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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 25/02/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2714/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Prima sezione volontaria giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone delle seguenti magistrate:
Gaia Muscato Presidente relatrice
Ilenia Micciché Giudice
Elena Stramaccioni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di volontaria giurisdizione iscritto al n. 2714/2024 v.g.
promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. ANTONIO POLENZANI, giusta procura su foglio C.F._2 separato e congiunto mediante strumenti informatici al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliati in
VIA A. Blasi 32 06129 PERUGIA ITALIA presso il difensore avv. ANTONIO POLENZANI
ADOTTANTI nei confronti di
(C.F. Controparte_1 C.F._3
ADOTTANDA
e con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero conclusioni delle parti: per il ricorrente: come da ricorso;
per il P.M.: Visto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Nel ricorso depositato il 20/03/2024 i coniugi e Parte_1 Parte_2 hanno esposto: di non avere discendenti e di volere adottare la nipote Controparte_1
, la quale era stata loro affidata dal padre (con provvedimento di delega volontaria della patria
[...] potestà del giorno 11.10.2010) e di cui si occupavano da circa 14 anni;
che la nipote aveva regolare permesso di soggiorno;
che sussistevano tutti i presupposti di legge per pronunciare la chiesta adozione e non vi era alcun impedimento.
Al ricorso veniva allegata la necessaria documentazione.
All'udienza del 30.9.2024, fissata per la comparizione, comparivano personalmente gli istanti, l'adottanda e i genitori di quest'ultima; adottanti e adottanda manifestavano il consenso all'adozione; i genitori dell'adottanda, e , prestavano l'assenso. CP_2 Persona_1
pagina 1 di 2 La causa veniva rinviata per un'integrazione documentale e quindi rimessa alla decisione del collegio.
La richiesta di adozione è fondata e merita accoglimento.
Osserva il collegio come siano integrati, nella fattispecie, tutti i presupposti previsti dagli artt. 291 e segg.
c.c. per disporre la chiesta adozione.
Dalla documentazione allegata al ricorso emerge infatti che gli istanti (nato il Parte_1
22.8.1977) e (nata il 15.121987), coniugati fra loro e senza figli, hanno entrambi Parte_2 superato il trentacinquesimo anno di età e superano di oltre diciotto anni l'età dell'adottanda, nata nel 2005.
Inoltre, in udienza gli adottanti ha confermato la loro volontà di procedere all'adozione ed hanno riferito di essere giunti a tale determinazione in ragione di motivi affettivi che li legano all'adottanda, la quale, oltre a essere legata loro da vincoli di parentela (in quanto nipote), ha vissuto con loro dall'età di otto anni.
Seppur noto, va ricordato che l'adozione di maggiorenne presuppone la verifica del requisito della convenienza che in tanto sussiste in quanto l'interesse dell'adottando trovi un'effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti dei richiedenti.
Le circostanze illustrate, ed in particolare le dichiarazioni rese dalle parti, costituiscono positivo riscontro alla situazione prospettata in ricorso.
Non è allora che dubbio che l'adozione – con il consenso delle persone che devono prestarlo – sia utile nell'interesse dell'adottanda, che potrà così vedere consolidato e formalizzato un legame affettivo con gli zii e , senza che ciò possa pregiudicare il legame esistente Parte_1 Parte_2 con la famiglia di origine, composta dai genitori.
Alla luce di quanto evidenziato, in accoglimento dell'istanza avanzata con il ricorso, va disposta l'adozione da parte dei ricorrenti di , con conseguente ordine alla cancelleria di Controparte_1 procedere agli incombenti di pubblicità della presente sentenza, ai sensi dell'art. 314 c.c.
Deve infine disporsi che aggiunga al proprio il cognome degli adottanti, Controparte_1 posponendolo, come da lei richiesto, giusta la previsione contenuta nell'art. 299 co. 1 c.c., come risultante alla luce della pronuncia di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 135/2023. L'adottanda si chiamerà dunque . Persona_2
Nulla in punto di spese attesa la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla richiesta di cui in epigrafe: dispone l'adozione di , nata a [...] il Controparte_1
9.6.2005, da parte di , nato a [...] il [...] e di Parte_1 Parte_2
, nata a [...] il [...];
[...]
Dispone che l'adottanda assuma il cognome “ ”, posponendolo al proprio, sì da chiamarsi Parte_1
. Persona_2
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e ogni altro incombente di cui all'art. 314 c.c., nei termini di legge.
Nulla sulle spese.
Perugia, 25 febbraio 2025
La presidente relatrice
Gaia Muscato
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Prima sezione volontaria giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone delle seguenti magistrate:
Gaia Muscato Presidente relatrice
Ilenia Micciché Giudice
Elena Stramaccioni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di volontaria giurisdizione iscritto al n. 2714/2024 v.g.
promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. ANTONIO POLENZANI, giusta procura su foglio C.F._2 separato e congiunto mediante strumenti informatici al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliati in
VIA A. Blasi 32 06129 PERUGIA ITALIA presso il difensore avv. ANTONIO POLENZANI
ADOTTANTI nei confronti di
(C.F. Controparte_1 C.F._3
ADOTTANDA
e con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero conclusioni delle parti: per il ricorrente: come da ricorso;
per il P.M.: Visto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Nel ricorso depositato il 20/03/2024 i coniugi e Parte_1 Parte_2 hanno esposto: di non avere discendenti e di volere adottare la nipote Controparte_1
, la quale era stata loro affidata dal padre (con provvedimento di delega volontaria della patria
[...] potestà del giorno 11.10.2010) e di cui si occupavano da circa 14 anni;
che la nipote aveva regolare permesso di soggiorno;
che sussistevano tutti i presupposti di legge per pronunciare la chiesta adozione e non vi era alcun impedimento.
Al ricorso veniva allegata la necessaria documentazione.
All'udienza del 30.9.2024, fissata per la comparizione, comparivano personalmente gli istanti, l'adottanda e i genitori di quest'ultima; adottanti e adottanda manifestavano il consenso all'adozione; i genitori dell'adottanda, e , prestavano l'assenso. CP_2 Persona_1
pagina 1 di 2 La causa veniva rinviata per un'integrazione documentale e quindi rimessa alla decisione del collegio.
La richiesta di adozione è fondata e merita accoglimento.
Osserva il collegio come siano integrati, nella fattispecie, tutti i presupposti previsti dagli artt. 291 e segg.
c.c. per disporre la chiesta adozione.
Dalla documentazione allegata al ricorso emerge infatti che gli istanti (nato il Parte_1
22.8.1977) e (nata il 15.121987), coniugati fra loro e senza figli, hanno entrambi Parte_2 superato il trentacinquesimo anno di età e superano di oltre diciotto anni l'età dell'adottanda, nata nel 2005.
Inoltre, in udienza gli adottanti ha confermato la loro volontà di procedere all'adozione ed hanno riferito di essere giunti a tale determinazione in ragione di motivi affettivi che li legano all'adottanda, la quale, oltre a essere legata loro da vincoli di parentela (in quanto nipote), ha vissuto con loro dall'età di otto anni.
Seppur noto, va ricordato che l'adozione di maggiorenne presuppone la verifica del requisito della convenienza che in tanto sussiste in quanto l'interesse dell'adottando trovi un'effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti dei richiedenti.
Le circostanze illustrate, ed in particolare le dichiarazioni rese dalle parti, costituiscono positivo riscontro alla situazione prospettata in ricorso.
Non è allora che dubbio che l'adozione – con il consenso delle persone che devono prestarlo – sia utile nell'interesse dell'adottanda, che potrà così vedere consolidato e formalizzato un legame affettivo con gli zii e , senza che ciò possa pregiudicare il legame esistente Parte_1 Parte_2 con la famiglia di origine, composta dai genitori.
Alla luce di quanto evidenziato, in accoglimento dell'istanza avanzata con il ricorso, va disposta l'adozione da parte dei ricorrenti di , con conseguente ordine alla cancelleria di Controparte_1 procedere agli incombenti di pubblicità della presente sentenza, ai sensi dell'art. 314 c.c.
Deve infine disporsi che aggiunga al proprio il cognome degli adottanti, Controparte_1 posponendolo, come da lei richiesto, giusta la previsione contenuta nell'art. 299 co. 1 c.c., come risultante alla luce della pronuncia di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 135/2023. L'adottanda si chiamerà dunque . Persona_2
Nulla in punto di spese attesa la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla richiesta di cui in epigrafe: dispone l'adozione di , nata a [...] il Controparte_1
9.6.2005, da parte di , nato a [...] il [...] e di Parte_1 Parte_2
, nata a [...] il [...];
[...]
Dispone che l'adottanda assuma il cognome “ ”, posponendolo al proprio, sì da chiamarsi Parte_1
. Persona_2
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e ogni altro incombente di cui all'art. 314 c.c., nei termini di legge.
Nulla sulle spese.
Perugia, 25 febbraio 2025
La presidente relatrice
Gaia Muscato
pagina 2 di 2