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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/02/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 10590/2018 R.G.
RE PUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Sforza, in funzione di Giudice Unico d'appello, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 10590/2018 R.G., avente ad oggetto: lesione personale/appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Bari n. 1086/2018 depositata il 29.05.2018, e notificata il 28.06.2018, vertente tra
, elettivamente domiciliato in Bari, alla via Magna Grecia n. 81/p, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Marco Milillo, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello dell'11.07.2018,
- APPELLANTE - contro
, elettivamente domiciliato in Bari, alla via V. Roppo n. 2/c, presso lo studio Controparte_1 dell'Avv. Filippo Moschetti, dal quale è rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, all'Avv.
Giancarlo Guerra, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello del 4.11.2018,
- APPELLATO -
- CONCLUSIONI DELLE PARTI -
All'esito delle note scritte depositate telematicamente dalle parti per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.10.2024, celebrata mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento ritualmente comunicato, le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi, e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex lege di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex artt. 352 e 190, comma 1,
c.p.c..
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
Con atto di citazione del 26.10.2015, ritualmente notificato in data 6-12.11.2015, Parte_1 conveniva innanzi al Giudice di Pace di Bari (n. R.G. 607/2016) chiedendo la condanna Controparte_1 dello stesso al pagamento della somma di €. 3.253,29 a titolo di risarcimento dei danni subiti per le lesioni sofferte in occasione dell'aggressione dallo stesso subita in data 27.04.2025, alle ore 10:15, allorquando mentre percorreva la Via Casamassima nel centro abitato di , veniva prima aggredito verbalmente e poi Pt_1 fisicamente da il quale, dopo averlo insultato, lo percuoteva con schiaffi e pugni, a causa dei Controparte_1 quali l'attore cadeva a terra sbattendo la testa contro un masso di pietra ivi esistente.
In seguito della predetta aggressione riportava lesioni personali diagnosticate presso il Parte_1
Pronto Soccorso dell'Ospedale Di Venere di Bari ove lo stesso veniva accompagnato da alcune persone
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Dott. Luca Sforza n. 10590/2018 R.G. presenti al momento dei fatti, in “trauma della mandibola sx con frattura del III molare sx, trauma emicostato sx e del rachide lombosacrale”; per i fatti suesposti, l'attore sporgeva rituale atto di denuncia – querela presso la Caserma dei Carabinieri di Bari Picone.
Con comparsa di costituzione e risposta del 25.01.2016, si costituiva nel giudizio di primo grado il quale eccepiva, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per mancato Controparte_1 espletamento dell'invito alla stipulazione della negoziazione assistita, e nel merito, instava per il rigetto della domanda di parte attrice, in quanto infondata, in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite.
Constatato l'esito negativo della negoziazione assistita, la causa veniva istruita mediante produzione documentale, espletamento degli interrogatori formali e assunzione della prova testimoniale con l'unico testimone di parte attrice, nonché a mezzo di CTU medico – legale a firma del dott. sicché Persona_1 all'esito di detta attività istruttoria, il giudice di pace, con la sentenza depositata il 29.05.2018, n. 1086,
“rigettava la domanda attorea, in quanto non provata”, compensando per intero le spese del giudizio.
Avverso detta sentenza proponeva appello con atto di citazione del 17.07.2018, Parte_1 ritualmente notificato in data 23.07.2018, chiedendone la riforma, per una asserita errata e contraddittoria valutazione delle risultanze istruttorie in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure, in quanto lo stesso non avrebbe valutato correttamente le risultanze della prova testimoniale assunta, degli interrogatori formali e della stessa CTU medico-legale, chiedendo dunque l'accoglimento della domanda attorea, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 4.11.2018, depositata in data 9.11.2018, si costituiva nel presente grado di giudizio il quale eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità del Controparte_1 proposto gravame ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. in ragione della manifesta infondatezza dell'impugnazione; nel merito, instava per il rigetto dell'appello, in quanto infondato, in fatto e diritto, sostenendo le argomentazioni assunte dal primo giudice nella sentenza impugnata, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
La causa è stata istruita esclusivamente mediante l'acquisizione del fascicolo di primo grado e, dopo una serie di rinvii disposti anche in ragione del gravoso carico del ruolo, è stata successivamente introita in decisione da questo Giudice, nelle more designato per la trattazione del presente procedimento, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.10.2024, celebrata mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., come da precedente provvedimento, ritualmente comunicato, non essendo stata chiesta la trattazione nelle forme ordinarie in presenza in aula di udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte depositate telematicamente, e con la concessione dei termini ex lege di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex artt. 352 e 190, comma 1 c.p.c..
Preliminarmente e in rito, va disattesa l'eccezione sollevata dall'appellato in merito all'asserita inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.. La norma de qua, infatti, è uno strumento deflattivo del contenzioso, rimesso alla discrezionalità del Giudice e basato sulla ragionevole infondatezza dell'impugnazione e va letta in combinato disposto con l'art. 342 c.p.c., in forza del quale non va dichiarata l'inammissibilità del gravame quando, come nella specie, dalla lettura complessiva dell'atto sia possibile evincere con chiarezza quali siano le contestazioni mosse alla sentenza di primo grado e quali le modifiche
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Dott. Luca Sforza n. 10590/2018 R.G. richieste dall'appellante, attraverso un'adeguata illustrazione argomentativa volta a contrastare in fatto o in diritto le ragioni espresse dal primo giudice.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “L'art. 348 bis c.p.c., quando allude all'ipotesi in cui l'appello non ha ragionevole probabilità di essere accolto intende comprendervi sia il caso in cui esso sia tale per manifesta infondatezza nel merito, sia il caso in cui esso sia manifestamente infondato per una qualsiasi ragione in rito, ivi comprese cause di inammissibilità o improcedibilità espressamente previste dalla legge aliunde. L'inciso fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità
o l'improcedibilità dell'appello, infatti, allude all'ipotesi in cui il giudice dell'appello abbia dato corso alla trattazione dell'appello in via normale e non abbia rilevato la mancanza di ragionevole probabilità dell'appello di essere accolto in limine litis all'udienza di cui all'art.350 c.p.c., come gli impone l'art. 348 ter
c.p.c. In tal caso detto inciso impone al giudice dell'appello di decidere con il procedimento di decisione normale e, dunque, con le garanzie connesse alla pronuncia della sentenza, impendendo una regressione del procedimento all'ipotesi degli art. 348 bis e 248 ter c.p.c.” (cfr., ex multis, Cass. civ., n. 8940/2014).
Sulla base di quanto illustrato, dunque, l'appello proposto non appare inammissibile, in quanto non risulta carente della parte argomentativa, volta a contrastare quanto affermato nella sentenza di primo grado;
parte appellante, infatti, ha riproposto la propria tesi difensiva, contestando la sentenza nella sua interezza.
Ciò posto, nel merito, l'appello è comunque infondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate.
Ed invero, l'odierno appellante, con il primo motivo di impugnazione, ha sostanzialmente denunciato un'asserita omessa, errata e contraddittoria motivazione in merito all'an debeatur in cui sarebbe incorso il giudice di pace di Bari, in quanto lo stesso non avrebbe valutato correttamente le risultanze istruttorie.
Tuttavia la doglianza è priva di pregio giuridico.
Nel corso del giudizio di primo grado, infatti, sono state raccolte le seguenti fonti di prova:
- interrogatorio formale reciproco;
- prova testimoniale;
- consulenza medico-legale.
Ebbene, l'istruttoria compiuta in primo grado non solo non ha consentito di raggiungere un soddisfacente riscontro in ordine alle concrete modalità di verificazione dell'occorso, ma difetta della prova relativa alla effettiva attribuibilità della condotta illecita allo stesso convenuto.
Preliminarmente, in punto di diritto occorre osservare che l'art. 2043 c.c., clausola generale dell'ordinamento e fondamento della categoria dell'illecito civile, espressamente prevede che “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”; più in particolare, detta norma, costituente espressione del generale principio del neminem laedere e della natura atipica dell'illecito civile, rimette al giudice il compito di stabilire se una determinata condotta possa ritenersi lesiva di situazioni giuridiche meritevoli di tutela secondo l'ordinamento.
Va altresì rilevato che sotto il profilo della ripartizione dell'onere della prova trova applicazione il criterio generale sancito dall'art. 2697 c.c., sicché spetta al danneggiato che agisca per il risarcimento del danno l'onere di provare il fatto dannoso allegato, il nesso di cui causalità fra la lesione e l'evento dannoso, nonché il dolo o colpa del danneggiante.
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Dott. Luca Sforza n. 10590/2018 R.G. Applicando le suddette coordinate ermeneutiche al caso di specie, non può non evidenziarsi la infondatezza delle doglianze di parte appellante, in relazione al primo motivo di appello, nella misura in cui ha censurato la sentenza di primo grado, sul presupposto che la mera dichiarazione attorea fosse da sola sufficiente a fondare la responsabilità dell'autore del reato.
Altrettanto privo di riscontro, sul piano giuridico, è l'assunto secondo cui il contegno processuale del convenuto, limitatosi alla mera contestazione dei fatti, avrebbe dovuto concorrere a fondare il convincimento del giudice, in assenza di ulteriori argomentazioni o prove di segno contrario;
superfluo, sul punto, ribadire che l'onere probatorio, proprio in ragione dei principi soprarichiamati, gravava sul danneggiato e non anche sul convenuto.
Parimenti infondata risulta la doglianza con la quale parte appellante ha censurato le valutazioni delle risultanze della prova testimoniale assunta in primo grado.
Ed invero, permangono seri dubbi in ordine all'esatta dinamica del sinistro in esame, atteso che le risultanze della prova orale espletata non hanno consentito di dipanare la suddetta questione.
In particolare, il giudice di prime cure ha rigettato la domanda attorea evidenziando, correttamente,
l'incongruenza e la lacunosità della ricostruzione fattuale offerta dall'unico testimone di parte attrice escusso nel corso del giudizio di primo grado, idonee a riverberarsi sulla prova della dinamica dell'accaduto, impedendone una verosimile ricostruzione e dimostrazione.
Ed infatti, il giudice di prime cure ha correttamente ritenuto carente la rappresentazione dei fatti offerta dall'unico testimone ascoltato, tale il quale - pur apparentemente e genericamente Testimone_1 confermando i fatti dedotti in giudizio, avendo riferito di aver assistito al sinistro in esame in quanto “(…) in quell'occasione mi trovavo nella mia autovettura e stavo camminando. Ero distante 6-7 metri dalle persone che vidi (…)”, ha altresì riferito genericamente di aver “…visto il sig. che mentre discuteva Parte_1 con un'altra persona (…) riceveva due schiaffi o due pugni, se mal non ricordo …cadeva di lato battendo la testa sul gradino”, senza tuttavia fornire chiari dettagli circa le modalità dell'aggressione, in quanto il teste ha riferito di non ricordare se l'attore fosse stato attinto con schiaffi o pugni, con quale mano, né su quale parte del volto, apparendo, peraltro, quantomeno discutibile che lo stesso abbia potuto scorgere la predetta
“aggressione” del mentre si trovava alla guida della propria autovettura e stava “camminando” sulla Pt_1 strada;
a ciò si aggiunga che anche l'indicazione dello stato dei luoghi in cui sarebbe caduto l'attore dopo l'aggressione non appare rispondente con quanto prospettato dallo stesso nell'atto di citazione, atteso che il teste ha riferito di una caduta su un “gradino”, laddove nell'atto introduttivo veniva indicato un “masso di pietra” e nell'atto di denuncia-querela un “cubo di pietra”, né ha fornito elementi sufficientemente precisi in ordine al luogo in cui si sarebbe verificata l'aggressione, se nei pressi o meno di un bar, la cui esistenza è risultata altresì dubbia, con ogni conseguenza in punto di grave attenuazione della credibilità del teste e della attendibilità delle dichiarazioni da egli rilasciate, risultando in tal modo carente e incongruente la prova dell'esatta dinamica del sinistro (cfr. ex multis, Cass. civ., ord. n. 20865/2019, secondo cui “Al riguardo deve essere richiamata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui (Cass. n. 7623/2016), la verifica in ordine all'attendibilità del teste -che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione
e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità
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Dott. Luca Sforza n. 10590/2018 R.G. della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità”).
Al riguardo occorre rilevare che, come precisato dalla Suprema Corte, l'attendibilità della deposizione va valutata alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e la completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche ad un interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cfr. Cass. civ., sez. 2, ord. n. 21239/2019).
Orbene, oltre alla contraddittoria e incongruente ricostruzione dei fatti, l'asserita dinamica del sinistro non può ritenersi corroborata dalla prova testimoniale per i seri e i gravi dubbi di attendibilità del teste escusso, il quale, riferendo di trovarsi, al momento del sinistro, fuori dal portone della abitazione di un amico da cui era appena uscito, nulla ha però riferito in merito all'esatta indicazione del suo preciso punto di osservazione e sulla effettiva distanza rispetto all'incidente per cui è causa.
Del resto, appare opportuno evidenziare che il testimone non ha neppure riconosciuto il presunto responsabile dell'aggressione, avendo dichiarato di aver visto il che “discuteva con un'altra Parte_1 persona, di cui non ho conosciuto il nome”.
La deposizione dello stesso appare, dunque, lacunosa, generica, contraddittoria e incoerente con le altre risultanze acquisite al giudizio di primo grado, al punto da impedire una esatta e completa ricostruzione dell'evento dedotto in giudizio e tale da far sorgere dubbi circa la stessa attendibilità e credibilità delle dichiarazioni rese, non solo in merito alle modalità di verificazione del fatto, ma anche con riguardo alla individuazione del presunto autore della condotta.
Sul punto, vale la pena richiamare la giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la verifica in ordine alla attendibilità del teste – che afferisce alla deposizione resa dallo stesso – forma oggetto di una valutazione
discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e la completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite)” (cfr. Cass. civ., n. 7623/2016).
Coerentemente, dunque, il giudice di pace, ha ritenuto inconcludente la deposizione del predetto teste in ragione dei profili di ridotta attendibilità del medesimo, al punto da impedire la ricostruzione dell'esatta dinamica dell'evento dannoso per cui è causa, così come evocata nell'atto introduttivo del giudizio.
Del resto, è ben noto l'orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito consolidato secondo il quale il giudice del merito può porre a fondamento della propria decisione anche una o alcune delle risultanze dell'istruttoria espletata, i cui risultati vengono acquisiti al giudizio cedendo alla disponibilità delle parti che resta confinata sul piano meramente introduttivo del mezzo di prova, così esaurendo il proprio onere motivazionale senza dover ulteriormente apprezzare le ragioni per le quali le altre risultanze non sono state ritenute rilevanti ed adeguate ai fini decisori (cfr. tra le tante, Cass. civ., n. 5231/2001, secondo cui, “La valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sulla attendibilità dei testi e sulla credibilità
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Dott. Luca Sforza n. 10590/2018 R.G. di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre
a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra alcun limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento”; in senso conforme Cass civ., n. 11933/2003; Cass. civ., n. 16034/2002; Cass. civ., n. 5964/2001; Cass. civ., sez. 3, 24.05.2006, n. 12362, secondo cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. sez. lav.,
21.07.2010, n. 17097).
Il giudice è tenuto a valutare le prove secondo il suo “prudente apprezzamento” con una discrezionalità relativa per la quale costituiscono limiti invalicabili le regole logiche e le massime di esperienza;
lo stesso deve tenere in debito conto tutte le prove indiziarie raccolte ma ben può scegliere di dare maggior peso a quelle che combinate insieme supportano una ricostruzione più plausibile;
alla valutazione analitica deve seguire una doverosa valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, in tal senso il giudice ha ritenuto maggiormente suffragata la ricostruzione del sinistro operata da parte convenuta piuttosto che dall'attrice.
Nel caso sussista un contrasto o una contraddittorietà e incoerenza fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, come nella fattispecie che ci occupa, il giudice di merito è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. 2, 2.08.2019, n. 20865); il giudice di prime cure ha dunque valutato secondo la sua discrezionalità, immune da vizi logici, gli elementi indiziari raccolti e ha ritenuto, condivisibilmente, non sufficientemente riscontrata la dinamica dell'evento descritta da parte attrice, ritenendo non sufficientemente provata e convincente la tesi attorea.
Ciò posto, in assenza di idonea prova circa il reale accadimento del fatto lesivo e della sua attribuibilità al convenuto, a nulla può rilevare quanto oggetto di doglianza nel terzo motivo di impugnazione, vale a dire l'accertata compatibilità causale, da parte del CTU medico-legale, dott. , delle lesioni riportate Persona_2 dall'attore rispetto ad un potenziale evento traumatico.
Sul punto, infatti, mette conto evidenziare che nella relazione peritale, il nominato ausiliario nulla ha riferito in ordine all'accertamento dell'occorso e della eventuale responsabilità, apprezzamenti questi ultimi, come noto, demandati alla esclusiva valutazione dell'autorità giudiziaria, all'esito dell'istruttoria espletata e sulla scorta delle risultanze probatorie in atti.
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Dott. Luca Sforza n. 10590/2018 R.G. Ed invero, quanto alle risultanze della CTU medico-legale, a firma del dott. , espletata in primo Persona_2 grado, mette conto evidenziare inoltre che in essa, diversamente da quanto sostenuto da parte appellante, il nominato ausiliario riferisce soltanto della compatibilità tra il “tipo” di lesioni riportate dall'attore e i fatti di causa (cfr. relazione in atti); ma nulla dice, in ciò rimanendo del tutto neutra, rispetto al nesso di causalità materiale e all'accertamento delle responsabilità, apprezzamenti, questi ultimi, come noto demandati alla esclusiva valutazione dell'autorità giurisdizionale.
In ragione di quanto sopra, parimenti infondata è la circostanza secondo cui, in assenza di prova dell'an, con conseguente rigetto della domanda, il primo giudice avrebbe dovuto motivare analiticamente in merito alle ragioni che lo avrebbero indotto a discostarsi dalla CTU;
sul punto, mette conto rilevare che il richiamo dell'obbligo di esauriente motivazione, incombente sul giudice allorquando egli ritenga di discostarsi dalla
CTU, è inconferente al caso di specie, laddove si tenga conto che - a monte - la domanda è apparsa carente in relazione alla prova del fatto e della sua riferibilità al convenuto.
Medesima sorte, per le stesse ragioni, meritano le doglianze relative alla omessa valutazione della documentazione medica offerta da parte attrice nel giudizio di primo grado, ed in particolare dei referti di P.S. che documenterebbero l'accesso dell'attore alle cure ospedaliere dopo l'occorso.
Sul punto, è appena il caso di rilevare, infatti, che i referti ospedalieri prodotti non appaiono sufficienti – se autonomamente considerati – a supplire alle carenze probatorie che hanno investito il fatto storico;
a tal fine, si evidenzia che l'accertamento in concreto circa l'esistenza e l'entità di un pregiudizio risarcibile, attiene ad una fase successiva, perché il danno di cui all'art. 2059 c.c. è un danno conseguenza che presuppone l'accertamento del fatto costitutivo.
Va quindi ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata sia adeguata e tale da lasciare chiaramente intendere la ratio decidendi adottata, fermo restando che le censure svolte si risolvono in una critica al convincimento espresso dal giudice di merito, al quale spetta esclusivamente di individuare le fonti del proprio convincimento, di esaminare le prove, controllarne l'attendibilità e di procedere con la ricostruzione del fatto.
Conclusivamente, a fronte delle suddette risultanze probatorie il giudice di prime cure ha correttamente illustrato, nella sia pur sintetica parte motivazionale della impugnata sentenza, le ragioni del proprio convincimento, e ciò in relazione alle risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio e sottese all'impianto complessivo del decisum assunto, in tal modo facendo buon governo delle disposizioni di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c..
L'appello, dunque, è infondato e deve essere integralmente rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
La regolamentazione delle spese del giudizio d'appello, in difetto di apposita impugnazione incidentale sulla statuizione inerente la compensazione delle spese del giudizio di primo grado, segue la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e le stesse vanno liquidate come in dispositivo, in favore dell'appellato, tenuto conto del valore dichiarato della controversia, in base ai parametri per la liquidazione dei compensi per attività giudiziali di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato e integrato dal D.M. n. 147/2022, seconda colonna (scaglione di riferimento ricompreso tra €. 1.100,01 ed €. 5.200,00), con riduzione del 50% ex art. 4, co. 2 del citato D.M. dei valori medi di liquidazione indicati per ciascuna delle fasi, tenuto conto della ridotta attività espletata (cfr. sulla debenza dei compensi previsti per la fase istruttoria e/o di trattazione, Cass. civ., sez. 2, ord. 27.03.2023,
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Dott. Luca Sforza n. 10590/2018 R.G. n. 8561; Cass. civ., sez. 3, ord. 13.10.2023, n. 28627), e con il beneficio della distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Filippo Moschetti, dichiaratosi anticipatario come ribadito con l'istanza di distrazione contemplata nella comparsa conclusionale del 12.12.2024 (cfr., a tale ultimo riguardo, Cass. civ., sez. 3,
6.04.2006, n. 8085; nonché, Cass. civ., sez. 3, 12.01.2006, n. 412).
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato ex art. 13 comma I-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 - secondo cui “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”, in queste ipotesi, “il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”, senza ulteriori valutazioni decisionali trattandosi di fatti insuscettibili di diversa estimazione (cfr., ex multis,
Cass. civ., 14.03.2014, n. 5955), ed a prescindere dalla regolamentazione delle spese di lite (cfr. Cass. civ.,
13.05.2014, n. 10306) - introdotto dall'art. 1 comma XVII della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (cd. Legge di stabilità), ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.01.2013) e, dunque, anche al presente giudizio (cfr. Cass. civ., 18.02.2014, n. 3774; in senso conforme, Cass. civ., 10.07.2015, n. 14515).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bari, Terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bari, n. 1086/2018 Parte_1 depositata il 29.05.2018, e notificata il 28.06.2018, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta integralmente l'appello;
2) condanna alla rifusione delle spese del giudizio d'appello sostenute da Parte_1 che liquida in complessivi €. 1.276,00 per compensi professionali (già ridotti del Controparte_1
50% ex art. 4, co. 2, del D.M. 55/2014), oltre rimborso spese forfettarie (15% sui compensi, art. 2 D.M.
n. 55/2014), C.N.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge, con distrazione dei compensi in favore dell'Avv. Filippo Moschetti;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti a carico di parte appellante dell'obbligo di cui all'art. 13, comma I-quater, d.P.R. n. 115/2002, e manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Bari, il 12.02.2025.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento per finalità di divulgazione scientifica non dovrà essere riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la
Privacy, e ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, nonché del Regolamento (UE) 2016/679 del 27.04.2016.
Il Giudice
Dott. Luca Sforza
8
Dott. Luca Sforza
RE PUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Sforza, in funzione di Giudice Unico d'appello, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 10590/2018 R.G., avente ad oggetto: lesione personale/appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Bari n. 1086/2018 depositata il 29.05.2018, e notificata il 28.06.2018, vertente tra
, elettivamente domiciliato in Bari, alla via Magna Grecia n. 81/p, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Marco Milillo, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello dell'11.07.2018,
- APPELLANTE - contro
, elettivamente domiciliato in Bari, alla via V. Roppo n. 2/c, presso lo studio Controparte_1 dell'Avv. Filippo Moschetti, dal quale è rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, all'Avv.
Giancarlo Guerra, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello del 4.11.2018,
- APPELLATO -
- CONCLUSIONI DELLE PARTI -
All'esito delle note scritte depositate telematicamente dalle parti per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.10.2024, celebrata mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento ritualmente comunicato, le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi, e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex lege di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex artt. 352 e 190, comma 1,
c.p.c..
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
Con atto di citazione del 26.10.2015, ritualmente notificato in data 6-12.11.2015, Parte_1 conveniva innanzi al Giudice di Pace di Bari (n. R.G. 607/2016) chiedendo la condanna Controparte_1 dello stesso al pagamento della somma di €. 3.253,29 a titolo di risarcimento dei danni subiti per le lesioni sofferte in occasione dell'aggressione dallo stesso subita in data 27.04.2025, alle ore 10:15, allorquando mentre percorreva la Via Casamassima nel centro abitato di , veniva prima aggredito verbalmente e poi Pt_1 fisicamente da il quale, dopo averlo insultato, lo percuoteva con schiaffi e pugni, a causa dei Controparte_1 quali l'attore cadeva a terra sbattendo la testa contro un masso di pietra ivi esistente.
In seguito della predetta aggressione riportava lesioni personali diagnosticate presso il Parte_1
Pronto Soccorso dell'Ospedale Di Venere di Bari ove lo stesso veniva accompagnato da alcune persone
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Dott. Luca Sforza n. 10590/2018 R.G. presenti al momento dei fatti, in “trauma della mandibola sx con frattura del III molare sx, trauma emicostato sx e del rachide lombosacrale”; per i fatti suesposti, l'attore sporgeva rituale atto di denuncia – querela presso la Caserma dei Carabinieri di Bari Picone.
Con comparsa di costituzione e risposta del 25.01.2016, si costituiva nel giudizio di primo grado il quale eccepiva, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per mancato Controparte_1 espletamento dell'invito alla stipulazione della negoziazione assistita, e nel merito, instava per il rigetto della domanda di parte attrice, in quanto infondata, in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite.
Constatato l'esito negativo della negoziazione assistita, la causa veniva istruita mediante produzione documentale, espletamento degli interrogatori formali e assunzione della prova testimoniale con l'unico testimone di parte attrice, nonché a mezzo di CTU medico – legale a firma del dott. sicché Persona_1 all'esito di detta attività istruttoria, il giudice di pace, con la sentenza depositata il 29.05.2018, n. 1086,
“rigettava la domanda attorea, in quanto non provata”, compensando per intero le spese del giudizio.
Avverso detta sentenza proponeva appello con atto di citazione del 17.07.2018, Parte_1 ritualmente notificato in data 23.07.2018, chiedendone la riforma, per una asserita errata e contraddittoria valutazione delle risultanze istruttorie in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure, in quanto lo stesso non avrebbe valutato correttamente le risultanze della prova testimoniale assunta, degli interrogatori formali e della stessa CTU medico-legale, chiedendo dunque l'accoglimento della domanda attorea, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 4.11.2018, depositata in data 9.11.2018, si costituiva nel presente grado di giudizio il quale eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità del Controparte_1 proposto gravame ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. in ragione della manifesta infondatezza dell'impugnazione; nel merito, instava per il rigetto dell'appello, in quanto infondato, in fatto e diritto, sostenendo le argomentazioni assunte dal primo giudice nella sentenza impugnata, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
La causa è stata istruita esclusivamente mediante l'acquisizione del fascicolo di primo grado e, dopo una serie di rinvii disposti anche in ragione del gravoso carico del ruolo, è stata successivamente introita in decisione da questo Giudice, nelle more designato per la trattazione del presente procedimento, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.10.2024, celebrata mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., come da precedente provvedimento, ritualmente comunicato, non essendo stata chiesta la trattazione nelle forme ordinarie in presenza in aula di udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte depositate telematicamente, e con la concessione dei termini ex lege di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex artt. 352 e 190, comma 1 c.p.c..
Preliminarmente e in rito, va disattesa l'eccezione sollevata dall'appellato in merito all'asserita inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.. La norma de qua, infatti, è uno strumento deflattivo del contenzioso, rimesso alla discrezionalità del Giudice e basato sulla ragionevole infondatezza dell'impugnazione e va letta in combinato disposto con l'art. 342 c.p.c., in forza del quale non va dichiarata l'inammissibilità del gravame quando, come nella specie, dalla lettura complessiva dell'atto sia possibile evincere con chiarezza quali siano le contestazioni mosse alla sentenza di primo grado e quali le modifiche
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Dott. Luca Sforza n. 10590/2018 R.G. richieste dall'appellante, attraverso un'adeguata illustrazione argomentativa volta a contrastare in fatto o in diritto le ragioni espresse dal primo giudice.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “L'art. 348 bis c.p.c., quando allude all'ipotesi in cui l'appello non ha ragionevole probabilità di essere accolto intende comprendervi sia il caso in cui esso sia tale per manifesta infondatezza nel merito, sia il caso in cui esso sia manifestamente infondato per una qualsiasi ragione in rito, ivi comprese cause di inammissibilità o improcedibilità espressamente previste dalla legge aliunde. L'inciso fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità
o l'improcedibilità dell'appello, infatti, allude all'ipotesi in cui il giudice dell'appello abbia dato corso alla trattazione dell'appello in via normale e non abbia rilevato la mancanza di ragionevole probabilità dell'appello di essere accolto in limine litis all'udienza di cui all'art.350 c.p.c., come gli impone l'art. 348 ter
c.p.c. In tal caso detto inciso impone al giudice dell'appello di decidere con il procedimento di decisione normale e, dunque, con le garanzie connesse alla pronuncia della sentenza, impendendo una regressione del procedimento all'ipotesi degli art. 348 bis e 248 ter c.p.c.” (cfr., ex multis, Cass. civ., n. 8940/2014).
Sulla base di quanto illustrato, dunque, l'appello proposto non appare inammissibile, in quanto non risulta carente della parte argomentativa, volta a contrastare quanto affermato nella sentenza di primo grado;
parte appellante, infatti, ha riproposto la propria tesi difensiva, contestando la sentenza nella sua interezza.
Ciò posto, nel merito, l'appello è comunque infondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate.
Ed invero, l'odierno appellante, con il primo motivo di impugnazione, ha sostanzialmente denunciato un'asserita omessa, errata e contraddittoria motivazione in merito all'an debeatur in cui sarebbe incorso il giudice di pace di Bari, in quanto lo stesso non avrebbe valutato correttamente le risultanze istruttorie.
Tuttavia la doglianza è priva di pregio giuridico.
Nel corso del giudizio di primo grado, infatti, sono state raccolte le seguenti fonti di prova:
- interrogatorio formale reciproco;
- prova testimoniale;
- consulenza medico-legale.
Ebbene, l'istruttoria compiuta in primo grado non solo non ha consentito di raggiungere un soddisfacente riscontro in ordine alle concrete modalità di verificazione dell'occorso, ma difetta della prova relativa alla effettiva attribuibilità della condotta illecita allo stesso convenuto.
Preliminarmente, in punto di diritto occorre osservare che l'art. 2043 c.c., clausola generale dell'ordinamento e fondamento della categoria dell'illecito civile, espressamente prevede che “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”; più in particolare, detta norma, costituente espressione del generale principio del neminem laedere e della natura atipica dell'illecito civile, rimette al giudice il compito di stabilire se una determinata condotta possa ritenersi lesiva di situazioni giuridiche meritevoli di tutela secondo l'ordinamento.
Va altresì rilevato che sotto il profilo della ripartizione dell'onere della prova trova applicazione il criterio generale sancito dall'art. 2697 c.c., sicché spetta al danneggiato che agisca per il risarcimento del danno l'onere di provare il fatto dannoso allegato, il nesso di cui causalità fra la lesione e l'evento dannoso, nonché il dolo o colpa del danneggiante.
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Dott. Luca Sforza n. 10590/2018 R.G. Applicando le suddette coordinate ermeneutiche al caso di specie, non può non evidenziarsi la infondatezza delle doglianze di parte appellante, in relazione al primo motivo di appello, nella misura in cui ha censurato la sentenza di primo grado, sul presupposto che la mera dichiarazione attorea fosse da sola sufficiente a fondare la responsabilità dell'autore del reato.
Altrettanto privo di riscontro, sul piano giuridico, è l'assunto secondo cui il contegno processuale del convenuto, limitatosi alla mera contestazione dei fatti, avrebbe dovuto concorrere a fondare il convincimento del giudice, in assenza di ulteriori argomentazioni o prove di segno contrario;
superfluo, sul punto, ribadire che l'onere probatorio, proprio in ragione dei principi soprarichiamati, gravava sul danneggiato e non anche sul convenuto.
Parimenti infondata risulta la doglianza con la quale parte appellante ha censurato le valutazioni delle risultanze della prova testimoniale assunta in primo grado.
Ed invero, permangono seri dubbi in ordine all'esatta dinamica del sinistro in esame, atteso che le risultanze della prova orale espletata non hanno consentito di dipanare la suddetta questione.
In particolare, il giudice di prime cure ha rigettato la domanda attorea evidenziando, correttamente,
l'incongruenza e la lacunosità della ricostruzione fattuale offerta dall'unico testimone di parte attrice escusso nel corso del giudizio di primo grado, idonee a riverberarsi sulla prova della dinamica dell'accaduto, impedendone una verosimile ricostruzione e dimostrazione.
Ed infatti, il giudice di prime cure ha correttamente ritenuto carente la rappresentazione dei fatti offerta dall'unico testimone ascoltato, tale il quale - pur apparentemente e genericamente Testimone_1 confermando i fatti dedotti in giudizio, avendo riferito di aver assistito al sinistro in esame in quanto “(…) in quell'occasione mi trovavo nella mia autovettura e stavo camminando. Ero distante 6-7 metri dalle persone che vidi (…)”, ha altresì riferito genericamente di aver “…visto il sig. che mentre discuteva Parte_1 con un'altra persona (…) riceveva due schiaffi o due pugni, se mal non ricordo …cadeva di lato battendo la testa sul gradino”, senza tuttavia fornire chiari dettagli circa le modalità dell'aggressione, in quanto il teste ha riferito di non ricordare se l'attore fosse stato attinto con schiaffi o pugni, con quale mano, né su quale parte del volto, apparendo, peraltro, quantomeno discutibile che lo stesso abbia potuto scorgere la predetta
“aggressione” del mentre si trovava alla guida della propria autovettura e stava “camminando” sulla Pt_1 strada;
a ciò si aggiunga che anche l'indicazione dello stato dei luoghi in cui sarebbe caduto l'attore dopo l'aggressione non appare rispondente con quanto prospettato dallo stesso nell'atto di citazione, atteso che il teste ha riferito di una caduta su un “gradino”, laddove nell'atto introduttivo veniva indicato un “masso di pietra” e nell'atto di denuncia-querela un “cubo di pietra”, né ha fornito elementi sufficientemente precisi in ordine al luogo in cui si sarebbe verificata l'aggressione, se nei pressi o meno di un bar, la cui esistenza è risultata altresì dubbia, con ogni conseguenza in punto di grave attenuazione della credibilità del teste e della attendibilità delle dichiarazioni da egli rilasciate, risultando in tal modo carente e incongruente la prova dell'esatta dinamica del sinistro (cfr. ex multis, Cass. civ., ord. n. 20865/2019, secondo cui “Al riguardo deve essere richiamata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui (Cass. n. 7623/2016), la verifica in ordine all'attendibilità del teste -che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione
e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità
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Dott. Luca Sforza n. 10590/2018 R.G. della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità”).
Al riguardo occorre rilevare che, come precisato dalla Suprema Corte, l'attendibilità della deposizione va valutata alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e la completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche ad un interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cfr. Cass. civ., sez. 2, ord. n. 21239/2019).
Orbene, oltre alla contraddittoria e incongruente ricostruzione dei fatti, l'asserita dinamica del sinistro non può ritenersi corroborata dalla prova testimoniale per i seri e i gravi dubbi di attendibilità del teste escusso, il quale, riferendo di trovarsi, al momento del sinistro, fuori dal portone della abitazione di un amico da cui era appena uscito, nulla ha però riferito in merito all'esatta indicazione del suo preciso punto di osservazione e sulla effettiva distanza rispetto all'incidente per cui è causa.
Del resto, appare opportuno evidenziare che il testimone non ha neppure riconosciuto il presunto responsabile dell'aggressione, avendo dichiarato di aver visto il che “discuteva con un'altra Parte_1 persona, di cui non ho conosciuto il nome”.
La deposizione dello stesso appare, dunque, lacunosa, generica, contraddittoria e incoerente con le altre risultanze acquisite al giudizio di primo grado, al punto da impedire una esatta e completa ricostruzione dell'evento dedotto in giudizio e tale da far sorgere dubbi circa la stessa attendibilità e credibilità delle dichiarazioni rese, non solo in merito alle modalità di verificazione del fatto, ma anche con riguardo alla individuazione del presunto autore della condotta.
Sul punto, vale la pena richiamare la giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la verifica in ordine alla attendibilità del teste – che afferisce alla deposizione resa dallo stesso – forma oggetto di una valutazione
discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e la completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite)” (cfr. Cass. civ., n. 7623/2016).
Coerentemente, dunque, il giudice di pace, ha ritenuto inconcludente la deposizione del predetto teste in ragione dei profili di ridotta attendibilità del medesimo, al punto da impedire la ricostruzione dell'esatta dinamica dell'evento dannoso per cui è causa, così come evocata nell'atto introduttivo del giudizio.
Del resto, è ben noto l'orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito consolidato secondo il quale il giudice del merito può porre a fondamento della propria decisione anche una o alcune delle risultanze dell'istruttoria espletata, i cui risultati vengono acquisiti al giudizio cedendo alla disponibilità delle parti che resta confinata sul piano meramente introduttivo del mezzo di prova, così esaurendo il proprio onere motivazionale senza dover ulteriormente apprezzare le ragioni per le quali le altre risultanze non sono state ritenute rilevanti ed adeguate ai fini decisori (cfr. tra le tante, Cass. civ., n. 5231/2001, secondo cui, “La valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sulla attendibilità dei testi e sulla credibilità
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Dott. Luca Sforza n. 10590/2018 R.G. di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre
a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra alcun limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento”; in senso conforme Cass civ., n. 11933/2003; Cass. civ., n. 16034/2002; Cass. civ., n. 5964/2001; Cass. civ., sez. 3, 24.05.2006, n. 12362, secondo cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. sez. lav.,
21.07.2010, n. 17097).
Il giudice è tenuto a valutare le prove secondo il suo “prudente apprezzamento” con una discrezionalità relativa per la quale costituiscono limiti invalicabili le regole logiche e le massime di esperienza;
lo stesso deve tenere in debito conto tutte le prove indiziarie raccolte ma ben può scegliere di dare maggior peso a quelle che combinate insieme supportano una ricostruzione più plausibile;
alla valutazione analitica deve seguire una doverosa valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, in tal senso il giudice ha ritenuto maggiormente suffragata la ricostruzione del sinistro operata da parte convenuta piuttosto che dall'attrice.
Nel caso sussista un contrasto o una contraddittorietà e incoerenza fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, come nella fattispecie che ci occupa, il giudice di merito è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. 2, 2.08.2019, n. 20865); il giudice di prime cure ha dunque valutato secondo la sua discrezionalità, immune da vizi logici, gli elementi indiziari raccolti e ha ritenuto, condivisibilmente, non sufficientemente riscontrata la dinamica dell'evento descritta da parte attrice, ritenendo non sufficientemente provata e convincente la tesi attorea.
Ciò posto, in assenza di idonea prova circa il reale accadimento del fatto lesivo e della sua attribuibilità al convenuto, a nulla può rilevare quanto oggetto di doglianza nel terzo motivo di impugnazione, vale a dire l'accertata compatibilità causale, da parte del CTU medico-legale, dott. , delle lesioni riportate Persona_2 dall'attore rispetto ad un potenziale evento traumatico.
Sul punto, infatti, mette conto evidenziare che nella relazione peritale, il nominato ausiliario nulla ha riferito in ordine all'accertamento dell'occorso e della eventuale responsabilità, apprezzamenti questi ultimi, come noto, demandati alla esclusiva valutazione dell'autorità giudiziaria, all'esito dell'istruttoria espletata e sulla scorta delle risultanze probatorie in atti.
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Dott. Luca Sforza n. 10590/2018 R.G. Ed invero, quanto alle risultanze della CTU medico-legale, a firma del dott. , espletata in primo Persona_2 grado, mette conto evidenziare inoltre che in essa, diversamente da quanto sostenuto da parte appellante, il nominato ausiliario riferisce soltanto della compatibilità tra il “tipo” di lesioni riportate dall'attore e i fatti di causa (cfr. relazione in atti); ma nulla dice, in ciò rimanendo del tutto neutra, rispetto al nesso di causalità materiale e all'accertamento delle responsabilità, apprezzamenti, questi ultimi, come noto demandati alla esclusiva valutazione dell'autorità giurisdizionale.
In ragione di quanto sopra, parimenti infondata è la circostanza secondo cui, in assenza di prova dell'an, con conseguente rigetto della domanda, il primo giudice avrebbe dovuto motivare analiticamente in merito alle ragioni che lo avrebbero indotto a discostarsi dalla CTU;
sul punto, mette conto rilevare che il richiamo dell'obbligo di esauriente motivazione, incombente sul giudice allorquando egli ritenga di discostarsi dalla
CTU, è inconferente al caso di specie, laddove si tenga conto che - a monte - la domanda è apparsa carente in relazione alla prova del fatto e della sua riferibilità al convenuto.
Medesima sorte, per le stesse ragioni, meritano le doglianze relative alla omessa valutazione della documentazione medica offerta da parte attrice nel giudizio di primo grado, ed in particolare dei referti di P.S. che documenterebbero l'accesso dell'attore alle cure ospedaliere dopo l'occorso.
Sul punto, è appena il caso di rilevare, infatti, che i referti ospedalieri prodotti non appaiono sufficienti – se autonomamente considerati – a supplire alle carenze probatorie che hanno investito il fatto storico;
a tal fine, si evidenzia che l'accertamento in concreto circa l'esistenza e l'entità di un pregiudizio risarcibile, attiene ad una fase successiva, perché il danno di cui all'art. 2059 c.c. è un danno conseguenza che presuppone l'accertamento del fatto costitutivo.
Va quindi ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata sia adeguata e tale da lasciare chiaramente intendere la ratio decidendi adottata, fermo restando che le censure svolte si risolvono in una critica al convincimento espresso dal giudice di merito, al quale spetta esclusivamente di individuare le fonti del proprio convincimento, di esaminare le prove, controllarne l'attendibilità e di procedere con la ricostruzione del fatto.
Conclusivamente, a fronte delle suddette risultanze probatorie il giudice di prime cure ha correttamente illustrato, nella sia pur sintetica parte motivazionale della impugnata sentenza, le ragioni del proprio convincimento, e ciò in relazione alle risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio e sottese all'impianto complessivo del decisum assunto, in tal modo facendo buon governo delle disposizioni di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c..
L'appello, dunque, è infondato e deve essere integralmente rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
La regolamentazione delle spese del giudizio d'appello, in difetto di apposita impugnazione incidentale sulla statuizione inerente la compensazione delle spese del giudizio di primo grado, segue la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e le stesse vanno liquidate come in dispositivo, in favore dell'appellato, tenuto conto del valore dichiarato della controversia, in base ai parametri per la liquidazione dei compensi per attività giudiziali di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato e integrato dal D.M. n. 147/2022, seconda colonna (scaglione di riferimento ricompreso tra €. 1.100,01 ed €. 5.200,00), con riduzione del 50% ex art. 4, co. 2 del citato D.M. dei valori medi di liquidazione indicati per ciascuna delle fasi, tenuto conto della ridotta attività espletata (cfr. sulla debenza dei compensi previsti per la fase istruttoria e/o di trattazione, Cass. civ., sez. 2, ord. 27.03.2023,
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Dott. Luca Sforza n. 10590/2018 R.G. n. 8561; Cass. civ., sez. 3, ord. 13.10.2023, n. 28627), e con il beneficio della distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Filippo Moschetti, dichiaratosi anticipatario come ribadito con l'istanza di distrazione contemplata nella comparsa conclusionale del 12.12.2024 (cfr., a tale ultimo riguardo, Cass. civ., sez. 3,
6.04.2006, n. 8085; nonché, Cass. civ., sez. 3, 12.01.2006, n. 412).
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato ex art. 13 comma I-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 - secondo cui “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”, in queste ipotesi, “il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”, senza ulteriori valutazioni decisionali trattandosi di fatti insuscettibili di diversa estimazione (cfr., ex multis,
Cass. civ., 14.03.2014, n. 5955), ed a prescindere dalla regolamentazione delle spese di lite (cfr. Cass. civ.,
13.05.2014, n. 10306) - introdotto dall'art. 1 comma XVII della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (cd. Legge di stabilità), ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.01.2013) e, dunque, anche al presente giudizio (cfr. Cass. civ., 18.02.2014, n. 3774; in senso conforme, Cass. civ., 10.07.2015, n. 14515).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bari, Terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bari, n. 1086/2018 Parte_1 depositata il 29.05.2018, e notificata il 28.06.2018, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta integralmente l'appello;
2) condanna alla rifusione delle spese del giudizio d'appello sostenute da Parte_1 che liquida in complessivi €. 1.276,00 per compensi professionali (già ridotti del Controparte_1
50% ex art. 4, co. 2, del D.M. 55/2014), oltre rimborso spese forfettarie (15% sui compensi, art. 2 D.M.
n. 55/2014), C.N.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge, con distrazione dei compensi in favore dell'Avv. Filippo Moschetti;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti a carico di parte appellante dell'obbligo di cui all'art. 13, comma I-quater, d.P.R. n. 115/2002, e manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Bari, il 12.02.2025.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento per finalità di divulgazione scientifica non dovrà essere riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la
Privacy, e ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, nonché del Regolamento (UE) 2016/679 del 27.04.2016.
Il Giudice
Dott. Luca Sforza
8
Dott. Luca Sforza