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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/06/2025, n. 2255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2255 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2666/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. r.g. 2666/2022 promossa da
, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Dario Cicinelli;
Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Antonello Falco;
Parte_2
OPPONENTI RINUNCIANTI
rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Antonello Falco Parte_3
OPPONENTE contro
(già , n.q. di mandataria di in CP_1 Controparte_2 Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv.
Anna Putignano;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 22.11.2024, che si intende qui integralmente richiamato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 24.02.2022, , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
hanno proposto opposizione avverso l'atto di precetto ricevuto il 07.02.2022 ai sensi dell'art.
[...]
603 c.p.c., da mandataria di divenuta creditrice all'esito di Controparte_2 Controparte_3
una serie di cessioni di rapporti giuridici in blocco. Segnatamente, hanno eccepito il difetto di prova della titolarità del credito in capo a l'inefficacia e/o nullità del contratto di mutuo Controparte_2 del 25.02.1997 e conseguente nullità dell'iscrizione ipotecaria, per difetto di traditio delle somme mutuate;
nullità parziale del contratto di fideiussione stipulato il 25.02.1997, in quanto riportante clausole conformi al modello ABI.
2. Costituitasi con comparsa del 20.05.2022, la - in qualità di mandataria di CP_1
ha chiesto il rigetto integrale delle doglianze di cui all'atto di opposizione, Controparte_3
perché infondate in fatto e in diritto, depositando la dichiarazione di cessione da parte del cedente, ribadendo la possibilità di adoperare un credito ipotecario fondiario per ripianare passività pregresse in essere con la stessa banca mutuante ed eccependo, in ordine al motivo di nullità parziale della fideiussione, l'incompetenza funzionale del Tribunale di Bari, essendo funzionalmente competente ai sensi dell'art. 18 D. Lgs. n. 3/2017 il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di imprese.
3. Con ordinanza del 10.01.2024, è stata rigettata l'istanza di sospensione del titolo esecutivo.
4. Con note del 23 e 25 luglio 2024 e hanno depositato Parte_2 Parte_1
dichiarazione di rinuncia agli atti, regolarmente accettata da parte opposta con deposito del
19.11.2024.
5. ha, invece, proseguito il giudizio depositando le memorie nei termini di rito e Parte_3
riportandosi alle conclusioni formulate in atti.
6. La causa, istruita sulla scorta della produzione documentale versata in atti dalle parti, è pervenuta all'udienza del 22.11.2024 dove, sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata riservata per la decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Preliminarmente, deve darsi atto della regolarità degli atti di rinuncia depositati dagli opponenti e e dell'accettazione formulata da parte opposta, per cui il Parte_2 Parte_1
giudizio tra gli stessi va dichiarato estinto ai sensi dell'art. 306 c.p.c., con compensazione delle spese di lite, dato l'accordo intervenuto sul punto tra le stesse parti.
2. Diversamente l'opposizione spiegata da è infondata per le ragioni che di seguito Parte_3
si espongono.
2.1. Deve innanzitutto ritenersi accertata la titolarità attiva del rapporto di credito de quo in capo alla società mandante della Controparte_3 Parte_4
in materia di effettiva prova della titolarità attiva del credito in capo alla cessionaria
[...]
e se, nello specifico, l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sia sufficiente o meno a tal fine, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente affermato che “se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo” (Cass.
17944/2023).
Ebbene, a fronte della contestazione mossa dagli opponenti va valorizzato, anzitutto, il possesso, in capo al cessionario, del titolo esecutivo, cioè del documento che prova il credito in sé (nella specie copia di atto di erogazione e quietanza di mutuo del 12/06/1997 con formula esecutiva), il quale costituisce un indizio favorevole alla tesi del cessionario medesimo, dato che il cedente ha l'obbligo di consegnare al cessionario tale documento (art. 1262 c.c.), nonché la dichiarazione della cedente
Intesa san Paolo di cessione dello specifico credito in oggetto alla cessionaria (cfr. all.10 comparsa di costituzione).
Peraltro, a margine dell'iscrizione dell'atto di rinnovazione dell'ipoteca volontaria, avvenuto nel
2017, è stato annotato l'iter delle cessioni in blocco dalla prima cedente sino all'attuale creditore, con puntuali riferimenti sui contratti di cessione stipulati e gli avvisi pubblicati sulla G.U.
Trattasi di elementi “potenzialmente decisivi” che conducono ad acclarare la legittimazione attiva del creditore procedente (cfr. Cass. Civ. n. 10200/2021, secondo cui la disponibilità di tale documentazione e, in particolare, del titolo esecutivo in capo a chi si dichiara cessionario del credito,
è un elemento a vantaggio di costui).
2.2. L'opponente ha, poi, eccepito la nullità del contratto di mutuo del 25.02.1997, e del successivo atto di erogazione e quietanza del 12.06.1997, poiché non riconducibile al paradigma normativo e codicistico del “contratto di mutuo”, in mancanza dell'effettivo trasferimento della proprietà delle somme erogate e la connessa loro disponibilità in capo al mutuatario.
Tale impostazione non appare condivisibile e, da ultimo, il contrasto giurisprudenziale sussistente sul punto è stato risolto dalla recente sentenza delle Sezioni Unite n. 5841/2025, secondo cui “È valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo "solutorio", il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale”; in altri termini, “Il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa” (cfr. Cass. Civ. n.
23149/2022).
Ne deriva che l'accredito della somma mutuata sul conto corrente del mutuatario equivale ad effettiva consegna, seppur non materiale, delle somme erogate, che sono messe nella disponibilità giuridica del mutuatario, anche nell'ipotesi di immediata riappropriazione delle stesse da parte dell'istituto di credito.
2.3. Quanto, infine, all'invocata nullità parziale del contratto di fideiussione, stipulato in data
25.02.1997 tra e i soci della in quanto Controparte_4 Controparte_5
riportante clausole conformi al modello ABI si osserva quanto segue.
L'art. 33 della legge n. 287/1990 prevede, in linea generale, che la competenza funzionale per le azioni dirette a far valere la nullità del contratto per violazione della normativa antitrust spetta al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata in materia di impresa, richiamando espressamente l'art.1 d.lgs. n. 168/2003, e successive modificazioni. La specifica competenza funzionale nella materia di cui al presente giudizio è però determinata più precisamente dagli artt. 3, co.1, e 4, co.
1-ter, dello stesso decreto legislativo, che devono essere letti in combinato disposto ed alla luce delle modifiche introdotte con il decreto legislativo n. 3 del 2017. In particolare,
l'art. 18 del D. Lgs. n. 3 del 2017, nell'attuare la direttiva 2014/104-UE emanata al fine di garantire l'uniformità del quadro normativo in materia, ha aggiunto il comma 1 -ter all'art.4 del d. lgs.168/2003 ed ha eletto le sezioni di Milano, Roma e Napoli, attribuendo loro competenza funzionale per tutte le controversie per le quali sarebbe territorialmente competente rispettivamente una Sezione specializzata in materia d'impresa del Nord, del Centro e del Sud Italia. Tale modifica legislativa intervenuta nel 2017 costituisce la conclusione di un percorso di specializzazione dell'organo giudicante intrapreso con il d.lgs. 168/2003 e proseguito con il d.l. n.1/2012. Si tratta di una previsione adottata sul presupposto della particolare complessità delle controversie legate alla materia antitrust, che raggiunge anche gli obiettivi, perseguiti dalla direttiva europea, di maggiore prevedibilità ed uniformità delle decisioni e di effettiva specializzazione dei giudici (cfr. Corte appello di Bari, II Sez. civ., sent. n. 7/2023).
Benché sussista la competenza della sezione specializzata con riferimento alla domanda di nullità del contratto di fideiussione per la presenza delle clausole antitrust, non ricorre, nel presente giudizio, la connessione, ex art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 168 del 2003, con le ulteriori domande.
La Suprema Corte, infatti, ha ritenuto che i casi di connessione di cui all'art. 3, comma 3, del
D.Lgs. n. 168 del 2003, i quali impongono la competenza delle sezioni specializzate, sono esclusivamente ipotesi specifiche di connessione c.d. forte o qualificata, di cui agli articoli
31,32,34,35 e 36 c.p.c. Si è quindi affermato che tra l'azione di nullità del mutuo, da un lato, e l'azione di nullità della fideiussione prestata per violazione della normativa antitrust, che involge la competenza della sezione specializzata per le imprese, non è ravvisabile alcuna connessione, non essendovi né identità dell'oggetto, né dei soggetti (Cass., sez. 1, 28 novembre 2023, n. 32984).
Pertanto, non qualsiasi ipotesi di connessione comporta lo spostamento della competenza a favore della sezione specializzata in materia di impresa, ma solo i casi di connessione «qualificata», in quanto altrimenti verrebbe tradita la ratio sottesa all'istituzione del tribunale delle imprese, che è voluto dal legislatore quale giudice specializzato, cui è demandata la cognizione di determinate materie che, per peculiarità degli interessi coinvolti, devono anche essere decise celermente (Cass., sez. 1, n. 32984 del 2023, cit. v. anche Cass. n. 28987/2024).
Nel caso di specie, dunque, non sussistono ragioni di connessione c.d. qualificata («inquadrabile nello schema della pregiudizialità-dipendenza o della pregiudizialità tecnica»), ex art.3, comma 3,
l.287/1990, tali da poter comportare lo spostamento della competenza dal giudice naturale e competente della causa di opposizione all'esecuzione, con riguardo alle ulteriori domande formulate dagli attori opponenti, posto che non si configura tra l'opposizione a precetto concernente le ragioni di nullità, invalidità, inefficacia ed inesistenza del titolo e l'opposizione al precetto avverso la fideiussione per la violazione delle norme in materia di antitrust, un rapporto di pregiudizialità giuridica o tecnica o, comunque, di connessione qualificata tale da giustificare lo spostamento dell'intera vicenda dinanzi alla Sezione Specializzata in materia di impresa del Tribunale, ma un rapporto di connessione meramente occasionale, determinata dalla proposizione contestuale delle domande relative alla nullità del negozio di fideiussione per violazione della normativa antitrust e altre domande di nullità riguardanti il rapporto principale garantito.
2.4. Pertanto, previa separazione della domanda di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust e di decadenza della opposta ex art.1957 c.c., va dichiarata l'incompetenza, sulla predetta domanda, di questo Tribunale, per essere funzionalmente competente la Sezione specializzata in materia di impresa di Napoli.
2.5. L'opposizione proposta da va, invece, rigettata in relazione alle restanti domande.Parte_3 3. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e del mancato svolgimento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Laura Vincenza
Amato, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. Dichiara estinto il giudizio ex art. 306 c.p.c. tra gli opponenti e Parte_2 Parte_1
e la n.q. di mandataria della con spese compensate. CP_1 Controparte_3
2. Previa separazione delle domande aventi ad oggetto i motivi di opposizione diversi da quella di declaratoria della nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, dichiara, su quest'ultima, l'incompetenza di questo Tribunale, rimettendo le parti dinanzi alla
Sezione specializzata in materia di impresa di Napoli, con termine di legge per la riassunzione del procedimento.
3. Rigetta l'opposizione di in relazione alle restanti domande. Parte_3
4. Condanna al pagamento in favore di n.q. di mandataria della Parte_3 CP_1
della somma di € 8.433,00, oltre rimborso spese al 15%, iva e cpa come Controparte_3 per legge.
Così deciso in Bari il 10.06.2025
Il Giudice
Laura Vincenza Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. r.g. 2666/2022 promossa da
, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Dario Cicinelli;
Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Antonello Falco;
Parte_2
OPPONENTI RINUNCIANTI
rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Antonello Falco Parte_3
OPPONENTE contro
(già , n.q. di mandataria di in CP_1 Controparte_2 Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv.
Anna Putignano;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 22.11.2024, che si intende qui integralmente richiamato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 24.02.2022, , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
hanno proposto opposizione avverso l'atto di precetto ricevuto il 07.02.2022 ai sensi dell'art.
[...]
603 c.p.c., da mandataria di divenuta creditrice all'esito di Controparte_2 Controparte_3
una serie di cessioni di rapporti giuridici in blocco. Segnatamente, hanno eccepito il difetto di prova della titolarità del credito in capo a l'inefficacia e/o nullità del contratto di mutuo Controparte_2 del 25.02.1997 e conseguente nullità dell'iscrizione ipotecaria, per difetto di traditio delle somme mutuate;
nullità parziale del contratto di fideiussione stipulato il 25.02.1997, in quanto riportante clausole conformi al modello ABI.
2. Costituitasi con comparsa del 20.05.2022, la - in qualità di mandataria di CP_1
ha chiesto il rigetto integrale delle doglianze di cui all'atto di opposizione, Controparte_3
perché infondate in fatto e in diritto, depositando la dichiarazione di cessione da parte del cedente, ribadendo la possibilità di adoperare un credito ipotecario fondiario per ripianare passività pregresse in essere con la stessa banca mutuante ed eccependo, in ordine al motivo di nullità parziale della fideiussione, l'incompetenza funzionale del Tribunale di Bari, essendo funzionalmente competente ai sensi dell'art. 18 D. Lgs. n. 3/2017 il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di imprese.
3. Con ordinanza del 10.01.2024, è stata rigettata l'istanza di sospensione del titolo esecutivo.
4. Con note del 23 e 25 luglio 2024 e hanno depositato Parte_2 Parte_1
dichiarazione di rinuncia agli atti, regolarmente accettata da parte opposta con deposito del
19.11.2024.
5. ha, invece, proseguito il giudizio depositando le memorie nei termini di rito e Parte_3
riportandosi alle conclusioni formulate in atti.
6. La causa, istruita sulla scorta della produzione documentale versata in atti dalle parti, è pervenuta all'udienza del 22.11.2024 dove, sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata riservata per la decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Preliminarmente, deve darsi atto della regolarità degli atti di rinuncia depositati dagli opponenti e e dell'accettazione formulata da parte opposta, per cui il Parte_2 Parte_1
giudizio tra gli stessi va dichiarato estinto ai sensi dell'art. 306 c.p.c., con compensazione delle spese di lite, dato l'accordo intervenuto sul punto tra le stesse parti.
2. Diversamente l'opposizione spiegata da è infondata per le ragioni che di seguito Parte_3
si espongono.
2.1. Deve innanzitutto ritenersi accertata la titolarità attiva del rapporto di credito de quo in capo alla società mandante della Controparte_3 Parte_4
in materia di effettiva prova della titolarità attiva del credito in capo alla cessionaria
[...]
e se, nello specifico, l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sia sufficiente o meno a tal fine, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente affermato che “se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo” (Cass.
17944/2023).
Ebbene, a fronte della contestazione mossa dagli opponenti va valorizzato, anzitutto, il possesso, in capo al cessionario, del titolo esecutivo, cioè del documento che prova il credito in sé (nella specie copia di atto di erogazione e quietanza di mutuo del 12/06/1997 con formula esecutiva), il quale costituisce un indizio favorevole alla tesi del cessionario medesimo, dato che il cedente ha l'obbligo di consegnare al cessionario tale documento (art. 1262 c.c.), nonché la dichiarazione della cedente
Intesa san Paolo di cessione dello specifico credito in oggetto alla cessionaria (cfr. all.10 comparsa di costituzione).
Peraltro, a margine dell'iscrizione dell'atto di rinnovazione dell'ipoteca volontaria, avvenuto nel
2017, è stato annotato l'iter delle cessioni in blocco dalla prima cedente sino all'attuale creditore, con puntuali riferimenti sui contratti di cessione stipulati e gli avvisi pubblicati sulla G.U.
Trattasi di elementi “potenzialmente decisivi” che conducono ad acclarare la legittimazione attiva del creditore procedente (cfr. Cass. Civ. n. 10200/2021, secondo cui la disponibilità di tale documentazione e, in particolare, del titolo esecutivo in capo a chi si dichiara cessionario del credito,
è un elemento a vantaggio di costui).
2.2. L'opponente ha, poi, eccepito la nullità del contratto di mutuo del 25.02.1997, e del successivo atto di erogazione e quietanza del 12.06.1997, poiché non riconducibile al paradigma normativo e codicistico del “contratto di mutuo”, in mancanza dell'effettivo trasferimento della proprietà delle somme erogate e la connessa loro disponibilità in capo al mutuatario.
Tale impostazione non appare condivisibile e, da ultimo, il contrasto giurisprudenziale sussistente sul punto è stato risolto dalla recente sentenza delle Sezioni Unite n. 5841/2025, secondo cui “È valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo "solutorio", il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale”; in altri termini, “Il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa” (cfr. Cass. Civ. n.
23149/2022).
Ne deriva che l'accredito della somma mutuata sul conto corrente del mutuatario equivale ad effettiva consegna, seppur non materiale, delle somme erogate, che sono messe nella disponibilità giuridica del mutuatario, anche nell'ipotesi di immediata riappropriazione delle stesse da parte dell'istituto di credito.
2.3. Quanto, infine, all'invocata nullità parziale del contratto di fideiussione, stipulato in data
25.02.1997 tra e i soci della in quanto Controparte_4 Controparte_5
riportante clausole conformi al modello ABI si osserva quanto segue.
L'art. 33 della legge n. 287/1990 prevede, in linea generale, che la competenza funzionale per le azioni dirette a far valere la nullità del contratto per violazione della normativa antitrust spetta al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata in materia di impresa, richiamando espressamente l'art.1 d.lgs. n. 168/2003, e successive modificazioni. La specifica competenza funzionale nella materia di cui al presente giudizio è però determinata più precisamente dagli artt. 3, co.1, e 4, co.
1-ter, dello stesso decreto legislativo, che devono essere letti in combinato disposto ed alla luce delle modifiche introdotte con il decreto legislativo n. 3 del 2017. In particolare,
l'art. 18 del D. Lgs. n. 3 del 2017, nell'attuare la direttiva 2014/104-UE emanata al fine di garantire l'uniformità del quadro normativo in materia, ha aggiunto il comma 1 -ter all'art.4 del d. lgs.168/2003 ed ha eletto le sezioni di Milano, Roma e Napoli, attribuendo loro competenza funzionale per tutte le controversie per le quali sarebbe territorialmente competente rispettivamente una Sezione specializzata in materia d'impresa del Nord, del Centro e del Sud Italia. Tale modifica legislativa intervenuta nel 2017 costituisce la conclusione di un percorso di specializzazione dell'organo giudicante intrapreso con il d.lgs. 168/2003 e proseguito con il d.l. n.1/2012. Si tratta di una previsione adottata sul presupposto della particolare complessità delle controversie legate alla materia antitrust, che raggiunge anche gli obiettivi, perseguiti dalla direttiva europea, di maggiore prevedibilità ed uniformità delle decisioni e di effettiva specializzazione dei giudici (cfr. Corte appello di Bari, II Sez. civ., sent. n. 7/2023).
Benché sussista la competenza della sezione specializzata con riferimento alla domanda di nullità del contratto di fideiussione per la presenza delle clausole antitrust, non ricorre, nel presente giudizio, la connessione, ex art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 168 del 2003, con le ulteriori domande.
La Suprema Corte, infatti, ha ritenuto che i casi di connessione di cui all'art. 3, comma 3, del
D.Lgs. n. 168 del 2003, i quali impongono la competenza delle sezioni specializzate, sono esclusivamente ipotesi specifiche di connessione c.d. forte o qualificata, di cui agli articoli
31,32,34,35 e 36 c.p.c. Si è quindi affermato che tra l'azione di nullità del mutuo, da un lato, e l'azione di nullità della fideiussione prestata per violazione della normativa antitrust, che involge la competenza della sezione specializzata per le imprese, non è ravvisabile alcuna connessione, non essendovi né identità dell'oggetto, né dei soggetti (Cass., sez. 1, 28 novembre 2023, n. 32984).
Pertanto, non qualsiasi ipotesi di connessione comporta lo spostamento della competenza a favore della sezione specializzata in materia di impresa, ma solo i casi di connessione «qualificata», in quanto altrimenti verrebbe tradita la ratio sottesa all'istituzione del tribunale delle imprese, che è voluto dal legislatore quale giudice specializzato, cui è demandata la cognizione di determinate materie che, per peculiarità degli interessi coinvolti, devono anche essere decise celermente (Cass., sez. 1, n. 32984 del 2023, cit. v. anche Cass. n. 28987/2024).
Nel caso di specie, dunque, non sussistono ragioni di connessione c.d. qualificata («inquadrabile nello schema della pregiudizialità-dipendenza o della pregiudizialità tecnica»), ex art.3, comma 3,
l.287/1990, tali da poter comportare lo spostamento della competenza dal giudice naturale e competente della causa di opposizione all'esecuzione, con riguardo alle ulteriori domande formulate dagli attori opponenti, posto che non si configura tra l'opposizione a precetto concernente le ragioni di nullità, invalidità, inefficacia ed inesistenza del titolo e l'opposizione al precetto avverso la fideiussione per la violazione delle norme in materia di antitrust, un rapporto di pregiudizialità giuridica o tecnica o, comunque, di connessione qualificata tale da giustificare lo spostamento dell'intera vicenda dinanzi alla Sezione Specializzata in materia di impresa del Tribunale, ma un rapporto di connessione meramente occasionale, determinata dalla proposizione contestuale delle domande relative alla nullità del negozio di fideiussione per violazione della normativa antitrust e altre domande di nullità riguardanti il rapporto principale garantito.
2.4. Pertanto, previa separazione della domanda di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust e di decadenza della opposta ex art.1957 c.c., va dichiarata l'incompetenza, sulla predetta domanda, di questo Tribunale, per essere funzionalmente competente la Sezione specializzata in materia di impresa di Napoli.
2.5. L'opposizione proposta da va, invece, rigettata in relazione alle restanti domande.Parte_3 3. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e del mancato svolgimento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Laura Vincenza
Amato, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. Dichiara estinto il giudizio ex art. 306 c.p.c. tra gli opponenti e Parte_2 Parte_1
e la n.q. di mandataria della con spese compensate. CP_1 Controparte_3
2. Previa separazione delle domande aventi ad oggetto i motivi di opposizione diversi da quella di declaratoria della nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, dichiara, su quest'ultima, l'incompetenza di questo Tribunale, rimettendo le parti dinanzi alla
Sezione specializzata in materia di impresa di Napoli, con termine di legge per la riassunzione del procedimento.
3. Rigetta l'opposizione di in relazione alle restanti domande. Parte_3
4. Condanna al pagamento in favore di n.q. di mandataria della Parte_3 CP_1
della somma di € 8.433,00, oltre rimborso spese al 15%, iva e cpa come Controparte_3 per legge.
Così deciso in Bari il 10.06.2025
Il Giudice
Laura Vincenza Amato