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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/02/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 16 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 187 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
Roberto Viola e domiciliata presso lo studio del difensore in Napoli via Nolana n. 28 Appellante
E
, in persona del procuratore speciale Controparte_1 dott. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Graziella CP_2
Scappaticci e domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Cassino via Gaetano Di Biasio n. 80/C Appellata
in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti ed anche disgiuntamente, dall'avv. Laura Lorena e dall'avv. Anna Paola Ciarelli, e domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Istituto in Roma via Cesare Beccaria n. 29 Appellato Controparte_4
[...]
Appellato contumace
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1057/2023 del Tribunale di Latina pubblicata in data 09/11/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 16/01/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. ha agito in giudizio contro l' l' e l' Parte_1 CP_3 CP_4 [...]
esponendo di essere venuta a conoscenza, tramite estratto Controparte_1 ruolo, dell'esistenza delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito di seguito elencati:
1) avviso di addebito n. 35720130001716488, con pretesa notifica del 19/12/2013 emessa da Sede di Latina – con causale Spese di notifica, relativi CP_3 CP_3 all'anno 2013 per una complessiva somma pari ad € 4,11;
2) avviso di addebito n. 35720130001716488, con pretesa notifica del 19/12/2013 emessa da Sede di Latina – con causale Somme aggiuntive, Contributi I.V.S., CP_3 relativi all'anno 2012 per una complessiva somma pari ad € 2.442,36;
3) cartella n 05720140001883880, con pretesa notifica del 07/05/2014 emessa da Sede di Latina – con causale rate premio, - Premio I rata, CP_4 CP_4 CP_4
- Premio II rata, - Premio III rata, - Premio IV rata, CP_4 CP_4 CP_4 CP_4
- Interessi l. 449/97 e l. 144/99 II r, - Interessi l. 449/97 e l. 144/99 III r, CP_4
- Interessi l. 449/97 e l. 144/99 IV ra, sanzioni civili rate premio, CP_4 CP_4 sanz. Civili regolazioni premio, relativi agli anni 2011-2012-2013 per una CP_4 complessiva somma pari ad € 5.071,08;
4) avviso di addebito n. 35720140000280332, con pretesa notifica del 28/05/2014 emessa da Sede di Latina – con causale Spese di notifica, relativi CP_3 CP_3 all'anno 2014 per una complessiva somma pari ad € 4,11;
5) avviso di addebito n. 35720140000280332, con pretesa notifica del 28/05/2014 emessa da Sede di Latina – con causale Somme aggiuntive, Contributi I.V.S., CP_3 relativi all'anno 2013 per una complessiva somma pari ad € 2.473,48;
6) cartella n. 05720140029941374, con pretesa notifica del 25/07/2014 emessa da Sede di Latina – con causale rate premio, - Premio I rata, CP_4 CP_4 CP_4
- Premio II rata, - Premio III rata, - Premio IV rata, CP_4 CP_4 CP_4 CP_4
- Interessi l. 449/97 e l. 144/99 II r, - Interessi l. 449/97 e l. 144/99 III r, CP_4
- Interessi l. 449/97 e l. 144/99 IV ra, sanzioni civili rate premio, CP_4 CP_4 sanz. civili regolazioni premio, relativi agli anni 2012-2013-2014 per una CP_4 complessiva somma pari ad € 5.139,12;
7) avviso di addebito n. 35720140003145439, con pretesa notifica del 14/01/2015 emessa da Sede di Latina – con causale - Spese di notifica, relativi CP_3 CP_3 all'anno 2014 per una complessiva somma pari ad € 4,11;
8) avviso di addebito n. 35720140003145439, con pretesa notifica del 14/01/2015 emessa da Sede di Latina – con causale Somme aggiuntive, Contributi I.V.S., CP_3 relativi all'anno 2014 per una complessiva somma pari ad € 2.444,05;
9) cartella n. 05720150026395027, con pretesa notifica del 17/07/2015 emessa da Sede di Latina – con causale Premio I e II rata, - Premio III rata, CP_4 CP_4
- Premio IV rata, - Interessi l. 449/97 e l. 144/99 III r, - CP_4 CP_4 CP_4
2 Interessi l. 449/97 e l. 144/99 IV ra, sanzioni civili rate premio, relativi agli CP_4 anni 2014-2015 per una complessiva somma pari ad € 4.047,27; 10) avviso di addebito n. 35720150000649479, con pretesa notifica del 29/10/2015 emessa da Sede di Latina – con causale - Spese di notifica, CP_3 CP_3 relativi all'anno 2015 per una complessiva somma pari ad € 4,11; 11) avviso di addebito n. 35720150000649479, con pretesa notifica del 29/10/2015 emessa da Sede di Latina – con causale Somme aggiuntive, CP_3
Contributi I.V.S., relativi all'anno 2014 per una complessiva somma pari ad € 2.392,90; 12) cartella n. 05720150034505233, con pretesa notifica del 20/01/2016 emessa da Sede di Latina – con causale - Premio I rata, sanzioni CP_4 CP_4 CP_4 civili rate premio, relativi all'anno 2015 per una complessiva somma pari ad € 1.023,85. 1.1. La ricorrente, eccepiti il difetto di notifica e/o l'inesistenza/nullità della notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito, l'intervenuta prescrizione del diritto di credito ex adverso azionato, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “… dichiarare, previa sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato col presente ricorso, l'estinzione e/o inesistenza e/o illiceità della pretesa creditoria gravante sul ricorrente relativa alle innanzi citate cartelle per i motivi in diritto di cui in premessa;
con vittoria di compensi e spese professionali con attribuzione al procuratore anticipatario”.
1.2. Nella resistenza dell' dell' e dell , il CP_3 CP_4 Controparte_1
Tribunale di Latina ha così statuito: “Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, dichiara inammissibile il ricorso, spese compensate”.
1.3. Il primo giudice ha ritenuto inammissibile il ricorso per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., così accogliendo l'eccezione formulata dalle parti convenute, affermando, in sintesi, che: a) sulla possibilità per il contribuente, che assuma di non aver ricevuto rituale notificazione di atti di riscossione e ne scopra l'esistenza, di impugnarli immediatamente attraverso l'impugnazione dell'estratto di ruolo è intervenuto l'art. 3 d.l. n. 146/2021, che ha stabilito i casi in cui l'invalida notificazione della cartella sia idonea a fondare un interesse ad agire giuridicamente rilevante;
b) circa la applicabilità della sopravvenienza normativa anche ai giudizi in corso sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione con sent. n. 26283/2022, affermando che la disciplina sopravvenuta si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza che è ancora da compiere e non già su uno degli effetti dell'impugnazione; c) nel caso di specie, parte ricorrente non ha neppure dedotto la sussistenza di alcuna delle ipotesi a fronte delle quali è normativamente prevista la ricorrenza nonostante il tempo trascorso rispetto alla pronuncia in commento, quindi deve ritenersi che non ricorra alcuna delle condizioni cui la novella normativa ricollega l'interesse alla impugnazione di cartelle mai notificate, né l'impugnazione attiene ad atti successivi della procedura esecutiva;
d) l'opponente impugna l'estratto di ruolo deducendo la mancata notifica di una serie di cartelle esattoriali ed avvisi di addebito, di cui assume essere venuto per caso a conoscenza mediante richiesta dell'estratto di ruolo presso l' P_
, eccependo l'intervenuta prescrizione del credito contributivo e CP_5 formulando una serie di defaticanti e generiche eccezioni e deduzioni, ad esempio
3 con riferimento a vizi sulla notifica a mezzo posta, neanche contestualizzate rispetto agli atti impugnati. 2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello Parte_1 lamentando, con un unico ed articolato motivo, l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui ha ritenuto applicabile l'art. 12, comma 4 bis d.p.r. n. 602/1973 e nella parte in cui ha ritenuto non sussistente l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., pur avendo egli proposto un'azione di mero accertamento negativo ex artt. 615 e 618 c.p.c., volta anche alla declaratoria dell'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria anche considerando valida la notificazione, impugnando direttamente gli avvisi di addebito e le cartelle esattoriali e non anche l'estratto di ruolo, ed avendo rinunciato in primo grado a tutte le eccezioni sollevate nel ricorso introduttivo ed in corso di causa in relazione all'omessa o invalida notificazione della cartella esattoriale impugnata onde poter qualificare l'azione dispiegata come puro accertamento negativo.
2.1. Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_3
2.2. Si è costituita in giudizio l' resistendo al Controparte_1 gravame e chiedendone la declaratoria di inammissibilità e comunque il rigetto.
2.3. Non si è costituito in giudizio l' , pur avendo ricevuto regolare notifica via CP_4 pec del ricorso in appello in data 27/02/2024, rimanendo pertanto contumace.
2.4. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. In via preliminare, è infondata l'eccezione, proposta dall' Controparte_6
, di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei relativi
[...] motivi ex art. 434 c.p.c. Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, “l'art. 434, primo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. 54, comma 1, lettera c) bis del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 cod. proc. civ., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 2143 del 05/02/2015; conformi Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21336 del 14/09/2017, Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 4136 del 12/02/2019). D'altro canto, le Sezioni Unite Civili hanno avuto modo di precisare che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass.
4 Sez. U, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017; conforme Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018). La mera lettura del gravame, puntualmente articolato nelle plurime censure mosse, smentisce inequivocabilmente l'asserita genericità dello stesso, avendo parte appellante svolto una precisa e ben argomentata critica della decisione impugnata, formulando pertinenti ragioni di dissenso in relazione alla operata ricostruzione dei fatti ed alle questioni di diritto trattate (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 20836 del 21/08/2018).
3.1. Nel merito, l'appello è infondato e deve essere respinto.
4. Prima di passare all'esame del gravame si impongono alcune considerazioni di carattere generale richieste dal noto recente intervento legislativo di cui all'art.
3- bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, che ha novellato l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, stabilendo che «L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
4.1. Assume particolare rilievo l'interpretazione che della richiamata norma è stata fornita dalle SU con la recente sentenza n. 26283/2022, le cui ampie e articolate ragioni devono guidare anche nella soluzione della presente controversia, sottoponendo a rimeditazione alcune opzioni interpretative che a parere del Collegio non appaiono più in linea con le finalità e l'indirizzo espressi dai giudici di legittimità.
4.2. Le SU, per quanto qui rileva anche al fine di disattendere contrarie osservazioni delle parti, hanno espressamente affermato che: i) occorre distinguere “l'estratto di ruolo”, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, dal “ruolo” il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/92 tra quelli impugnabili;
le SU hanno ribadito così quanto affermato con la sentenza n. 19704/15, precisando che
“Quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19)”; ii) la norma del 2021 “riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito dell'art. 49 del d.P.R. n. 602/73, Cass., sez. un., n. 33408/21)”; quindi non vi sono ostacoli all'applicabilità di tale norma alla presente fattispecie;
5 iii) il principio della tutela immediata affermato dalla precedente sentenza delle SU n. 19704/2015 deve ritenersi ormai “superato” (cfr. le argomentate ragioni esposte ai punti da 5 a 9 della motivazione, alle quali si rinvia), sicché “proprio perché nei casi in cui si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute perché risultanti dall'estratto di ruolo, l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace, l'azione è da qualificare di accertamento negativo (in termini, da ultimo, Cass. n. 3990/20, punto 2.6)”; iv) l'azione di accertamento negativo è improponibile nel giudizio tributario, mentre per i giudizi non tributari, che non hanno struttura impugnatoria, come il presente,
“11…..l'interesse a promuovere azione di accertamento negativo della sussistenza dei crediti riportati nell'estratto di ruolo è stato variamente configurato. Lo si è escluso, qualora la cartella sia stata notificata in precedenza, in mancanza di iniziative esecutive, per l'insussistenza di un "conflitto" riconoscibile come tale (Cass. nn. 20618 e e 22946/16, in relazione a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada;
conf., con riguardo all'estratto di ruolo contributivo, n. 6723/19). 11.1 Si è, però, anche sottolineato che in un'azione di mero accertamento l'interesse ad agire non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato d'incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo (tra varie, Cass. n. 16022/02; n. 16262/15). Sicché si è ravvisato l'interesse nella contestazione dell'avvenuta prescrizione del credito in epoca successiva alla notificazione della cartella (Cass., n. 29294/19, nonché sez. un., n. 7514/22, cit., punto 13, che lo identifica con la negazione di essere debitore, ma che risolve altra questione di diritto;
in termini, n. 7593/22, relativa a un caso in cui si discuteva della regolarità della notificazione della cartella). 11.2. In posizione mediana si è poi stabilito che l'istante non si può limitare ad affermare l'acquisita conoscenza, tramite l'estratto di ruolo, della pretesa indicata come prescritta, ma deve specificare da quali elementi disponibili emerga lo stato d'incertezza che sorregge l'azione (Cass. n. 7353/22)”; v) “In questo composito panorama le impugnazioni degli atti e le contestazioni dei crediti riportati negli estratti di ruolo hanno continuato a proliferare, come emerge dalla relazione finale della Commissione interministeriale per la riforma della giustizia tributaria del 30 giugno 2021, per «far valere, spesso pretestuosamente, ogni sorta d'eccezione avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese, e perfino nei casi in cui avesse rinunciato anche all'esercizio della tutela». 12.1.- L'inefficienza della riscossione coattiva, difatti, che ha indotto la Corte costituzionale a sollecitare il legislatore a riformarne i meccanismi (Corte cost., n. 120/21; in precedenza, anche Corte cost. n. 51/19 stigmatizzava le inefficienze del sistema riscossivo), e l'adozione, in esito a distinti processi di discarico per inesigibilità delle quote iscritte a ruolo, del sistema scalare inverso, che prevede lo scaglionamento in ordine cronologico, inverso a quello dell'affidamento in carico, dei termini di presentazione e controllo delle comunicazioni di inesigibilità (art. 1, comma 684, della I. n. 190/14), hanno determinato l'accumularsi di un magazzino della riscossione caratterizzato, secondo quanto segnala in memoria l Controparte_6
, da una stratificazione di crediti vetusti, non riscossi e, di fatto, non
[...] suscettibili di riscossione, rispetto ai quali, essa sostiene, nessuna iniziativa esecutiva verrà giammai attivata”;
6 vi) è in tale contesto che è intervenuto il legislatore del 2021 con la norma in questione per “regolare specifici casi di azione diretta”, stabilendo “quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sè bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie…. plasma l'interesse ad agire”; vii) la norma, pertanto, si applica anche ai “processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno uno degli effetti dell'impugnazione”; la norma non è di interpretazione autentica né è retroattiva, dovendosi così escludere dubbi di illegittimità costituzionale (cfr. punti 15.1, 16 e 16.1. della motivazione cui si rinvia); viii) l'interesse ad agire, per come “conformato dal legislatore”, deve “essere dimostrato” e tale dimostrazione può essere data anche in corso di causa, finanche innanzi alla Corte di Cassazione;
ix) la disciplina in esame “non è irragionevole, né arbitraria”, “Essa asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle, e al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso (per considerazioni almeno in parte analoghe, si veda Corte cost. n. 155/14). In particolare le finalità deflattive rispondono alla consapevolezza, già sottolineata dalla Corte costituzionale (in particolare con la sentenza n. 77/18), che, «a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera». 20.1.- Nel contempo, però, la norma nuova assicura comunque tutela anche al contribuente, e nonostante la struttura impugnatoria del processo tributario, nei casi in cui ne ravvisa il bisogno, ossia qualora vi sia lo specifico pregiudizio ivi contemplato”. x) la norma non va a comprimere alcuna tutela, poiché, per quanto qui rileva, “24.1….nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.)”; xi) i casi in cui è consentita l'impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento che si assumono non regolarmente notificati “sono… tassativi e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri”; xii) la norma si sottrare a dubbi di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e
7 all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione e non presenta profili di discriminazione (cfr. pg 15 e ss cui si rinvia). 5. A parere del Collegio l'intervento del legislatore del 2021, per come ricostruito e interpretato dalle SU, impone innanzitutto di ritenere che nei casi in cui la parte, agendo in giudizio, deduce di avere acquisito di propria iniziativa un “estratto di ruolo” e assume di non avere ricevuto la notifica delle cartelle di pagamento e/o degli avvisi di addebito in questo elencati o comunque assume l'irregolarità di tali notifiche, senza impugnare alcun atto esecutivo o ad esso prodromico (iscrizione ipotecaria, preavviso e/o fermo di beni immobili registrati, ecc), trova indiscussa applicazione il principio di diritto affermato dalla più volte citata SU n. 26283/2022 per cui "In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4- bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
5.1. In questi casi, pertanto, l'azione giudiziaria può essere ritenuta ammissibile solo se la parte debitrice dimostra concretamente la sussistenza del proprio interesse ad agire per come tipizzato dal legislatore e più esattamente dimostra che
“dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
5.2. La sussunzione del caso concreto alla richiamata disciplina legislativa va operata in base alla prospettazione contenuta nell'atto introduttivo, anche eventualmente riproposta in appello con la messa in discussione dell'avvenuta e/o regolare notifica dei titoli, poiché il legislatore ha confermato in via generale la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, limitandola alle sole eccezionali ipotesi da esso tipizzate e tenuto conto che, come sopra ricordato, la disciplina sopravvenuta incide sulla pronuncia della sentenza che è ancora da compiere e non già su uno degli effetti dell'impugnazione.
5.3. D'altronde è lo stesso legislatore che, utilizzando non a caso l'espressione “si assume”, ha inteso fare riferimento alla prospettazione della domanda, imponendo il pregiudiziale esame della sussistenza o meno dell'interesse ad agire per come dallo stesso tipizzato, sicché in difetto di questo l'azione giudiziaria risulta priva di una delle condizioni che obbligatoriamente devono sorreggerla e il giudizio deve concludersi con una pronuncia in rito, essendo processualmente preclusa ogni indagine sul merito (compresa la verifica della prescrizione che è fatto estintivo dell'obbligazione debitoria e quindi attinente al merito).
6. Le ragioni che supportano la recente sentenza a SU n. 26283/2022 impongono anche una riflessione sull'ipotesi in cui la parte debitrice, pur non ponendo in discussione la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento e/o degli avvisi di addebito indicati nell'estratto di ruolo acquisito di propria iniziativa, agisca in giudizio al solo fine di eccepire l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione
8 maturata successivamente alla notifica della cartella e/dell'avviso di addebito - quindi un fatto estintivo sopravvenuto - senza allegare e impugnare alcun atto esecutivo o prodromico (iscrizione ipotecaria, preavviso e/o fermo di beni mobili registrati o comunque atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione).
6.1. Le soluzioni interpretative adottate sul punto dalla giurisprudenza di legittimità sono state in passato composite, per come ricordato dalle citate SU, che hanno evidenziato come proprio in questo articolato contesto sia intervenuto il legislatore del 2021, con la chiara finalità sia di contrastare la prassi giudiziaria diffusasi in questi anni sia di ridurre l'eccessivo contenzioso determinato proprio da tale prassi.
6.2. In questo contesto ritiene il Collegio che occorre procedere alla rimeditazione dell'orientamento interpretativo affermato da alcune pronunce di legittimità, in specie quelle richiamate al punto 11.1. della più volte citata sentenza n. 26283/2022, risultando più aderente alle ragioni espresse da quest'ultima l'orientamento interpretativo dalla stessa richiamato ai punti 11 e 11.2. 6.3. Ed invero, di fronte alla individuazione normativa delle eccezionali ipotesi in cui l'interesse del debitore risulta per l'ordinamento meritevole di tutela giudiziaria pur in assenza di un'azione esecutiva o comunque del preannuncio della stessa e nell'ampio panorama di strumenti processuali offerti al debitore per tutelare sempre e comunque le proprie ragioni, strumenti puntualmente ricostruiti dalle SU (punto 24.1 già sopra richiamato), non può ritenersi ammissibile un'azione giudiziaria che in assenza di iniziative esecutive o della minaccia di esse sia volta esclusivamente a vedere affermata l'estinzione del credito per prescrizione, così come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità per cui “è inammissibile per carenza d'interesse ad agire l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie, la prescrizione del credito), difettando una minaccia attuale di atti esecutivi” (Cass. n. 6723/2019 oltre in particolare Cass nn. 20618 e 22946 del 2016, alle motivazioni delle quali per brevità si rinvia). Ed ancora più di recente, “L'impugnazione dell'estratto di ruolo non è ammissibile per far valere fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione” (Cass. n.7353/2022).
6.4. Il debitore, pertanto, può attivare gli strumenti processuali tipizzati dall'ordinamento, quali l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 e/o l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., al fine di paralizzare l'azione esecutiva avviata o preannunciata dall'agente di riscossione (quindi a fronte di una concreta minaccia del concessionario alla riscossione), così espressamente impugnando l'iscrizione ipotecaria o il fermo amministrativo ovvero gli atti ad essi prodromici, altrimenti, in assenza di un'azione esecutiva o del preannuncio di questa, non è legittimato ad agire giudizialmente sul solo presupposto di avere acquisito di propria iniziativa un estratto di ruolo e al fine di far valere la prescrizione o qualsiasi altro fatto impeditivo, estintivo o modificativo sopravvenuto che attenga comunque al merito della pretesa dell'ente creditore consacrata in un ruolo divenuto definitivo per omessa impugnazione.
9 6.5. Al più può essere riconosciuta al debitore la facoltà di agire in giudizio con un'azione di accertamento negativo solo nella sussistenza di un'obiettiva condizione che ne attesti l'interesse perché integrante una delle ipotesi previste del nuovo comma 4 bis dell'art. 12 DPR n. 602/1973, intervenuto proprio a “plasmare l'interesse ad agire” in una prospettiva che a questo Collegio appare di ampia portata sì da assumere rilievo anche in fattispecie diverse da quella descritta dalla nuova norma.
6.6. Ed anche a non voler ritenere tali ipotesi tassative, come invece sono nei casi in cui si assume l'invalida notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito, il debitore, nel rispetto del principio della domanda, è tenuto comunque ad allegare e dimostrare la ricorrenza di analoghe circostanze, che attestino obiettivamente, e non soggettivamente, uno stato di incertezza fonte di concreto possibile pregiudizio meritevole dell'intervento risolutivo del giudice.
6.7. Per come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “l'istante non può limitarsi ad affermare l'acquisita conoscenza, tramite l'estratto di ruolo, della pretesa indicata come prescritta, ma deve specificare da quali elementi disponibili emerga quello stato d'incertezza che sorregge, sostanziando l'interesse ad agire, l'azione, latamente preventiva, di accertamento negativo e questa conformazione della domanda perimetra le difese che la controparte può svolgere sin dalle prime cure di merito;
in difetto, residuerà un'azione di accertamento "pura," ovvero una sorta d'interpello giudiziale come tale non riconoscibile, "in radice", come una pretesa "avversariale" scrutinabile nel quadro dell'attuale ordinamento processuale” (Cass. n. 7353/2022).
6.7.1. I giudici di legittimità hanno tra l'altro significativamente precisato che ”la ricostruita conformazione utile della pretesa stessa non può declinarsi per divenire scrutinabile a seconda dell'evento della lite”, negando così rilievo, ai fini dell'ammissibilità dell'azione, a un'intimazione di pagamento intervenuta successivamente alla notifica della cartella di pagamento, ma taciuta dal debitore nell'atto introduttivo della lite e allegata dall'amministrazione solo ai fini interruttivi della prescrizione (Cass n. 7353/2022 cit).
6.8. Va, peraltro, aggiunto che proprio nelle ipotesi in cui l'agente di riscossione allega l'intervento di successivi atti interruttivi, di natura esecutiva e/o prodromica, il debitore è tenuto a dedurre e dimostrare di avere impugnato detti atti e ciò proprio al fine di dimostrare la concreta sussistenza di un interesse ad agire con un'azione di mero accertamento negativo, che altrimenti non avrebbe ragion d'essere ovvero si tradurrebbe in una mera duplicazione di altra più specifica impugnazione, rispetto a cui l'accertamento negativo rimarrebbe irrilevante.
6.8.1. Più semplicemente: l'interesse giuridicamente rilevante non può fondarsi sulla mera deduzione della sussistenza di atti con i quali l'agente di riscossione avrebbe dimostrato la propria volontà di precedere all'esecuzione senza allegare e dimostrare di avere tempestivamente azionato gli specifici strumenti che l'ordinamento offre a tutela di un'azione esecutiva che si assuma illegittima.
6.9. Di fatto, la mancata reazione agli atti esecutivi o a quelli prodromici posti in essere dal concessionario denota l'assoluta assenza di un concreto interesse ad agire con un'azione di mero accertamento negativo, non potendo questa ritenersi ammissibile a fronte della mancata contestazione, nelle sedi deputate, del diritto di procedere in executivis ovvero del mancato ricorso alle opposizioni esecutive
10 secondo il regime ordinario (sostenere diversamente comporterebbe l'irragionevole risultato, contrario all'ordinamento, di porre nel nulla gli strumenti da questo specificamente previsti).
6.10. Un'ultima annotazione si impone in via generale per i casi in cui il debitore abbia avanzato stragiudizialmente un'istanza di sgravio rimasta inevasa e/o esplicitamente respinta.
6.10.1. Anche tali ipotesi non sollevano il debitore dal dedurre e dimostrare la sussistenza, nei termini sopra ricostruiti, di un concreto interesse ad agire con un'azione di mero accertamento negativo laddove l'agente di riscossione non abbia successivamente attivato alcuna azione esecutiva e/o ne abbia preannunciato l'avvio.
6.11. Il silenzio del concessionario, in assenza di diversa previsione di legge, non può assumere alcun significato giuridicamente rilevante, mentre l'espresso rigetto non seguito da alcun comportamento concludente della volontà di procedere all'esecuzione non determina di per sè alcuna situazione di pregiudiziale incertezza necessitante l'intervento giudiziario, dovendo questa trovare fondamento in ben altre condizioni.
6.12. Laddove, invece, il concessionario a seguito del diniego di sgravio abbia preannunciato e/o avviato l'azione esecutiva il debitore potrà avvalersi per tutelare la propria posizione degli strumenti ordinari, come già sopra evidenziato.
7. Fatte tali premesse e passando all'esame del gravame, osserva la Corte che dalla lettura del ricorso di primo grado si evince con chiarezza che Parte_1 ha impugnato l'estratto di ruolo deducendo di non aver mai ricevuto alcuna notifica,
o valida notifica, delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito di cui aveva appreso l'esistenza proprio tramite richiesta dell'estratto ruolo, unico atto allegato al ricorso, senza nulla dedurre, come correttamente rilevato dal Tribunale in punto di “interesse ad agire” se non generiche argomentazioni affatto sufficienti alla luce di quanto già osservato nei precedenti paragrafi.
7.1. Con motivazione esente da censure il Tribunale ha ritenuto che il caso dedotto in giudizio risponda pienamente alla fattispecie regolata dall'art. 12, comma 4 bis d.p.r. n. 602/1973, atteso che l'originario ricorrente aveva agito in giudizio impugnando l'estratto ruolo acquisito di sua iniziativa e lamentando l'omessa o comunque l'irregolare notifica degli avvisi di addebito e della cartelle riportati nell'estratto ruolo, non avendo dimostrato la sussistenza di una delle ipotesi contemplate dal citato art. 3 bis d.l. n. 146/2021 cit., con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire anche alla luce della citata norma, che preclude ogni indagine di merito.
7.2. La rinuncia alle eccezioni attinenti alla omessa o invalida notifica, ribadita dall'appellante nell'atto di gravame, non muta la qualificazione giuridica della domanda quale accertamento negativo del credito portato dall'estratto di ruolo, per la quale valgono le considerazioni sopra espresse (cfr. sentenza Corte di appello di Roma Sez. Lavoro n. 1343/2024 che si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c.) 7.3. A ciò si aggiunga che il gravame va dichiarato infondato anche ritenendo le cartelle ritualmente notificate, non avendo la parte fornito argomentazioni in diritto idonee a superare quanto sopra illustrato al superiore punto 6. e ss. con riguardo alle ipotesi in cui non viene messa in discussione la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento ed il debitore agisca in giudizio al solo fine di eccepire
11 l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella, ossia un fatto estintivo sopravvenuto.
7.4. L'appellante, difatti, non allega e impugna alcun atto esecutivo o prodromico (iscrizione ipotecaria, preavviso e/o fermo di beni mobili registrati o comunque atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione), significativo di una univoca volontà dell'Agente della riscossione di procedere coattivamente e tale da determinare una situazione di pregiudiziale incertezza necessitante l'intervento giudiziario. Di fatto, la mancata reazione agli atti esecutivi o a quelli prodromici posti in essere dal concessionario denota l'assoluta assenza di un concreto interesse ad agire con un'azione di mero accertamento negativo, non potendo questa ritenersi ammissibile a fronte della mancata contestazione, nelle sedi deputate, del diritto di procedere in executivis ovvero del mancato ricorso alle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario (cfr. sentenza Corte di appello di Roma Sez. Lavoro n. 2733/2024 che si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
7.5. D'altro canto, la recente giurisprudenza di legittimità conforta la adottata soluzione: ha affermato, difatti, la Suprema Corte che non “vale a sanare la carenza di interesse ad agire la richiesta di accertamento della prescrizione, avendo questa Corte reiteratamente chiarito, ben prima della menzionata sopravvenienza normativa e della esegesi offertane dalle Sezioni Unite, che “l'impugnazione della cartella conosciuta a mezzo estratto di ruolo è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, e non anche per dedurre fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione”” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9389 del 2024; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 27605 del 2023 ed altre ivi richiamate).
7.6. L'inammissibilità dell'azione per difetto di un suo presupposto preclude ogni indagine di merito.
8. In conclusione l'appello deve essere respinto rimanendo assorbita ogni altra questione, apparendo corretta la gravata sentenza, che ha ritenuto inammissibile l'azione di accertamento negativo difettando l'interesse ad agire.
9. La regolamentazione delle spese di lite del grado, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore delle parti appellate costituite che liquida per ciascuna in € 1.984,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 16/01/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
12
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 16 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 187 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
Roberto Viola e domiciliata presso lo studio del difensore in Napoli via Nolana n. 28 Appellante
E
, in persona del procuratore speciale Controparte_1 dott. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Graziella CP_2
Scappaticci e domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Cassino via Gaetano Di Biasio n. 80/C Appellata
in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti ed anche disgiuntamente, dall'avv. Laura Lorena e dall'avv. Anna Paola Ciarelli, e domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Istituto in Roma via Cesare Beccaria n. 29 Appellato Controparte_4
[...]
Appellato contumace
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1057/2023 del Tribunale di Latina pubblicata in data 09/11/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 16/01/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. ha agito in giudizio contro l' l' e l' Parte_1 CP_3 CP_4 [...]
esponendo di essere venuta a conoscenza, tramite estratto Controparte_1 ruolo, dell'esistenza delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito di seguito elencati:
1) avviso di addebito n. 35720130001716488, con pretesa notifica del 19/12/2013 emessa da Sede di Latina – con causale Spese di notifica, relativi CP_3 CP_3 all'anno 2013 per una complessiva somma pari ad € 4,11;
2) avviso di addebito n. 35720130001716488, con pretesa notifica del 19/12/2013 emessa da Sede di Latina – con causale Somme aggiuntive, Contributi I.V.S., CP_3 relativi all'anno 2012 per una complessiva somma pari ad € 2.442,36;
3) cartella n 05720140001883880, con pretesa notifica del 07/05/2014 emessa da Sede di Latina – con causale rate premio, - Premio I rata, CP_4 CP_4 CP_4
- Premio II rata, - Premio III rata, - Premio IV rata, CP_4 CP_4 CP_4 CP_4
- Interessi l. 449/97 e l. 144/99 II r, - Interessi l. 449/97 e l. 144/99 III r, CP_4
- Interessi l. 449/97 e l. 144/99 IV ra, sanzioni civili rate premio, CP_4 CP_4 sanz. Civili regolazioni premio, relativi agli anni 2011-2012-2013 per una CP_4 complessiva somma pari ad € 5.071,08;
4) avviso di addebito n. 35720140000280332, con pretesa notifica del 28/05/2014 emessa da Sede di Latina – con causale Spese di notifica, relativi CP_3 CP_3 all'anno 2014 per una complessiva somma pari ad € 4,11;
5) avviso di addebito n. 35720140000280332, con pretesa notifica del 28/05/2014 emessa da Sede di Latina – con causale Somme aggiuntive, Contributi I.V.S., CP_3 relativi all'anno 2013 per una complessiva somma pari ad € 2.473,48;
6) cartella n. 05720140029941374, con pretesa notifica del 25/07/2014 emessa da Sede di Latina – con causale rate premio, - Premio I rata, CP_4 CP_4 CP_4
- Premio II rata, - Premio III rata, - Premio IV rata, CP_4 CP_4 CP_4 CP_4
- Interessi l. 449/97 e l. 144/99 II r, - Interessi l. 449/97 e l. 144/99 III r, CP_4
- Interessi l. 449/97 e l. 144/99 IV ra, sanzioni civili rate premio, CP_4 CP_4 sanz. civili regolazioni premio, relativi agli anni 2012-2013-2014 per una CP_4 complessiva somma pari ad € 5.139,12;
7) avviso di addebito n. 35720140003145439, con pretesa notifica del 14/01/2015 emessa da Sede di Latina – con causale - Spese di notifica, relativi CP_3 CP_3 all'anno 2014 per una complessiva somma pari ad € 4,11;
8) avviso di addebito n. 35720140003145439, con pretesa notifica del 14/01/2015 emessa da Sede di Latina – con causale Somme aggiuntive, Contributi I.V.S., CP_3 relativi all'anno 2014 per una complessiva somma pari ad € 2.444,05;
9) cartella n. 05720150026395027, con pretesa notifica del 17/07/2015 emessa da Sede di Latina – con causale Premio I e II rata, - Premio III rata, CP_4 CP_4
- Premio IV rata, - Interessi l. 449/97 e l. 144/99 III r, - CP_4 CP_4 CP_4
2 Interessi l. 449/97 e l. 144/99 IV ra, sanzioni civili rate premio, relativi agli CP_4 anni 2014-2015 per una complessiva somma pari ad € 4.047,27; 10) avviso di addebito n. 35720150000649479, con pretesa notifica del 29/10/2015 emessa da Sede di Latina – con causale - Spese di notifica, CP_3 CP_3 relativi all'anno 2015 per una complessiva somma pari ad € 4,11; 11) avviso di addebito n. 35720150000649479, con pretesa notifica del 29/10/2015 emessa da Sede di Latina – con causale Somme aggiuntive, CP_3
Contributi I.V.S., relativi all'anno 2014 per una complessiva somma pari ad € 2.392,90; 12) cartella n. 05720150034505233, con pretesa notifica del 20/01/2016 emessa da Sede di Latina – con causale - Premio I rata, sanzioni CP_4 CP_4 CP_4 civili rate premio, relativi all'anno 2015 per una complessiva somma pari ad € 1.023,85. 1.1. La ricorrente, eccepiti il difetto di notifica e/o l'inesistenza/nullità della notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito, l'intervenuta prescrizione del diritto di credito ex adverso azionato, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “… dichiarare, previa sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato col presente ricorso, l'estinzione e/o inesistenza e/o illiceità della pretesa creditoria gravante sul ricorrente relativa alle innanzi citate cartelle per i motivi in diritto di cui in premessa;
con vittoria di compensi e spese professionali con attribuzione al procuratore anticipatario”.
1.2. Nella resistenza dell' dell' e dell , il CP_3 CP_4 Controparte_1
Tribunale di Latina ha così statuito: “Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, dichiara inammissibile il ricorso, spese compensate”.
1.3. Il primo giudice ha ritenuto inammissibile il ricorso per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., così accogliendo l'eccezione formulata dalle parti convenute, affermando, in sintesi, che: a) sulla possibilità per il contribuente, che assuma di non aver ricevuto rituale notificazione di atti di riscossione e ne scopra l'esistenza, di impugnarli immediatamente attraverso l'impugnazione dell'estratto di ruolo è intervenuto l'art. 3 d.l. n. 146/2021, che ha stabilito i casi in cui l'invalida notificazione della cartella sia idonea a fondare un interesse ad agire giuridicamente rilevante;
b) circa la applicabilità della sopravvenienza normativa anche ai giudizi in corso sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione con sent. n. 26283/2022, affermando che la disciplina sopravvenuta si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza che è ancora da compiere e non già su uno degli effetti dell'impugnazione; c) nel caso di specie, parte ricorrente non ha neppure dedotto la sussistenza di alcuna delle ipotesi a fronte delle quali è normativamente prevista la ricorrenza nonostante il tempo trascorso rispetto alla pronuncia in commento, quindi deve ritenersi che non ricorra alcuna delle condizioni cui la novella normativa ricollega l'interesse alla impugnazione di cartelle mai notificate, né l'impugnazione attiene ad atti successivi della procedura esecutiva;
d) l'opponente impugna l'estratto di ruolo deducendo la mancata notifica di una serie di cartelle esattoriali ed avvisi di addebito, di cui assume essere venuto per caso a conoscenza mediante richiesta dell'estratto di ruolo presso l' P_
, eccependo l'intervenuta prescrizione del credito contributivo e CP_5 formulando una serie di defaticanti e generiche eccezioni e deduzioni, ad esempio
3 con riferimento a vizi sulla notifica a mezzo posta, neanche contestualizzate rispetto agli atti impugnati. 2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello Parte_1 lamentando, con un unico ed articolato motivo, l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui ha ritenuto applicabile l'art. 12, comma 4 bis d.p.r. n. 602/1973 e nella parte in cui ha ritenuto non sussistente l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., pur avendo egli proposto un'azione di mero accertamento negativo ex artt. 615 e 618 c.p.c., volta anche alla declaratoria dell'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria anche considerando valida la notificazione, impugnando direttamente gli avvisi di addebito e le cartelle esattoriali e non anche l'estratto di ruolo, ed avendo rinunciato in primo grado a tutte le eccezioni sollevate nel ricorso introduttivo ed in corso di causa in relazione all'omessa o invalida notificazione della cartella esattoriale impugnata onde poter qualificare l'azione dispiegata come puro accertamento negativo.
2.1. Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_3
2.2. Si è costituita in giudizio l' resistendo al Controparte_1 gravame e chiedendone la declaratoria di inammissibilità e comunque il rigetto.
2.3. Non si è costituito in giudizio l' , pur avendo ricevuto regolare notifica via CP_4 pec del ricorso in appello in data 27/02/2024, rimanendo pertanto contumace.
2.4. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. In via preliminare, è infondata l'eccezione, proposta dall' Controparte_6
, di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei relativi
[...] motivi ex art. 434 c.p.c. Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, “l'art. 434, primo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. 54, comma 1, lettera c) bis del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 cod. proc. civ., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 2143 del 05/02/2015; conformi Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21336 del 14/09/2017, Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 4136 del 12/02/2019). D'altro canto, le Sezioni Unite Civili hanno avuto modo di precisare che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass.
4 Sez. U, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017; conforme Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018). La mera lettura del gravame, puntualmente articolato nelle plurime censure mosse, smentisce inequivocabilmente l'asserita genericità dello stesso, avendo parte appellante svolto una precisa e ben argomentata critica della decisione impugnata, formulando pertinenti ragioni di dissenso in relazione alla operata ricostruzione dei fatti ed alle questioni di diritto trattate (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 20836 del 21/08/2018).
3.1. Nel merito, l'appello è infondato e deve essere respinto.
4. Prima di passare all'esame del gravame si impongono alcune considerazioni di carattere generale richieste dal noto recente intervento legislativo di cui all'art.
3- bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, che ha novellato l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, stabilendo che «L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
4.1. Assume particolare rilievo l'interpretazione che della richiamata norma è stata fornita dalle SU con la recente sentenza n. 26283/2022, le cui ampie e articolate ragioni devono guidare anche nella soluzione della presente controversia, sottoponendo a rimeditazione alcune opzioni interpretative che a parere del Collegio non appaiono più in linea con le finalità e l'indirizzo espressi dai giudici di legittimità.
4.2. Le SU, per quanto qui rileva anche al fine di disattendere contrarie osservazioni delle parti, hanno espressamente affermato che: i) occorre distinguere “l'estratto di ruolo”, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, dal “ruolo” il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/92 tra quelli impugnabili;
le SU hanno ribadito così quanto affermato con la sentenza n. 19704/15, precisando che
“Quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19)”; ii) la norma del 2021 “riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito dell'art. 49 del d.P.R. n. 602/73, Cass., sez. un., n. 33408/21)”; quindi non vi sono ostacoli all'applicabilità di tale norma alla presente fattispecie;
5 iii) il principio della tutela immediata affermato dalla precedente sentenza delle SU n. 19704/2015 deve ritenersi ormai “superato” (cfr. le argomentate ragioni esposte ai punti da 5 a 9 della motivazione, alle quali si rinvia), sicché “proprio perché nei casi in cui si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute perché risultanti dall'estratto di ruolo, l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace, l'azione è da qualificare di accertamento negativo (in termini, da ultimo, Cass. n. 3990/20, punto 2.6)”; iv) l'azione di accertamento negativo è improponibile nel giudizio tributario, mentre per i giudizi non tributari, che non hanno struttura impugnatoria, come il presente,
“11…..l'interesse a promuovere azione di accertamento negativo della sussistenza dei crediti riportati nell'estratto di ruolo è stato variamente configurato. Lo si è escluso, qualora la cartella sia stata notificata in precedenza, in mancanza di iniziative esecutive, per l'insussistenza di un "conflitto" riconoscibile come tale (Cass. nn. 20618 e e 22946/16, in relazione a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada;
conf., con riguardo all'estratto di ruolo contributivo, n. 6723/19). 11.1 Si è, però, anche sottolineato che in un'azione di mero accertamento l'interesse ad agire non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato d'incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo (tra varie, Cass. n. 16022/02; n. 16262/15). Sicché si è ravvisato l'interesse nella contestazione dell'avvenuta prescrizione del credito in epoca successiva alla notificazione della cartella (Cass., n. 29294/19, nonché sez. un., n. 7514/22, cit., punto 13, che lo identifica con la negazione di essere debitore, ma che risolve altra questione di diritto;
in termini, n. 7593/22, relativa a un caso in cui si discuteva della regolarità della notificazione della cartella). 11.2. In posizione mediana si è poi stabilito che l'istante non si può limitare ad affermare l'acquisita conoscenza, tramite l'estratto di ruolo, della pretesa indicata come prescritta, ma deve specificare da quali elementi disponibili emerga lo stato d'incertezza che sorregge l'azione (Cass. n. 7353/22)”; v) “In questo composito panorama le impugnazioni degli atti e le contestazioni dei crediti riportati negli estratti di ruolo hanno continuato a proliferare, come emerge dalla relazione finale della Commissione interministeriale per la riforma della giustizia tributaria del 30 giugno 2021, per «far valere, spesso pretestuosamente, ogni sorta d'eccezione avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese, e perfino nei casi in cui avesse rinunciato anche all'esercizio della tutela». 12.1.- L'inefficienza della riscossione coattiva, difatti, che ha indotto la Corte costituzionale a sollecitare il legislatore a riformarne i meccanismi (Corte cost., n. 120/21; in precedenza, anche Corte cost. n. 51/19 stigmatizzava le inefficienze del sistema riscossivo), e l'adozione, in esito a distinti processi di discarico per inesigibilità delle quote iscritte a ruolo, del sistema scalare inverso, che prevede lo scaglionamento in ordine cronologico, inverso a quello dell'affidamento in carico, dei termini di presentazione e controllo delle comunicazioni di inesigibilità (art. 1, comma 684, della I. n. 190/14), hanno determinato l'accumularsi di un magazzino della riscossione caratterizzato, secondo quanto segnala in memoria l Controparte_6
, da una stratificazione di crediti vetusti, non riscossi e, di fatto, non
[...] suscettibili di riscossione, rispetto ai quali, essa sostiene, nessuna iniziativa esecutiva verrà giammai attivata”;
6 vi) è in tale contesto che è intervenuto il legislatore del 2021 con la norma in questione per “regolare specifici casi di azione diretta”, stabilendo “quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sè bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie…. plasma l'interesse ad agire”; vii) la norma, pertanto, si applica anche ai “processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno uno degli effetti dell'impugnazione”; la norma non è di interpretazione autentica né è retroattiva, dovendosi così escludere dubbi di illegittimità costituzionale (cfr. punti 15.1, 16 e 16.1. della motivazione cui si rinvia); viii) l'interesse ad agire, per come “conformato dal legislatore”, deve “essere dimostrato” e tale dimostrazione può essere data anche in corso di causa, finanche innanzi alla Corte di Cassazione;
ix) la disciplina in esame “non è irragionevole, né arbitraria”, “Essa asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle, e al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso (per considerazioni almeno in parte analoghe, si veda Corte cost. n. 155/14). In particolare le finalità deflattive rispondono alla consapevolezza, già sottolineata dalla Corte costituzionale (in particolare con la sentenza n. 77/18), che, «a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera». 20.1.- Nel contempo, però, la norma nuova assicura comunque tutela anche al contribuente, e nonostante la struttura impugnatoria del processo tributario, nei casi in cui ne ravvisa il bisogno, ossia qualora vi sia lo specifico pregiudizio ivi contemplato”. x) la norma non va a comprimere alcuna tutela, poiché, per quanto qui rileva, “24.1….nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.)”; xi) i casi in cui è consentita l'impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento che si assumono non regolarmente notificati “sono… tassativi e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri”; xii) la norma si sottrare a dubbi di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e
7 all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione e non presenta profili di discriminazione (cfr. pg 15 e ss cui si rinvia). 5. A parere del Collegio l'intervento del legislatore del 2021, per come ricostruito e interpretato dalle SU, impone innanzitutto di ritenere che nei casi in cui la parte, agendo in giudizio, deduce di avere acquisito di propria iniziativa un “estratto di ruolo” e assume di non avere ricevuto la notifica delle cartelle di pagamento e/o degli avvisi di addebito in questo elencati o comunque assume l'irregolarità di tali notifiche, senza impugnare alcun atto esecutivo o ad esso prodromico (iscrizione ipotecaria, preavviso e/o fermo di beni immobili registrati, ecc), trova indiscussa applicazione il principio di diritto affermato dalla più volte citata SU n. 26283/2022 per cui "In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4- bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
5.1. In questi casi, pertanto, l'azione giudiziaria può essere ritenuta ammissibile solo se la parte debitrice dimostra concretamente la sussistenza del proprio interesse ad agire per come tipizzato dal legislatore e più esattamente dimostra che
“dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
5.2. La sussunzione del caso concreto alla richiamata disciplina legislativa va operata in base alla prospettazione contenuta nell'atto introduttivo, anche eventualmente riproposta in appello con la messa in discussione dell'avvenuta e/o regolare notifica dei titoli, poiché il legislatore ha confermato in via generale la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, limitandola alle sole eccezionali ipotesi da esso tipizzate e tenuto conto che, come sopra ricordato, la disciplina sopravvenuta incide sulla pronuncia della sentenza che è ancora da compiere e non già su uno degli effetti dell'impugnazione.
5.3. D'altronde è lo stesso legislatore che, utilizzando non a caso l'espressione “si assume”, ha inteso fare riferimento alla prospettazione della domanda, imponendo il pregiudiziale esame della sussistenza o meno dell'interesse ad agire per come dallo stesso tipizzato, sicché in difetto di questo l'azione giudiziaria risulta priva di una delle condizioni che obbligatoriamente devono sorreggerla e il giudizio deve concludersi con una pronuncia in rito, essendo processualmente preclusa ogni indagine sul merito (compresa la verifica della prescrizione che è fatto estintivo dell'obbligazione debitoria e quindi attinente al merito).
6. Le ragioni che supportano la recente sentenza a SU n. 26283/2022 impongono anche una riflessione sull'ipotesi in cui la parte debitrice, pur non ponendo in discussione la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento e/o degli avvisi di addebito indicati nell'estratto di ruolo acquisito di propria iniziativa, agisca in giudizio al solo fine di eccepire l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione
8 maturata successivamente alla notifica della cartella e/dell'avviso di addebito - quindi un fatto estintivo sopravvenuto - senza allegare e impugnare alcun atto esecutivo o prodromico (iscrizione ipotecaria, preavviso e/o fermo di beni mobili registrati o comunque atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione).
6.1. Le soluzioni interpretative adottate sul punto dalla giurisprudenza di legittimità sono state in passato composite, per come ricordato dalle citate SU, che hanno evidenziato come proprio in questo articolato contesto sia intervenuto il legislatore del 2021, con la chiara finalità sia di contrastare la prassi giudiziaria diffusasi in questi anni sia di ridurre l'eccessivo contenzioso determinato proprio da tale prassi.
6.2. In questo contesto ritiene il Collegio che occorre procedere alla rimeditazione dell'orientamento interpretativo affermato da alcune pronunce di legittimità, in specie quelle richiamate al punto 11.1. della più volte citata sentenza n. 26283/2022, risultando più aderente alle ragioni espresse da quest'ultima l'orientamento interpretativo dalla stessa richiamato ai punti 11 e 11.2. 6.3. Ed invero, di fronte alla individuazione normativa delle eccezionali ipotesi in cui l'interesse del debitore risulta per l'ordinamento meritevole di tutela giudiziaria pur in assenza di un'azione esecutiva o comunque del preannuncio della stessa e nell'ampio panorama di strumenti processuali offerti al debitore per tutelare sempre e comunque le proprie ragioni, strumenti puntualmente ricostruiti dalle SU (punto 24.1 già sopra richiamato), non può ritenersi ammissibile un'azione giudiziaria che in assenza di iniziative esecutive o della minaccia di esse sia volta esclusivamente a vedere affermata l'estinzione del credito per prescrizione, così come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità per cui “è inammissibile per carenza d'interesse ad agire l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie, la prescrizione del credito), difettando una minaccia attuale di atti esecutivi” (Cass. n. 6723/2019 oltre in particolare Cass nn. 20618 e 22946 del 2016, alle motivazioni delle quali per brevità si rinvia). Ed ancora più di recente, “L'impugnazione dell'estratto di ruolo non è ammissibile per far valere fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione” (Cass. n.7353/2022).
6.4. Il debitore, pertanto, può attivare gli strumenti processuali tipizzati dall'ordinamento, quali l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 e/o l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., al fine di paralizzare l'azione esecutiva avviata o preannunciata dall'agente di riscossione (quindi a fronte di una concreta minaccia del concessionario alla riscossione), così espressamente impugnando l'iscrizione ipotecaria o il fermo amministrativo ovvero gli atti ad essi prodromici, altrimenti, in assenza di un'azione esecutiva o del preannuncio di questa, non è legittimato ad agire giudizialmente sul solo presupposto di avere acquisito di propria iniziativa un estratto di ruolo e al fine di far valere la prescrizione o qualsiasi altro fatto impeditivo, estintivo o modificativo sopravvenuto che attenga comunque al merito della pretesa dell'ente creditore consacrata in un ruolo divenuto definitivo per omessa impugnazione.
9 6.5. Al più può essere riconosciuta al debitore la facoltà di agire in giudizio con un'azione di accertamento negativo solo nella sussistenza di un'obiettiva condizione che ne attesti l'interesse perché integrante una delle ipotesi previste del nuovo comma 4 bis dell'art. 12 DPR n. 602/1973, intervenuto proprio a “plasmare l'interesse ad agire” in una prospettiva che a questo Collegio appare di ampia portata sì da assumere rilievo anche in fattispecie diverse da quella descritta dalla nuova norma.
6.6. Ed anche a non voler ritenere tali ipotesi tassative, come invece sono nei casi in cui si assume l'invalida notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito, il debitore, nel rispetto del principio della domanda, è tenuto comunque ad allegare e dimostrare la ricorrenza di analoghe circostanze, che attestino obiettivamente, e non soggettivamente, uno stato di incertezza fonte di concreto possibile pregiudizio meritevole dell'intervento risolutivo del giudice.
6.7. Per come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “l'istante non può limitarsi ad affermare l'acquisita conoscenza, tramite l'estratto di ruolo, della pretesa indicata come prescritta, ma deve specificare da quali elementi disponibili emerga quello stato d'incertezza che sorregge, sostanziando l'interesse ad agire, l'azione, latamente preventiva, di accertamento negativo e questa conformazione della domanda perimetra le difese che la controparte può svolgere sin dalle prime cure di merito;
in difetto, residuerà un'azione di accertamento "pura," ovvero una sorta d'interpello giudiziale come tale non riconoscibile, "in radice", come una pretesa "avversariale" scrutinabile nel quadro dell'attuale ordinamento processuale” (Cass. n. 7353/2022).
6.7.1. I giudici di legittimità hanno tra l'altro significativamente precisato che ”la ricostruita conformazione utile della pretesa stessa non può declinarsi per divenire scrutinabile a seconda dell'evento della lite”, negando così rilievo, ai fini dell'ammissibilità dell'azione, a un'intimazione di pagamento intervenuta successivamente alla notifica della cartella di pagamento, ma taciuta dal debitore nell'atto introduttivo della lite e allegata dall'amministrazione solo ai fini interruttivi della prescrizione (Cass n. 7353/2022 cit).
6.8. Va, peraltro, aggiunto che proprio nelle ipotesi in cui l'agente di riscossione allega l'intervento di successivi atti interruttivi, di natura esecutiva e/o prodromica, il debitore è tenuto a dedurre e dimostrare di avere impugnato detti atti e ciò proprio al fine di dimostrare la concreta sussistenza di un interesse ad agire con un'azione di mero accertamento negativo, che altrimenti non avrebbe ragion d'essere ovvero si tradurrebbe in una mera duplicazione di altra più specifica impugnazione, rispetto a cui l'accertamento negativo rimarrebbe irrilevante.
6.8.1. Più semplicemente: l'interesse giuridicamente rilevante non può fondarsi sulla mera deduzione della sussistenza di atti con i quali l'agente di riscossione avrebbe dimostrato la propria volontà di precedere all'esecuzione senza allegare e dimostrare di avere tempestivamente azionato gli specifici strumenti che l'ordinamento offre a tutela di un'azione esecutiva che si assuma illegittima.
6.9. Di fatto, la mancata reazione agli atti esecutivi o a quelli prodromici posti in essere dal concessionario denota l'assoluta assenza di un concreto interesse ad agire con un'azione di mero accertamento negativo, non potendo questa ritenersi ammissibile a fronte della mancata contestazione, nelle sedi deputate, del diritto di procedere in executivis ovvero del mancato ricorso alle opposizioni esecutive
10 secondo il regime ordinario (sostenere diversamente comporterebbe l'irragionevole risultato, contrario all'ordinamento, di porre nel nulla gli strumenti da questo specificamente previsti).
6.10. Un'ultima annotazione si impone in via generale per i casi in cui il debitore abbia avanzato stragiudizialmente un'istanza di sgravio rimasta inevasa e/o esplicitamente respinta.
6.10.1. Anche tali ipotesi non sollevano il debitore dal dedurre e dimostrare la sussistenza, nei termini sopra ricostruiti, di un concreto interesse ad agire con un'azione di mero accertamento negativo laddove l'agente di riscossione non abbia successivamente attivato alcuna azione esecutiva e/o ne abbia preannunciato l'avvio.
6.11. Il silenzio del concessionario, in assenza di diversa previsione di legge, non può assumere alcun significato giuridicamente rilevante, mentre l'espresso rigetto non seguito da alcun comportamento concludente della volontà di procedere all'esecuzione non determina di per sè alcuna situazione di pregiudiziale incertezza necessitante l'intervento giudiziario, dovendo questa trovare fondamento in ben altre condizioni.
6.12. Laddove, invece, il concessionario a seguito del diniego di sgravio abbia preannunciato e/o avviato l'azione esecutiva il debitore potrà avvalersi per tutelare la propria posizione degli strumenti ordinari, come già sopra evidenziato.
7. Fatte tali premesse e passando all'esame del gravame, osserva la Corte che dalla lettura del ricorso di primo grado si evince con chiarezza che Parte_1 ha impugnato l'estratto di ruolo deducendo di non aver mai ricevuto alcuna notifica,
o valida notifica, delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito di cui aveva appreso l'esistenza proprio tramite richiesta dell'estratto ruolo, unico atto allegato al ricorso, senza nulla dedurre, come correttamente rilevato dal Tribunale in punto di “interesse ad agire” se non generiche argomentazioni affatto sufficienti alla luce di quanto già osservato nei precedenti paragrafi.
7.1. Con motivazione esente da censure il Tribunale ha ritenuto che il caso dedotto in giudizio risponda pienamente alla fattispecie regolata dall'art. 12, comma 4 bis d.p.r. n. 602/1973, atteso che l'originario ricorrente aveva agito in giudizio impugnando l'estratto ruolo acquisito di sua iniziativa e lamentando l'omessa o comunque l'irregolare notifica degli avvisi di addebito e della cartelle riportati nell'estratto ruolo, non avendo dimostrato la sussistenza di una delle ipotesi contemplate dal citato art. 3 bis d.l. n. 146/2021 cit., con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire anche alla luce della citata norma, che preclude ogni indagine di merito.
7.2. La rinuncia alle eccezioni attinenti alla omessa o invalida notifica, ribadita dall'appellante nell'atto di gravame, non muta la qualificazione giuridica della domanda quale accertamento negativo del credito portato dall'estratto di ruolo, per la quale valgono le considerazioni sopra espresse (cfr. sentenza Corte di appello di Roma Sez. Lavoro n. 1343/2024 che si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c.) 7.3. A ciò si aggiunga che il gravame va dichiarato infondato anche ritenendo le cartelle ritualmente notificate, non avendo la parte fornito argomentazioni in diritto idonee a superare quanto sopra illustrato al superiore punto 6. e ss. con riguardo alle ipotesi in cui non viene messa in discussione la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento ed il debitore agisca in giudizio al solo fine di eccepire
11 l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella, ossia un fatto estintivo sopravvenuto.
7.4. L'appellante, difatti, non allega e impugna alcun atto esecutivo o prodromico (iscrizione ipotecaria, preavviso e/o fermo di beni mobili registrati o comunque atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione), significativo di una univoca volontà dell'Agente della riscossione di procedere coattivamente e tale da determinare una situazione di pregiudiziale incertezza necessitante l'intervento giudiziario. Di fatto, la mancata reazione agli atti esecutivi o a quelli prodromici posti in essere dal concessionario denota l'assoluta assenza di un concreto interesse ad agire con un'azione di mero accertamento negativo, non potendo questa ritenersi ammissibile a fronte della mancata contestazione, nelle sedi deputate, del diritto di procedere in executivis ovvero del mancato ricorso alle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario (cfr. sentenza Corte di appello di Roma Sez. Lavoro n. 2733/2024 che si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
7.5. D'altro canto, la recente giurisprudenza di legittimità conforta la adottata soluzione: ha affermato, difatti, la Suprema Corte che non “vale a sanare la carenza di interesse ad agire la richiesta di accertamento della prescrizione, avendo questa Corte reiteratamente chiarito, ben prima della menzionata sopravvenienza normativa e della esegesi offertane dalle Sezioni Unite, che “l'impugnazione della cartella conosciuta a mezzo estratto di ruolo è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, e non anche per dedurre fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione”” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9389 del 2024; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 27605 del 2023 ed altre ivi richiamate).
7.6. L'inammissibilità dell'azione per difetto di un suo presupposto preclude ogni indagine di merito.
8. In conclusione l'appello deve essere respinto rimanendo assorbita ogni altra questione, apparendo corretta la gravata sentenza, che ha ritenuto inammissibile l'azione di accertamento negativo difettando l'interesse ad agire.
9. La regolamentazione delle spese di lite del grado, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore delle parti appellate costituite che liquida per ciascuna in € 1.984,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 16/01/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
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