TRIB
Sentenza 9 settembre 2024
Sentenza 9 settembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/09/2024, n. 13755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13755 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DICIASSETTESIMA (EX NONA) CIVILE in composizione monocratica, nella persona del la dott.ssa Maria Pia De Lorenzo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 61196 del RGAC dell'anno 2017, avente ad oggetto Indebito soggettivo - Indebito oggettivo decisa ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. sulle conclusioni delle parti prese all'odierna udienza di precisazione e successiv o scambio di comparse conclusionali e memorie di replica
TRA
rappresentato e difeso come in atti dall'avv. SCARNERA Parte_1
ANTONIO ( ) VIA ADDA N. 87 00198 ROMA;
C.F._1
Opponente
E
, rappresentata e difesa come in atti dall'avv.to Controparte_1
CARNEVALI GIORGIO;
Opposto
CONCLUSIONI
PER L'ATTORE: “ voglia (l'On. Tribunale adito), in accoglimento delle ragioni esposte e dei titoli specificati nelle precedenti difese, nonchè delle domande tutte di parte attrice così come formulate nell'atto introduttivo e ribadite nella memoria ex art. 183, comma 6°,
n. 1, c.p.c.:
"a) in via principale, accertare e dichiarare che il credito di Euro 12.780.795,68 ed accessori vantato dalla convenuta società nei confronti del Sig. a seguito Parte_1 della sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 9219/2003 del 18.3.2003 si è estinto per prescrizione ai sensi dell'art. 2953 c.c. ovvero per intervenuta transazione ai sensi degli artt. 1965 e ss. e dell'art. 1304 cod. civ. e che pertanto nulla è dovuto dall'attore
[...] alla conventa per nessun titolo, causale e Parte_1 Controparte_1 ragione;
b) in via subordinata, e salvo gravame, accertare e dichiarare che, in virtù delle transazioni “pro-quota” raggiunte dalla società creditrice con gli altri condebitori solidali, il debito dell'attore nei confronti di ammonta ad Controparte_1 una somma inferiore a quella di Euro 12.780.795,68 ed accessori reclamata e determinare essa somma secondo quanto risulterà dall'espletanda istruttoria;
c) condannare all'immediata restituzione in favore Controparte_1 dell'attore delle ritenute mensili INPS di Euro 185,09 percepite e percipiende in virtù della procedura esecutiva di pignoramento presso terzi descritta nelle premesse del presente atto, oltre rivalutazione ed interessi;
d) condannare al risarcimento dei gravi ed immotivati Controparte_1 danni e pregiudizi, nella misura che risulterà di giustizia, subiti e subendi dal Sig.
[...]
a seguito delle azioni esecutive intentate dalla prima nei confronti del secondo. Parte_1
Vittoria di spese e compensi di causa"”.
PER IL CONVENUTO: “L'Avv. Giorgio Carnevali visto il decreto del 14.09.2022 dove il
GI disponeva la trattazione per l'emarginato giudizio, nel riportarsi ai propri scritti rassegna le seguenti conclusioni già rassegnate in comparsa di costituzione qui da intendersi integralmente trascritte e riporte con rigetto della domanda ”.
FATTO E DIRITTO
1.1. Con atto di citazione notificato il 13.9.2017, conveniva in giudizio Parte_1 per sentir accertare e dichiarare l'avvenuta estinzione del Controparte_1 credito portato dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 9219/2003 per intervenuta prescrizione o transazione ovvero, in subordine, per sentir determinare la minor somma dovuta in virtù delle transazioni “pro- quota” raggiunte dalla creditrice con gli altri condebitori solidali;
con conseguente condanna della società convenuta alla restituzione delle ritenute mensili operate dall'INPS sulla pensione dell'attore in virtù della procedura esecutiva da essa società promossa in danno dell'attore stesso, al risarcimento del danno ed al pagamento delle spese di lite.
1.2. Esponeva l'attore che:
- la somma di € 12.780.795,68 oltre accessori riconosciuta in favore di dalla CP_2 sentenza emessa in data 18 marzo 2003 dal Tribunale di Roma con il n. 9219/2003 era stata reclamata nei suoi confronti solo con l'atto di precetto per € 16.333.078,84 notificatogli in data 15 aprile 2015;
- a seguito della notifica di un ulteriore atto di precetto, e dopo svariate iniziative esecutive, poi non portate a termine, in danno dell'appartamento di sua proprietà sito in
Anzio in cui abita e di cui è comproprietario al 50 %, la società convenuta aveva sottoposto a pignoramento la pensione INPS percepita dall'attore, con conseguente applicazione di una ritenuta mensile pari ad € 185,09;
- le persecutorie iniziative esecutive della società convenuta lo avevano messo in grave difficoltà economica e che a nulla erano valsi i tentativi di dissuadere la creditrice dai suoi intenti, nonostante fossero altresì chiare ed incontestabili le ragioni di diritto a fondamento delle proprie richieste;
- il credito riconosciuto in favore di doveva ritenersi prescritto per l'intervenuto CP_2 decorso del termine decennale ex art. 2953 c.c.; - l'obbligazione si era estinta anche a seguito dell'intervenuta transazione conclusa dalla creditrice con i condebitori solidali e della successiva dichiarazione positiva resa dal ai sensi dell'art. 1304 c.c.; Parte_1 ove mai si fosse ritenuto che le transazioni raggiunte tra R.F.I. e gli altri obbligati fossero state stipulate solo “pro-quota”, dal debito reclamato dovevano detrarsi le intere quote di spettanza di coloro che avevano definito la loro posizione.
1.3. Si costituiva in giudizio per contestare le domande e chiederne il rigetto CP_2 sostenendo:
- di aver interrotto la prescrizione attraverso la notifica, in data 3.6.2013, di un precedente atto di precetto;
- che non era valida la dichiarazione di adesione alla transazione rilasciata dal Parte_1 ai sensi dell'art. 1304 c.c. e che comunque trattavasi di transazioni limitate alle singole quote di cui il Tribunale, nel determinare e liquidare il credito residuo con la sentenza del
2003, aveva già tenuto conto;
- che, infine, era destituita di ogni fondamento la richiesta di risarcimento dei danni, avendo la creditrice agito legittimamente a tutela del proprio credito.
1.4. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6°, c.p.c., la causa veniva istruita solo documentalmente, stante il rigetto delle istanze istruttorie avanzate da parte attrice
(interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta ed ordine di esibizione) “non risulta(ndo) utile ai fini della definizione della causa” (v. verbale di udienza del 29.5.2019). Stante il carico del ruolo erano disposti vari rinvii per la precisazione delle conclusioni, all'udienza cartolare del 5 luglio 2023 le parti concludevano come in epigrafe.
2.1 Le ragioni creditizie della società convenuta traggono origine dalla sentenza n.
9219/03 del 18.03.2003 con la quale il Tribunale Civile di Roma condannava
[...]
in solido con , e a pagare la Parte_1 CP_3 Controparte_4 Controparte_5 somma di € 12.780.795,68 oltre accessori in favore della società Controparte_1
[...]
2.2 Come poco sopra anticipato parte attrice ha introdotto il presente giudizio per far valere la prescrizione del credito sostenendo non essergli mai stato notificato l'atto Contr introduttivo del giudizio per risarcimento danni, promosso da anche nei confronti del
, in virtù di quanto stabilito dalla Corte di Cassazione - Sez. penale - con la Parte_1
Sentenza n. 1392/95, nè la successiva sentenza del Tribunale di Roma n. 9219/03, prima del 15 aprile 2015, data in cui l'attore asserisce di essere venuto a conoscenza - per la prima volta - della pronuncia di condanna per risarcimento danni nei suoi confronti.
2.3 Ai sensi dell'art. 2953 Codice Civile i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni . Da tale disposizione consegue che, se il titolare del diritto ha proposto azione nel termine di prescrizione breve previsto ex lege ed è intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato in virtù dell'art. 324 c.p.c., l'azione diretta all'esecuzione del giudicato medesimo (actio iudicati) è soggetta al termine ordinario decennale di prescrizione ex art. 2953. Il legislatore stabilisce, inoltre, che la suddetta conversione in tema di prescrizione riguardi anche l'ipotesi di una condanna generica al risarcimento del danno da illecito extracontrattuale e ciò perché il giudicato è colpito non dalla prescrizione relativa al diritto cui esso si riferisce, ma dalla prescrizione sua propria che non può non essere se non quella generale ordinaria, di dieci anni. La prescrizione decennale da "actio iudicati", prevista dall'art. 2953 cod. civ., decorre, come affermato ripetutamente in giurisprudenza, non dal giorno in cui sia possibile l 'esecuzione della sentenza né da quello della sua pubblicazione, ma dal momento del suo passaggio in giudicato (Cass. civ. n. 15765/2014).
Ai sensi dell'art. 327 rubricato “decadenza dall'impugnazione” è previsto che indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza. A tale termine lungo devono aggiungersi i 45 giorni all'epoca previsti per la sospensione feriale dei termini atteso che la modifica normativa che ha ridotto il termine feriale è stata disposta con D.L. n. 132 del
2014, art. 16, comma 1, conv., con modif., dalla L. n. 162 del 2014, che, sostituendo la L.
n. 742 del 1969, art. 1 ha appunto ridotto il periodo di sospensione da 46 giorni a 31 giorni. Nel caso di specie passaggio in giudicato della sentenza (depositata in data
18.03.2003) risale al 03.05.2004. Entro detto termine, quindi, sarebbe dovuto intervenire un atto interruttivo della prescrizione.
3.1 L'attore, rimasto contumace nel relativo giudizio, è stato condannato a pagare, in solido con altri soggetti ed in favore della società convenuta, la somma di Euro
12.780.795,68 ed accessori, ha sostenuto che la pretesa gli è stata resa nota solo con la notifica, in data 15.4.2015 e nella sua residenza e domicilio di Anzio, Via L. Malagotti n.
114, di un atto di precetto.
3.2 Dunque, secondo l'impostazione attorea, il termine decennale fissato dalla sopra citata norma per l'esercizio dei diritti nascenti da una sentenza passata in giudicato sarebbe abbondantemente trascorso sicché così come richiesto all'adito Tribunale, il relativo credito dovrebbe essere dichiarato estinto per prescrizione. Contr 3.3 Ha affermato che la prescrizione sarebbe stata interrotta dalla notifica in data 3 giugno 2013 del titolo e di un atto di precetto . Orbene è stato ripetutamente affermato dalla
Suprema Corte di Cassazione, ex multiis sentenza n. 12480/2013 che "…In tema
d'interruzione della prescrizione, tanto l'atto giudiziale, di cui ai primi tre commi dell'art.
2943 cod. civ., quanto l'atto stragiudiziale, di cui all'ultimo comma dello stesso articolo, postulano, ai fini della produzione dell'effetto interruttivo, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario…"; Cass. n. 25861/2010: "…Gli atti interruttivi della prescrizione riconducibili alla previsione dell'art. 2943, quarto comma. c.c., consistono in atti recettizi, con i quali il titolare del diritto manifesta al soggetto passivo la sua volontà non equivoca, intesa alla realizzazione del diritto stesso…"
3.4 La documentazione depositata da R.F.I. (all. 1 del fasc. di parte convenuta) per provare la conoscenza legale dell'atto interruttivo da parte dell'attore non offre sotto tale profilo positivo riscontro, non essendo in verità dimostrato che il abbia Parte_1 ricevuto, prima dello scadere del termine di prescrizione, una richiesta di pagamento da parte di idonea, ai sensi dell'art. 2943 c.c., ad interrompere il decorso di esso CP_2 termine.
3.4 Ed infatti la pretesa notifica, eseguita a mezzo servizio postale e per compiuta giacenza, del 3.6.2013 è all'evidenza nulla ed inefficace e non prova dunque che l'attore abbia avuto notizia della pretesa creditoria della società convenuta prima dello scadere del termine prescrizionale ex art. 2953 c.c..
3.5 La notifica in esame, innanzitutto, non risulta essersi perfezionata poiché priva della prova dell'invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (cd. “CAD”): mancanza, questa, che, alla luce degli ulteriori elementi di seguito riportati, fa quanto meno sospettare che tale comunicazione, se pur inviata, sia stata effettivamente ricevuta dall'attore all'indirizzo di Via LA RI . Vale la pena ricordare che all'esito della interpretazione data con sentenza n. 3/2010 dal Giudice delle
Leggi deve ritenersi che se l'atto viene spedito a mezzo del servizio postale, in caso di assenza del destinatario l'agente postale invia la comunicazione di avvenuto deposito
(C.A.D.) presso l'ufficio. La data di notifica si calcolerà decorsi 10 giorni dalla spedizione dell'avviso o dal ricevimento del piego presso l'ufficio se anteriore. IL 3° co. dell'art. 149
c.p.c. prevedere che La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell 'atto. La notifica, come afferma la sentenza, si perfeziona, per il destinatario, non più quindi con la spedizione della raccomandata informativa, ma con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione”, se tale spedizione non risulta documentata la notifica non si è perfezionata e non può aversi conoscenza legale dell'atto. 3.6 Inoltre detta notifica – avvenuta, si ripete, per compiuta giacenza - è stata eseguita in un luogo (Via LA RI n. 9, Roma) che all'epoca non era più la residenza del Parte_1 oramai da sette anni, come risulta dal certificato storico di residenza prodotto dall'attore dal quale emerge che dal 2006 questi risiedeva presso l'abitazione sita in via Malagutti dove venne eseguito il pignoramento del 2015.
3.7 Ciò è pure comprovato dalla circostanza che con ordinanza del 22.10.2014 il Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Roma ha dichiarato l'inesistenza giuridica del pignoramento eseguito proprio evidenziando il difetto di notifica nei confronti del debitore atteso che la prima notificazione riportava un atto interamente in bianco e la seconda indicava in destinatario sconosciuto.
4. Dunque, la società convenuta non ha effettivamente fornito la prova che il , Parte_1 nonostante il cambio di residenza dall'indirizzo di Roma (all. 9), nonostante la certificazione da parte dell'ufficiale giudiziario della sua irreperibilità dal indirizzo stesso
(all.ti 10 e 12), nonostante il regolare ricevimento degli atti nella sua abitazione di Anzio
(all. 1), abbia comunque ricevuto l'atto di precetto del 3.6.2013 o comunque una qualche richiesta di pagamento prima del compiersi della prescrizione;
ne consegue che il credito di cui è causa era sicuramente estinto per prescrizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2943 c.c. alla data in cui venne notificato l'atto di precetto nel 2015.
5.1 L'azione introdotta col presente giudizio finalizzata, come anticipato, a far valere una prescrizione maturatasi per mancato esercizio del diritto nel termine decennale è, tuttavia, inammissibile e deve essere quindi rigettata.
5.2 Ed, infatti, come noto, il rimedio previsto dall'ordinamento per contestare il diritto del creditore a promuovere l'esecuzione è l'opposizione all'esecuzione, c.d. preventiva, disciplinata dall'art. 615 c.p.c.. L'opposizione all'esecuzione (615 c.p.c.) ha lo scopo di contestare il diritto del creditore a procedere all'esecuzione, l'inesistenza o la modificazione del diritto riconosciuto nel titolo esecutivo, oppure ancora l'ammissibilità giuridica della pretesa coattiva. Essa si differenzia dall'opposizione agli atti esecutivi in quanto, mentre la prima è finalizzata, appunto, a contestare l'esistenza del diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione (an dell'esecuzione), la seconda è lo strumento per contestare la regolarità formale del titolo, del precetto e dei singoli atti esecutivi
(quomodo). Sono legittimati a proporre opposizione all'esecuzione coloro che hanno interesse a contestare il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata. È pertanto legittimato all'opposizione il debitore esecutato e il terzo possessore o detentore del bene sottoposto ad esecuzione. L'opposizione può avere ad oggetto l'esistenza del titolo esecutivo, ma non può tornare sul merito del contenuto del provvedimento che si è ormai formato, per contestarne la fondatezza. E' possibile contestare l'esistenza del titolo esecutivo se ad esempio la sentenza è stata impugnata e riformata con revoca della provvisoria esecutività, e pertanto non ha più validità di titolo esecutivo, oppure se la sentenza non aveva ancora acquisito autorità di giudicato o se il decreto ingiuntivo non era munito di formula esecutiva o non era dotato della provvis oria esecutività, ma non è possibile utilizzare lo strumento dell'opposizione per ridiscutere il contenuto della sentenza o per contestare il contenuto del decreto ingiuntivo. Costituisce motivo di opposizione all'esecuzione anche il caso della cartella esattoriale iscritta a ruolo in mancanza di notifica della stessa, oppure , come nell'ipotesi in esame, in caso di prescrizione del diritto sotteso intervenuta dopo la formazione del titolo esecutivo.
5.3 Parte attrice ha più volte affermato nel corso del giudizio di aver ricevuto unicamente,
e all'indirizzo corretto, la notificazione dell'atto di precetto in data 15 aprile 2015 quando Contr il credito vantato da in quanto scaturente dalla sentenza, passata in giudicato, che aveva liquidato il danno, doveva ritenersi interamente estinto per infruttuoso decorso del termine decennale o doveva ritenersi parzialmente estinto, ma la questione non cambia, trattandosi sempre del diritto del creditore di poter procedere all'esecuzione per la soddisfazione integrale o parziale del proprio credito, per intervenuta transazione.
Pertanto, proprio mediante l'opposizione a precetto, di cui parte attrice ha avuto piena conoscenza, si sarebbe dovuto contestare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione per far valere la prescrizione del credito o la sua parziale estinzione . Mentre una volta che il processo esecutivo abbia fatto il suo corso e si sia concluso con l'ordinanza di assegnazione delle somme, deve ritenersi non consentito introdurre un autonomo giudizio per far valere i vizi che avrebbero dovuto trovare cognizione nel particolare processo previsto dall'ordinamento, pena il rischio della vanificazione dei risultati conseguiti dal creditore in virtù del proficuo svolgimento del procedimento esecutivo non opposto.
6. La domanda attorea deve essere, quindi, integralmente rigettata, con conseguente condanna alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte: rigetta la domanda di;
Parte_1 condanna al pagamento delle spese del procedimento in favore di parte Parte_1 convenuta che si liquidano in € 29.073,00 oltre imposte, oneri e accessori come per legge.
Roma, lì 07/09/2024
IL GIUDICE
Dott. Maria Pia De Lorenzo