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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 05/06/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive di udienza depositate nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 361/2022 R.G.L., promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1
Rosanna Milazzo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Gibellina (TP) in Via Nunzio Nasi n. 5, giusta procura in atti;
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del Controparte_1
pro-tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio - ai CP_2
sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c. – dal dott. Renzo CAVADI, funzionario del , ed elettivamente domiciliato Controparte_1
presso l' Controparte_3
, sito in in Via San Lorenzo n° 312/g.
[...] CP_3
- resistente-
Controparte_4
, in persona del
[...]
legale rappresentante pro-tempore; 1 - resistente contumace-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04.02.2022, la ricorrente indicata in epigrafe, avendo premesso di essere docente della scuola secondaria di secondo grado, per la classe di concorso A075 –materie dattilografia e stenografia-, con decorrenza giuridica ed economica dal 01/09/2014 e attualmente in servizio presso l'Istituto “ , Parte_2
e di avere svolto, prima dell'assunzione in ruolo, sin dall'anno scolastico 2000/2001, attività di docenza in forza di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato, deduceva che, con il decreto di ricostruzione di carriera n. prot. 98 del 01/12/2021, le erano stati riconosciuti, anni 9, mesi 1, e giorni 10 utili ai fini giuridici ed economici dalla effettiva assunzione in servizio ed anni 2, mesi 6, giorni
20 ai soli fini economici, non riconoscendo, in tal modo, l'intero servizio pre-ruolo.
Lamentava l'illegittimità dello stesso anche per violazione della clausola
4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea.
Domandava, pertanto, di “accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla ricostruzione della carriera con riconoscimento per intero della pregressa anzianità di servizio maturata, sia ai fini giuridici che economici, durante i rapporti di lavoro a termine con l'Amministrazione convenuta;
-accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento degli scatti di anzianità di servizio maturati con ricalcolo della retribuzione mensile;
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al
2 riconoscimento del trattamento contributivo e previdenziale, oltre ai conseguenti diritti connessi al TFR derivanti dall'equiparazione del rapporto di lavoro a tempo determinato a quello a tempo indeterminato;
- per gli effetti condannare l'amministrazione convenuta al riconoscimento per intero del periodo pre-ruolo sia ai fini economici che giuridici, con corresponsione della differenza tra quanto effettivamente percepito dalla ricorrente e quanto le sarebbe spettato per effetto dell'anzianità di servizio riconosciuta, oltre alla maggior somma per interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo, oltre al trattamento contributivo, previdenziale e del TFR. Con vittoria di spese e competenze legali da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario” ( cfr. conclusioni da ricorso).
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte resistente, eccependo, in via preliminare, la prescrizione delle pretese attoree e, nel merito, contestando la fondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del
05.02.2025 per il deposito di note.
*** ** ***
Va, in primo luogo, respinta la preliminare eccezione di prescrizione sollevata dal , atteso che la prescrizione in questione deve essere CP_5
fatta decorrere dal giorno in cui il diritto poteva essere fatto valere ovvero dalla data del decreto di ricostruzione della carriera, emesso nell'anno 2021 e dunque nel quinquennio antecedente alla data di deposito e notifica del ricorso.
*** ** ***
3 Nel merito, parte ricorrente censura la violazione della regola prevista dall'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, che vieta ogni discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato con specifico riferimento, tra l'altro, ai criteri di calcolo dell'anzianità e lamenta il riconoscimento solo parziale, da parte delle convenute, del servizio pre ruolo prestato.
La disamina del merito del ricorso richiede il vaglio preliminare della normativa applicabile nella specie.
L'art. 485 D.Lgs. n. 297/1994 (“Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera”) prevede che “ Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo”.
L'art. 489 del medesimo decreto (“Periodi di servizio utili al riconoscimento”) dispone che “Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione”.
Ai sensi dell'art.11, c. 14, L. n.124/1999 “Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno
180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal
10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
4 In ordine alla legittimità della suddetta normativa, anche alla luce della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del
18.3.1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999 (a detta del quale: “ … per quanto riguarda le condizioni di impiego i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (punto 1); “… i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive” (punto 4)), la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che “in tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della
l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato; il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine
a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità 5 da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per
l'assunto a tempo indeterminato” (Cass., sez. lav., sentenza n. 31149 del
28 novembre 2019).
La Corte ha anche sottolineato come la normativa in questione presenti degli elementi di favore e altri di disfavore per i lavoratori a tempo determinato, affermando che “Se, da un lato, la norma è chiara nel prevedere un abbattimento dell'anzianità sul periodo eccedente i primi quattro anni di servizio;
dall'altro il legislatore ha ritenuto di dovere equiparare ad un intero anno di attività l'insegnamento svolto per almeno
180 giorni, o continuativamente dal 1 febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio".
Deve vagliarsi allora, al fine di evitare ogni forma di discriminazione
“alla rovescia” a danno dei docenti di ruolo ab origine, se per effetto dell'automatismo figurativo introdotto dall'art.11 comma 14, L.
n.124/1999 (“Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”) l'odierna ricorrente abbia goduto di un vantaggio in termini di riconoscimento di un'anzianità di servizio maggiore rispetto a quella che gli sarebbe spettata tenendo conto solo dei periodi di effettivo servizio o se per converso l'anzianità riconosciutale in forza dei criteri di cui alla normativa succitata sia inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato.
Vanno dunque messi a confronto la sommatoria dei periodi di servizio non di ruolo annualmente ed effettivamente svolto sino alla data 6 dell'assunzione (con le maggiorazioni ed esclusioni esplicitate dalla citata giurisprudenza di legittimità) e i periodi riconosciuti al momento dell'immissione in ruolo, desumibili dal decreto di “ricostruzione della carriera”.
Ebbene, ciò posto, da quanto si evince dal decreto di ricostruzione della carriera (in atti), dai certificati di servizio in atti al momento della immissione in ruolo della ricorrente, la sua anzianità effettiva - calcolata cioè sommando tutti i periodi di servizi senza fare applicazione dell'art. 11 comma 14 l. 124 del 1999 - era di anni 10, mesi 9 e giorni 33, mentre pacificamente le è stata riconosciuta per soli anni 10, mesi 1 e giorni 10.
Deve, dunque, dichiararsi il diritto della ricorrente all'inserimento nella posizione stipendiale corrispondente a quella di un docente con riconoscimento di anni 10, mesi 9 e giorni 33 di anzianità ai fini giuridici ed economici, con condanna del convenuto alla CP_1
corresponsione in suo favore delle eventuali differenze retributive maturate dall'immissione in ruolo fino all'odierna pronuncia, oltre accessori nella misura legalmente dovuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- accerta e dichiara, a tutti gli effetti di legge, il diritto al riconoscimento alla ricorrente di un'anzianità, alla data dell'immissione in ruolo di anni 10, mesi 9 e giorni 33 per l'effettivo servizio pre-ruolo reso.
- per l'effetto, condanna l'Amministrazione scolastica a redigere un nuovo decreto di ricostruzione di carriera, conforme a tale statuizione, che riconosca alla ricorrente la conseguente e 7 corrispondente progressione professionale, retributiva e contributiva.
- condanna altresì l'Amministrazione scolastica a corrispondere alla ricorrente le eventuali differenze retributive - commisurate agli scatti di anzianità per l'effettivo servizio di pre ruolo - non corrisposte, oltre gli interessi come per legge.
- condanna i convenuti alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 1.800,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. e distrae in favore dell'avvocato di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso, il 05.06.2025.
IL GUDICE
Giorgia Marcatajo
8
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive di udienza depositate nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 361/2022 R.G.L., promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1
Rosanna Milazzo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Gibellina (TP) in Via Nunzio Nasi n. 5, giusta procura in atti;
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del Controparte_1
pro-tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio - ai CP_2
sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c. – dal dott. Renzo CAVADI, funzionario del , ed elettivamente domiciliato Controparte_1
presso l' Controparte_3
, sito in in Via San Lorenzo n° 312/g.
[...] CP_3
- resistente-
Controparte_4
, in persona del
[...]
legale rappresentante pro-tempore; 1 - resistente contumace-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04.02.2022, la ricorrente indicata in epigrafe, avendo premesso di essere docente della scuola secondaria di secondo grado, per la classe di concorso A075 –materie dattilografia e stenografia-, con decorrenza giuridica ed economica dal 01/09/2014 e attualmente in servizio presso l'Istituto “ , Parte_2
e di avere svolto, prima dell'assunzione in ruolo, sin dall'anno scolastico 2000/2001, attività di docenza in forza di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato, deduceva che, con il decreto di ricostruzione di carriera n. prot. 98 del 01/12/2021, le erano stati riconosciuti, anni 9, mesi 1, e giorni 10 utili ai fini giuridici ed economici dalla effettiva assunzione in servizio ed anni 2, mesi 6, giorni
20 ai soli fini economici, non riconoscendo, in tal modo, l'intero servizio pre-ruolo.
Lamentava l'illegittimità dello stesso anche per violazione della clausola
4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea.
Domandava, pertanto, di “accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla ricostruzione della carriera con riconoscimento per intero della pregressa anzianità di servizio maturata, sia ai fini giuridici che economici, durante i rapporti di lavoro a termine con l'Amministrazione convenuta;
-accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento degli scatti di anzianità di servizio maturati con ricalcolo della retribuzione mensile;
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al
2 riconoscimento del trattamento contributivo e previdenziale, oltre ai conseguenti diritti connessi al TFR derivanti dall'equiparazione del rapporto di lavoro a tempo determinato a quello a tempo indeterminato;
- per gli effetti condannare l'amministrazione convenuta al riconoscimento per intero del periodo pre-ruolo sia ai fini economici che giuridici, con corresponsione della differenza tra quanto effettivamente percepito dalla ricorrente e quanto le sarebbe spettato per effetto dell'anzianità di servizio riconosciuta, oltre alla maggior somma per interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo, oltre al trattamento contributivo, previdenziale e del TFR. Con vittoria di spese e competenze legali da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario” ( cfr. conclusioni da ricorso).
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte resistente, eccependo, in via preliminare, la prescrizione delle pretese attoree e, nel merito, contestando la fondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del
05.02.2025 per il deposito di note.
*** ** ***
Va, in primo luogo, respinta la preliminare eccezione di prescrizione sollevata dal , atteso che la prescrizione in questione deve essere CP_5
fatta decorrere dal giorno in cui il diritto poteva essere fatto valere ovvero dalla data del decreto di ricostruzione della carriera, emesso nell'anno 2021 e dunque nel quinquennio antecedente alla data di deposito e notifica del ricorso.
*** ** ***
3 Nel merito, parte ricorrente censura la violazione della regola prevista dall'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, che vieta ogni discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato con specifico riferimento, tra l'altro, ai criteri di calcolo dell'anzianità e lamenta il riconoscimento solo parziale, da parte delle convenute, del servizio pre ruolo prestato.
La disamina del merito del ricorso richiede il vaglio preliminare della normativa applicabile nella specie.
L'art. 485 D.Lgs. n. 297/1994 (“Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera”) prevede che “ Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo”.
L'art. 489 del medesimo decreto (“Periodi di servizio utili al riconoscimento”) dispone che “Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione”.
Ai sensi dell'art.11, c. 14, L. n.124/1999 “Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno
180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal
10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
4 In ordine alla legittimità della suddetta normativa, anche alla luce della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del
18.3.1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999 (a detta del quale: “ … per quanto riguarda le condizioni di impiego i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (punto 1); “… i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive” (punto 4)), la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che “in tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della
l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato; il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine
a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità 5 da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per
l'assunto a tempo indeterminato” (Cass., sez. lav., sentenza n. 31149 del
28 novembre 2019).
La Corte ha anche sottolineato come la normativa in questione presenti degli elementi di favore e altri di disfavore per i lavoratori a tempo determinato, affermando che “Se, da un lato, la norma è chiara nel prevedere un abbattimento dell'anzianità sul periodo eccedente i primi quattro anni di servizio;
dall'altro il legislatore ha ritenuto di dovere equiparare ad un intero anno di attività l'insegnamento svolto per almeno
180 giorni, o continuativamente dal 1 febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio".
Deve vagliarsi allora, al fine di evitare ogni forma di discriminazione
“alla rovescia” a danno dei docenti di ruolo ab origine, se per effetto dell'automatismo figurativo introdotto dall'art.11 comma 14, L.
n.124/1999 (“Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”) l'odierna ricorrente abbia goduto di un vantaggio in termini di riconoscimento di un'anzianità di servizio maggiore rispetto a quella che gli sarebbe spettata tenendo conto solo dei periodi di effettivo servizio o se per converso l'anzianità riconosciutale in forza dei criteri di cui alla normativa succitata sia inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato.
Vanno dunque messi a confronto la sommatoria dei periodi di servizio non di ruolo annualmente ed effettivamente svolto sino alla data 6 dell'assunzione (con le maggiorazioni ed esclusioni esplicitate dalla citata giurisprudenza di legittimità) e i periodi riconosciuti al momento dell'immissione in ruolo, desumibili dal decreto di “ricostruzione della carriera”.
Ebbene, ciò posto, da quanto si evince dal decreto di ricostruzione della carriera (in atti), dai certificati di servizio in atti al momento della immissione in ruolo della ricorrente, la sua anzianità effettiva - calcolata cioè sommando tutti i periodi di servizi senza fare applicazione dell'art. 11 comma 14 l. 124 del 1999 - era di anni 10, mesi 9 e giorni 33, mentre pacificamente le è stata riconosciuta per soli anni 10, mesi 1 e giorni 10.
Deve, dunque, dichiararsi il diritto della ricorrente all'inserimento nella posizione stipendiale corrispondente a quella di un docente con riconoscimento di anni 10, mesi 9 e giorni 33 di anzianità ai fini giuridici ed economici, con condanna del convenuto alla CP_1
corresponsione in suo favore delle eventuali differenze retributive maturate dall'immissione in ruolo fino all'odierna pronuncia, oltre accessori nella misura legalmente dovuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- accerta e dichiara, a tutti gli effetti di legge, il diritto al riconoscimento alla ricorrente di un'anzianità, alla data dell'immissione in ruolo di anni 10, mesi 9 e giorni 33 per l'effettivo servizio pre-ruolo reso.
- per l'effetto, condanna l'Amministrazione scolastica a redigere un nuovo decreto di ricostruzione di carriera, conforme a tale statuizione, che riconosca alla ricorrente la conseguente e 7 corrispondente progressione professionale, retributiva e contributiva.
- condanna altresì l'Amministrazione scolastica a corrispondere alla ricorrente le eventuali differenze retributive - commisurate agli scatti di anzianità per l'effettivo servizio di pre ruolo - non corrisposte, oltre gli interessi come per legge.
- condanna i convenuti alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 1.800,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. e distrae in favore dell'avvocato di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso, il 05.06.2025.
IL GUDICE
Giorgia Marcatajo
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