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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 12/03/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1937/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1937/2024, in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nato ad [...], il [...], Parte_1 C.F._1 con l'Avv. SULIANO FEDERICA
- ricorrente -
e
(C.F. ), nata a [...], il [...], con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. SULIANO FEDERICA
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Alessandria, reiectis adversis, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato dai IG.ri e , 1) pronunciare la Parte_1 Controparte_1
1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Roccaverano in data in data 05.08.2007, come risulta dai Registri dello stato civile di detto Comune agli Atti di matrimonio dell'anno 2007, n. 1, Parte II, Serie A, con regime di comunione dei beni, alle seguenti condizioni:
a) La figlia minore rimarrà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori con Per_1
esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e con collocamento paritario della minore presso entrambi i genitori e residenza a soli fini anagrafici della minore presso l'abitazione materna. Ogni successivo cambiamento di residenza di
dovrà ovviamente e come per legge essere concordato da entrambi i genitori;
b) Il padre Per_1
potrà vedere la figlia quando crede previo avviso;
la terrà, comunque, con sé due giorni anche non consecutivi a settimana. I genitori nei fine settimana terranno con sé la figlia seguendo il criterio dell'alternanza. c) Il padre trascorrerà con la figlia una settimana durante le festività natalizie
(comprendente ad anni alterni il giorno di Natale o il Capodanno), quattro giorni durante le festività pasquali (comprendente ad anni alterni il giorno di Pasqua o di Pasquetta), nonché 4 settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, in accordo con la madre. I genitori potranno variare congiuntamente le condizioni di cui sopra;
i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro il 31 maggio, i giorni di ferie al fine di permettere una migliore organizzazione delle stesse;
d) Il padre, si impegna a versare entro il giorno 15 di ciascun mese, alla madre a titolo di contributo al mantenimento di sino all'indipendenza economica della Per_1 stessa, la somma mensile pari ad € 500,00 rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
e)
Saranno a carico di entrambi i coniugi, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie come
d protocollo sostenute per che andranno previamente concordate se di valore unitario Per_1 superiore ad € 50,00 e comunque documentate;
f) L'assegno Familiare Unico è percepito dalla
SI.ra mentre le detrazioni fiscali verranno usufruite da entrambi i coniugi nella Controparte_1
misura del 50% ciascuno;
g) dal punto di vista patrimoniale, per quanto occorrente, la IG.ra
, come da accordi congiunti in sede di separazione, si impegna a tenere indenne, Controparte_1
fino alla completa estinzione del mutuo, il IG. da qualsiasi richiesta della Banca di Parte_1
Credito di Alba, Langhe e Roero soc.coop, (banca mutuante), presso cui è accesso un mutuo ipotecario della casa coniugale. h) con l'esatto adempimento di quanto sopra, i coniugi dichiarano di aver risolto e definito ogni rapporto economico tra gli stessi intercorso e di nulla avere a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro per nessun titolo e/o ragione e/o causa salvo quanto sopra. i) I coniugi si concedono reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotazione del nominativo del minore sui rispettivi passaporti. 2) Ordinare all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Roccaverano, ove il matrimonio venne trascritto, nell'anno 2007, come risulta dai Registri dello stato civile di detto Comune agli Atti di matrimonio dell'anno 2007, n. 1,
2 Parte II, Serie A, di procedere alla annotazione della sentenza ed alle ulteriori incombenze.”
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 30 agosto 2024, le parti in epigrafe indicate domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed esponevano di aver contratto matrimonio con rito religioso in data 5 agosto 2007 a Roccaverano (AT), (Anno 2007, Parte II, Serie A, n.1), optando in tale sede per il regime della comunione dei beni. Dall'unione coniugale nasceva la figlia Per_1
ad Acqui Terme (AL), in data 30 agosto 2012.
Le parti addivenivano a separazione consensuale con sentenza di omologa n. 670/2023 emessa dal
Tribunale di Alessandria in data 4 luglio 2023, R.G. 1270/2023.
Le parti rappresentavano che, dalla separazione ad oggi, non vi è stata alcuna riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno.
Le parti esponevano inoltre, dal punto di vista patrimoniale, come da accordi congiunti in sede di separazione, di aver rispettivamente adempiuto ai trasferimenti immobiliari e mobiliari. In particolar modo, mediante rogito del Notaio n. 7419, raccolta n. 5989 del 19 Persona_2 settembre 2023, registrato all'Agenzia delle Entrate di Savona il 21 settembre 2023, il IG.
[...]
aveva trasferito alla IG.ra le proprie quote di comproprietà della casa Pt_1 Controparte_1
coniugale e relative pertinenze. A tal fine, la IG.ra si era impegnata ad ottenere, Controparte_1 dalla Banca d'Alba, la liberatoria a favore del IG. dal contratto di mutuo gravante Parte_1
sulla casa coniugale.
Le parti precisavano che le autovetture Fiat 500, targata FL670DJ e la Fiat panda DY366VL sono state trasferite alla IG.ra , mentre l'automobile targata FS322ZM è stata trasferita al Controparte_1
IG. . Parte_1
Tanto esposto, le parti, congiuntamente, rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, dalla documentazione prodotta risulta che i medesimi addivennero a separazione consensuale con
Sentenza di omologa n. 670/2023 emessa dal Tribunale Ordinario di Alessandria in data 18 luglio
2007, R.G. 1270/2023, mentre il ricorso del presente giudizio è stato depositato in data 30 agosto
2024.
Non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi i coniugi hanno demandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso tra le parti.
3 Quanto agli accordi raggiunti dai genitori in ordine all'affido, visite e mantenimento della figlia detti accordi, rispettosi della bigenitorialità, appaiono nell'interesse della minore e possono Per_1
venire recepiti.
Nulla sulle spese stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i SI.ri (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), i quali C.F._1 Controparte_1 C.F._2
hanno contratto matrimonio a Roccaverano (AT), in data 5 agosto 2007 (Anno 2007 Parte II
Serie A N. 1);
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roccaverano (AT) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
affida la figlia minore in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto Per_1
della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e con collocamento paritario della minore presso entrambi i genitori e residenza della minore presso l'abitazione materna. Ogni successivo cambiamento di residenza di dovrà Per_1
ovviamente e come per legge essere concordato da entrambi i genitori;
dispone che il padre potrà vedere la figlia quando crede, previo avviso;
la terrà, comunque, con sé due giorni anche non consecutivi a settimana. I genitori nei fine settimana terranno con sé la figlia seguendo il criterio dell'alternanza;
dispone che il padre trascorrerà con la figlia una settimana durante le festività natalizie
(comprendente ad anni alterni il giorno di Natale o il Capodanno), quattro giorni durante le festività pasquali (comprendente ad anni alterni il giorno di Pasqua o di Pasquetta), nonché 4 settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, in accordo con la madre. I genitori potranno variare congiuntamente le condizioni di cui sopra;
i genitori si impegneranno a comunicarsi reciprocamente, entro il 31 maggio, i giorni di ferie al fine di permettere una migliore organizzazione delle stesse;
dispone che il padre versi, entro il giorno 15 di ciascun mese, alla madre, a titolo di contributo al mantenimento di la somma mensile pari ad € 500,00, rivalutabile annualmente in Per_1
base agli indici ISTAT;
4 pone a carico di entrambi i coniugi, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Alessandria, sostenute per che andranno previamente Per_1 concordate se di valore unitario superiore ad € 50,00 e comunque documentate;
dà atto che l'assegno Familiare Unico sarà percepito dalla SI.ra , mentre le Controparte_1
detrazioni fiscali verranno usufruite da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
dà atto che, dal punto di vista patrimoniale, per quanto occorrente, la IG.ra , come Controparte_1
da accordi congiunti in sede di separazione, si impegnerà a tenere indenne, fino alla completa estinzione del mutuo, il IG. da qualsiasi richiesta della Banca di Credito di Parte_1
Alba, Langhe e Roero soc.coop, (banca mutuante), presso cui è accesso un mutuo ipotecario della casa coniugale;
dà atto che, con l'esatto adempimento di quanto sopra, i coniugi dichiarano di aver risolto e definito ogni rapporto economico tra gli stessi intercorso e di nulla avere a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro per nessun titolo e/o ragione e/o causa salvo quanto sopra;
dà atto che i coniugi si concedono reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotazione del nominativo del minore sui rispettivi passaporti.
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 26 febbraio 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott.ssa Antonella Dragotto
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1937/2024, in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nato ad [...], il [...], Parte_1 C.F._1 con l'Avv. SULIANO FEDERICA
- ricorrente -
e
(C.F. ), nata a [...], il [...], con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. SULIANO FEDERICA
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Alessandria, reiectis adversis, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato dai IG.ri e , 1) pronunciare la Parte_1 Controparte_1
1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Roccaverano in data in data 05.08.2007, come risulta dai Registri dello stato civile di detto Comune agli Atti di matrimonio dell'anno 2007, n. 1, Parte II, Serie A, con regime di comunione dei beni, alle seguenti condizioni:
a) La figlia minore rimarrà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori con Per_1
esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e con collocamento paritario della minore presso entrambi i genitori e residenza a soli fini anagrafici della minore presso l'abitazione materna. Ogni successivo cambiamento di residenza di
dovrà ovviamente e come per legge essere concordato da entrambi i genitori;
b) Il padre Per_1
potrà vedere la figlia quando crede previo avviso;
la terrà, comunque, con sé due giorni anche non consecutivi a settimana. I genitori nei fine settimana terranno con sé la figlia seguendo il criterio dell'alternanza. c) Il padre trascorrerà con la figlia una settimana durante le festività natalizie
(comprendente ad anni alterni il giorno di Natale o il Capodanno), quattro giorni durante le festività pasquali (comprendente ad anni alterni il giorno di Pasqua o di Pasquetta), nonché 4 settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, in accordo con la madre. I genitori potranno variare congiuntamente le condizioni di cui sopra;
i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro il 31 maggio, i giorni di ferie al fine di permettere una migliore organizzazione delle stesse;
d) Il padre, si impegna a versare entro il giorno 15 di ciascun mese, alla madre a titolo di contributo al mantenimento di sino all'indipendenza economica della Per_1 stessa, la somma mensile pari ad € 500,00 rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
e)
Saranno a carico di entrambi i coniugi, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie come
d protocollo sostenute per che andranno previamente concordate se di valore unitario Per_1 superiore ad € 50,00 e comunque documentate;
f) L'assegno Familiare Unico è percepito dalla
SI.ra mentre le detrazioni fiscali verranno usufruite da entrambi i coniugi nella Controparte_1
misura del 50% ciascuno;
g) dal punto di vista patrimoniale, per quanto occorrente, la IG.ra
, come da accordi congiunti in sede di separazione, si impegna a tenere indenne, Controparte_1
fino alla completa estinzione del mutuo, il IG. da qualsiasi richiesta della Banca di Parte_1
Credito di Alba, Langhe e Roero soc.coop, (banca mutuante), presso cui è accesso un mutuo ipotecario della casa coniugale. h) con l'esatto adempimento di quanto sopra, i coniugi dichiarano di aver risolto e definito ogni rapporto economico tra gli stessi intercorso e di nulla avere a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro per nessun titolo e/o ragione e/o causa salvo quanto sopra. i) I coniugi si concedono reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotazione del nominativo del minore sui rispettivi passaporti. 2) Ordinare all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Roccaverano, ove il matrimonio venne trascritto, nell'anno 2007, come risulta dai Registri dello stato civile di detto Comune agli Atti di matrimonio dell'anno 2007, n. 1,
2 Parte II, Serie A, di procedere alla annotazione della sentenza ed alle ulteriori incombenze.”
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 30 agosto 2024, le parti in epigrafe indicate domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed esponevano di aver contratto matrimonio con rito religioso in data 5 agosto 2007 a Roccaverano (AT), (Anno 2007, Parte II, Serie A, n.1), optando in tale sede per il regime della comunione dei beni. Dall'unione coniugale nasceva la figlia Per_1
ad Acqui Terme (AL), in data 30 agosto 2012.
Le parti addivenivano a separazione consensuale con sentenza di omologa n. 670/2023 emessa dal
Tribunale di Alessandria in data 4 luglio 2023, R.G. 1270/2023.
Le parti rappresentavano che, dalla separazione ad oggi, non vi è stata alcuna riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno.
Le parti esponevano inoltre, dal punto di vista patrimoniale, come da accordi congiunti in sede di separazione, di aver rispettivamente adempiuto ai trasferimenti immobiliari e mobiliari. In particolar modo, mediante rogito del Notaio n. 7419, raccolta n. 5989 del 19 Persona_2 settembre 2023, registrato all'Agenzia delle Entrate di Savona il 21 settembre 2023, il IG.
[...]
aveva trasferito alla IG.ra le proprie quote di comproprietà della casa Pt_1 Controparte_1
coniugale e relative pertinenze. A tal fine, la IG.ra si era impegnata ad ottenere, Controparte_1 dalla Banca d'Alba, la liberatoria a favore del IG. dal contratto di mutuo gravante Parte_1
sulla casa coniugale.
Le parti precisavano che le autovetture Fiat 500, targata FL670DJ e la Fiat panda DY366VL sono state trasferite alla IG.ra , mentre l'automobile targata FS322ZM è stata trasferita al Controparte_1
IG. . Parte_1
Tanto esposto, le parti, congiuntamente, rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, dalla documentazione prodotta risulta che i medesimi addivennero a separazione consensuale con
Sentenza di omologa n. 670/2023 emessa dal Tribunale Ordinario di Alessandria in data 18 luglio
2007, R.G. 1270/2023, mentre il ricorso del presente giudizio è stato depositato in data 30 agosto
2024.
Non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi i coniugi hanno demandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso tra le parti.
3 Quanto agli accordi raggiunti dai genitori in ordine all'affido, visite e mantenimento della figlia detti accordi, rispettosi della bigenitorialità, appaiono nell'interesse della minore e possono Per_1
venire recepiti.
Nulla sulle spese stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i SI.ri (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), i quali C.F._1 Controparte_1 C.F._2
hanno contratto matrimonio a Roccaverano (AT), in data 5 agosto 2007 (Anno 2007 Parte II
Serie A N. 1);
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roccaverano (AT) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
affida la figlia minore in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto Per_1
della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e con collocamento paritario della minore presso entrambi i genitori e residenza della minore presso l'abitazione materna. Ogni successivo cambiamento di residenza di dovrà Per_1
ovviamente e come per legge essere concordato da entrambi i genitori;
dispone che il padre potrà vedere la figlia quando crede, previo avviso;
la terrà, comunque, con sé due giorni anche non consecutivi a settimana. I genitori nei fine settimana terranno con sé la figlia seguendo il criterio dell'alternanza;
dispone che il padre trascorrerà con la figlia una settimana durante le festività natalizie
(comprendente ad anni alterni il giorno di Natale o il Capodanno), quattro giorni durante le festività pasquali (comprendente ad anni alterni il giorno di Pasqua o di Pasquetta), nonché 4 settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, in accordo con la madre. I genitori potranno variare congiuntamente le condizioni di cui sopra;
i genitori si impegneranno a comunicarsi reciprocamente, entro il 31 maggio, i giorni di ferie al fine di permettere una migliore organizzazione delle stesse;
dispone che il padre versi, entro il giorno 15 di ciascun mese, alla madre, a titolo di contributo al mantenimento di la somma mensile pari ad € 500,00, rivalutabile annualmente in Per_1
base agli indici ISTAT;
4 pone a carico di entrambi i coniugi, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Alessandria, sostenute per che andranno previamente Per_1 concordate se di valore unitario superiore ad € 50,00 e comunque documentate;
dà atto che l'assegno Familiare Unico sarà percepito dalla SI.ra , mentre le Controparte_1
detrazioni fiscali verranno usufruite da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
dà atto che, dal punto di vista patrimoniale, per quanto occorrente, la IG.ra , come Controparte_1
da accordi congiunti in sede di separazione, si impegnerà a tenere indenne, fino alla completa estinzione del mutuo, il IG. da qualsiasi richiesta della Banca di Credito di Parte_1
Alba, Langhe e Roero soc.coop, (banca mutuante), presso cui è accesso un mutuo ipotecario della casa coniugale;
dà atto che, con l'esatto adempimento di quanto sopra, i coniugi dichiarano di aver risolto e definito ogni rapporto economico tra gli stessi intercorso e di nulla avere a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro per nessun titolo e/o ragione e/o causa salvo quanto sopra;
dà atto che i coniugi si concedono reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotazione del nominativo del minore sui rispettivi passaporti.
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 26 febbraio 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott.ssa Antonella Dragotto
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