Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15153/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Fulvia De Luca Presidente Relatore dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra indicato promossa da
Parte_1
nata a [...] il [...] codice fiscale C.F._1 con l'avv. GATTO SILVIA come da procura in atti;
ricorrente nei confronti di
Controparte_1
Nato a POZZUOLI il 03/03/1981 codice fiscale C.F._2 con l'avv. PATERA FEDERICA come da procura in atti;
resistente
Atti comunicati al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazione in data 19/1/24
oggetto: regolamentazione responsabilità genitoriale figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
pagina 1 di 16
di parte resistente precisate come da foglio depositato in via telematica in data 29/9/24
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 12.04.2023 ha chiesto al Tribunale adito la regolamentazione Parte_1 dell'esercizio della responsabilità genitoriale con riguardo al figlio nato il [...] dalla relazione Per_1
con riconosciuto da entrambi, con richiesta di ordine di protezione contro gli abusi Controparte_1
familiari ex artt. 473 -bis 69 e 473-bis 70 c.p.c. e/o istanza di emissione di provvedimenti urgenti e indifferibili ex art. 473 -bis. e 15 c.p.c..
Aperto il sub procedimento con riferimento alla domanda ex art. 473 bis. 69 e ss c.p.c. in data
18.04.2023, il Giudice delegato ha emesso inaudita altera parte l'ordine di protezione richiesto.
In data 2.05.2023 si è costituito nel sub procedimento il resistente.
Sentite le parti personalmente all'udienza del 18/5/23, il Giudice, preso atto della rinuncia agli atti, ha dichiarato l'estinzione del procedimento limitatamente all'ordine di allontanamento e al divieto di avvicinamento nei confronti del minore rinviando per il resto, su istanza delle parti, Persona_2 all'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 18/7/23 già calendarizzata.
In detta udienza, verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo e la tempestiva costituzione del convenuto, ha sentito le parti separatamente.
La parte ricorrente ha dichiarato: “mi riporto e confermo integralmente quanto riferito all'udienza del
09.05.2023, nell'ambito del sub-procedimento cautelare instaurato con ricorso ex artt. 473 bis.69 e ss c.p.c.. Attualmente l'ordine di allontanamento è stato rispettato, ma il resistente mi ostacola in tutto ciò che faccio. Sabato il bambino dopo essere stato con il padre era arrabbiato con me, perché il padre aveva fatto una litigata con l'agente immobiliare che mi aveva fatto vedere la casa. L'agenzia ha confermato che il resistente ha telefonato e ha messo in dubbio la mia possibilità di acquistare la casa.
Ogni volta che sono sola mi impaurisce. il 17 giugno 2023 quando sono andata ad un concerto a San
Siro, avevo la macchina dinanzi all'ospedale San Carlo ed è comparso uno status whatsapp messo dal resistente alle ore 20 con una foto dello stadio e alle 23.30 una frase sullo stato con scritto” com'è pericoloso parcheggiare dinanzi all'ospedale San Carlo. Posso dire che lo stato del resistente non era visibile a mia figlia e ai miei genitori;
penso che il resistente abbia reso visibile lo stato solo a me.
Mercoledì scorso sono andata a vedere una casa da acquistare, ho portato mio figlio che era molto pagina 2 di 16 contento;
lui lo ha raccontato al padre. Il resistente la sera stessa ha pubblicato uno status whatsapp, con le stesse modalità, in cui scriveva che ogni azione fatta avrà la reazione che merita, promettendo che ciò sarebbe avvenuto. Due sabati fa sono andata con i bambini da una amica a mangiare la pizza;
il padre ha chiamato il bambino e gli ha detto che sapeva dove fossi;
il bambino ha chiesto come faceva a saperlo. Io e la mia amica e i suoi tre figli abbiamo assistito alla telefonata Controparte_2
di con il padre. L'assegno unico per maggio e giugno me lo ha girato;
è pari a 309,50 euro. Per_1
prende una pensione di invalidità di circa 300 euro che viene accantonata su un libretto per Per_1
nostra scelta. Ho chiesto al resistente di pagare il 50% delle spese per il centro estivo ma non le ha versate. Sto vivendo dai miei genitori con i miei figli.”
La parte resistente ha dichiarato: “Confermo quanto riferito all'udienza del 9.05.2023, nell'ambito del sub-procedimento cautelare instaurato con ricorso ex artt. 473 bis.69 e ss c.p.c. Il 17 giugno ero andato al concerto di con un'amica; ho pubblicato la frase sulla pericolosità del CP_3
parcheggio, perché ho trovato pericoloso parcheggiare lì ma non era riferita alla ricorrente;
io ho parcheggiato 50 metri più avanti dell'ospedale, sullo spartitraffico del parcheggio San Carlo. Ho messo lo status perché c'erano delle persone che non mi hanno rassicurato. Non potevo sapere che la ricorrente era lì. Anche lo status sulle promesse da mantenere non era riferito alla ricorrente. A me non interessa che lei lo veda. Il mio status è visibile a tutta la rubrica, ad eccezione della figlia della ricorrente che ho eliminato dalla rubrica;
lo stesso vale per altre persone. Ho bloccato la ricorrente sui social, ma non l'ho cancellata dalla rubrica perché è la madre di mio figlio. E' vero che ho telefonato all'agente immobiliare ma solo perché stavo aspettando le chiavi della casa familiare che abbiamo in locazione;
non ho detto nulla sulla capacità reddituale della ricorrente e non mi sono interessato all'acquisto che intende fare la ricorrente. La ricorrente fa illazioni non vere, attaccandosi a qualsiasi cosa per venirmi contro. Pago 250 euro alla mia ex moglie per entrambi i miei figli;
pago
300 euro del mutuo tramite mio padre, l'altro 50% lo paga la mia ex moglie, e verso circa 125 euro in contanti per i miei figli, preciso non è un importo fisso ma dipende dalle esigenze.”
Astenendosi dal tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 473 bis.42, ult. co. c.p.c., il Giudice delegato ha invitato i difensori ad interloquire in ordine alle domande ed alle istanze istruttorie formulate.
Il difensore di parte ricorrente ha insistito nella conferma dell'ordine di protezione emesso nei confronti del resistente e nell'affido esclusivo alla madre del figlio minore, chiedendo che la frequentazione paterna venisse regolamentata con modalità che tutelino la libertà morale e fisica della ricorrente, con la presenza dei nonni paterni e materni per il passaggio del bambino da un genitore all'altro, come attualmente in essere, con i tempi dettagliati in atti. Ha chiesto la quantificazione in Euro 300,00 al pagina 3 di 16 mese del contributo paterno ordinario indiretto al mantenimento del figlio minore, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
assegno unico interamente a favore della madre.
Si è, poi, riportata alle istanze istruttorie avanzate, opponendosi alle richieste avversarie.
Il difensore di parte resistente si è rimesso sulla domanda di conferma del provvedimento emesso ex artt 473 bis.69 e ss c.p.c.; ha insistito nell'affido condiviso del minore, con regolamentazione della frequentazione come da comparsa di costituzione e risposta.
Ha chiesto che il contributo economico al mantenimento del figlio minore venga adeguato alle determinazioni sul collocamento del minore e fissato in Euro 100,00 al mese.
Si è, poi, riportato alle istanze istruttorie avanzate nella comparsa di costituzione.
Il Giudice delegato, a scioglimento della riserva assunta, con ordinanza in data 20 luglio 2023 ha così provveduto:
“Richiamato preliminarmente il decreto reso inaudita altera parte, in data 18 aprile 2023 con cui ha così provveduto:
“Premesso che:
- La ricorrente con ricorso urgente, lamentando condotte aggressive del resistente, Parte_1
ha richiesto pronunciarsi, anche inaudita altera parte, un ordine di protezione, chiedendo che venisse ordinato al resistente di immediatamente cessare le condotte pregiudizievoli poste in essere nei propri confronti e del figlio minore nato il [...], con divieto di avvicinamento ai luoghi da loro Per_1
abitualmente frequentati, quali luogo di lavoro della ricorrente e la scuola del figlio minore, oltre che di (figlia della ricorrente avuta da una precedente relazione ma convivente con il nucleo Per_3
familiare);
- Richiamato il provvedimento in data 14 aprile 2023 con cui è stata fissata udienza al 3 maggio 2023 ore 11.00 ex art. 473 bis 71c. 2 c.p.c.;
- Vista l'istanza urgente depositata in data 17 aprile 2023 in cui parte ricorrente ha reiterato la richiesta di provvedimento inaudita altera parte allegando di aver subito in data 14 aprile 2023 un'aggressione da parte del resistente che, in occasione dell'incontro fissato per riaccompagnare le lanciava con violenza sulla mano destra un mazzo di chiavi Per_1
ferendola, provocando, altresì, il pianto del bambino che assisteva alla scena;
- Rilevato che la ricorrente ha immediatamente sporto la denuncia, integrando le precedenti denunce querele già agli atti del giudizio, e si è recata, su suggerimento dei Carabinieri di Buccinasco intervenuti sul luogo del fatto, in PS come da Verbale di Dimissione del 14/4/21 che reca una prognosi di giorni sette per trauma alla mano destra;
pagina 4 di 16 - Evidenziato che l'ennesimo fatto denunciato dalla ricorrente è prova di una preoccupante escalation di aggressività posta in essere dal resistente nei confronti della ricorrente anche in presenza del figlio minore, con comportamenti ravvicinati nel tempo, indice della incapacità del resistente di controllare la rabbia;
- Osservato che:
-Il provvedimento ex artt. 473 bis 69 e ss c.p.c. è finalizzato ad assicurare la tutela del singolo individuo all'interno del nucleo familiare, garantendo una protezione tempestiva e preventiva rispetto al degenerare delle situazioni interpersonali e non richiedendo affatto che le condotte poste in essere assurgano a rilevanza penale, essendo sufficiente il verificarsi di eventi dannosi all'integrità fisica o morale o alla libertà di un familiare convivente causalmente riconducibile alla condotta dell'altro;
- Le condotte di violenza verbale e da ultimo anche fisica reiterate nel tempo descritte nel ricorso agite nei confronti della ricorrente e del figlio minore costituiscono grave pericolo di pregiudizio alla loro incolumità fisica e morale, anche considerata l'escalation dell'aggressività, con episodi sempre più frequenti e violenti, in un preoccupante contesto di condotte controllanti;
- Ritenuto, pertanto, che l'ennesimo episodio lamentato dalla ricorrente, con manifestazione di aggressività e violenza fisica posta in essere dal resistente, che trova conferma nella documentazione del PS in atti, renda doveroso pronunciare il presente provvedimento inaudita altera parte, soprattutto per il fondato timore che la notifica del ricorso possa aggravare la situazione e sfociare in comportamenti ulteriormente aggressivi del resistente nei confronti della ricorrente e del figlio minore, fatte salve le necessarie ed ulteriori valutazioni all'esito della costituzione del resistente;
Ritenuto, pertanto, che:
- Ricorrono gli estremi per disporre in via d'urgenza, inaudita altera parte ex comma 3 dell'art. 473 bis 71 c.p.c., con ordine per il resistente di immediatamente cessare la condotta pregiudizievole e di divieto di avvicinamento alla ricorrente ed al figlio minore oltre che alla minore , ed ai Per_1 Per_3
luoghi abitualmente frequentati dagli stessi;
Nelle more della fissazione dell'udienza debba essere indicato in anni uno il termine di durata del presente ordine di protezione;
P.Q.M.
visti gli artt. 473 bis 69 e ss c.p.c, deliberando IN VIA PROVVISORIA ED URGENTE E CON
EFFETTO IMMEDIATO
ORDINA al resistente Controparte_1
pagina 5 di 16 -la cessazione della condotta pregiudizievole nei confronti della moglie, del figlio minore nato il Per_1
28/2/17, e della minore , nata il [...]; Per_3
-di non avvicinarsi alla ricorrente , al figlio minore ed alla minore , ed Parte_1 Per_1 Per_3
ai luoghi abitualmente frequentati dagli stessi in particolare:
a. alla casa dei genitori della ricorrente sita in Buccinasco, via Garibaldi n. 2 (attuale dimora della ricorrente e dei figli);
b. alla scuola frequentata dal figlio e dalla minore;
Per_1 Per_3
c. ai luoghi di lavoro della ricorrente (negozio di parrucchiere in Corsico via Mazzini n. 34);
ORDINA che al presente provvedimento venga data immediata esecuzione con l'ausilio della Forza Pubblica, individuata nella Stazione dei Carabinieri di Trezzano sul Naviglio, con facoltà di subdelega ad altra
Autorità di Polizia Giudiziaria, il quale provvederà a notificare all'intimato il presente provvedimento e il ricorso ex art. 473 bis 14 e ss c.p.c. e art. 473 bis 69 e ss c.p.c.;
INDICA in anni UNO (dalla notifica) la durata del presente ordine di protezione, salva eventuale proroga;
visto l'art. 473 bis 71 comma 3 c.p.c.
FISSA
l'udienza del 3 MAGGIO 2023 ore 11.00 per la conferma, modifica o revoca del provvedimento
ASSEGNA
a parte ricorrente termine sino al 26 APRILE 2023 per la notifica del ricorso e del presente decreto con l'ausilio della Polizia Giudiziaria (Stazione dei Carabinieri di Trezzano sul Naviglio) con facoltà di subdelega ad altra autorità di PG), come sopra specificato.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente del presente decreto alla parte ricorrente ed alla Stazione dei Carabinieri di Trezzano sul Naviglio sopra indicata, con facoltà su subdelega.”;
Visti gli esiti dell'udienza del 18 maggio 2023 nel corso della quale le parti, assistite dai rispettivi difensori, hanno rinunciato agli atti del giudizio limitatamente all'ordine di allontanamento ed al divieto di avvicinamento al minore ed il Giudice ha dichiarato estinto il procedimento in Per_1 relazione all'ordine di protezione dei confronti del minore medesimo;
rilevato che nel corso dell'udienza del 18 maggio 2023 le parti, assistite dai rispettivi difensori, hanno concordato modalità di frequentazione padre-figlio, con indicazione di specifiche cautele volte ad evitare qualsiasi contatto tra la ricorrente ed il resistente, chiedendo concordemente, impregiudicato ogni diritto, il rinvio dell'udienza al 18 luglio 2023; ciò per consentire la trattazione unitaria del pagina 6 di 16 procedimento ex art. 473 bis .69 e ss con il procedimento instaurato su ricorso della ricorrente per la regolamentazione della responsabilità genitoriale delle parti;
visti gli esiti dell'udienza del 18 luglio 2023; sentite le parti ed i rispettivi difensori;
rilevato che parte ricorrente ha insistito per la conferma dell'ordine di protezione reso inaudita altera parte sopra riportato, mentre il difensore di parte resistente, nulla specificamente opponendo, si è rimessa alle valutazioni e determinazioni del Tribunale;
rilevato che la ricorrente ha riferito che il resistente continua ad adottare nei propri confronti comportamenti intimidatori e minacciosi, interferendo nella sua vita privata, seppur con modalità differenti da quelle attuate anteriormente all'emissione dell'ordine di protezione;
rilevato, in particolare, che la ricorrente ha espressamente riferito che “…Attualmente l'ordine di allontanamento è stato rispettato, ma il resistente mi ostacola in tutto ciò che faccio. Sabato il bambino dopo essere stato con il padre era arrabbiato con me, perché il padre aveva fatto una litigata con l'agente immobiliare che mi aveva fatto vedere la casa. L'agenzia ha confermato che il resistente ha telefonato e ha messo in dubbio la mia possibilità di acquistare la casa. Ogni volta che sono sola mi impaurisce. il 17 giugno 2023 quando sono andata ad un concerto a San Siro, avevo la macchina dinanzi all'ospedale San Carlo ed è comparso uno status whatsapp messo dal resistente alle ore 20 con una foto dello stadio e alle 23.30 una frase sullo stato con scritto” com'è pericoloso parcheggiare dinanzi all'ospedale San Carlo. Posso dire che lo stato del resistente non era visibile a mia figlia e ai miei genitori;
penso che il resistente abbia reso visibile lo stato solo a me. Mercoledì scorso sono andata a vedere una casa da acquistare, ho portato mio figlio che era molto contento;
lui lo ha raccontato al padre. Il resistente la sera stessa ha pubblicato uno status whatsapp, con le stesse modalità, in cui scriveva che ogni azione fatta avrà la reazione che merita, promettendo che ciò sarebbe avvenuto. Due sabati fa sono andata con i bambini da una amica a mangiare la pizza;
il padre ha chiamato il bambino e gli ha detto che sapeva dove fossi;
il bambino ha chiesto come faceva a saperlo. Io e la mia amica e i suoi tre figli abbiamo assistito alla telefonata di Controparte_2 Per_1 con il padre…”; rilevato che il resistente non ha negato la pubblicazione sullo stato di whatsapp delle frasi riferite dalla ricorrente di cui alla documentazione allegata, né di essersi rivolto all'agente immobiliare già contattato dalla ricorrente per la ricerca di una casa da acquistare, fornendo giustificazioni che non appaiono credibili alla luce dei comportamenti intimidatori, minacciosi e controllanti assunti dal resistente e posti alla base dell'ordine di protezione reso inaudita altera parte e, comunque, sforniti di qualsivoglia supporto probatorio;
pagina 7 di 16 evidenziato, dunque, che il resistente, seppur con le differenti modalità riferite e documentate dalla ricorrente, continua a porre in essere condotte intimidatorie e minacciose nei confronti della ricorrente, potenzialmente pregiudizievoli per l'integrità fisica e morale della ricorrente;
ritenuto, dunque, che, in ragione della gravità delle condotte poste in essere dal resistente nei confronti della ricorrente, complessivamente valutate alla luce delle condotte pregresse anche di violenza fisica così come documentate dal certificato di PS in atti, di confermare l'ordine di protezione nei confronti della ricorrente, indicando in mesi nove decorrenti dalla data del decreto reso inaudita altera parte la durata dell'ordine; viste le domande formulate dalle parti come precisate all'udienza del 18 luglio 2023;
ritenuto che
in ragione della preoccupante situazione del nucleo familiare in oggetto, debbano essere urgentemente attivati i Servizi Sociali per la presa in carico del nucleo familiare, con avvio di interventi di sostegno in favore dei genitori ed eventualmente, over ritenuto necessario o anche solo opportuno, nell'interesse del minore con delega di accurata indagine psicosociale;
Per_1
ritenuto che, nelle more degli accertamenti delegati, considerata la gravità delle condotte poste in essere dal resistente nei confronti della ricorrente, indice di non sufficienti competenze genitoriali quanto meno sotto il profilo della capacità di tutelare e preservare il minore dal conflitto evitando di coinvolgerlo in dinamiche disfunzionali e di sottoporlo a violenza assistita, nell'interesse del minore medesimo, debba essere disposto il suo affidamento esclusivo alla madre che ha mostrato adeguate competenze genitoriali nella cura e nella gestione dello stesso;
ritenuto, altresì, di mantenere il minore collocato presso la madre e di regolamentare, fino alla presa in carico del nucleo ed all'attivazione dei Servizi Sociale, la frequentazione paterna con i seguenti tempi e modalità: con l'ausilio dei nonni materni o paterni che preleveranno e riaccompagneranno il minore, al fine di evitare qualsivoglia contatto tra la ricorrente ed il resistente, il minore trascorrerà con il padre, compatibilmente con i turni di lavoro dello stesso, da comunicarsi periodicamente alla difesa della ricorrente non appena disponibili, due pomeriggi a settimana, prelevandolo dal centro estivo frequentato e/o dalla scuola e/o dalla casa materna ed ivi riaccompagnandolo entro le ore
20.30; il sabato o la domenica, dalle ore 11.00 alle ore 20.30; delegando sin d'ora i Servizi Sociali a regolamentare la frequentazione paterna con le modalità ed i tempi maggiormente rispondenti all'interesse del minore, in una prima fase, anche con avvio di un intervento di educativa domiciliare;
riservata, comunque, ogni diversa valutazione e determinazione all'esito degli accertamenti di seguito delegati ai Servizi Sociali;
considerata la situazione reddituale della ricorrente come risultante dalla documentazione in atti (vedi
PF 2022 dal quale risulta un reddito imponibile di Euro 25.866,00);
pagina 8 di 16 rilevato che il minore percepisce una pensione di invalidità di Euro 300,00 circa al mese;
rilevato che, allo stato, la ricorrente non sopporta oneri abitativi in quanto vive a casa dei di lei genitori;
rilevato che il resistente risulta godere di un reddito annuo lordo di Euro 26552,00 (CU2023);
rilevato che dalla busta paga di maggio 2023 risulta che il resistente è gravato da un pignoramento di euro 550,00 e da una trattenuta di Euro 163,00, con un netto in busta di Euro 2201,00;
considerato che
il resistente sopporta un esborso per canone di locazione di Euro 800,00 al mese;
considerato che
non vi è prova del versamento da parte del resistente del contributo al mantenimento dei figli avuti dal precedente matrimonio, che lo stesso resistente ha riferito versare in contanti;
rilevato, altresì, che il mutuo gravante sull'immobile di proprietà esclusiva del resistente è corrisposto dal di lui padre e che, in atti, è depositato il bonifico di un unico versamento annuale asseritamente a titolo di rimborso;
considerato che
, anche in ragione dell'affidamento esclusivo del minore alla madre, la stessa percepirà (come, peraltro, da accordi tra le parti in essere) per intero l'assegno unico;
ritenuti superflui ai fini del decidere, alla luce delle dichiarazioni ed allegazioni delle stese, anche considerati gli incarichi delegati ai Servizi Sociali, i capitoli di prova orale articolati dalle parti;
P.Q.M.
1) CONFERMA il provvedimento emesso in data 18.04.2023, nella parte in cui ordina al resistente la cessazione della condotta pregiudizievole e il divieto di avvicinamento alla ricorrente e alla minore
; Per_3
2) Indica in mesi nove decorrenti dalla data del decreto reso inaudita altera parte la durata dell'ordine;
3) ADOTTA i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti anche istruttori:
- AFFIDA il minore nato il [...], in [...] esclusiva alla madre presso la quale rimarrà Per_1
collocato, anche ai fini della residenza anagrafica nella abitazione dei nonni materni in Buccinasco via Garibaldi n. 2;
- DISPONE che i Servizi Sociali del Comune di Buccinasco, in collaborazione con quelli del Comune di Trezzano sul Naviglio, prendano in carico il nucleo familiare in oggetto e svolgano un'accurata indagine psico-sociale sul nucleo familiare, con attento monitoraggio delle condizioni di benessere psico-fisico del figlio minore e della qualità delle relazioni con entrambi i genitori, avviando in favore dei genitori e del minore i seguenti interventi: interventi di sostegno alla genitorialità e, ove ritenuto pagina 9 di 16 necessario, di sostegno psicologico per i genitori medesimi e per il minore;
intervento di educativa domiciliare in contesto paterno e materno;
- DISPONE che la frequentazione paterna avvenga con i seguenti tempi e modalità fino alla presa in carico del nucleo ed all'attivazione dei Servizi Sociale: con l'ausilio dei nonni materni o paterni che preleveranno e riaccompagneranno il minore, al fine di evitare qualsivoglia contatto tra la ricorrente ed il resistente, il minore trascorrerà con il padre, compatibilmente con i turni di lavoro dello stesso, da comunicarsi periodicamente alla difesa della ricorrente non appena disponibili, due pomeriggi a settimana, prelevandolo dal centro estivo frequentato e/o dalla scuola e/o dalla casa materna ed ivi riaccompagnandolo entro le ore 20.30; il sabato o la domenica, dalle ore 11.00 alle ore 20.30; delegando sin d'ora i Servizi Sociali a regolamentare la frequentazione paterna con le modalità ed i tempi maggiormente rispondenti all'interesse del minore, in una prima fase, anche con avvio di un intervento di educativa domiciliare;
- PONE a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità di luglio 2023, la somma di Euro 150,00 mensili a titolo di contributo ordinario per il mantenimento della prole da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione luglio 2024), oltre al 50% delle spese straordinarie di cui alle Linee Guida della Corte di
Appello di Milano del 14.11.2017, da intendersi qui integralmente richiamate;
- Dispone che l'assegno unico venga interamente percepito dalla madre con obbligo del padre del versamento alla madre ove dal padre direttamente percepito;
- DISPONE che i Servizi Sociali del Comune di Buccinasco, in collaborazione con quelli del Comune di Trezzano sul Naviglio, trasmettano al Tribunale entro il 30 novembre 2023 una relazione sugli accertamenti ed interventi delegati, fornendo tutti gli elementi utili alla valutazione delle competenze genitoriali delle parti ed all'individuazione del regime di affidamento, collocamento e regolamentazione della frequentazione del genitore non collocatario prevalente maggiormente rispondenti all'interesse del minore;
nonché segnalando a questa AG ogni situazione di pregiudizio per il minore che ne richieda l'intervento;
- invita le parti ad attenersi alle indicazioni fornite dai Servizi collaborando attivamente con gli stessi, avvertendoli che in caso di comportamenti pregiudizievoli per il minore potranno essere adottati provvedimenti ulteriormente limitativi della responsabilità genitoriale di una o di entrambe;
- ASSEGNA alle parti termine sino al 15.12.2023 per il deposito di memorie difensive sulle relazioni trasmesse dai Servizi Sociali;
pagina 10 di 16 - Rigetta le istanze di prova orale articolate dalle parti;
- RINVIA per esame ed ulteriore trattazione all'udienza del 19 dicembre 2023 ore 12.30”.
In data 29/11/23 i Servizi Sociali del comune di Buccinasco hanno depositato la relazione sugli accertamenti ed interventi delegati nei confronti della ricorrente.
All'udienza del 19/12/23, il Giudice delegato, stante lo spostamento di residenza del resistente, ha dato incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti per il comune di Ozzero di effettuare gli accertamenti e interventi delegati con riferimento al resistente medesimo, assegnando termine per trasmettere relazione di aggiornamento entro il 15/5/24; ha, inoltre, assegnato alle parti termine fino al
31/5/24 per il deposito di note di osservazione alla relazione dei Servizi Sociali rinviando all'udienza del 19/6/24 sostituita ex art. 127 ter c.p.c..
Rispettivamente in data 14/5/24 e 15/5/24 i Servizi Sociali di Ozzero e di Buccinasco hanno depositato le relazioni richieste.
Con provvedimento del 19/6/24, il Giudice delegato, lette le relazioni dei Servizi Sociali e le note di trattazione scritte depositate dai difensori delle parti, ha fissato udienza di remissione della causa in decisione al 27/11/24 - udienza sostituita con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. - assegnando alle parti i termini ex art. 473 bis 28 c.p.c..
I difensori delle parti hanno precisato le conclusioni e depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati.
Con ordinanza del 27/11/24, viste le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex art.473 bis. 28
c.p.c., il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024.
Sulla responsabilità genitoriale
Dalle risultanze del giudizio emerge la piena adeguatezza genitoriale della madre che si occupa nella quotidianità della cura e gestione del figlio minore.
La ricorrente si è mostrata collaborante con i Servizi Sociali e non risulta aver posto in essere comportamenti ostacolanti la relazione padre-figlio.
Al contrario, come risulta dalla relazione dei Servizi Sociali del Comune di Buccinasco, la stessa, riconoscendo il legame esistente tra ed il padre, ha in più occasioni richiesto la più attiva Per_1
partecipazione del resistente nella gestione quotidiana degli impegni del minore, soprattutto di carattere sanitario, e la regolamentazione di un'ampia frequentazione paterna, anche nel periodo estivo;
ciò con l'obiettivo di ricostruire con l'ex compagno un canale di dialogo ed una collaborazione funzionale e sintonizzata sui bisogni del minore.
pagina 11 di 16 La frequentazione paterna è stata progressivamente ampliata.
Dal momento della presa in carico del nucleo familiare, superate le modalità inizialmente concordate tra le parti, il padre trascorre con il figlio un pomeriggio a settimana, il martedì o il giovedì, con pernottamento e riaccompagnamento a scuola il giorno seguente, oltre a we alternati.
L'introduzione del pomeriggio del giovedì è connessa alla necessità di accompagnare presso il Per_1
Centro Sacra Famiglia di Cesano Boscone per le terapie in atto.
Il resistente, dunque, anche su richiesta della ricorrente di supporto nella gestione di accompagna Per_1
regolarmente il figlio minore.
Permangono difficoltà organizzative legate al lavoro su turni effettuato dal resistente, anche se le parti hanno mostrato maggiore capacità di prendere accordi diretti.
Il resistente, dunque, ha mostrato adeguate competenze sotto il profilo dell'accudimento del minore.
Reputa, tuttavia, il Tribunale che non sussistano, allo stato, i presupposti per l'affidamento condiviso del figlio minore.
Nei colloqui avuti con gli operatori dei Servizi Sociali il resistente non ha mostrato di aver compreso la gravità dei suoi comportamenti ed il pregiudizio per il figlio minore.
Le condotte violente, intimidatorie, minacciose, svalutanti e controllanti che risultano essere state poste in essere dal resistente, in ragione delle quali e per tutte le motivazioni indicate nei provvedimenti sopra riportati che si richiamano integralmente è stato emesso inaudita altera parte e confermato l'ordine di protezione nei confronti della ricorrente- indipendente dalla loro rilevanza penale e dall'esito del procedimento penale nei confronti del resistente (è agli atti l'avviso di conclusioni delle indagini ex art. 415 bis. c.p.p. datato 17/5/23 del procedimento penale pendente nei confronti di
[...]
indagato dei reati previsti e puniti dagli artt. 572 c. 2 c.p. e 585, 582, 576 c. 1 n. 5, 577 c. 2 CP_1
c.p..)- sono indice dell'incapacità del di controllare le emozioni, con reazioni di discontrollo CP_1
anche alla presenza del figlio minore ed evidenti carenze di competenze genitoriali sotto il profilo della capacità di tutelarlo e preservarlo da episodi di violenza assistita, nonché di promuovere e salvaguardare la figura genitoriale dell'altro.
Reputa, pertanto, il Collegio di confermare il regime di responsabilità genitoriale disposto dal Giudice delegato nei provvedimenti temporanei ed urgenti sopra richiamati.
Detto regime - in ragione delle difficoltà relazionali esistenti tra i genitori, soprattutto a causa delle dolorose vicende che hanno caratterizzato la fine della loro relazione, con gravi comportamenti del resistente così come sopra descritti, nonché delle carenze genitoriali riscontrate in capo al resistente medesime- è quello maggiormente tutelante per il figlio minore ed è l'unico, allo stato, effettivamente praticabile.
pagina 12 di 16 Le difficoltà di organizzazione e di gestione del figlio minore che necessita, in ragione del suo quadro clinico, di regolarità, prevedibilità e stabilità, sono causa di tensioni tra le parti che, allo stato, non sono in grado di gestire.
A tutela del minore e con l'obiettivo di attenuare le criticità esistenti, oltre che di preservare la continuità della relazione con il padre, reputa il Collegio necessario disporre la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi sotto il profilo della regolamentazione dei tempi e modalità della frequentazione padre figlio interamente demandata ai Servizi Sociali come in dispositivo.
Le criticità sopra descritte impongono la conferma della presa in carico del nucleo familiare e l'attivazione degli interventi di supporto dettagliati in dispositivo.
Ciò al fine di monitorare le condizioni di benessere psicofisico del figlio minore, la qualità delle relazioni all'interno del nucleo familiare, la qualità della relazione tra il minore e ciascun genitore, nonché di supportare i genitori nell'elaborazione dei propri vissuti e nell'esercizio delle loro funzioni, nell'interesse prioritario di Per_1
In particolare, sostegno alla genitorialità e psicologico con l'obiettivo di sostenere la ricorrente nella ricostruzione di un canale di comunicazione con il resistente funzionale ai bisogni del figlio, oltre che nell'elaborazione e superamento dei dolorosi vissuti legati alla vicenda separativa con l'ex compagno.
Quanto al resistente, sostegno alla genitorialità, psicologico ed intervento educativo domiciliare, con l'obiettivo della presa di coscienza della gravità delle condotte poste in essere- lo si ripete, indipendentemente dalla rilevanza penale delle stesse- e della rielaborazione dei propri vissuti, oltre che con l'obiettivo dell'acquisizione di competenze genitoriali più mature e strutturate, sia con riferimento alla capacità di tutelare il figlio minore, che alla possibilità di ricostruire con la ricorrente una relazione genitoriale focalizzata sui bisogni del figlio, salvaguardandone e promuovendone la figura genitoriale.
Sul contributo al mantenimento della prole
Osserva il Tribunale che non risultano elementi di novità in merito alla situazione reddituale e patrimoniale delle parti.
La ricorrente è oggi onerata del mutuo della casa in cui vive con il minore per complessivi Euro 650,00 al mese.
La frequentazione paterna si ampliata- we alternati oltre ad un giorno infrasettimanale con pernottamento- con i seguenti oneri di mantenimento diretto a carico del padre.
In ragione di quanto sopra, richiamata l'ordinanza del 20/7/23, considerate le esigenze di vita e di formazione del figlio minore, il contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto del minore va pagina 13 di 16 riquantificato in Euro 200,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui alla Linee Guida della Corte di Appello di Milano del 14/11/17 riportate in dispositivo.
L'assegno unico deve essere integralmente percepito dalla madre, affidatario esclusivo del figlio minore.
Sulle spese di lite
In applicazione del principio della soccombenza, considerata la soccombenza del resistente in relazione al sub procedimento, la prevalente soccombenza sulla domanda di affidamento del minore e la parziale soccombenza reciproca in punto contributo al mantenimento della prole, va Controparte_1
condannato a rifondere a i due terzi delle spese di lite liquidate per tale quota in Euro Parte_1
5066,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, iva e c.p.a, con compensazione del restante terzo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) Conferma l'affidamento del minore nato il [...], in [...] esclusiva alla madre presso la Per_1
quale rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, nella abitazione di Corsico, via Fiume
n. 38;
2) Limita la responsabilità genitoriale di entrambi con riferimento alla regolamentazione della frequentazione paterna, delegando ai Servizi Sociali del Comune di Corsico detta regolamentazione- attualmente a we alternati oltre ad un giorno infrasettimanale con pernottamento-con le modalità ed i tempi maggiormente rispondenti all'interesse del minore, tenuto conto degli impegni lavorativi dei genitori;
3) Dispone che previo passaggio di consegna dal Comune di Buccinasco, i Servizi Sociali del Comune di Corsico, in collaborazione con quelli del Comune di Ozzero e con i Servizi Specialistici territorialmente competenti, ciascuno per quanto di competenza, mantengano la presa in carico il nucleo familiare in oggetto, con attento monitoraggio delle condizioni di benessere psico-fisico del figlio minore e della qualità delle relazioni all'interno del nucleo familiare, della qualità delle relazioni del minore con entrambi i genitori, segnalando alla Procura della Repubblica preso il Tribunale per i
Minorenni di Milano ogni situazione di pregiudizio per il minore che richieda l'intervento della A.G.;
pagina 14 di 16 4) Dispone che i Servizi Sociali del Comune di Corsico, in collaborazione con quelli del Comune di
Ozzero e con i Servizi Specialistici territorialmente competenti, ciascuno per quanto di competenza, avviino in favore dei genitori e del minore i seguenti interventi:
-interventi di sostegno alla genitorialità e psicologico in favore dei genitori con gli obiettivi indicati in parte motiva;
-intervento di educativa domiciliare in contesto paterno con gli obiettivi indicati in parte motiva;
-interventi di supporto psicologi/psicoterapico in favore del minore ove necessario o anche solo opportuno in aggiunta alle terapie già in atto in favore del medesimo;
5) invita le parti ad attenersi alle indicazioni fornite dai Servizi collaborando attivamente con gli stessi, avvertendoli che in caso di comportamenti pregiudizievoli per il minore potranno essere adottati provvedimenti ulteriormente limitativi della responsabilità genitoriale di una o di entrambe;
6) Pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza, la somma di Euro 200,00 mensili a titolo di contributo ordinario per il mantenimento della prole da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione dicembre 2025), oltre al 50% delle spese straordinarie di cui alle Linee
Guida della Corte di Appello di Milano del 14.11.2017, di seguito riportate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
pagina 15 di 16 f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7) Dispone che l'assegno unico venga interamente percepito dalla madre con obbligo del padre del versamento alla madre ove dal padre direttamente percepito;
8) Condanna va condannato a rifondere a i due terzi delle spese di lite Controparte_1 Parte_1
liquidate per tale quota in Euro 5066,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, iva e c.p.a, con compensazione del restante terzo.
SENTENZA immediatamente esecutiva ex lege.
Si comunichi alle parti ed ai Servizi Sociali del Comune di Corsico e di Ozzero.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, in data 18 dicembre 2024
IL PRESIDENTE REL. EST.
dott.ssa Fulvia De Luca
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