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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 10/04/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1022/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Fulvia Piro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1022/2021 promossa da:
assistito dall'avv. PALUMBO FERDINANDO, ed elettivamente Parte_1
domiciliato in Indirizzo Telematico
ATTORE/I contro
, Controparte_1
assistito dall'avv. FUSARO ROSARIA, ed elettivamente domiciliato in VIA G.
RUSSO, 6 null 87100 COSENZA
CONVENUTO/I
Svolgimento del processo
Con ricorso per accertamento tecnico preventivo promosso contro il
[...]
, i sigg.ri e Controparte_2 Parte_1
chiedevano disporsi ctu finalizzata all'accertamento e/o alla Parte_2
quantificazione dei danni derivanti dalla rottura di una condotta dell'Acquedotto del
, che attraversa l'area in cui si trova ubicata l'attività commerciale denominata CP_1
pagina 1 di 8 “Autolavaggio Team Zicaro”; il Presidente del Tribunale nominava C.t.u. ,l' ing.
, cui veniva sottoposta il formulato quesito “l'incarico nei termini di cui al Pt_3
ricorso quantificando altresì i danni ed indicando le eventuali opere per il ripristino dello stato dei luoghi”.
L 'ausiliario del Giudice assolveva all'incarico conferitogli, Per quanto riguarda i danni agli impianti, possono essere riconosciuti danni per € 11.754,70 iva compresa.
Bisogna riconoscere e calcolare inoltre,(facendo riferimento agli introiti dichiarati e ai giorni effettivamente necessari), il danno per i giorni di fermo dell'attività lavorativa sia al momento dell'allagamento che quella necessaria per il ripristino totale dell'impiantistica”;
Con ricorso ex art.702 bis c.p.c. notificato in data 12.05.2021, ha Parte_1
chiesto “ l'accoglimento del ricorso e per l'effetto, la condanna del al CP_1
pagamento del compenso spettante al CTU nella causa civile iscritta al n. 5068/2016
R.G. –Decreto di liquidazione n. 1404/2018 per un importo pari a €. 2.438,63 e in subordine, la corresponsione della somma a titolo di risarcimento danni di €. 11.754,70 per come liquidata dal CTU nonché alla integrale rifusione delle spese relative al sostenuto procedimento con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Si costituiva con comparsa di risposta il convenuto
[...]
il quale chiedeva il rigetto del ricorso così Controparte_2
come formulato essendo infondato in fatto e in diritto rilevando in via preliminare l'improcedibilità del ricorso per mancanza di invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita per come previsto dall'art. 3 D.L. n. 132/2014. Nonché spiegava domanda riconvenzionale avente ad oggetto la restituzione della somma di €.
3.764,29 quale spese eseguite dal per il ripristino del piazzale e di cui l'Ente CP_1
ha diritto al risarcimento non avendo mai autorizzato la costruzione dell'opera
In particolare ,l'esperimento del procedimento di negoziazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Il decreto legge n. 132/2014, convertito nella L. pagina 2 di 8 n. 162/2014, in vigore dal 9 febbraio 2015 , ha introdotto l'obbligo di tentare una negoziazione prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere il pagamento – a qualsiasi titolo - di somme inferiori a 50.000 euro, nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, da azionare per il risarcimento del danno derivante da circolazione di veicoli e natanti.
Nel merito , essendo le risultanze della ATP contestate poiché dalla consulenza tecnica d'ufficio non è stato preso in debita considerazione il fatto che il terreno dove è ubicata la condotta idrica è stato espropriato per conto del , Controparte_3
alla Ditta Solima e che l'autolavaggio, costituito dal piazzale è stato costruito, occupando e pavimentando senza nessuna autorizzazione l'area demaniale , pertanto abusivamente.
Riguardo al chiesto pagamento del compenso spettante al CTU la resistente rileva che è lo stesso decreto di liquidazione n. 1404/2018 che testualmente recita” il
Presidente liquida in favore del CTU, per compenso e spese la complessiva somma di €.
2.438,63 ordinando a parti ricorrenti di effettuare il pagamento”.
In applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui la parte che prima della causa chieda l'accertamento tecnico preventivo deve anticiparne le spese, se successivamente la parte non si attiva per iniziare il giudizio di merito, le spese rimangono a suo esclusivo carico;
se invece si attiva e inizia il giudizio di merito, le spese sono considerate alla stregua di spese giudiziali e sono poste a carico della parte che risulterà soccombente nel giudizio, a meno che il Giudice decida per la compensazione( Cass. 7 giugno 2019 n. 15492).
All' udienza del 25 giugno 2021 , il Giudice , sulla base delle difese svolte dalle parti che richiedono un' istruzione non sommaria , ex art. 702 ter c.p.c. mutava il rito fissando l' udienza ex art 183 c.p.c. Esperito il procedimento di negoziazione,
l' attività istruttoria è consistita nell' assunzione della prova testimoniale , acquisita la documentazione versata in atti . La causa veniva trattenuta in decisione all' pagina 3 di 8 udienza del 21 febbraio 2024 senz 'alcun altro approfondimento istruttorio , previa concessione dei termini di cui all' art. 190 del c.p.c. e rimessa sul ruolo con ordinanza del 22 maggio 2024 nominando C.t.u. al fine accertare ed individuare l'area oggetto di esproprio sulla scorta dei documenti in atti o, se necessario mediante accesso ai pubblici uffici con autorizzazione all'uopo concessa
Verificare se l'autolavaggio sia stato in tutto o in parte costruito su area espropriata.
Conclusa l ' attività istruttoria,la causa veniva introitata a sentenza , previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. come per legge
Motivi della decisione
La domanda è fondata in fatto e diritto e viene accolta per quanto di ragione con rigetto della domanda riconvenzionale
Sono poste a fondamento della decisione le risultanze peritali trasfuse nell' acquisito e nella successiva C.t.u, essendo corroborate da argomentazioni CP_4
tecniche , immuni di censure e illogicità evidenti
L' eventus damni si è verificato “ in data 20 settembre 2016, è accaduto che dalla tubazione del , a causa di una rottura della conduttura idrica, si è avuta una CP_1
gran fuoriuscita d' acqua in pressione, con conseguente allagamento di tutta l'area, compresa la parte antistante l' ingresso sulla SP239 anch' essa allagata. Insieme all' allagamento si è avuto sollevamento della base di cemento che si trova collocata nella parte del terreno vicina. all'ingresso per una superficie di circa mq 300. Inoltre
l'allagamento ha portato con sé su tutta la superficie dell'autolavaggio parecchio fango derivante dai luoghi circostanti e dal terreno scoperchiato. Questo fenomeno ha comportato il ricorso all' allarme e all' emergenza, al blocco delle attività dell'autolavaggio, oltre che l'intervento dei Vigili Urbani del posto e successivamente degli operai del . In seguito è stata prima chiusa la falla del tubo, poi chiusa CP_1
l'erogazione dell'acqua nello stesso, (in seguito oggi anche definitivamente bypassato), pagina 4 di 8 successivamente la parziale pulizia del fango e dello sporco con idranti e ancora dopo la chiusura della falla di cemento e il ripristino dei luoghi con la ripresa delle attività dell'autolavaggio. Tutti questi avvenimenti sono dati per assodati sia dall' evidenza dei fatti, sia dalle testimonianza raccolte, sia dal verbale dei Vigili Urbani, sia da entrambe le parti in causa” (cfr Atp pag. 3 )
All' esito della suesposta ricostruzione,sono state individuate dal nominato c.t.u. ing. , in sede di A.t.p., , due tipologie di danni ,quelli relativi alla Pt_3
pavimentazione ed agli impianti.
Alla sezione “eventuali danni alla pavimentazione” (pag. 6/36 della perizia) si rileva: “In seguito alla rottura idrica, essendo l'acqua in forte pressione, è venuta a saltare completamente una parte della pavimentazione, circa mq 300, subito prontamente ricostruita a cura del . Ad oltre un anno da questo intervento che ha ricostruito CP_1
l'intera parte saltata la pavimentazione stessa tiene, per come verificato durante i sopralluoghi, e non sembra avere in nessun caso offerto ostacoli al transito dei mezzi che vanno all' autolavaggio.
Riguardo i danni agli impianti il Perito, effettua la loro quantificazione , dopo aver specificato ogni singola voce con i corrispondenti prezzi, nella somma pari a
€ 11.754,70 iva compresa
Con riferimento ai chiesti danni , nel ricorso, da fermo dell' autolavaggio, sia relativamente al momento dell'allagamento dovuto alla rottura delle conduttura idrica, che per il periodo necessario al ripristino dell'impiantistica
,l' istanza, non può essere accolta, per difetto di allegazione probatoria( es doc. fiscale attestante il reddito giornaliero dell'autolavaggio) da cui desumersi l' entità del pregiudizio , che non può essere supplita da una liquidazione , in via equitativa.
pagina 5 di 8 Pertanto, la svolta istruttoria ha acclarato la responsabilità del convenuto CP_1
nella causazione dell'evento, essendo peraltro pacifica che era titolare della gestione dell' area, mentre sono stati confutati gli assunti della resistente secondo cui sarebbe stata oggetto di esproprio l'area dove sorge l'autolavaggio e quest' ultimo avrebbe natura abusiva . Invero, la documentazione depositata dal è CP_1
relativa ad una istanza di voltura dell'anno 1969 e un accordo bonario dell'anno 1983
, inoltre, il nominato C.t.u., ing. in risposta ai quesiti formulati ha Per_1
attestato che “Dalla documentazione in atti e da quella acquisita nel corso delle indagini svolte, non è possibile individuare con certezza quale sia l'area che sia stata eventualmente oggetto di esproprio nonchè l'impossibilità di individuare con certezza l'area su cui dovrebbe gravare l'esproprio a favore del Controparte_5
; né risulta possibile stabilire se l'autolavaggio sia stato in tutto o in parte
[...]
costruito su area espropriata. Inoltre, l' ausiliario del giudice ha escluso che l'attività di autolavaggio sia abusiva , per come risulta dalla documentazione in atti costituita dalla dichiarazione di conformità dell'impianto di depurazione delle acque reflue e di autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura del comune di Mongrassano.
Ciò posto deriva il rigetto della chiesta restituzione della somma di €. 3.764,29 quale spese eseguite dal per il ripristino del piazzale e di cui l'Ente avrebbe CP_1
avuto diritto al risarcimento non avendo mai autorizzato la costruzione dell'opera.
Riguardo alla richiesta di pagamento del compenso nella causa civile iscritta al n.
5068/2016 R.G. -giusto Decreto di liquidazione n. 1404/2018 depositato in data
18/07/2018 reso dal Presidente del Tribunale Ordinario di Cosenza, l' onere economico per l' espletamento dell' costituisce un ulteriore danno patrimoniale che CP_4
deve essere ristorato al ricorrente da parte del CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza
P.Q.M.
pagina 6 di 8 Accoglie la domanda e per l'effetto condanna Controparte_1
al pagamento, in favore di , di euro €
[...] Parte_1
11.754,70 iva compresa oltre rivalutazione monetaria dal dì del sinistro (20 settembre
2016)oltre agli interesse compensativi nella misura del tasso legale da calcolarsi sulla somma successivamente e annualmente rivalutata solo con riferimento e a partire da ciascuna annualità e per tutto il periodo della sua indisponibilità con dec. Dalla data del sinistro( 20 settembre 2016 ) e fino alla data di pubblicazione della sentenza;
sulla somma comprensiva così determinata decorrono gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sent. fino all' effettivo soddisfo ( n. 1712 del 1995 ) Parte_4
Condanna al Controparte_1
pagamento delle competenze liquidate nel decreto n.1404/2018 pari ad euro €.
2.438,63 in favore di Parte_1
Rigetta la domanda riconvenzionale
Pone le competenze liquidate in favore dell ' ing. con Controparte_6
decreto del 14/11/2024 definitivamente a carico del
[...]
Controparte_1
Condanna al Controparte_1
pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2540 ,00 per compensi professionali, oltre rimb. Forfettario, i.v.a. , c.p.a. come per legge in favore dell' avv. Ferdinando Palumbo ex art. 93 c.p.c.
Cosenza 10 aprile 2025
Il Giudice
Fulvia Piro
pagina 7 di 8 pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Fulvia Piro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1022/2021 promossa da:
assistito dall'avv. PALUMBO FERDINANDO, ed elettivamente Parte_1
domiciliato in Indirizzo Telematico
ATTORE/I contro
, Controparte_1
assistito dall'avv. FUSARO ROSARIA, ed elettivamente domiciliato in VIA G.
RUSSO, 6 null 87100 COSENZA
CONVENUTO/I
Svolgimento del processo
Con ricorso per accertamento tecnico preventivo promosso contro il
[...]
, i sigg.ri e Controparte_2 Parte_1
chiedevano disporsi ctu finalizzata all'accertamento e/o alla Parte_2
quantificazione dei danni derivanti dalla rottura di una condotta dell'Acquedotto del
, che attraversa l'area in cui si trova ubicata l'attività commerciale denominata CP_1
pagina 1 di 8 “Autolavaggio Team Zicaro”; il Presidente del Tribunale nominava C.t.u. ,l' ing.
, cui veniva sottoposta il formulato quesito “l'incarico nei termini di cui al Pt_3
ricorso quantificando altresì i danni ed indicando le eventuali opere per il ripristino dello stato dei luoghi”.
L 'ausiliario del Giudice assolveva all'incarico conferitogli, Per quanto riguarda i danni agli impianti, possono essere riconosciuti danni per € 11.754,70 iva compresa.
Bisogna riconoscere e calcolare inoltre,(facendo riferimento agli introiti dichiarati e ai giorni effettivamente necessari), il danno per i giorni di fermo dell'attività lavorativa sia al momento dell'allagamento che quella necessaria per il ripristino totale dell'impiantistica”;
Con ricorso ex art.702 bis c.p.c. notificato in data 12.05.2021, ha Parte_1
chiesto “ l'accoglimento del ricorso e per l'effetto, la condanna del al CP_1
pagamento del compenso spettante al CTU nella causa civile iscritta al n. 5068/2016
R.G. –Decreto di liquidazione n. 1404/2018 per un importo pari a €. 2.438,63 e in subordine, la corresponsione della somma a titolo di risarcimento danni di €. 11.754,70 per come liquidata dal CTU nonché alla integrale rifusione delle spese relative al sostenuto procedimento con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Si costituiva con comparsa di risposta il convenuto
[...]
il quale chiedeva il rigetto del ricorso così Controparte_2
come formulato essendo infondato in fatto e in diritto rilevando in via preliminare l'improcedibilità del ricorso per mancanza di invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita per come previsto dall'art. 3 D.L. n. 132/2014. Nonché spiegava domanda riconvenzionale avente ad oggetto la restituzione della somma di €.
3.764,29 quale spese eseguite dal per il ripristino del piazzale e di cui l'Ente CP_1
ha diritto al risarcimento non avendo mai autorizzato la costruzione dell'opera
In particolare ,l'esperimento del procedimento di negoziazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Il decreto legge n. 132/2014, convertito nella L. pagina 2 di 8 n. 162/2014, in vigore dal 9 febbraio 2015 , ha introdotto l'obbligo di tentare una negoziazione prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere il pagamento – a qualsiasi titolo - di somme inferiori a 50.000 euro, nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, da azionare per il risarcimento del danno derivante da circolazione di veicoli e natanti.
Nel merito , essendo le risultanze della ATP contestate poiché dalla consulenza tecnica d'ufficio non è stato preso in debita considerazione il fatto che il terreno dove è ubicata la condotta idrica è stato espropriato per conto del , Controparte_3
alla Ditta Solima e che l'autolavaggio, costituito dal piazzale è stato costruito, occupando e pavimentando senza nessuna autorizzazione l'area demaniale , pertanto abusivamente.
Riguardo al chiesto pagamento del compenso spettante al CTU la resistente rileva che è lo stesso decreto di liquidazione n. 1404/2018 che testualmente recita” il
Presidente liquida in favore del CTU, per compenso e spese la complessiva somma di €.
2.438,63 ordinando a parti ricorrenti di effettuare il pagamento”.
In applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui la parte che prima della causa chieda l'accertamento tecnico preventivo deve anticiparne le spese, se successivamente la parte non si attiva per iniziare il giudizio di merito, le spese rimangono a suo esclusivo carico;
se invece si attiva e inizia il giudizio di merito, le spese sono considerate alla stregua di spese giudiziali e sono poste a carico della parte che risulterà soccombente nel giudizio, a meno che il Giudice decida per la compensazione( Cass. 7 giugno 2019 n. 15492).
All' udienza del 25 giugno 2021 , il Giudice , sulla base delle difese svolte dalle parti che richiedono un' istruzione non sommaria , ex art. 702 ter c.p.c. mutava il rito fissando l' udienza ex art 183 c.p.c. Esperito il procedimento di negoziazione,
l' attività istruttoria è consistita nell' assunzione della prova testimoniale , acquisita la documentazione versata in atti . La causa veniva trattenuta in decisione all' pagina 3 di 8 udienza del 21 febbraio 2024 senz 'alcun altro approfondimento istruttorio , previa concessione dei termini di cui all' art. 190 del c.p.c. e rimessa sul ruolo con ordinanza del 22 maggio 2024 nominando C.t.u. al fine accertare ed individuare l'area oggetto di esproprio sulla scorta dei documenti in atti o, se necessario mediante accesso ai pubblici uffici con autorizzazione all'uopo concessa
Verificare se l'autolavaggio sia stato in tutto o in parte costruito su area espropriata.
Conclusa l ' attività istruttoria,la causa veniva introitata a sentenza , previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. come per legge
Motivi della decisione
La domanda è fondata in fatto e diritto e viene accolta per quanto di ragione con rigetto della domanda riconvenzionale
Sono poste a fondamento della decisione le risultanze peritali trasfuse nell' acquisito e nella successiva C.t.u, essendo corroborate da argomentazioni CP_4
tecniche , immuni di censure e illogicità evidenti
L' eventus damni si è verificato “ in data 20 settembre 2016, è accaduto che dalla tubazione del , a causa di una rottura della conduttura idrica, si è avuta una CP_1
gran fuoriuscita d' acqua in pressione, con conseguente allagamento di tutta l'area, compresa la parte antistante l' ingresso sulla SP239 anch' essa allagata. Insieme all' allagamento si è avuto sollevamento della base di cemento che si trova collocata nella parte del terreno vicina. all'ingresso per una superficie di circa mq 300. Inoltre
l'allagamento ha portato con sé su tutta la superficie dell'autolavaggio parecchio fango derivante dai luoghi circostanti e dal terreno scoperchiato. Questo fenomeno ha comportato il ricorso all' allarme e all' emergenza, al blocco delle attività dell'autolavaggio, oltre che l'intervento dei Vigili Urbani del posto e successivamente degli operai del . In seguito è stata prima chiusa la falla del tubo, poi chiusa CP_1
l'erogazione dell'acqua nello stesso, (in seguito oggi anche definitivamente bypassato), pagina 4 di 8 successivamente la parziale pulizia del fango e dello sporco con idranti e ancora dopo la chiusura della falla di cemento e il ripristino dei luoghi con la ripresa delle attività dell'autolavaggio. Tutti questi avvenimenti sono dati per assodati sia dall' evidenza dei fatti, sia dalle testimonianza raccolte, sia dal verbale dei Vigili Urbani, sia da entrambe le parti in causa” (cfr Atp pag. 3 )
All' esito della suesposta ricostruzione,sono state individuate dal nominato c.t.u. ing. , in sede di A.t.p., , due tipologie di danni ,quelli relativi alla Pt_3
pavimentazione ed agli impianti.
Alla sezione “eventuali danni alla pavimentazione” (pag. 6/36 della perizia) si rileva: “In seguito alla rottura idrica, essendo l'acqua in forte pressione, è venuta a saltare completamente una parte della pavimentazione, circa mq 300, subito prontamente ricostruita a cura del . Ad oltre un anno da questo intervento che ha ricostruito CP_1
l'intera parte saltata la pavimentazione stessa tiene, per come verificato durante i sopralluoghi, e non sembra avere in nessun caso offerto ostacoli al transito dei mezzi che vanno all' autolavaggio.
Riguardo i danni agli impianti il Perito, effettua la loro quantificazione , dopo aver specificato ogni singola voce con i corrispondenti prezzi, nella somma pari a
€ 11.754,70 iva compresa
Con riferimento ai chiesti danni , nel ricorso, da fermo dell' autolavaggio, sia relativamente al momento dell'allagamento dovuto alla rottura delle conduttura idrica, che per il periodo necessario al ripristino dell'impiantistica
,l' istanza, non può essere accolta, per difetto di allegazione probatoria( es doc. fiscale attestante il reddito giornaliero dell'autolavaggio) da cui desumersi l' entità del pregiudizio , che non può essere supplita da una liquidazione , in via equitativa.
pagina 5 di 8 Pertanto, la svolta istruttoria ha acclarato la responsabilità del convenuto CP_1
nella causazione dell'evento, essendo peraltro pacifica che era titolare della gestione dell' area, mentre sono stati confutati gli assunti della resistente secondo cui sarebbe stata oggetto di esproprio l'area dove sorge l'autolavaggio e quest' ultimo avrebbe natura abusiva . Invero, la documentazione depositata dal è CP_1
relativa ad una istanza di voltura dell'anno 1969 e un accordo bonario dell'anno 1983
, inoltre, il nominato C.t.u., ing. in risposta ai quesiti formulati ha Per_1
attestato che “Dalla documentazione in atti e da quella acquisita nel corso delle indagini svolte, non è possibile individuare con certezza quale sia l'area che sia stata eventualmente oggetto di esproprio nonchè l'impossibilità di individuare con certezza l'area su cui dovrebbe gravare l'esproprio a favore del Controparte_5
; né risulta possibile stabilire se l'autolavaggio sia stato in tutto o in parte
[...]
costruito su area espropriata. Inoltre, l' ausiliario del giudice ha escluso che l'attività di autolavaggio sia abusiva , per come risulta dalla documentazione in atti costituita dalla dichiarazione di conformità dell'impianto di depurazione delle acque reflue e di autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura del comune di Mongrassano.
Ciò posto deriva il rigetto della chiesta restituzione della somma di €. 3.764,29 quale spese eseguite dal per il ripristino del piazzale e di cui l'Ente avrebbe CP_1
avuto diritto al risarcimento non avendo mai autorizzato la costruzione dell'opera.
Riguardo alla richiesta di pagamento del compenso nella causa civile iscritta al n.
5068/2016 R.G. -giusto Decreto di liquidazione n. 1404/2018 depositato in data
18/07/2018 reso dal Presidente del Tribunale Ordinario di Cosenza, l' onere economico per l' espletamento dell' costituisce un ulteriore danno patrimoniale che CP_4
deve essere ristorato al ricorrente da parte del CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza
P.Q.M.
pagina 6 di 8 Accoglie la domanda e per l'effetto condanna Controparte_1
al pagamento, in favore di , di euro €
[...] Parte_1
11.754,70 iva compresa oltre rivalutazione monetaria dal dì del sinistro (20 settembre
2016)oltre agli interesse compensativi nella misura del tasso legale da calcolarsi sulla somma successivamente e annualmente rivalutata solo con riferimento e a partire da ciascuna annualità e per tutto il periodo della sua indisponibilità con dec. Dalla data del sinistro( 20 settembre 2016 ) e fino alla data di pubblicazione della sentenza;
sulla somma comprensiva così determinata decorrono gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sent. fino all' effettivo soddisfo ( n. 1712 del 1995 ) Parte_4
Condanna al Controparte_1
pagamento delle competenze liquidate nel decreto n.1404/2018 pari ad euro €.
2.438,63 in favore di Parte_1
Rigetta la domanda riconvenzionale
Pone le competenze liquidate in favore dell ' ing. con Controparte_6
decreto del 14/11/2024 definitivamente a carico del
[...]
Controparte_1
Condanna al Controparte_1
pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2540 ,00 per compensi professionali, oltre rimb. Forfettario, i.v.a. , c.p.a. come per legge in favore dell' avv. Ferdinando Palumbo ex art. 93 c.p.c.
Cosenza 10 aprile 2025
Il Giudice
Fulvia Piro
pagina 7 di 8 pagina 8 di 8