa ad aver ammesso espli- CP_3
citamente l'impossibilità di adempiere all'obbligazione contratta col prelimi- nare del 29 novembre 2006 (all.ti nn. 6, 8, 9 e 10, comparsa di costituzione), anche a seguito della diffida del 23 giugno 2011. In considerazione di ciò, te- nuto conto che l'efficacia della diffida ad adempiere è subordinata all'imputabilità dell'inadempimento della parte contro cui la si esperisce e che si ritiene raggiunta la prova in ordine all'imputabilità dell'inadempimento in capo ad deve essere dichiarato risolto il contratto preliminare del 29 CP_3
novembre 2006 e, ex art. 1385 c.c., parte attrice ha diritto a ritenere la caparra pari ad euro 10.000,00 versata da al momento della stipula del preli- CP_3
minare.
La domanda proposta da volta ad ottenere il rilascio Parte_1
dell'immobile deve essere parimenti accolta. L'azione di restituzione è, inve- ro, fondata. Come noto, trattasi di un'azione avente natura personale con cui parte attrice non mira ad ottenere il riconoscimento del suo diritto di proprie- tà, tra l'altro incontestato tra le parti nel caso in esame, e di cui pertanto non deve fornire la prova, ma piuttosto ad ottenere la consegna del bene stesso.
Pertanto, la prova in questo caso verte sull'effettuata consegna del bene stes- so – in forza di un titolo e del venir meno di questo per qualsiasi causa. Lo
12 scopo precipuo è, difatti, quello di riottenere la disponibilità materiale del be- ne di cui si è privi (Cass. civ. n. 7305/2014). Dunque, in ordine alla disponi- bilità del bene in capo ad deve rilevarsi quanto segue. Il titolo in for- CP_3
za del quale godeva della disponibilità del bene è venuto meno al CP_3
momento della proposizione del primo giudizio, essendo incompatibile l'azione di risoluzione proposta da con l'esatto adempi- Parte_1
mento che avrebbe reso possibile l'esecuzione del contratto preliminare e, dunque, reso legittima l'occupazione da parte di Pertanto, sussisten- CP_3
done le condizioni, deve essere ordinato il rilascio dell'immobile per cui è causa, sgombero da persone e/o cose.
Tuttavia, in merito alla domanda di risarcimento del danno da occupazione sine titulo deve precisarsi quanto segue. In seguito alla pronuncia della S.C. a ss. un., il danno da occupazione sine titulo richiesto dalla Parte_1
non è più qualificabile come danno in re ipsa, ma piuttosto come danno
[...]
presunto che costituisce oggetto di una presunzione semplice ex art. 2729
c.c., certamente sufficiente a far ritenere rispettato l'onere probatorio gravan- te sul danneggiato che agisca in giudizio per il risarcimento del danno (Cass. civ. ss. un. 33645/2022). Tale presunzione porta a ritenere che generalmente i beni immobili producono frutti, naturali o civili, e che la perdita di simili frutti fa presumere che un pregiudizio patrimoniale vi sia stato;
in questo sen- so, però, non si ritiene che le allegazioni versate in atti consentano di rispetta- re il regime delle presunzioni semplici richiesto affinché possa risarcirsi il danno da occupazione sine titulo. Difatti, perché possa riconoscersi il pregiu- dizio qualificabile come danno emergente avrebbero dovuto essere prodotti in giudizio quantomeno elementi gravi, precisi e concordanti – pur anche cir-
13 costanziali – tali da dimostrare o quantomeno ipotizzare i canoni di locazione che sarebbero stati verosimilmente acquisiti in caso di godimento indiretto del bene o, in alternativa, la volontà di porre in essere un godimento diretto, e dunque l'uso personale dell'immobile. Elementi, entrambi, rimasti sforniti di qualsiasi elemento probatorio, utile all'esame di questo decidente. Per altro verso, non può riconoscersi neppure una voce a titolo di lucro cessante, quale mancata acquisizione di un prezzo di vendita o di un canone di locazione su- periore al prezzo di mercato, per cui sarebbe stata richiesta una allegazione specifica prodotta in giudizio che la non ha fornito. Parte_1
Le domande riconvenzionali proposte da vanno parimenti rigettate. CP_3
In ordine alla domanda volta ad ottenere la restituzione per gli importi spesi a titolo di miglioramenti ex art. 1592 c.c., applicato in via analogica, questa deve essere respinta in quanto la giurisprudenza non ammette la sola cono- scenza o mancata opposizione del proprietario rispetto all'iniziativa compor- tante il miglioramento (Cass. civ. n. 6094/2006, Cass civ. n. 5637/1997). Il consenso del locatore deve essere inequivoco e chiaro, non essendo sufficien- te – contrariamente a quanto dedotto da parte convenuta – la mera tolleranza che si manifesti con atti concludenti (Cass. civ. n. 4532/2019). D'altra parte, non solo sarebbe spettato ad fornire la prova dell'esistenza del con- CP_3
senso della prova che non è stata fornita, ma la con- Parte_1
dizione processuale volta ad ottenere l'indennità per i miglioramenti apportati alla cosa non può proporsi prima dell'avvenuta riconsegna del bene e, dun- que, sarebbe stata in ogni caso intempestiva. Ad ogni modo, non sembra po- tersi applicare, sempre in via analogica, al caso in questione l'art. 936 c.c., così come dedotto dall'Assoart, ciò in quanto la fattispecie invocata, che si
14 trova nel titolo dedicato all'accessione, ricorre solo quando l'opera del terzo non avvenga in esecuzione di un rapporto contrattuale che lo leghi al proprie- tario del fondo. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha chiarito che “la di- sciplina dell'art. 936 c.c. è applicabile esclusivamente quando le opere siano state realizzate da un soggetto che non abbia con il proprietario del fondo nessun rapporto giuridico, di natura reale o personale, che gli conferisca la facoltà di costruire sul suolo” (Cass. civ. n. 11835/2003). Orbene, in questo caso, un rapporto giuridico che avrebbe potuto conferire la facoltà di apporta- re delle migliorie e che in un certo senso legava l' all' CP_3 Controparte_6
[...
vi era e, dunque, l'art. 936 c.c. non risulta applicabile.
In ordine alla domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno per la re- voca del finanziamento per un importo pari ad euro 180.000,00 deve osser- varsi che, come si evince dalla documentazione versata negli atti del proce- dimento riunito, il finanziamento non era stato approvato in favore della
[...]
ma in favore della ovvero un Pt_3 Parte_2
soggetto giuridico diverso, seppur facente parte – come del resto anche la
Impresa Sviluppo e Confartigianato – della medesima compagine datoriale;
detta circostanza, però, non vale a qualificarli come le medesime persone giu- ridiche.
In tal senso, dunque, la domanda deve essere dichiarata improcedibile in con- siderazione della carenza di legittimazione sul piano sostanziale, e conse- guentemente processuale, di La improcedibilità della domanda viene CP_3
prescelta come motivo portante della decisione sulla domanda in base al cri- terio della ragione più liquida, che consente di scegliere nelle questioni da trattare quelle che consentono una più rapida ed agevole risoluzione;
il crite-
15 rio in questione, come noto, è accreditato nella cultura processuale europea e congruamente accolto dalla giurisprudenza italiana di legittimità, in conside- razioni di economia processuale (Cass. civ. n. 15937/2024).
Le spese processuali di entrambi i giudizi seguono la soccombenza e si liqui- dano come in dispositivo (per il giudizio iscritto al n. 680/2012 R.G. valore indeterminabile, parametri medi, mentre per il giudizio riunito iscritto al n.
1060/2015 R.G., valore indeterminabile, parametri minimi stante la modesta complessità della questione trattata).
PQM
Il Tribunale di Messina in composizione monocratica, nella persona del Giu- dice on. d.ssa Francescaromana Puglisi, definitivamente pronunciando nel proc. civ. iscritto al n. 680/2012 R.G., così decide:
1. Accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto dichiara risolto il preliminare di compravendita del 29 novembre 2006;
2. Per l'effetto riconosce il diritto, in capo a di Parte_1
ritenzione dell'importo di euro 10.000,00 a titolo di caparra;
3. Ordina a Controparte_7
della provincia di il
[...] CP_1
rilascio dell'immobile sito in corso Cavour n. 206, libero da persone CP_1
e/o cose;
4. Dichiara improcedibile la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per un importo pari ad euro 180.000,00 proposta da
[...]
Parte_4 CP_8
della provincia di per carenza di legittimazione Parte_5 CP_1
attiva;
16 5. Dichiara improcedibile il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto da
[...]
nel giudizio riunito iscritto al n. Controparte_9
1060/2015 R.G. per carenza di legittimazione attiva;
6. Rigetta nel resto;
7. Condanna Controparte_10
della provincia di
[...] CP_1
alla refusione delle spese di lite in favore di che li- Parte_1
quida in euro 237,58 per spese ed euro 7.616,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a e c.p.a. come per legge;
8. Condanna alla refusione delle Parte_2
spese di lite in favore di che liquida in euro 3.809,00 Parte_1
per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a e c.p.a. come per legge.
Messina, 26/09/2025
Il Giudice on.
d.ssa Francescaromana Puglisi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della
Dott.ssa Francesca Annunziata Di Pietro, quale funzionario addetto all'Ufficio del Processo, presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di
Messina.
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