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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 27/05/2025, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brindisi, sezione lavoro, in composizione monocratica, in persona del
Giudice, Gabriella Puzzovio, ha emesso, la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 1651 2022
TRA
, E Parte_1 Parte_2 Parte_3
[...] con l'avv. GIOSA COSIMO
Ricorrente
E
, Controparte_1 con l'avv. IERO LUCA e LEONE FABIOLA
Resistente
OGGETTO: Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - Enpals, etc. CP_2
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, i ricorrenti in epigrafe emarginati, eredi tutti di Parte_3
adivano l'intestato Tribunale di Brindisi, al fine di ivi sentire accogliere le seguenti
[...] conclusioni: “1)Determinare ed accertare l'ammontare della pensione n.10051593 di Parte_3
per effetto della maggiorazione contributiva del periodo di lavoro 21\03\1979-30\04\1994
[...]
esposto ad amianto come accertato con la sentenza n.2388\12 di questo Tribunale;
2)Condannare
CP_ l' in persona del suo l.r.p.t.,al pagamento in favore dei ricorrenti delle differenze tra i ratei di pensione percepita da e quelli che risulteranno dovuti per effetto della Parte_3 maggiorazione contributiva,con decorrenza dall'erogazione della pensione di e Parte_3
fino al suo decesso,oltre interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza dai singoli ratei;
3)Condannare l' in persona del suo l.r.p.t. al pagamento delle spese e competenze di avvocato CP_2 del giudizio,da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato anticipante.”
In particolare, gli istanti deducevano che con sentenza passata in giudicato n. 2388/12 del 26/6/2012 notificata il 31/7/2012, il Tribunale di Brindisi aveva riconosciuto il diritto del de cuius Parte_3 alla maggiorazione contributiva per esposizione ad amianto ai sensi dell'art 13 comma 8
[...]
CP_ della L.257/92 per il periodo di lavoro 21.03.1979-30.04.1994 e, per l'effetto, condannava l' ad adottare i provvedimenti conseguenti anche in relazione alla corresponsione della pensione e dei ratei arretrati, avendo chiesto, il Sig. , insieme alla domanda di maggiorazione contributiva, Parte_3
anche la ricostituzione della sua pensione di vecchiaia n. 10051593 conseguita con decorrenza
01.05.1994.
CP_ Assumendo l'inottemperanza di alla suddetta sentenza di condanna, i ricorrenti introducevano il presente giudizio rassegando le conclusioni innanzi trascritte.
Avverso tale domanda resisteva l'ente convenuto precisando, in punto di fatto, che “il Sig.
[...]
presentò in data 31/08/2012 domanda di ricostituzione contributiva, chiedendo Parte_3
l'esecuzione della sentenza (doc. 2). La domanda fu respinta dall' in data 19/10/2012, con la CP_2 seguente motivazione: “sentenza sfavorevole. Lei ha già usufruito del beneficio del prepensionamento con aumento dell'anzianità contributiva nella quota b, l'opzione alla maggiorazione amianto porterebbe ad una diminuzione dell'importo della pensione” (doc.ti 3 e 4).” CP_ In via pregiudiziale, l' eccepiva la decadenza di cui all'art. 47, D.P.R. n. 639/1970; nel merito,
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avversa domanda stante la sussistenza di un divieto di cumulo tra benefici previdenziali previsti per l'esposizione ad amianto ed altri benefici che comportano l'anticipazione dell'accesso al pensionamento;
la manifesta inammissibilità del ricorso per carenza d'interesse ad agire ed, infine, la prescrizione quinquennale dei maggiori ratei di pensione ipoteticamente dovuti. Instava, quindi, per il rigetto.
Espletata l'istruttoria documentale, all'odierna udienza, il Giudice decideva come da dispositivo.
***
Il ricorso è fondato deve esser accolto per le seguenti ragioni.
La sentenza di cui si chiede l'esatto adempimento ha dichiarato il diritto del ricorrente alla maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto per il periodo compreso tra il 1979 e il 1994 CP_ condannando l' ad adottare i conseguenti provvedimenti. CP_ Ebbene, le doglianze dell' circa l'impossibilità di portare ad esecuzione la predetta sentenza per l'asserita incompatibilità del cumulo tra benefici previdenziali per l'esposizione all'amianto e prolungamento contributivo ex art 25 l. 4313 del 1984 sono inconferenti per la decisione della presente controversia, costituendo motivi che avrebbero dovuto esser dedotti nel distinto giudizio conclusosi con la sentenza n. 2388 2012 o in sede di appello avverso la medesima pronuncia giudiziaria.
Ciò posto, il diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico non può che decorrere dalla data della domanda di ricostituzione dell'ottobre 2010 essendo stato accertato il diritto alla rideterminazione della pensione all'interno della stessa sentenza.
Difatti, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale al fine di poter godere della pensione maggiorata per esposizione ad amianto, il lavoratore è tenuto a proporre un'apposita domanda all' poiché i fatti costitutivi del beneficio ex art. 13, comma 8, legge 27 marzo 1992, n. 257, in CP_2 tema di esposizione all'amianto per più di dieci anni, sfuggono al diretto controllo dell' e, in CP_1
ogni caso, non sarebbero da questo conoscibili, se non mediante apposita domanda di accertamento.
(Cass. 29/4/2014 n. 9378).
Né appaiono dirimenti le eccezioni di decadenza ex art 47 dpr 639 del 1970 e di prescrizione quinquennale dei ratei sollevate da atteso che da un lato, nel caso di specie, è stato chiesto CP_2
l'adempimento di un obbligo giudiziale accertato in sentenza, con la conseguenza che il diritto alla rideterminazione della pensione statuito dal Giudice segue la prescrizione decennale ex art 2935 cc, non ancora maturata all'epoca del deposito del ricorso;
dall'altro emerge in via documentale che il ricorrente aveva già formulato apposita domanda nel 2010 per la rideterminazione della pensione allegando tale istanza nel fascicolo del giudizio conclusosi con sentenza 2388 del 2012.
Pertanto nel corso del giudizio è stata disposta ctu contabile che ha accertato come l'importo differenziale dovuto “alla data del decesso (mese di agosto 2017)” fosse pari “ad €uro 23.647,28
(10.397,71 + 13.249,57)”.
Alla luce di dette brevi considerazioni, la domanda va accolta.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato nei confronti dell' così provvede: CP_2
- dichiara il diritto dei ricorrenti alla ricostituzione della pensione del de cuius, mediante il riconoscimento dell'aumento contributivo così come riconosciuto con sentenza n. 2388 del 2012, per l'effetto, condanna l' al pagamento dell'importo CP_2
dei ratei differenziali dovuti, pari ad euro 23.647,28 oltre gli ulteriori ratei maturati e maturandi, nonchè interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo;
- condanna l' al pagamento in favore dell'erario delle spese di giudizio, CP_2 dimidiate, che si liquidano in tal misura in € 2600,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, con distrazione Brindisi, 27.05.2025
Il Giudice
Gabriella Puzzovio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brindisi, sezione lavoro, in composizione monocratica, in persona del
Giudice, Gabriella Puzzovio, ha emesso, la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 1651 2022
TRA
, E Parte_1 Parte_2 Parte_3
[...] con l'avv. GIOSA COSIMO
Ricorrente
E
, Controparte_1 con l'avv. IERO LUCA e LEONE FABIOLA
Resistente
OGGETTO: Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - Enpals, etc. CP_2
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, i ricorrenti in epigrafe emarginati, eredi tutti di Parte_3
adivano l'intestato Tribunale di Brindisi, al fine di ivi sentire accogliere le seguenti
[...] conclusioni: “1)Determinare ed accertare l'ammontare della pensione n.10051593 di Parte_3
per effetto della maggiorazione contributiva del periodo di lavoro 21\03\1979-30\04\1994
[...]
esposto ad amianto come accertato con la sentenza n.2388\12 di questo Tribunale;
2)Condannare
CP_ l' in persona del suo l.r.p.t.,al pagamento in favore dei ricorrenti delle differenze tra i ratei di pensione percepita da e quelli che risulteranno dovuti per effetto della Parte_3 maggiorazione contributiva,con decorrenza dall'erogazione della pensione di e Parte_3
fino al suo decesso,oltre interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza dai singoli ratei;
3)Condannare l' in persona del suo l.r.p.t. al pagamento delle spese e competenze di avvocato CP_2 del giudizio,da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato anticipante.”
In particolare, gli istanti deducevano che con sentenza passata in giudicato n. 2388/12 del 26/6/2012 notificata il 31/7/2012, il Tribunale di Brindisi aveva riconosciuto il diritto del de cuius Parte_3 alla maggiorazione contributiva per esposizione ad amianto ai sensi dell'art 13 comma 8
[...]
CP_ della L.257/92 per il periodo di lavoro 21.03.1979-30.04.1994 e, per l'effetto, condannava l' ad adottare i provvedimenti conseguenti anche in relazione alla corresponsione della pensione e dei ratei arretrati, avendo chiesto, il Sig. , insieme alla domanda di maggiorazione contributiva, Parte_3
anche la ricostituzione della sua pensione di vecchiaia n. 10051593 conseguita con decorrenza
01.05.1994.
CP_ Assumendo l'inottemperanza di alla suddetta sentenza di condanna, i ricorrenti introducevano il presente giudizio rassegando le conclusioni innanzi trascritte.
Avverso tale domanda resisteva l'ente convenuto precisando, in punto di fatto, che “il Sig.
[...]
presentò in data 31/08/2012 domanda di ricostituzione contributiva, chiedendo Parte_3
l'esecuzione della sentenza (doc. 2). La domanda fu respinta dall' in data 19/10/2012, con la CP_2 seguente motivazione: “sentenza sfavorevole. Lei ha già usufruito del beneficio del prepensionamento con aumento dell'anzianità contributiva nella quota b, l'opzione alla maggiorazione amianto porterebbe ad una diminuzione dell'importo della pensione” (doc.ti 3 e 4).” CP_ In via pregiudiziale, l' eccepiva la decadenza di cui all'art. 47, D.P.R. n. 639/1970; nel merito,
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avversa domanda stante la sussistenza di un divieto di cumulo tra benefici previdenziali previsti per l'esposizione ad amianto ed altri benefici che comportano l'anticipazione dell'accesso al pensionamento;
la manifesta inammissibilità del ricorso per carenza d'interesse ad agire ed, infine, la prescrizione quinquennale dei maggiori ratei di pensione ipoteticamente dovuti. Instava, quindi, per il rigetto.
Espletata l'istruttoria documentale, all'odierna udienza, il Giudice decideva come da dispositivo.
***
Il ricorso è fondato deve esser accolto per le seguenti ragioni.
La sentenza di cui si chiede l'esatto adempimento ha dichiarato il diritto del ricorrente alla maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto per il periodo compreso tra il 1979 e il 1994 CP_ condannando l' ad adottare i conseguenti provvedimenti. CP_ Ebbene, le doglianze dell' circa l'impossibilità di portare ad esecuzione la predetta sentenza per l'asserita incompatibilità del cumulo tra benefici previdenziali per l'esposizione all'amianto e prolungamento contributivo ex art 25 l. 4313 del 1984 sono inconferenti per la decisione della presente controversia, costituendo motivi che avrebbero dovuto esser dedotti nel distinto giudizio conclusosi con la sentenza n. 2388 2012 o in sede di appello avverso la medesima pronuncia giudiziaria.
Ciò posto, il diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico non può che decorrere dalla data della domanda di ricostituzione dell'ottobre 2010 essendo stato accertato il diritto alla rideterminazione della pensione all'interno della stessa sentenza.
Difatti, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale al fine di poter godere della pensione maggiorata per esposizione ad amianto, il lavoratore è tenuto a proporre un'apposita domanda all' poiché i fatti costitutivi del beneficio ex art. 13, comma 8, legge 27 marzo 1992, n. 257, in CP_2 tema di esposizione all'amianto per più di dieci anni, sfuggono al diretto controllo dell' e, in CP_1
ogni caso, non sarebbero da questo conoscibili, se non mediante apposita domanda di accertamento.
(Cass. 29/4/2014 n. 9378).
Né appaiono dirimenti le eccezioni di decadenza ex art 47 dpr 639 del 1970 e di prescrizione quinquennale dei ratei sollevate da atteso che da un lato, nel caso di specie, è stato chiesto CP_2
l'adempimento di un obbligo giudiziale accertato in sentenza, con la conseguenza che il diritto alla rideterminazione della pensione statuito dal Giudice segue la prescrizione decennale ex art 2935 cc, non ancora maturata all'epoca del deposito del ricorso;
dall'altro emerge in via documentale che il ricorrente aveva già formulato apposita domanda nel 2010 per la rideterminazione della pensione allegando tale istanza nel fascicolo del giudizio conclusosi con sentenza 2388 del 2012.
Pertanto nel corso del giudizio è stata disposta ctu contabile che ha accertato come l'importo differenziale dovuto “alla data del decesso (mese di agosto 2017)” fosse pari “ad €uro 23.647,28
(10.397,71 + 13.249,57)”.
Alla luce di dette brevi considerazioni, la domanda va accolta.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato nei confronti dell' così provvede: CP_2
- dichiara il diritto dei ricorrenti alla ricostituzione della pensione del de cuius, mediante il riconoscimento dell'aumento contributivo così come riconosciuto con sentenza n. 2388 del 2012, per l'effetto, condanna l' al pagamento dell'importo CP_2
dei ratei differenziali dovuti, pari ad euro 23.647,28 oltre gli ulteriori ratei maturati e maturandi, nonchè interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo;
- condanna l' al pagamento in favore dell'erario delle spese di giudizio, CP_2 dimidiate, che si liquidano in tal misura in € 2600,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, con distrazione Brindisi, 27.05.2025
Il Giudice
Gabriella Puzzovio