Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/05/2025, n. 2484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2484 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 14866 / 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA Parte_1
per (Avv. LONGO ANGELA)
[...]
_____________________________
ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere (Avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA) CP_1
Resistente
All'udienza del 27/05/2025 ha pronunciato
SENTENZA
dando lettura del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
◊
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
-dichiara prescritta la contribuzione verso la gestione separata chiesta con provvedimento del 20.08.2019 relativamente all'anno 2013 per l'importo di euro
7.161,82;
CP_
-condanna l alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in € 1.865,00 oltre spese generali, CPA e IVA se dovuta, disponendone la distrazione in favore della procuratrice antistataria.
◊
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 1/12/2023, la parte ricorrente in epigrafe, conveniva in
CP_ giudizio l proponendo opposizione avverso il provvedimento del 20.08.2019
di accertamento d'ufficio per contribuzione dovuta alla Gestione separata Liberi
professionisti, relativamente all'anno 2013, per l'importo di euro 7.161,82,
deducendone l'illegittimità per intercorsa prescrizione e chiedendo dichiararsi l'estinzione della pretesa contributiva. Deduceva il ricorrente di avere proposto nel giugno del 2019 ricorso amministrativo che era stato respinto dall con CP_2
delibera del 21.09.2022 e di avere ricevuto in data 08.11.2023 un ulteriore Invito a regolarizzare la predetta posizione debitoria ai sensi dell'art.4, co, 1 del DM 30
gennaio 2015
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio l convenuto CP_2
contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
La causa, istruita documentalmente, veniva rinviata per discussione e decisione all'udienza odierna e in pari data decisa
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Va innanzitutto esaminata l'eccezione, sollevata dalla parte ricorrente, di prescrizione delle somme richieste stante che alla data della notifica della
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro contestazione del debito erano trascorsi oltre cinque anni dalla maturazione del credito.
Come ritenuto dalla Suprema Corte – Sez. Lavoro – con sentenza n.
27950/2018, confermata dalle successive n. 19403/2019; 1557/2020,
10273/2021 e con ordinanza n. 17812/2022, il termine di prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione contributiva, costituendo la circostanza che a quella data non fosse ancora presentata la dichiarazione dei redditi un ostacolo di mero fatto all'esercizio del diritto.
La Corte ha, infatti, osservato: “….in tema di contributi…, il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. 29 maggio 2017 n. 13463).
Aggiunge la Corte: “La dichiarazione dei redditi, d'altra parte, quale dichiarazione di scienza
(tra molte Cass. 4 febbraio 2011 n. 2725) non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto alla obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta la produzione dei redditi rilevanti ai fini di legge. Semmai ad essa, quale atto giuridico successivo all'esigibilità del credito, può riconoscersi effetto interruttivo della prescrizione”.
E', peraltro chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e, quindi, dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui i singoli contributi dovevano essere versati (art. 55
r.d.l. 1827/1935 ). In proposito vale la regola, fissata dall'art. 18 – co. 4 – d.lgs 9
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro luglio 1997 n. 241, secondo cui “i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuate entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi ”.
Nel caso de quo, per l'anno 2014, il termine per il versamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche relative ai redditi prodotti nel 2013 è stato fissato al
07.7.2014.
Essendo la prescrizione in materia contributiva quinquennale, ex art. 3 comma 9
L.
8.8.1995 n. 335 e decorrendo, ai sensi dell'art. 2935 c.c., dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ovvero nella fattispecie, dal 7 luglio 2014, alla data di recapito della comunicazione di debito (20.08.2019) la prescrizione si era maturata.
Non può trovare ingresso quanto eccepito dall' in ordine alla circostanza CP_1
che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi ha comportato la sospensione della prescrizione.
E' consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez.
Lavoro sent. n. 23809/2011) che ritiene che, se in base all'art. 2941 n. 8 c.c. la prescrizione rimane sospesa allorquando il debitore ha dolosamente occultato l'esistenza del debito, invero quando il creditore ha, nonostante tale comportamento, la possibilità di agire tramite i normali controlli, la sospensione non opera.
Sul punto è noto il più recente insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui “in tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo, in quanto il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione rimessa al giudice di merito” (Cass., sez. VI – lav., ordinanza n. 37529 del 30 novembre 2021).
In tal senso si è espressa anche la locale Corte d'Appello al cui orientamento questo giudice ritiene assolutamente opportuno uniformarsi (cfr. tra le altre Corte
d'Appello di Palermo, sentenza n.1467/2021 del 28 dicembre 2021; 88/2023 pubbl. il 16/01/2023 sentenza n. 202/2023 dell'8 marzo 2023), la quale in casi del tutto analoghi ha escluso la sussistenza del dolo in capo all'obbligato. Il ricorrente compilando il quadro LM della dichiarazione dei redditi ha consentito all' di iscrivere il professionista alla Gestione Separata. Ne deriva che non vi CP_1
fu occultamento doloso del debito contributivo poiché la compilazione del quadro RR sarebbe stata sostanzialmente identica a quella del quadro LM.
Pertanto, mancando qualsivoglia elemento utile a ritenere dimostrato il carattere doloso della condotta della ricorrente, nella fattispecie va esclusa la sussistenza della sospensione del termine prescrizionale, con la conseguenza che il credito controverso va dichiarato prescritto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
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P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 27/05/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro - 6 -
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
Tribunale di Palermo sez. Lavoro