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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 26/06/2025, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 362/2020 R.A.C.L., promossa da in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, elettivamente domiciliato Parte_1 in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Gianluca Boi, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, opponente contro
in proprio e quale mandatario di Controparte_1 CP_2
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente,
[...] rappresentato e difeso dall'avv. Mariantonietta Piras e dall'avv. Alessandro Doa in virtù di procura generale alle liti, opposti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6 febbraio 2020 in qualità di titolare dell'omonima Parte_1 impresa individuale, ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n.
32520190006997430000, formato il 24 dicembre 2019 e notificato il 31 dicembre 2019, emesso CP_ dall' per la riscossione della complessiva somma di euro 19.244,30, comprensiva di spese di notifica, contributi, sanzioni per evasione, interessi di mora e sanzioni da morosità, relativamente al periodo compreso tra il 18 marzo 2013 e il 1° giugno 2017.
L'opponente ha dedotto:
- che l'avviso di addebito impugnato è fondato sul verbale unico di accertamento e notificazione n. 2017017131/DDL del 7 febbraio 2018, redatto dai funzionari di vigilanza in CP_ servizio presso la sede di Cagliari, con il quale si contesta l'illegittima fruizione da parte dell'impresa individuale dello sgravio contributivo previsto dall'art. 8, comma 9, della legge n.
407/1990 in relazione all'assunzione del lavoratore avvenuta in data 18 Persona_1 marzo 2013 con contratto a tempo pieno e indeterminato;
pagina 1 di 6 CP_
- che, secondo quanto sostenuto dall' nel verbale di accertamento, il lavoratore non si trovava in stato di disoccupazione di lunga durata alla data dell'assunzione (condizione richiesta per accedere allo sgravio contributivo previsto dall'art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990), avendo prestato attività lavorativa per un periodo di sette mesi nel biennio precedente, con un reddito ritenuto superiore al limite previsto dalla legge per il mantenimento dello stato di disoccupazione;
- che, in realtà, al momento dell'assunzione, il lavoratore risultava in possesso della certificazione rilasciata dal Centro Servizi per il Lavoro di Carbonia (prot. n. 10656 dell'11 marzo
2013), la quale attestava una disoccupazione continuativa di 26 mesi, superiore al minimo richiesto di 24 mesi;
- che, a seguito della notifica del verbale ispettivo, l'opponente ha richiesto formalmente conferma al medesimo Centro per l'Impiego, il quale, con nota prot. n. 19248 del 5 marzo 2018, ha confermato che il lavoratore era regolarmente iscritto come disoccupato dal Persona_1
7 gennaio 2011 e che, nonostante avesse svolto attività lavorativa negli anni 2011/2012, non aveva superato i limiti reddituali e temporali per la conservazione dello stato di disoccupazione;
- che, in ogni caso, la normativa vigente nel 2013 consentiva il mantenimento dello stato di disoccupazione anche in presenza di attività lavorative, purché i redditi derivanti fossero inferiori alla soglia prevista per l'esenzione da imposizione fiscale, pari a euro 8.000,00 annui;
- che, nel caso di specie, i redditi percepiti dal lavoratore negli anni 2011 e Persona_1
2012 risultavano inferiori a tale limite, con la conseguenza che lo stesso possedeva i requisiti richiesti per l'assunzione agevolata.
L'opponente ha pertanto chiesto l'annullamento dell'avviso di addebito opposto. CP_ L' si è costituito in giudizio, contestando integralmente le pretese dell'opponente e evidenziando che l'avviso di addebito impugnato è stato emesso sulla base di un verbale unico di accertamento (n. 2017017131/DDL) con cui sono state accertate irregolarità sia in ordine alla fruizione indebita delle agevolazioni contributive per il lavoratore sia con Persona_1 riferimento alla contribuzione dovuta per i lavoratori e . Persona_2 Persona_3
In particolare, per questi ultimi è stata riscontrata, nei mesi di maggio e giugno 2017, l'assenza di imponibile sia nel Libro Unico del Lavoro che nelle denunce Emens;
per il solo Per_2
l'imponibile risultava limitato a una sola giornata nel mese di aprile 2017.
L'Istituto ha affermato che l'opponente non ha formulato alcuna contestazione in merito al recupero della contribuzione minima ex art. 29 D.L. 23 giugno 1995, n. 244, per i predetti lavoratori. pagina 2 di 6 CP_
1.1. La causa è stata istruita mediante l'audizione dei due funzionari dell' che hanno svolto l'attività ispettiva oggetto del verbale di accertamento, nonché attraverso l'acquisizione di informazioni scritte da parte dell' – al Parte_2 fine di ottenere chiarimenti in merito alla certificazione rilasciata dal Centro per l'Impiego attestante lo stato di lunga disoccupazione del lavoratore ai sensi del d.lgs. n. Persona_1
181/2000.
2. L'opposizione è parzialmente fondata e deve, pertanto, essere accolta, per quanto di ragione.
2.1. Con riferimento alla posizione contributiva del lavoratore per la quale Persona_1
CP_ l' ha ritenuto non spettante il beneficio contributivo previsto dall'art. 8, comma 9, della legge
29 dicembre 1990, n. 407, deve in via preliminare richiamarsi la disciplina normativa applicabile ratione temporis.
L'art. 8, co. 9, della citata legge stabilisce:
“A decorrere dal 1 gennaio 1991 nei confronti dei datori di lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3 in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi”.
Pertanto, presupposto essenziale per l'accesso al beneficio è la condizione del lavoratore quale disoccupato da almeno ventiquattro mesi alla data dell'assunzione.
Tale condizione deve essere valutata alla luce del d.lgs. 21 aprile 2000, n. 181, che, all'art. 1, comma 2, lett. c) e d), così prevede:
“c) 'stato di disoccupazione', la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti;
d) 'disoccupati di lunga durata', coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi
[…]”.
Inoltre, il successivo art. 4, comma 1, lett. a) d.lgs. 181/2000 prevede la conservazione dello stato di disoccupazione anche in caso di svolgimento di attività lavorativa, purché tale attività produca un reddito non superiore al limite minimo personale escluso da imposizione:
“
1. Le Regioni stabiliscono i criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti di procedure pagina 3 di 6 uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione sulla base dei seguenti principi:
a) conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 […]”.
Per gli anni 2011, 2012, 2013, in virtù del meccanismo delle detrazioni di cui all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), tale soglia era pacificamente fissata in euro 8.000,00, al netto delle ritenute previdenziali e prima del prelievo fiscale.
Nel caso di specie, risulta agli atti che il lavoratore fosse stato assunto da Persona_1 in data 18 marzo 2013. Parte_1
La certificazione del Centro Servizi per il Lavoro di Carbonia, prot. n. 10656 dell'11 marzo 2013
(doc. 3, fascicolo dell'opponente), attesta che il risultava regolarmente iscritto dal 7 Per_1 gennaio 2011 e che alla data di rilascio del certificato aveva maturato 26 mesi di anzianità di disoccupazione.
Il lavoratore aveva nel biennio precedente svolto due rapporti di lavoro subordinato: dal 5 ottobre
2011 al 30 aprile 2012 con la ditta MA NZ;
dal 9 maggio 2012 al 31 agosto 2012 con la ditta AT GI.
Tuttavia, secondo quanto accertato dal Centro per l'Impiego, e documentato in atti dall'opponente, i redditi percepiti erano inferiori alla soglia di euro 8.000,00.
Segnatamente, l'opponente ha dimostrato che per l'anno 2011 il aveva percepito un Per_1 reddito pari a euro 3.808,27, come da prospetto paga dicembre 2011 (doc. 8, fascicolo opponente).
Nell'anno 2012, il aveva invece percepito un reddito netto di euro 7.493,59, come da Per_1
CUD 2013 (docc. 9 e 10, fascicolo opponente).
In base al principio contenuto nell'art. 4, comma 1, del d.lgs. 181/2000, la disoccupazione si considera mantenuta anche nei periodi di lavoro subordinato, a condizione che il reddito prodotto sia al di sotto della suddetta soglia.
Tale regola è stata recepita dalla deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna del 27 maggio 2004, n. 24/27, e confermata nella nota del Centro per l'Impiego di Carbonia prot. 19248 del 5 marzo 2018 (doc. 6, fascicolo opponente), che ribadisce come il lavoratore fosse da considerarsi in stato di disoccupazione continuativa anche durante i predetti rapporti di lavoro, proprio in virtù della soglia reddituale non superata. CP_ I funzionari dell' e , escussi all'udienza del 3 novembre 2021, CP_3 Testimone_1
pagina 4 di 6 hanno riferito di aver escluso la spettanza dello sgravio contributivo in favore dell'impresa opponente sulla base della documentazione acquisita in sede ispettiva, tra cui il certificato rilasciato dal Centro per l'Impiego (doc. 3, fascicolo dell'opponente), le dichiarazioni dei redditi comunicate dall'Agenzia delle Entrate e i dati presenti nel cassetto previdenziale del lavoratore
Persona_1
Tuttavia, alla luce della documentazione versata in atti, deve ritenersi che i funzionari abbiano errato nella valutazione del reddito annuale rilevante ai fini della normativa di riferimento.
Dagli atti di causa emerge che il lavoratore alla data dell'assunzione (18 Persona_1 marzo 2013), possedeva i requisiti previsti dall'art. 8, comma 9, della legge 407/1990, che, si ricorda, riconosce uno sgravio contributivo triennale in caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi.
È stato infatti accertato sulla base del certificato del Centro per l'Impiego di Carbonia, prot. n.
10656 dell'11 marzo 2013 (doc. 3, fascicolo opponente) e dei documenti prodotti dall'opponente
(docc. 8, 9, 10 fascicolo dell'opponente) che era iscritto come disoccupato sin dal 7 Per_1 gennaio 2011 e che, pur avendo svolto due rapporti di lavoro subordinato nel biennio antecedente, i redditi percepiti erano inferiori alla soglia annua di euro 8.000,00, indicata dall'art. 4, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 181/2000 per la conservazione dello stato di disoccupazione;
ciò consentiva, in base alla normativa e alle disposizioni operative regionali, di computare anche quei periodi nell'anzianità utile, che risultava così pari a ventisei mesi.
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che l'impresa opponente avesse diritto a beneficiare dell'esonero contributivo previsto dalla normativa sopra richiamata.
Ne consegue che l'avviso di addebito impugnato deve essere annullato nella parte in cui dispone il recupero dei contributi relativi alla posizione del lavoratore per una somma Persona_1 pari a euro 16.312,76 (vd. tutti gli importi relativi agli anni 2013 e 2014 nel doc. 1 fascicolo dell'opponente).
2.2. Con riferimento agli ulteriori importi oggetto dell'avviso di addebito impugnato, pari a complessivi euro 2.931,54 (per i mesi di aprile, maggio, giugno 2017), relativi alla contribuzione dovuta per i lavoratori e , deve osservarsi quanto segue. Persona_2 Persona_3
Nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 2017017131/DDL del 7 febbraio 2018 gli ispettori verbalizzanti hanno evidenziato che, per detti lavoratori, nei mesi di maggio e giugno
2017 non risultava alcun imponibile contributivo sia nel L.U.L. che nelle denunce Emens.
Con riguardo al lavoratore inoltre, per il mese di aprile 2017, le medesime fonti Per_2 documentali indicavano la presenza di imponibile solo per una giornata lavorativa. pagina 5 di 6 Sulla base del raffronto tra tali risultanze e quanto dichiarato dagli stessi lavoratori e Per_3
CP_ in sede di ispezione (cfr. doc. 4 fascicolo dell' , gli ispettori hanno proceduto alla Per_2 quantificazione della contribuzione dovuta e non versata, disponendone il recupero.
L' resistente, recependo le conclusioni dell'organo ispettivo, ha provveduto ad emettere CP_1
l'avviso di addebito n. 32520190006997430000, includendo anche tali importi.
Nel presente giudizio di opposizione, l'impresa si è limitata a contestare la legittimità della pretesa contributiva esclusivamente con riferimento alla posizione del lavoratore Per_1
senza formulare alcuna doglianza o deduzione specifica relativamente alla posizione dei
[...] lavoratori e Per_2 Per_3
In assenza di contestazioni, trova applicazione il principio di non contestazione, di cui all'art. 115
c.p.c., per cui i fatti allegati da una parte e non specificamente contestati dalla controparte devono ritenersi pacifici.
Pertanto, in mancanza di elementi idonei a infirmare le risultanze ispettive e considerato che nulla
è stato dedotto dall'opponente in relazione a tali posizioni, la somma di euro 2.931,54 devono ritenersi dovute.
2.3. Alla luce delle considerazioni svolte, l'avviso di addebito impugnato deve essere annullato e CP_ l'opposizione accolta parzialmente, con condanna di al pagamento in favore di Parte_1 della somma complessiva euro 2.931,54 a titolo di contributi, sanzioni ed interessi, oltre agli accessori maturati successivamente alla notifica dell'avviso di addebito.
3. In considerazione della reciproca soccombenza, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- annulla l'avviso di addebito n. 32520190006997430000; CP_
- condanna al pagamento in favore di della somma Controparte_4 complessiva di euro 2.931,54 a titolo di contributi previdenziali, sanzioni ed interessi, oltre agli accessori maturati successivamente alla notifica dell'avviso di addebito;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Cagliari, 26 giugno 2025.
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 362/2020 R.A.C.L., promossa da in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, elettivamente domiciliato Parte_1 in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Gianluca Boi, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, opponente contro
in proprio e quale mandatario di Controparte_1 CP_2
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente,
[...] rappresentato e difeso dall'avv. Mariantonietta Piras e dall'avv. Alessandro Doa in virtù di procura generale alle liti, opposti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6 febbraio 2020 in qualità di titolare dell'omonima Parte_1 impresa individuale, ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n.
32520190006997430000, formato il 24 dicembre 2019 e notificato il 31 dicembre 2019, emesso CP_ dall' per la riscossione della complessiva somma di euro 19.244,30, comprensiva di spese di notifica, contributi, sanzioni per evasione, interessi di mora e sanzioni da morosità, relativamente al periodo compreso tra il 18 marzo 2013 e il 1° giugno 2017.
L'opponente ha dedotto:
- che l'avviso di addebito impugnato è fondato sul verbale unico di accertamento e notificazione n. 2017017131/DDL del 7 febbraio 2018, redatto dai funzionari di vigilanza in CP_ servizio presso la sede di Cagliari, con il quale si contesta l'illegittima fruizione da parte dell'impresa individuale dello sgravio contributivo previsto dall'art. 8, comma 9, della legge n.
407/1990 in relazione all'assunzione del lavoratore avvenuta in data 18 Persona_1 marzo 2013 con contratto a tempo pieno e indeterminato;
pagina 1 di 6 CP_
- che, secondo quanto sostenuto dall' nel verbale di accertamento, il lavoratore non si trovava in stato di disoccupazione di lunga durata alla data dell'assunzione (condizione richiesta per accedere allo sgravio contributivo previsto dall'art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990), avendo prestato attività lavorativa per un periodo di sette mesi nel biennio precedente, con un reddito ritenuto superiore al limite previsto dalla legge per il mantenimento dello stato di disoccupazione;
- che, in realtà, al momento dell'assunzione, il lavoratore risultava in possesso della certificazione rilasciata dal Centro Servizi per il Lavoro di Carbonia (prot. n. 10656 dell'11 marzo
2013), la quale attestava una disoccupazione continuativa di 26 mesi, superiore al minimo richiesto di 24 mesi;
- che, a seguito della notifica del verbale ispettivo, l'opponente ha richiesto formalmente conferma al medesimo Centro per l'Impiego, il quale, con nota prot. n. 19248 del 5 marzo 2018, ha confermato che il lavoratore era regolarmente iscritto come disoccupato dal Persona_1
7 gennaio 2011 e che, nonostante avesse svolto attività lavorativa negli anni 2011/2012, non aveva superato i limiti reddituali e temporali per la conservazione dello stato di disoccupazione;
- che, in ogni caso, la normativa vigente nel 2013 consentiva il mantenimento dello stato di disoccupazione anche in presenza di attività lavorative, purché i redditi derivanti fossero inferiori alla soglia prevista per l'esenzione da imposizione fiscale, pari a euro 8.000,00 annui;
- che, nel caso di specie, i redditi percepiti dal lavoratore negli anni 2011 e Persona_1
2012 risultavano inferiori a tale limite, con la conseguenza che lo stesso possedeva i requisiti richiesti per l'assunzione agevolata.
L'opponente ha pertanto chiesto l'annullamento dell'avviso di addebito opposto. CP_ L' si è costituito in giudizio, contestando integralmente le pretese dell'opponente e evidenziando che l'avviso di addebito impugnato è stato emesso sulla base di un verbale unico di accertamento (n. 2017017131/DDL) con cui sono state accertate irregolarità sia in ordine alla fruizione indebita delle agevolazioni contributive per il lavoratore sia con Persona_1 riferimento alla contribuzione dovuta per i lavoratori e . Persona_2 Persona_3
In particolare, per questi ultimi è stata riscontrata, nei mesi di maggio e giugno 2017, l'assenza di imponibile sia nel Libro Unico del Lavoro che nelle denunce Emens;
per il solo Per_2
l'imponibile risultava limitato a una sola giornata nel mese di aprile 2017.
L'Istituto ha affermato che l'opponente non ha formulato alcuna contestazione in merito al recupero della contribuzione minima ex art. 29 D.L. 23 giugno 1995, n. 244, per i predetti lavoratori. pagina 2 di 6 CP_
1.1. La causa è stata istruita mediante l'audizione dei due funzionari dell' che hanno svolto l'attività ispettiva oggetto del verbale di accertamento, nonché attraverso l'acquisizione di informazioni scritte da parte dell' – al Parte_2 fine di ottenere chiarimenti in merito alla certificazione rilasciata dal Centro per l'Impiego attestante lo stato di lunga disoccupazione del lavoratore ai sensi del d.lgs. n. Persona_1
181/2000.
2. L'opposizione è parzialmente fondata e deve, pertanto, essere accolta, per quanto di ragione.
2.1. Con riferimento alla posizione contributiva del lavoratore per la quale Persona_1
CP_ l' ha ritenuto non spettante il beneficio contributivo previsto dall'art. 8, comma 9, della legge
29 dicembre 1990, n. 407, deve in via preliminare richiamarsi la disciplina normativa applicabile ratione temporis.
L'art. 8, co. 9, della citata legge stabilisce:
“A decorrere dal 1 gennaio 1991 nei confronti dei datori di lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3 in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi”.
Pertanto, presupposto essenziale per l'accesso al beneficio è la condizione del lavoratore quale disoccupato da almeno ventiquattro mesi alla data dell'assunzione.
Tale condizione deve essere valutata alla luce del d.lgs. 21 aprile 2000, n. 181, che, all'art. 1, comma 2, lett. c) e d), così prevede:
“c) 'stato di disoccupazione', la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti;
d) 'disoccupati di lunga durata', coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi
[…]”.
Inoltre, il successivo art. 4, comma 1, lett. a) d.lgs. 181/2000 prevede la conservazione dello stato di disoccupazione anche in caso di svolgimento di attività lavorativa, purché tale attività produca un reddito non superiore al limite minimo personale escluso da imposizione:
“
1. Le Regioni stabiliscono i criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti di procedure pagina 3 di 6 uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione sulla base dei seguenti principi:
a) conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 […]”.
Per gli anni 2011, 2012, 2013, in virtù del meccanismo delle detrazioni di cui all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), tale soglia era pacificamente fissata in euro 8.000,00, al netto delle ritenute previdenziali e prima del prelievo fiscale.
Nel caso di specie, risulta agli atti che il lavoratore fosse stato assunto da Persona_1 in data 18 marzo 2013. Parte_1
La certificazione del Centro Servizi per il Lavoro di Carbonia, prot. n. 10656 dell'11 marzo 2013
(doc. 3, fascicolo dell'opponente), attesta che il risultava regolarmente iscritto dal 7 Per_1 gennaio 2011 e che alla data di rilascio del certificato aveva maturato 26 mesi di anzianità di disoccupazione.
Il lavoratore aveva nel biennio precedente svolto due rapporti di lavoro subordinato: dal 5 ottobre
2011 al 30 aprile 2012 con la ditta MA NZ;
dal 9 maggio 2012 al 31 agosto 2012 con la ditta AT GI.
Tuttavia, secondo quanto accertato dal Centro per l'Impiego, e documentato in atti dall'opponente, i redditi percepiti erano inferiori alla soglia di euro 8.000,00.
Segnatamente, l'opponente ha dimostrato che per l'anno 2011 il aveva percepito un Per_1 reddito pari a euro 3.808,27, come da prospetto paga dicembre 2011 (doc. 8, fascicolo opponente).
Nell'anno 2012, il aveva invece percepito un reddito netto di euro 7.493,59, come da Per_1
CUD 2013 (docc. 9 e 10, fascicolo opponente).
In base al principio contenuto nell'art. 4, comma 1, del d.lgs. 181/2000, la disoccupazione si considera mantenuta anche nei periodi di lavoro subordinato, a condizione che il reddito prodotto sia al di sotto della suddetta soglia.
Tale regola è stata recepita dalla deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna del 27 maggio 2004, n. 24/27, e confermata nella nota del Centro per l'Impiego di Carbonia prot. 19248 del 5 marzo 2018 (doc. 6, fascicolo opponente), che ribadisce come il lavoratore fosse da considerarsi in stato di disoccupazione continuativa anche durante i predetti rapporti di lavoro, proprio in virtù della soglia reddituale non superata. CP_ I funzionari dell' e , escussi all'udienza del 3 novembre 2021, CP_3 Testimone_1
pagina 4 di 6 hanno riferito di aver escluso la spettanza dello sgravio contributivo in favore dell'impresa opponente sulla base della documentazione acquisita in sede ispettiva, tra cui il certificato rilasciato dal Centro per l'Impiego (doc. 3, fascicolo dell'opponente), le dichiarazioni dei redditi comunicate dall'Agenzia delle Entrate e i dati presenti nel cassetto previdenziale del lavoratore
Persona_1
Tuttavia, alla luce della documentazione versata in atti, deve ritenersi che i funzionari abbiano errato nella valutazione del reddito annuale rilevante ai fini della normativa di riferimento.
Dagli atti di causa emerge che il lavoratore alla data dell'assunzione (18 Persona_1 marzo 2013), possedeva i requisiti previsti dall'art. 8, comma 9, della legge 407/1990, che, si ricorda, riconosce uno sgravio contributivo triennale in caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi.
È stato infatti accertato sulla base del certificato del Centro per l'Impiego di Carbonia, prot. n.
10656 dell'11 marzo 2013 (doc. 3, fascicolo opponente) e dei documenti prodotti dall'opponente
(docc. 8, 9, 10 fascicolo dell'opponente) che era iscritto come disoccupato sin dal 7 Per_1 gennaio 2011 e che, pur avendo svolto due rapporti di lavoro subordinato nel biennio antecedente, i redditi percepiti erano inferiori alla soglia annua di euro 8.000,00, indicata dall'art. 4, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 181/2000 per la conservazione dello stato di disoccupazione;
ciò consentiva, in base alla normativa e alle disposizioni operative regionali, di computare anche quei periodi nell'anzianità utile, che risultava così pari a ventisei mesi.
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che l'impresa opponente avesse diritto a beneficiare dell'esonero contributivo previsto dalla normativa sopra richiamata.
Ne consegue che l'avviso di addebito impugnato deve essere annullato nella parte in cui dispone il recupero dei contributi relativi alla posizione del lavoratore per una somma Persona_1 pari a euro 16.312,76 (vd. tutti gli importi relativi agli anni 2013 e 2014 nel doc. 1 fascicolo dell'opponente).
2.2. Con riferimento agli ulteriori importi oggetto dell'avviso di addebito impugnato, pari a complessivi euro 2.931,54 (per i mesi di aprile, maggio, giugno 2017), relativi alla contribuzione dovuta per i lavoratori e , deve osservarsi quanto segue. Persona_2 Persona_3
Nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 2017017131/DDL del 7 febbraio 2018 gli ispettori verbalizzanti hanno evidenziato che, per detti lavoratori, nei mesi di maggio e giugno
2017 non risultava alcun imponibile contributivo sia nel L.U.L. che nelle denunce Emens.
Con riguardo al lavoratore inoltre, per il mese di aprile 2017, le medesime fonti Per_2 documentali indicavano la presenza di imponibile solo per una giornata lavorativa. pagina 5 di 6 Sulla base del raffronto tra tali risultanze e quanto dichiarato dagli stessi lavoratori e Per_3
CP_ in sede di ispezione (cfr. doc. 4 fascicolo dell' , gli ispettori hanno proceduto alla Per_2 quantificazione della contribuzione dovuta e non versata, disponendone il recupero.
L' resistente, recependo le conclusioni dell'organo ispettivo, ha provveduto ad emettere CP_1
l'avviso di addebito n. 32520190006997430000, includendo anche tali importi.
Nel presente giudizio di opposizione, l'impresa si è limitata a contestare la legittimità della pretesa contributiva esclusivamente con riferimento alla posizione del lavoratore Per_1
senza formulare alcuna doglianza o deduzione specifica relativamente alla posizione dei
[...] lavoratori e Per_2 Per_3
In assenza di contestazioni, trova applicazione il principio di non contestazione, di cui all'art. 115
c.p.c., per cui i fatti allegati da una parte e non specificamente contestati dalla controparte devono ritenersi pacifici.
Pertanto, in mancanza di elementi idonei a infirmare le risultanze ispettive e considerato che nulla
è stato dedotto dall'opponente in relazione a tali posizioni, la somma di euro 2.931,54 devono ritenersi dovute.
2.3. Alla luce delle considerazioni svolte, l'avviso di addebito impugnato deve essere annullato e CP_ l'opposizione accolta parzialmente, con condanna di al pagamento in favore di Parte_1 della somma complessiva euro 2.931,54 a titolo di contributi, sanzioni ed interessi, oltre agli accessori maturati successivamente alla notifica dell'avviso di addebito.
3. In considerazione della reciproca soccombenza, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- annulla l'avviso di addebito n. 32520190006997430000; CP_
- condanna al pagamento in favore di della somma Controparte_4 complessiva di euro 2.931,54 a titolo di contributi previdenziali, sanzioni ed interessi, oltre agli accessori maturati successivamente alla notifica dell'avviso di addebito;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Cagliari, 26 giugno 2025.
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
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