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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. IV, sentenza 27/01/2026, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 135/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LL LUCIANO, Presidente
BARBIERI LUIGI, OR
MASCOLO DOMENICO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 168/2022 depositato il 03/02/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04320219001037888000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04320219001037888000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04320219001037888000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Foggia, recante richiesta di versamento della tassa automobilistica, notificata in data 17 novembre 2021, deducendo l'illegittimità della pretesa impositiva e chiedendone l'annullamento.
La pretesa tributaria è di €.16.955,75. Il contribuente, però, intende impugnare il quantum, relativamente alla somma di €.1.179,97, per omesso versamento della tassa automobilistica per le annualità
2011-2012-2013;
Il ricorrente censura l'atto impugnato per i seguenti motivi: mancata notifica delle cartelle opposte, prescrizione del credito erariale,incompleta allegazione dei documenti (mancherebbero 6 pagine e precisamente la parte in cui l'intimante deve avvertire l'utente della possibilità di fare ricorso).
L'ADE-R si è costituita per resistere in giudizio e per chiedere il rigetto del ricorso. Il resistente osserva che il contribuente ha tempestivamente provveduto all'impugnazione dell'atto di intimazione, facendo coì venir meno la prova di resistenza in ordine all'incompelkta allegazione dell'atto impugnato. Il controinteressato evidenzia che, relativamente alla decadenza del potere di riscuotere le tasse automobilistiche, gli atti interruttivi della prescrizione sono stati notificati al coobbligato in solido Società_1 snc di Nominativo_1 e Ricorrente_1. L'Ufficio declina la propria legittimazione passiva in ordine all'eccezione di prescrizione, invocando la sospensione dei termini per il periodo previsto dalla legislazione emergenziale anticovid 19. Il resistente ha chiesto la chiamata in causa dell'ente impositore non convenuto in giudizio.
Nel corso del giudizio la Regione Puglia si è costituita, eccependo, tra l'altro, l'incompetenza territoriale della Corte di giustizia tributaria adita, in relazione all'individuazione del giudice competente per territorio ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 4 della legge 31 agosto 2022, n.
130.
All'udienza del 12 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla Regione Puglia impone di scrutinare in via pregiudiziale l'ambito di operatività dell'art. 5 del d.lgs. n. 546/1992, come novellato, avuto riguardo ai criteri di radicamento della competenza per le controversie aventi a oggetto tributi regionali quali la tassa automobilistica, in coerenza con il riparto delineato dall'ordinamento e con i principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale.
Il quadro normativo di riferimento, come ridisegnato dalla citata legge n. 130/2022, nonché i principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 44 del 2016, inducono a ritenere che la competenza territoriale, nel caso di specie, debba essere radicata innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari, quale giudice territorialmente competente in relazione alla sede dell'ente impositore e alla natura del tributo controverso.
A conferma di tale conclusione rilevano, altresì, le pronunce rese in casi analoghi dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia, che hanno valorizzato il medesimo criterio di collegamento territoriale in ipotesi di contenzioso inerente la tassa automobilistica regionale, con riferimento alla Regione Puglia, da ultimo: Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Foggia, Sez.IV, n. 1821/2025.
Alla luce di tali considerazioni, deve pertanto dichiararsi la competenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari.
La trattazione in via pregiudiziale della questione di competenza territoriale, connessa all'interpretazione della disciplina recata dall'art. 5 del d.lgs. n. 546/1992, come modificato dall'art. 4 della legge n.
130/2022, nonché il necessario coordinamento con i principi espressi dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 44/2016 e con i precedenti della giurisdizione tributaria di merito, integrano giusto motivo per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
In presenza di una questione processuale di non univoca soluzione e oggetto di recenti interventi normativi e giurisprudenziali, appare equo che ciascuna parte sopporti le spese rispettivamente sostenute nel presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Foggia, definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
1) Dichiara l'incompetenza per territorio della Corte adita per essere competente la Corte Tributaria di
Bari;
2) Fissa il termine di gg. 30 per la riassunzione del processo;
3) Compensa integralmente le spese di lite.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LL LUCIANO, Presidente
BARBIERI LUIGI, OR
MASCOLO DOMENICO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 168/2022 depositato il 03/02/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04320219001037888000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04320219001037888000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04320219001037888000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Foggia, recante richiesta di versamento della tassa automobilistica, notificata in data 17 novembre 2021, deducendo l'illegittimità della pretesa impositiva e chiedendone l'annullamento.
La pretesa tributaria è di €.16.955,75. Il contribuente, però, intende impugnare il quantum, relativamente alla somma di €.1.179,97, per omesso versamento della tassa automobilistica per le annualità
2011-2012-2013;
Il ricorrente censura l'atto impugnato per i seguenti motivi: mancata notifica delle cartelle opposte, prescrizione del credito erariale,incompleta allegazione dei documenti (mancherebbero 6 pagine e precisamente la parte in cui l'intimante deve avvertire l'utente della possibilità di fare ricorso).
L'ADE-R si è costituita per resistere in giudizio e per chiedere il rigetto del ricorso. Il resistente osserva che il contribuente ha tempestivamente provveduto all'impugnazione dell'atto di intimazione, facendo coì venir meno la prova di resistenza in ordine all'incompelkta allegazione dell'atto impugnato. Il controinteressato evidenzia che, relativamente alla decadenza del potere di riscuotere le tasse automobilistiche, gli atti interruttivi della prescrizione sono stati notificati al coobbligato in solido Società_1 snc di Nominativo_1 e Ricorrente_1. L'Ufficio declina la propria legittimazione passiva in ordine all'eccezione di prescrizione, invocando la sospensione dei termini per il periodo previsto dalla legislazione emergenziale anticovid 19. Il resistente ha chiesto la chiamata in causa dell'ente impositore non convenuto in giudizio.
Nel corso del giudizio la Regione Puglia si è costituita, eccependo, tra l'altro, l'incompetenza territoriale della Corte di giustizia tributaria adita, in relazione all'individuazione del giudice competente per territorio ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 4 della legge 31 agosto 2022, n.
130.
All'udienza del 12 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla Regione Puglia impone di scrutinare in via pregiudiziale l'ambito di operatività dell'art. 5 del d.lgs. n. 546/1992, come novellato, avuto riguardo ai criteri di radicamento della competenza per le controversie aventi a oggetto tributi regionali quali la tassa automobilistica, in coerenza con il riparto delineato dall'ordinamento e con i principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale.
Il quadro normativo di riferimento, come ridisegnato dalla citata legge n. 130/2022, nonché i principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 44 del 2016, inducono a ritenere che la competenza territoriale, nel caso di specie, debba essere radicata innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari, quale giudice territorialmente competente in relazione alla sede dell'ente impositore e alla natura del tributo controverso.
A conferma di tale conclusione rilevano, altresì, le pronunce rese in casi analoghi dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia, che hanno valorizzato il medesimo criterio di collegamento territoriale in ipotesi di contenzioso inerente la tassa automobilistica regionale, con riferimento alla Regione Puglia, da ultimo: Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Foggia, Sez.IV, n. 1821/2025.
Alla luce di tali considerazioni, deve pertanto dichiararsi la competenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari.
La trattazione in via pregiudiziale della questione di competenza territoriale, connessa all'interpretazione della disciplina recata dall'art. 5 del d.lgs. n. 546/1992, come modificato dall'art. 4 della legge n.
130/2022, nonché il necessario coordinamento con i principi espressi dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 44/2016 e con i precedenti della giurisdizione tributaria di merito, integrano giusto motivo per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
In presenza di una questione processuale di non univoca soluzione e oggetto di recenti interventi normativi e giurisprudenziali, appare equo che ciascuna parte sopporti le spese rispettivamente sostenute nel presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Foggia, definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
1) Dichiara l'incompetenza per territorio della Corte adita per essere competente la Corte Tributaria di
Bari;
2) Fissa il termine di gg. 30 per la riassunzione del processo;
3) Compensa integralmente le spese di lite.