Sentenza breve 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza breve 20/05/2025, n. 1763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1763 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01763/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00501/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 114 - 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 501 del 2025, proposto da
EL IN, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Blasi, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, corso Venezia, 24
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1
per l'ottemperanza
della sentenza n. 4252/2023, emessa dalla sez. Lav. del Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuta, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso, in quanto:
- il ricorso è stato proposto nell’interesse della sola ricorrente per l’ottemperanza del titolo indicato in epigrafe, che pure, nel condannare l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, ne ha disposto la distrazione in favore del procuratore antistatario;
- la notificazione del titolo all’amministrazione, ai fini dell’ottemperanza, risulta effettuata dal difensore esclusivamente in qualità di antistatario nel giudizio concluso con la sentenza della cui esecuzione si tratta, e non risulta effettuata in nome e per conto di EL IN, soggetto neppure menzionato nell’atto;
- conseguentemente, l’odierno ricorso risulta inammissibile, in quanto non preceduto da notificazione idonea a soddisfare le condizioni di cui all’art. 14, comma 1 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, secondo cui, prima del termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, “il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”;
Considerato:
che la ragione di inammissibilità è stata sottoposta dal Collegio al contraddittorio delle parti nel corso della discussione camerale, ex art. 73 c.p.a.;
Ritenuto, altresì:
che le concrete modalità di definizione del giudizio conducono a compensare tra le parti le spese di lite;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ne dichiara l’inammissibilità.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Roberto Lombardi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Lombardi | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO