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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 28/07/2025, n. 1545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1545 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del GOT dott.ssa Bernardina Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2735/2017 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza dell'29.11.2024, con i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente
TRA Parte_1 residente in [...] Acerenza (PZ) rappresentato e difeso dall'Avv
Gianpaolo Marotta presso il cui studio in Napoli, Viale Gramsci 21 è elettivamente domiciliato giusta procura a margine del presente atto
OPPONENTE
CONTRO
(già Controparte_2
,nel Controparte_1 prosieguo, per brevità solo"
) società con socio unico, soggetta all'attività di CP_3
CP_4direzione e coordinamento di
,iscritta all'albo delle Banche al N
74762.60,Registro delle Imprese di Roma con sede in Roma al Viale America N 351,in persona dell'Amministratore delegato e legale rappresentante Dott. Parte_2 ,in virtù dei poteri conferitigli con Delibera del C.di A. del 02-10-2017 redatto dal Notaio
Persona_1 di Roma elettivamente domiciliata in potenza presso lo studio dell'Avv Loredana
Rago rappresentata e difesa dall'Avv Silvio Baldassarre del Foro di Trani giusta procura speciale ex art 83 cpc materialmente congiunta al presente atto, il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica.
OPPOSTA
Controparte_5 con sede legale in Roma alla Via Giuseppe
Grezar N 14 subentrato ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art 1 del Decreto Legge N 193, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle Società del gruppo
CP_6 Controparte_7
[...]
con sede in Napoli Via R.Bracco N 20,in persona del suo Controparte_8
Controparte_9 ( giusta procura del 5 Luglio 2017 per Notar [...] Procuratore Speciale,
Per_2 di Roma,conferita dall'Avv Ernesto Maria Ruffini in qualità di Presidente del
Comitato di gestione dell' ) domiciliata in Potenza, alla Via Controparte 10
Nicola Sole N 73,presso lo studio dell'Avv Antonietta Giuliano che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata,firmata e autenticata digitalmente.
OPPOSTA
OGGETTO: pagamento-Arricchimento senza causa
I difensori delle parti concludono riportandosi alle conclusioni rassegnate nel corso del giudizio che qui si abbiano come riportate integralmente
FATTO In data 3 Giugno 2017 Controparte_11 Agente Controparte_12 per la
Provincia di Napoli, notifica al Sig Parte_1 ,( odierno ricorrente) nella sua qualità di coobligato cartella di pagamento N 07120170016699290001 per complessivi euro 36.555,96.
Riferisce parte opponente che dalla cartella in questione si evince che gli importi sono dovuti a seguito di escussione di garanzia di fondo pubblico 662/96.Detto credito ha origine da una fideiussione rilasciata dal Sig Pt_1 fino all'importo di euro 40.000.00 in favore della Società
Parte_3 a garanzia di un finanziamento PMI del complessivo importo di
180.000.00,concesso dal Banco di Napoli e garantito da Controparte_1
[...] per conto del fondo di garanzia istituito con la legge 662/96. Parte opponente eccepisce l'incompetenza territoriale dell' Agente di riscossione della
Provincia di Napoli atteso che il Sig Pt_1 risiede in Acerenza provincia di Potenza in palese violazione del disposto dell'art 31 comma 2 del DPR 600/1973( " la competenza spetta 66
all'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata) e dell'art 46
DPR 602/1973 " il concessionari cui è stato consegnato il ruolo, se l'attività di riscossione deve 66
essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere, fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i beni sui quali procedere .la delega può riguardare anche la notifica della cartella" .Sostiene sempre parte ricorrente che sarebbe del tutto inutile la costituzione di un'unica società di riscossione a livello nazionale così (Tribunale di Sulmona non sembra 66
che l'operazione realizzata da un soggetto di diritto privato possa comportare l'abrogazione implicita di disposizioni legislative ancora formalmente in vigore)" .Dello stesso orientamento la Suprema Corte in una pronuncia richiamata nel ricorso ex art 617 cpc ripresa nel provvedimento del Dott CP_13 in tema di riscossione dei tributi è illegittimo,per carenza di competenza territoriale, il provvedimento di fermo emesso dall'ufficio provinciale del concessionario che operi in un ambito territoriale diverso da domicilio fiscale del contribuente. Pertanto, continua il ricorrente, a nulla rileva la circostanza che l'agente della riscossione sia formalmente un unico soggetto giuridico,restando comunque il fatto che esso è comunque articolato in distinti e separati uffici territoriali tenuti a rispettare i principi di competenza territoriale (art 31 DPR 600/1973 e art 46 DPR 602/1973).Nel caso che ci occupa le citate norme sarebbero violate in quanto gli atti esecutivi sono stati disposti dall' Agente per la riscossione per la Provincia di Napoli pur essendo il debitore residente nella Provincia di
Potenza,si contesta ulteriormente il diritto di Parte_4 di escutere la fideiussione, infatti affinchè sorga il diritto di di escutere la fideiussione nei CP_2
confronti del Sig Pt 1 sarebbe necessario che 1) si concretizzasse l'inadempimento contrattuale da parte del debitore principale Parte_3 nei confronti dell'istituto finanziario(
Banco di Napoli) 2) La banca finanziatrice provveda ad escutere la garanzia del fondo ex
Legge 662/96 nei confronti di CP_2 .Quindi, secondo parte ricorrente CP_2
primaLa di escutere la fideiussione nei confronti dei terzi deve a sua volta dare dimostrazione di aver corrisposto all'istituto di credito erogante il rimborso del finanziamento non restituito dall'impresa beneficiaria dello stesso. Circostanza che, nello specifico non sarebbe avvenuta
,e, quindi non sarebbe sorto il diritto di mediocredito di escutere la fideiussione rilasciata dal CP_14 e, conseguentemente non sarebbe sorto il diritto di pretendere il pagamento degli importi recati dalla cartella di pagamento per cui è causa.
Si eccepisce ancora l'illegittimità della fideiussione per violazione dei doveri di correttezza e buona fede .le fideiussioni tra cui quella rilasciata dal Sig Pt_1 sono state presentate per garantire,parzialmente, un finanziamento di euro 180.000,00 erogato dal banco di Napoli alla Società Parte_3 e garantito da mediocredito per conto del fondo di garanzia .Società
Somepa che sarebbe fallita con sentenza N 15/2016 del tribunale di Napoli.
Per le motivazioni esposte Il Sig Pt_1 adice il Tribunale per vedere preliminarmente sospesa l'efficacia esecutiva del titolo e della cartella di pagamento che ci occupa anche inaudita altera parte .Accertare,inoltre, la nullità della cartella di pagamento de qua,accertare e dichiarare non sussistente il diritto dei convenuti di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del Sig
Pt 1 e per l'effetto dichiarare nulla la cartella di pagamento, il tutto con condanna alle spese
Si costituisce l' Controparte_5 eccependo preliminarmente l'inammissibilità
dell'eccezione di incompetenza territoriale dell' CP_5 per la provincia di Napoli in quanto la stessa integrando le caratteristiche dell'opposizione agli atti esecutivi andava presentata nei termini dei venti giorni dalla notificata del detto atto La sollevata eccezione, integra,secondo parte opposta, una opposizione agli atti esecutivi da presentare improrogabilmente nel termine di venti giorni dalla notifica dell'atto impugnato ai sensi e per gli effetti dell'art 617 cpc primo comma .Nel nostro caso la cartella di pagamento è stata presentata il
3.06.2017,mentre l'atto introduttivo del giudizio è stato notificato in data 24.07.2017 superando,quindi,il termine dei venti giorni.
. Continua parte convenuta,affermando che prima che infondata, l'eccezione di parte ricorrente risulta essere erroneamente sollevata anche nei confronti di agenzia della riscossione .L'Agente, in particolare ha ricevuto incarico dal MCC spa-Mediocredito Centrale
Il ruolo straordinario N 2017/336, emesso per la riscossione di crediti pari a euro 35.485,51 anche nei confronti del Sig. Parte_1 nella sua qualità di coobligato, ha provveduto a notificare il 3.06.2017 la cartella di pagamento N 07120170016699290001,regolarmente consegnata da parte del messo notificatore nelle mani della madre del Sig Pt_1 a cui è segiuta,sempre ad opera del messo raccomandata informativa .L' Controparte_15
afferma che l'art 12 del DPR 602/73 attribuisce agli Enti Impositori la formazione dei ruoli Il
Comma 1 del detto articolo 12 sancisce che :"L'ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano .In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce "Quindi son gli Enti impositori che individuano l'Agente cui consegnare i ruoli.
Dall'estratto di ruolo si evince che il domicilio fiscale del Sig Pt_1 è a Napoli alla Via Santa
Caterina N 76, circostanza questa che rende del tutto lecito l'affidamento del ruolo alla già
Provincia di Napoli. Controparte_16
Vi è di più,l'articolo 46 del DPR 602/73 al comma 1 stabilisce che se l'attività di riscossione coattiva deve compiersi al di fuori dell'ambito territoriale dell'agente di riscossione,questi delega altro Agente, avente competenza territoriale, all'espletamento di tale incombente
.Nessun obbligo dunque, ma solo facoltà. Anche l'eccezione di legittimità della iscrizione a ruolo trova l'ente di riscossione estraneo, atteso che è l'ente impositore l'organo deputato a promuovere, nel caso di mancata riscossione spontanea, gli atti esecutivi, cautelari e conservativi.
Controparte_17Per i motivi sopra esposti l' chiede al Tribunale il rigetto della richiesta di sospensione dell'esecutività della cartella impugnata,in via gradata dichiarare inammissibile la richiesta incompetenza territoriale,rigettare la domanda e, in caso di accoglimento della stessa, dichiarare l'Ente impositore a tenere indenne l' Controparte_18
,nei confronti dell'opponente .Con vittoria di spese.[...]
la quale ribadisce quanto già Si costituisce Controparte_1
in riferimento alla presunta rappresentato dalla convenuta opposta Controparte_19 incompetenza territoriale sollevata da parte opponente, che andava presentata nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica della cartella così come previsto per l'opposizione agli atti esecutivi ex art 617cpc. CP_2 chiede il difetto di legittimazione passiva rispetto alle pretese irregolarità formali della cartella impugnata, atteso che CP_3 è titolare esclusivamente del potere di formazione del ruolo incluso nell'impugnata cartella di pagamento.Anche CP_3 ribadisce che il Sig Pt 1 aveva la sua residenza a Napoli alla
Via Santa Caterina N 76 quindi la competenza territoriale non sarebbe stata violata.In
riferimento alla garanzia Medio credito riferisce che in forza di contratto del 25.03 2011 il
Banco di Napoli spa concesse alla Parte_3 un finanziamento di euro 180.000,00 da destinarsi all'acquisto di " cesoia e pressa piegatrice oledinamica ed accessori, lucernai e 66
arredamento ufficio” da rimborsarsi entro N 60 mesi. All'art 1 del detto contratto precisava che su detto finanziamento si rilasciava garanzia di Unicredt Mediocredito Centrale sul fondo di garanzia per le piccole imprese, costituito ai sensi della Legge 662/96.Tale garanzia è stata concessa nella misura del 80% dell'ammontare del finanziamento corrispondente ad un importo massimo garantito di euro 144.000,00,nei limiti della copertura massima la garanzia copre 80% dell'ammontare dell'esposizione per capitale e che il finanziamento è concesso subordinatamente all'acquisizione delle presenti garanzie :fideiussione specifica a firma di
Parte_5 e AN srl limitata ad euro 40,000,00 oltre interessi e Parte_1
,
accessori. CP_3 in data 16.03.2011, verificata la bontà della domanda concede l'agevolazione all'operazione nella forma della 2garanzia diretta" .A seguito dell'inadempimento dell'impresa beneficiaria all'obbligazione di rimborso del prestito a far data dalla rata scaduta del 30.06.2014 e l'esito negativo dell'intimazione di pagamento del
11.11.2014 da Banco di Napoli spa alla società debitrice e ai fideiussori, in data 20.02.2015 la
CP 1 richiedeva a CP_3 l'attivazione della garanzia del fondo, allegando copia della fideiussione per operazione specifica sottoscritta dal Pt_1 in data 24.03.2011. Quindi informava il curatore dell'impresa beneficiaria, nelle more dichiarata fallita e i CP_3
fideiussori dell'avvenuta escussione della garanzia di essere creditrice della soma di euro
35.485,51, comprensivo di interessi, invitando i garanti al pagamento della detta somma nei limiti della prestata fideiussione,con l'avviso che in caso di mancato adempimento di tale incombente sarebbe stata avviata la procedura di iscrizione a ruolo esattoriale. Visto il perdurare dell'insolvenza CP_3 procedeva alla formazione del ruolo N 2017/000336 e alla sua trasmissione alla Società per la Riscossione territorialmente competente Anche sulla richiesta sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella CP_3 ne chiede il rigetto attesa mancanza del periculum e del fumus.
Per i motivi sopra esposti CP_3 chiede al Tribunale rigettare la richiesta di sospensione della cartella di pagamento impugnata, accertare e dichiarare per tardività dell'opposizione
,dichiarare il difetto di legittimazione passiva di CP_3 con vittoria di spese.
In data 17.01.2018 il Dott CP_20 rigetta la richiesta sospensione dell'esecutività della cartella e concede i termini ex art 183 comma 6 cpc rinviando per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 12.06.2018.La causa ritenuta matura per la decisione dopo vari rinvii viene introitata a Sentenza dalla scrivente il 29.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte opponente non può trovare in questa sede accoglimento, tanto in quanto preliminarmente l'eccepita incompetenza territoriale dell' Controparte_19 della provincia di Napoli non può essere accolta atteso che il Sig Pt 1 ha domicilio a Napoli alla Via Santa Caterina N 76 ( circostanze rinvenibile dagli estratti di ruolo) al tempo della nascita dei tributi contestati .così Cass rifacendosi all'art 31 co 2 DPR N 600/1973 definisce competente l'ufficio territoriale dell' Controparte_5 del domicilio fiscale del contribuente al tempo in cui sono sorti i tributi. Anche volendo accogliere la tesi dell'incompetenza per territorio, la stessa configurerebbe una opposizione agli atti esecutivi che a norma del dettato del 617cpc deve essere presentata nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica della cartella .Nel caso di specie la cartella è stata notificata il 3.06.2017, mentre l'atto introduttivo del giudizio è del 24.07 2017,quando i termini per l'opposizione sono abbondantemente spirati .Entrando nel merito del giudizio si precisa che il Sig Pt_1 ha rilasciato fideiussione fino all'importo di euro 40,000,00 in favore della Parte_3 a garanzia di un finanziamento concesso da Banco di Napoli spa e sul finanziamento è stata rilasciata garanzia di sul Fondo di Garanzia Medie e Piccole Imprese. A seguitoParte_4
di inadempimento, è stato attivato il Fondo con erogazione dell'importo rimasto inadempiuto
(escussione di garanzia ) e dichiarazione di surroga del MCC .Vista l'insolvenza dei debitori
,la MCC richiede pagamento con esito negativo, provvede quindi alla formazione del ruolo rifacendosi sul fideiussore Sig Pt_1 in quanto coobligato .Dal contratto per il rilascio della somma di euro 180.000,00 si evince chiaramente che in caso di insolvenza dei debitori principali, sarebbero stati coinvolti nella richiesta di pagamento i fideiussori in quanto coobligati .Non si evince, quindi alcun comportamento sanzionabile da parte di alcune dei convenuti.
PQM
Il tribunale di Potenza definitivamente decidendo sulla domanda proposta dal Sig Pt_1
[...] conferma l'esecutività della cartella N 07120170016699290001 per la complessiva somma di euro 35.55,96 .Dichiara la tardività della richiesta incompetenza territoriale.
Dichiara il difetto di legittimazione passiva della CP_3
,
Liquida in favore dei Procuratori delle parti convenute costituite euro 4.358 ciascuno oltre contributo unificato pari ad euro 518,00 e IVA e CPA come per legge.,oltre il 15 % per rimborso forfettario spese generali.
Così deciso in Potenza lì 28.07.2025
Il Giudice Dott.ssa
Bernardina Massari
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del GOT dott.ssa Bernardina Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2735/2017 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza dell'29.11.2024, con i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente
TRA Parte_1 residente in [...] Acerenza (PZ) rappresentato e difeso dall'Avv
Gianpaolo Marotta presso il cui studio in Napoli, Viale Gramsci 21 è elettivamente domiciliato giusta procura a margine del presente atto
OPPONENTE
CONTRO
(già Controparte_2
,nel Controparte_1 prosieguo, per brevità solo"
) società con socio unico, soggetta all'attività di CP_3
CP_4direzione e coordinamento di
,iscritta all'albo delle Banche al N
74762.60,Registro delle Imprese di Roma con sede in Roma al Viale America N 351,in persona dell'Amministratore delegato e legale rappresentante Dott. Parte_2 ,in virtù dei poteri conferitigli con Delibera del C.di A. del 02-10-2017 redatto dal Notaio
Persona_1 di Roma elettivamente domiciliata in potenza presso lo studio dell'Avv Loredana
Rago rappresentata e difesa dall'Avv Silvio Baldassarre del Foro di Trani giusta procura speciale ex art 83 cpc materialmente congiunta al presente atto, il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica.
OPPOSTA
Controparte_5 con sede legale in Roma alla Via Giuseppe
Grezar N 14 subentrato ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art 1 del Decreto Legge N 193, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle Società del gruppo
CP_6 Controparte_7
[...]
con sede in Napoli Via R.Bracco N 20,in persona del suo Controparte_8
Controparte_9 ( giusta procura del 5 Luglio 2017 per Notar [...] Procuratore Speciale,
Per_2 di Roma,conferita dall'Avv Ernesto Maria Ruffini in qualità di Presidente del
Comitato di gestione dell' ) domiciliata in Potenza, alla Via Controparte 10
Nicola Sole N 73,presso lo studio dell'Avv Antonietta Giuliano che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata,firmata e autenticata digitalmente.
OPPOSTA
OGGETTO: pagamento-Arricchimento senza causa
I difensori delle parti concludono riportandosi alle conclusioni rassegnate nel corso del giudizio che qui si abbiano come riportate integralmente
FATTO In data 3 Giugno 2017 Controparte_11 Agente Controparte_12 per la
Provincia di Napoli, notifica al Sig Parte_1 ,( odierno ricorrente) nella sua qualità di coobligato cartella di pagamento N 07120170016699290001 per complessivi euro 36.555,96.
Riferisce parte opponente che dalla cartella in questione si evince che gli importi sono dovuti a seguito di escussione di garanzia di fondo pubblico 662/96.Detto credito ha origine da una fideiussione rilasciata dal Sig Pt_1 fino all'importo di euro 40.000.00 in favore della Società
Parte_3 a garanzia di un finanziamento PMI del complessivo importo di
180.000.00,concesso dal Banco di Napoli e garantito da Controparte_1
[...] per conto del fondo di garanzia istituito con la legge 662/96. Parte opponente eccepisce l'incompetenza territoriale dell' Agente di riscossione della
Provincia di Napoli atteso che il Sig Pt_1 risiede in Acerenza provincia di Potenza in palese violazione del disposto dell'art 31 comma 2 del DPR 600/1973( " la competenza spetta 66
all'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata) e dell'art 46
DPR 602/1973 " il concessionari cui è stato consegnato il ruolo, se l'attività di riscossione deve 66
essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere, fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i beni sui quali procedere .la delega può riguardare anche la notifica della cartella" .Sostiene sempre parte ricorrente che sarebbe del tutto inutile la costituzione di un'unica società di riscossione a livello nazionale così (Tribunale di Sulmona non sembra 66
che l'operazione realizzata da un soggetto di diritto privato possa comportare l'abrogazione implicita di disposizioni legislative ancora formalmente in vigore)" .Dello stesso orientamento la Suprema Corte in una pronuncia richiamata nel ricorso ex art 617 cpc ripresa nel provvedimento del Dott CP_13 in tema di riscossione dei tributi è illegittimo,per carenza di competenza territoriale, il provvedimento di fermo emesso dall'ufficio provinciale del concessionario che operi in un ambito territoriale diverso da domicilio fiscale del contribuente. Pertanto, continua il ricorrente, a nulla rileva la circostanza che l'agente della riscossione sia formalmente un unico soggetto giuridico,restando comunque il fatto che esso è comunque articolato in distinti e separati uffici territoriali tenuti a rispettare i principi di competenza territoriale (art 31 DPR 600/1973 e art 46 DPR 602/1973).Nel caso che ci occupa le citate norme sarebbero violate in quanto gli atti esecutivi sono stati disposti dall' Agente per la riscossione per la Provincia di Napoli pur essendo il debitore residente nella Provincia di
Potenza,si contesta ulteriormente il diritto di Parte_4 di escutere la fideiussione, infatti affinchè sorga il diritto di di escutere la fideiussione nei CP_2
confronti del Sig Pt 1 sarebbe necessario che 1) si concretizzasse l'inadempimento contrattuale da parte del debitore principale Parte_3 nei confronti dell'istituto finanziario(
Banco di Napoli) 2) La banca finanziatrice provveda ad escutere la garanzia del fondo ex
Legge 662/96 nei confronti di CP_2 .Quindi, secondo parte ricorrente CP_2
primaLa di escutere la fideiussione nei confronti dei terzi deve a sua volta dare dimostrazione di aver corrisposto all'istituto di credito erogante il rimborso del finanziamento non restituito dall'impresa beneficiaria dello stesso. Circostanza che, nello specifico non sarebbe avvenuta
,e, quindi non sarebbe sorto il diritto di mediocredito di escutere la fideiussione rilasciata dal CP_14 e, conseguentemente non sarebbe sorto il diritto di pretendere il pagamento degli importi recati dalla cartella di pagamento per cui è causa.
Si eccepisce ancora l'illegittimità della fideiussione per violazione dei doveri di correttezza e buona fede .le fideiussioni tra cui quella rilasciata dal Sig Pt_1 sono state presentate per garantire,parzialmente, un finanziamento di euro 180.000,00 erogato dal banco di Napoli alla Società Parte_3 e garantito da mediocredito per conto del fondo di garanzia .Società
Somepa che sarebbe fallita con sentenza N 15/2016 del tribunale di Napoli.
Per le motivazioni esposte Il Sig Pt_1 adice il Tribunale per vedere preliminarmente sospesa l'efficacia esecutiva del titolo e della cartella di pagamento che ci occupa anche inaudita altera parte .Accertare,inoltre, la nullità della cartella di pagamento de qua,accertare e dichiarare non sussistente il diritto dei convenuti di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del Sig
Pt 1 e per l'effetto dichiarare nulla la cartella di pagamento, il tutto con condanna alle spese
Si costituisce l' Controparte_5 eccependo preliminarmente l'inammissibilità
dell'eccezione di incompetenza territoriale dell' CP_5 per la provincia di Napoli in quanto la stessa integrando le caratteristiche dell'opposizione agli atti esecutivi andava presentata nei termini dei venti giorni dalla notificata del detto atto La sollevata eccezione, integra,secondo parte opposta, una opposizione agli atti esecutivi da presentare improrogabilmente nel termine di venti giorni dalla notifica dell'atto impugnato ai sensi e per gli effetti dell'art 617 cpc primo comma .Nel nostro caso la cartella di pagamento è stata presentata il
3.06.2017,mentre l'atto introduttivo del giudizio è stato notificato in data 24.07.2017 superando,quindi,il termine dei venti giorni.
. Continua parte convenuta,affermando che prima che infondata, l'eccezione di parte ricorrente risulta essere erroneamente sollevata anche nei confronti di agenzia della riscossione .L'Agente, in particolare ha ricevuto incarico dal MCC spa-Mediocredito Centrale
Il ruolo straordinario N 2017/336, emesso per la riscossione di crediti pari a euro 35.485,51 anche nei confronti del Sig. Parte_1 nella sua qualità di coobligato, ha provveduto a notificare il 3.06.2017 la cartella di pagamento N 07120170016699290001,regolarmente consegnata da parte del messo notificatore nelle mani della madre del Sig Pt_1 a cui è segiuta,sempre ad opera del messo raccomandata informativa .L' Controparte_15
afferma che l'art 12 del DPR 602/73 attribuisce agli Enti Impositori la formazione dei ruoli Il
Comma 1 del detto articolo 12 sancisce che :"L'ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano .In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce "Quindi son gli Enti impositori che individuano l'Agente cui consegnare i ruoli.
Dall'estratto di ruolo si evince che il domicilio fiscale del Sig Pt_1 è a Napoli alla Via Santa
Caterina N 76, circostanza questa che rende del tutto lecito l'affidamento del ruolo alla già
Provincia di Napoli. Controparte_16
Vi è di più,l'articolo 46 del DPR 602/73 al comma 1 stabilisce che se l'attività di riscossione coattiva deve compiersi al di fuori dell'ambito territoriale dell'agente di riscossione,questi delega altro Agente, avente competenza territoriale, all'espletamento di tale incombente
.Nessun obbligo dunque, ma solo facoltà. Anche l'eccezione di legittimità della iscrizione a ruolo trova l'ente di riscossione estraneo, atteso che è l'ente impositore l'organo deputato a promuovere, nel caso di mancata riscossione spontanea, gli atti esecutivi, cautelari e conservativi.
Controparte_17Per i motivi sopra esposti l' chiede al Tribunale il rigetto della richiesta di sospensione dell'esecutività della cartella impugnata,in via gradata dichiarare inammissibile la richiesta incompetenza territoriale,rigettare la domanda e, in caso di accoglimento della stessa, dichiarare l'Ente impositore a tenere indenne l' Controparte_18
,nei confronti dell'opponente .Con vittoria di spese.[...]
la quale ribadisce quanto già Si costituisce Controparte_1
in riferimento alla presunta rappresentato dalla convenuta opposta Controparte_19 incompetenza territoriale sollevata da parte opponente, che andava presentata nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica della cartella così come previsto per l'opposizione agli atti esecutivi ex art 617cpc. CP_2 chiede il difetto di legittimazione passiva rispetto alle pretese irregolarità formali della cartella impugnata, atteso che CP_3 è titolare esclusivamente del potere di formazione del ruolo incluso nell'impugnata cartella di pagamento.Anche CP_3 ribadisce che il Sig Pt 1 aveva la sua residenza a Napoli alla
Via Santa Caterina N 76 quindi la competenza territoriale non sarebbe stata violata.In
riferimento alla garanzia Medio credito riferisce che in forza di contratto del 25.03 2011 il
Banco di Napoli spa concesse alla Parte_3 un finanziamento di euro 180.000,00 da destinarsi all'acquisto di " cesoia e pressa piegatrice oledinamica ed accessori, lucernai e 66
arredamento ufficio” da rimborsarsi entro N 60 mesi. All'art 1 del detto contratto precisava che su detto finanziamento si rilasciava garanzia di Unicredt Mediocredito Centrale sul fondo di garanzia per le piccole imprese, costituito ai sensi della Legge 662/96.Tale garanzia è stata concessa nella misura del 80% dell'ammontare del finanziamento corrispondente ad un importo massimo garantito di euro 144.000,00,nei limiti della copertura massima la garanzia copre 80% dell'ammontare dell'esposizione per capitale e che il finanziamento è concesso subordinatamente all'acquisizione delle presenti garanzie :fideiussione specifica a firma di
Parte_5 e AN srl limitata ad euro 40,000,00 oltre interessi e Parte_1
,
accessori. CP_3 in data 16.03.2011, verificata la bontà della domanda concede l'agevolazione all'operazione nella forma della 2garanzia diretta" .A seguito dell'inadempimento dell'impresa beneficiaria all'obbligazione di rimborso del prestito a far data dalla rata scaduta del 30.06.2014 e l'esito negativo dell'intimazione di pagamento del
11.11.2014 da Banco di Napoli spa alla società debitrice e ai fideiussori, in data 20.02.2015 la
CP 1 richiedeva a CP_3 l'attivazione della garanzia del fondo, allegando copia della fideiussione per operazione specifica sottoscritta dal Pt_1 in data 24.03.2011. Quindi informava il curatore dell'impresa beneficiaria, nelle more dichiarata fallita e i CP_3
fideiussori dell'avvenuta escussione della garanzia di essere creditrice della soma di euro
35.485,51, comprensivo di interessi, invitando i garanti al pagamento della detta somma nei limiti della prestata fideiussione,con l'avviso che in caso di mancato adempimento di tale incombente sarebbe stata avviata la procedura di iscrizione a ruolo esattoriale. Visto il perdurare dell'insolvenza CP_3 procedeva alla formazione del ruolo N 2017/000336 e alla sua trasmissione alla Società per la Riscossione territorialmente competente Anche sulla richiesta sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella CP_3 ne chiede il rigetto attesa mancanza del periculum e del fumus.
Per i motivi sopra esposti CP_3 chiede al Tribunale rigettare la richiesta di sospensione della cartella di pagamento impugnata, accertare e dichiarare per tardività dell'opposizione
,dichiarare il difetto di legittimazione passiva di CP_3 con vittoria di spese.
In data 17.01.2018 il Dott CP_20 rigetta la richiesta sospensione dell'esecutività della cartella e concede i termini ex art 183 comma 6 cpc rinviando per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 12.06.2018.La causa ritenuta matura per la decisione dopo vari rinvii viene introitata a Sentenza dalla scrivente il 29.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte opponente non può trovare in questa sede accoglimento, tanto in quanto preliminarmente l'eccepita incompetenza territoriale dell' Controparte_19 della provincia di Napoli non può essere accolta atteso che il Sig Pt 1 ha domicilio a Napoli alla Via Santa Caterina N 76 ( circostanze rinvenibile dagli estratti di ruolo) al tempo della nascita dei tributi contestati .così Cass rifacendosi all'art 31 co 2 DPR N 600/1973 definisce competente l'ufficio territoriale dell' Controparte_5 del domicilio fiscale del contribuente al tempo in cui sono sorti i tributi. Anche volendo accogliere la tesi dell'incompetenza per territorio, la stessa configurerebbe una opposizione agli atti esecutivi che a norma del dettato del 617cpc deve essere presentata nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica della cartella .Nel caso di specie la cartella è stata notificata il 3.06.2017, mentre l'atto introduttivo del giudizio è del 24.07 2017,quando i termini per l'opposizione sono abbondantemente spirati .Entrando nel merito del giudizio si precisa che il Sig Pt_1 ha rilasciato fideiussione fino all'importo di euro 40,000,00 in favore della Parte_3 a garanzia di un finanziamento concesso da Banco di Napoli spa e sul finanziamento è stata rilasciata garanzia di sul Fondo di Garanzia Medie e Piccole Imprese. A seguitoParte_4
di inadempimento, è stato attivato il Fondo con erogazione dell'importo rimasto inadempiuto
(escussione di garanzia ) e dichiarazione di surroga del MCC .Vista l'insolvenza dei debitori
,la MCC richiede pagamento con esito negativo, provvede quindi alla formazione del ruolo rifacendosi sul fideiussore Sig Pt_1 in quanto coobligato .Dal contratto per il rilascio della somma di euro 180.000,00 si evince chiaramente che in caso di insolvenza dei debitori principali, sarebbero stati coinvolti nella richiesta di pagamento i fideiussori in quanto coobligati .Non si evince, quindi alcun comportamento sanzionabile da parte di alcune dei convenuti.
PQM
Il tribunale di Potenza definitivamente decidendo sulla domanda proposta dal Sig Pt_1
[...] conferma l'esecutività della cartella N 07120170016699290001 per la complessiva somma di euro 35.55,96 .Dichiara la tardività della richiesta incompetenza territoriale.
Dichiara il difetto di legittimazione passiva della CP_3
,
Liquida in favore dei Procuratori delle parti convenute costituite euro 4.358 ciascuno oltre contributo unificato pari ad euro 518,00 e IVA e CPA come per legge.,oltre il 15 % per rimborso forfettario spese generali.
Così deciso in Potenza lì 28.07.2025
Il Giudice Dott.ssa
Bernardina Massari