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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 06/06/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 482/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI LARINO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Silvia Cucchiella, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile, distinta con il n. 482 R.G. per l'anno 2022, passata in decisione all'udienza del
12 febbraio 2025, con successiva concessione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
TRA
P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
rappresentata e difesa, in forza di procura in calce all'atto introduttivo, dall'Avv.
[...]
Antonino Cerella, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni ai seguenti recapiti: pec
- tel. e fax 0873/58940; Email_1
ATTRICE
CONTRO
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 Controparte_2
, rappresentato e difeso, in forza ed in virtù di mandato in atti, dagli Avv.ti Ruggiero
[...]
Romanazzi e Leonardo Biscotti ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Termoli (CB), alla via E. De Nicola n. 2/B;
CONVENUTO
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, affinché Parte_1 CP_1 fosse dichiarata l'illegittimità del recesso del convenuto dal contratto di fornitura del 31/07/2013 nonché la risoluzione del contratto stesso per grave inadempimento, con condanna dello stesso alla restituzione dell'intero sistema di sorveglianza fornito dall'attrice, alla restituzione della somma di
€ 9.940,41 quale esborso per lavori, anticipo per fondo cassa e aggio versato dalla medesima in favore del convenuto, oltre interessi legali dalla data di ritiro degli apparecchi al soddisfo, e al pagamento della somma di € 918.480,00 a titolo di penali per la risoluzione anticipata del contratto e per violazione del vincolo di esclusiva, oltre interessi legali dal giorno del dovuto al soddisfo. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
2. Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'avversa domanda ed eccependo CP_1
l'infondatezza di quanto ex adverso dedotto e richiesto, attesa la legittimità della richiesta di risoluzione contrattuale per inadempimento effettuata dal medesimo nei confronti dell'attrice, la quale dal mese di maggio dell'anno 2021 aveva iniziato a disinteressarsi della manutenzione delle macchinette, venendo meno ai suoi obblighi contrattuali per diversi mesi e creando un serio disservizio, nonché vista l'intervenuta restituzione dell'impianto di sicurezza e delle somme afferenti agli aggi e al fondo cassa.
3. All'udienza del 13/10/2022, il Giudice, rilevato che le difese svolte dalle parti richiedessero un'istruzione non sommaria, ha disposto il mutamento del rito.
4. La causa veniva istruita mediante documenti, escussione di testi ed espletamento degli interrogatori formali di entrambe le parti.
5. All'udienza del 12/02/2025, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
6. Nel merito, la domanda va parzialmente accolta.
Giova, innanzitutto, evidenziare come, alla luce della documentazione versata in atti, la presente controversia tragga origine dalla stipulazione, tra le parti, in data 31/07/2013, di un contratto di fornitura avente ad oggetto la consegna da parte dell'attrice di n. 6 apparecchi e n. 1 cambiamonete, previo allestimento a spese della medesima della sala giochi del locale bar (cfr. contratto n. 47/2013 ed elenco apparecchi in dotazione, doc. nn.
2-3 fasc. attrice); unitamente agli apparecchi l'attrice aveva altresì fornito in comodato gratuito un sistema di allarme e di video sorveglianza a tutela degli stessi (cfr. contratto di comodato gratuito, doc. nn.
9-10 fasc. attrice); nel corso degli anni, visto il positivo evolversi del rapporto negoziale, l'attrice aveva allestito presso il locale convenuto un ulteriore spazio adibito a sala giochi con ulteriori n. 8 apparecchi, eseguendo a proprie spese ulteriori lavori di pittura, pavimentazione, passaggio elettrico, installazione di porta blindata per un totale di € 7.576,41 (cfr. elenco apparecchi in dotazione e fatture/prove d'acquisto materiali, doc. nn.
3-4 fasc. attrice); l'attrice aveva, inoltre, provveduto a versare per conto del convenuto un anticipo di aggio pari ad € 5.000,00, poi solo parzialmente restituito, nonché a consegnare un fondo cassa in due soluzioni per complessivi € 800,00 (cfr. ricevute bonifici e pagamenti, doc. nn.
5-8 fasc. attrice); alla naturale scadenza del contratto, lo stesso si era rinnovato tacitamente per un ulteriore quinquennio sino al 31/07/2023; con raccomandata del 17/08/2021, il convenuto aveva inviato all'attrice una comunicazione di disdetta/recesso dal contratto, sulla scorta di una asserita conflittualità insorta tra le parti in ordine alle modalità d'uso e di gestione degli apparecchi da gioco (cfr. lettera di disdetta, doc. n. 11 fasc. attrice); con nota del 22/09/2021, l'attrice aveva riscontrato tale disdetta contestandola e chiedendo il ripristino degli apparecchi dismessi dal convenuto in data
16/09/2021 (cfr. nota di riscontro, doc. n. 12 fasc. attrice); l'attrice aveva poi ottenuto la restituzione degli apparecchi forniti, ma non del sistema di sorveglianza, all'uopo proponendo querela nei confronti della titolare dell'esercizio convenuto per indebita appropriazione dello stesso (cfr. comunicazione ritiro apparecchi, richieste di restituzione sistema di sorveglianza, atto di querela, doc. nn. 15-18 fasc. attrice).
I fatti sin qui riportati non risultano comunque in contestazione, mentre le parti controvertono sulle ragioni di disfacimento del legame contrattuale, addebitandosi vicendevolmente una condotta inadempiente che avrebbe causato il naufragare del rapporto e costituendo, innanzitutto, il punctum dolens della controversia, la legittimità del recesso operato unilateralmente dal convenuto nonché la violazione da parte dello stesso della clausola contrattuale di esclusiva prevista all'art. 3 del documento contrattuale siglato dalle parti.
Al riguardo, dall'analisi del dettato contrattuale emerge che non è stata contemplata dalle parti alcuna possibilità di recesso unilaterale in favore dei contraenti ai sensi dell'art. 1373 c.c., ammissibile solo laddove espressamente prevista in contratto, né un effettivo inadempimento - giustificativo dell'intervenuto recesso unilaterale effettuato dal convenuto - è addebitabile all'attrice nel corso del rapporto negoziale.
Invero, all'esito della prova orale espletata nel corso del procedimento non ha trovato riscontro probatorio in giudizio la paventata cattiva manutenzione e gestione degli apparecchi da gioco forniti ad opera dell'attrice da maggio ad agosto 2021, atteso che il teste , frequentatore Tes_1 dell'esercizio convenuto quale giocatore, escusso all'udienza del 24/05/2024, ha solo genericamente confermato alcuni disservizi di cui sarebbe stato testimone, dovendosi, per il resto, rilevare la genericità della deposizione espletata, che rimane, inoltre, isolata nonché contraddetta dalla precisa deposizione del teste dipendente dell'attrice nella qualifica di incassatore, il quale, Testimone_2 escusso all'udienza del 25/10/24, ha affermato che la manutenzione degli apparecchi da gioco si svolgeva assiduamente (egli si recava ogni giorno per controllare il corretto funzionamento delle slot machines e dei cambiamonete) e di aver consegnato personalmente al barista le chiavi per consentire la ricarica delle monete nel caso di necessario c.d. “refill”. Inoltre, ha aggiunto, riguardo alle paventate lamentele della clientela del bar riguardo al corretto funzionamento degli apparecchi da gioco, che “non è possibile che il giocatore debba tornare in un secondo tempo per riscuotere la vincita, poiché l'apparecchio eroga una vincita massima di 100 e quindi, se non c'è almeno 100 euro in monete, non ti permette di giocare perché non può erogare la vincita massima” (cfr. verbali di udienza del 24/05/2024 e del 25/10/2024). Di contro, dalla documentazione prodotta da parte attrice si evince altresì che dalla data del
16/09/2021 il convenuto ha proceduto allo spegnimento arbitrario degli apparecchi e alla “disdetta di autorizzazione” alla loro collocazione nei locali del bar, violando dunque gli obblighi convenzionalmente stabiliti e rifiutando, per un certo lasso di tempo, la restituzione degli apparecchi al gestore (cfr. riepilogo incassi slot machines, doc. nn.
3-6 fasc. parte attrice).
Inoltre, nelle testimonianze espletate nel corso dell'istruttoria ha trovato piena conferma la circostanza che, medio tempore, l'esercizio convenuto ha proceduto all'installazione nei propri locali di apparecchi da gioco forniti da gestore differente rispetto alla società attrice, integrando, tale condotta, la violazione della clausola di esclusiva, cristallizzata all'art. 3 del contratto in atti, secondo cui “L'Esercizio, per l'intera durata del presente Contratto, si obbliga a non collocare nei locali su indicati altri apparecchi automatici ed elettronici da intrattenimento e da gioco di abilità che non siano forniti dall'impresa. L'esclusiva riguarda gli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 T.U.L.P.S. e successivi apparecchi che la normativa modificherà, nonché gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui al comma 5 dell'art. 14 bis D.P.R. 640/72 […]”
(cfr. contratto cit.).
In particolare, la circostanza della presenza di apparecchi accesi e messi in esercizio di diverso gestore è stata riferita sia dal teste , escusso all'udienza del 24/05/2024, sia dal Testimone_3 teste escusso all'udienza del 25/10/2024 (cfr. verbali di udienza cit.). Testimone_2
Dunque, deve ritenersi acclarato che il recesso effettuato da parte di prima della CP_1
scadenza stabilita nel contratto sottoscritto tra le parti in causa sia illegittimo e che quest'ultimo sia incorso nella violazione della clausola di esclusiva stabilita in contratto.
Conseguentemente, va dichiarata la risoluzione del contratto siglato dalle parti in data
31/07/2013, tacitamente rinnovato per un ulteriore quinquennio sino alla data del 31/07/2023, per grave inadempimento della parte convenuta CP_1
In ordine al quantum restitutorio richiesto, la parte attrice ha dedotto in giudizio il sofferto esborso di somme anticipate pari complessivamente ad € 9.940,41 per l'allestimento e la messa in sicurezza delle sale da gioco, nonché l'installazione ad opera della medesima di un sistema di sorveglianza, in assenza di qualsivoglia restituzione sia delle somme sia del sistema di sorveglianza da parte della parte convenuta.
In particolare, dalle copie delle fatture e delle ricevute depositate nel fascicolo di parte attrice risulta che la stessa ha provveduto al pagamento delle spese relative a lavori di pittura, pavimentazione, passaggio elettrico, installazione di porta blindata nella misura di € 7.576,41, ha fornito la somma di € 800,00 a titolo di fondo cassa di alcuni apparecchi e ha anticipato a titolo di aggio l'importo di € 5.000,00, di cui residuano da rimborsare € 1.564,00 (cfr. documentazione fasc. attrice).
Va, dunque, riconosciuto in favore dell'attrice il diritto al rimborso della somma complessiva di
€ 9.940,41, per le somme corrisposte per le menzionate causali e non rimborsate da parte del convenuto Su tale somma decorreranno gli interessi legali dalla domanda al saldo. CP_1
In relazione ai beni oggetto di domanda di restituzione, va osservato che la parte attrice ha dimostrato di aver fornito in comodato d'uso gratuito un sistema di allarme e di video sorveglianza a tutela degli apparecchi da gioco, procedendo alla sua installazione, e che lo stesso non è stato restituito da parte del convenuto, sia documentalmente – con la produzione in giudizio del contratto di comodato - sia mediante testimonianze, all'esito delle quali, il teste ha Testimone_3 confermato l'avvenuta installazione del sistema di video sorveglianza e dichiarato che, recatosi presso l'esercizio convenuto per smontarlo, gli era stato impedito di rimuoverlo (precisando di aver potuto smontare solo l'impianto di allarme e non di sorveglianza), mentre il teste ha Testimone_2
affermato di aver constatato la persistenza del sistema di sorveglianza presso il bar a fine 2021 (cfr. verbali di udienza cit.).
D'altra parte, il convenuto non ha fornito alcuna prova dell'avvenuta restituzione del menzionato sistema di sorveglianza, in quanto nel verbale prodotto dal medesimo, datato
25/11/2021, si legge che “le telecamere rimangono a disposizione nei locali del con il CP_1 sistema di allarme” (cfr. documentazione fasc. convenuto).
Va, dunque, dichiarato il diritto della parte attrice alla restituzione del bene, come nello specifico descritto al n. 4 del ricorso, con ordine di restituzione da dichiararsi a carico del convenuto
CP_1
Infine, la parte attrice ha dedotto in giudizio il diritto alla corresponsione della somma complessiva di € 918.480,00 a titolo di penali, spettanti, l'una, ai sensi dell'art. 13 del contratto, in caso di risoluzione anticipata dello stesso da parte del convenuto ed in danno all'attrice, pari alla somma di € 15,00 per ogni macchina installata presso l'esercizio e per giorno, e sino alla naturale scadenza del contratto, e l'altra, ai sensi dell'art. 3 del contratto, in caso di violazione della clausola di esclusiva, pari alla somma di € 200,00 al giorno per ogni apparecchio e sino alla naturale scadenza del negozio.
Vista la dimostrazione in giudizio dei fatti posti alla base della penale spettante per la risoluzione anticipata del contratto, alla società attrice va riconosciuto il diritto alla percezione della somma di € 64.080,00 (calcolata moltiplicando la somma di € 15,00 per n. 6 apparecchi per n. 712 giorni dalla data di disdetta, il 17/08/2021, alla scadenza naturale, il 30/07/2023). Con riferimento, invece, alla penale spettante per la violazione del patto di esclusiva, va innanzitutto rammentato come, ai sensi dell'art. 1384 c.c., la penale può essere diminuita equamente dal giudice se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento.
Secondo la giurisprudenza in materia, “è dunque la legge ad affidare al giudice l'esercizio del potere correttivo della volontà contrattuale delle parti, al fine di ristabilire in via equitativa un congruo contemperamento dei loro interessi contrapposti” (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. Un., n.
18128 del 13/09/2005; Cass. civ., Sez. Un., n. 2061 del 28/01/2021; Cass. civ. n. 10249/2022).
Il potere officioso di riduzione della penale, funzionale a un interesse generale dell'ordinamento, è attribuito al giudice al fine di contemperare, secondo equità, il vantaggio che essa assicura al contraente adempiente ed il margine di guadagno che il medesimo si riprometteva di trarre dalla regolare esecuzione del contratto, essendo però il suo esercizio “subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale, che deve risultare "ex actis", ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo
d'ufficio” (Cass. civ., Sez. II, n. 34021 del 19/12/2019).
In applicazione dei principi richiamati, l'importo richiesto a titolo di penale, quantificato nella somma complessiva di € 854.400,00 (in base all'unità di misura di € 200,00 giornalieri per ogni apparecchio da gioco fornito) si palesa eccessivo rispetto al valore complessivo del contratto alla luce dell'analisi del sinallagma negoziale – considerato altresì il numero contenuto di apparecchi in dotazione – ed alle caratteristiche dimensionali e finanziarie della parte convenuta in base a quanto emerge dalla documentazione in atti.
Pertanto, l'importo della penale deve essere ridotto ex officio alla somma di € 30,00 giornalieri
(corrispondenti alla media giornaliera di incasso del locale bar sulla scorta dell'ultimo periodo di utilizzo degli apparecchi, dal 15/06/2021 al 25/11/2021, come da prospetto allegato da parte attrice alla memoria istruttoria del 15/05/2023) per ogni apparecchio da gioco e per giorno, sino alla scadenza naturale del contratto, per un totale di € 128.160,00 (calcolata moltiplicando la somma di
€ 30,00 per n. 6 apparecchi per n. 712 giorni dalla data di disdetta, il 17/08/2021, alla scadenza naturale, il 30/07/2023).
L'importo complessivo che la convenuta dovrà pagare a titolo di penale è di €.192.240,00
(€.128.160,00+64.080), su cui decorreranno gli interessi legali dalla domanda al saldo (Cass. Sez. 2
- , Sentenza n. 12188 del 16/05/2017 (Rv. 644211 - 01): “In tema di clausola penale, il debitore è tenuto a corrispondere, a decorrere dal momento della domanda, anche gli interessi legali sull'importo convenzionalmente pattuito fra le parti, trattandosi di somma dovuta a titolo di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale).
7. Quanto alle spese di giudizio, stanti il parziale accoglimento della domanda e la riduzione dell'importo restitutorio rispetto a quello richiesto, le spese di lite sono compensate nella misura di
1/3 e sono poste, nella misura di 2/3, a carico del convenuto in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore. Esse sono liquidate in base ai parametri medi del D.M. n. 147/2022 in riferimento al valore della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. 482/2022, vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1. Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara la risoluzione del contratto di fornitura stipulato tra le parti in data 31/07/2013, tacitamente rinnovato per un ulteriore quinquennio sino alla data del 31/07/2023.
2. Ordina alla parte convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., la CP_1 restituzione in favore della parte attrice, dell'impianto di sorveglianza Parte_1
come nello specifico descritto al n. 4 del ricorso e della somma di € 9.940,41 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
3. Condanna la parte convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., a CP_1
corrispondere alla parte attrice, a titolo di penale la somma complessiva Parte_1 di € 192.240,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, per le causali precisate in narrativa;
4. Compensa per 1/3 le spese di lite tra le parti e pone i restanti 2/3 a carico del convenuto,
in persona del legale rappresentante p.t., liquidati in €.14.972,00 per compenso CP_1
professionale, € 853,00 per spese documentate, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e cpa, come per legge.
Larino, 03 giugno 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Silvia Cucchiella
TRIBUNALE ORDINARIO DI LARINO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Silvia Cucchiella, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile, distinta con il n. 482 R.G. per l'anno 2022, passata in decisione all'udienza del
12 febbraio 2025, con successiva concessione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
TRA
P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
rappresentata e difesa, in forza di procura in calce all'atto introduttivo, dall'Avv.
[...]
Antonino Cerella, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni ai seguenti recapiti: pec
- tel. e fax 0873/58940; Email_1
ATTRICE
CONTRO
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 Controparte_2
, rappresentato e difeso, in forza ed in virtù di mandato in atti, dagli Avv.ti Ruggiero
[...]
Romanazzi e Leonardo Biscotti ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Termoli (CB), alla via E. De Nicola n. 2/B;
CONVENUTO
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, affinché Parte_1 CP_1 fosse dichiarata l'illegittimità del recesso del convenuto dal contratto di fornitura del 31/07/2013 nonché la risoluzione del contratto stesso per grave inadempimento, con condanna dello stesso alla restituzione dell'intero sistema di sorveglianza fornito dall'attrice, alla restituzione della somma di
€ 9.940,41 quale esborso per lavori, anticipo per fondo cassa e aggio versato dalla medesima in favore del convenuto, oltre interessi legali dalla data di ritiro degli apparecchi al soddisfo, e al pagamento della somma di € 918.480,00 a titolo di penali per la risoluzione anticipata del contratto e per violazione del vincolo di esclusiva, oltre interessi legali dal giorno del dovuto al soddisfo. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
2. Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'avversa domanda ed eccependo CP_1
l'infondatezza di quanto ex adverso dedotto e richiesto, attesa la legittimità della richiesta di risoluzione contrattuale per inadempimento effettuata dal medesimo nei confronti dell'attrice, la quale dal mese di maggio dell'anno 2021 aveva iniziato a disinteressarsi della manutenzione delle macchinette, venendo meno ai suoi obblighi contrattuali per diversi mesi e creando un serio disservizio, nonché vista l'intervenuta restituzione dell'impianto di sicurezza e delle somme afferenti agli aggi e al fondo cassa.
3. All'udienza del 13/10/2022, il Giudice, rilevato che le difese svolte dalle parti richiedessero un'istruzione non sommaria, ha disposto il mutamento del rito.
4. La causa veniva istruita mediante documenti, escussione di testi ed espletamento degli interrogatori formali di entrambe le parti.
5. All'udienza del 12/02/2025, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
6. Nel merito, la domanda va parzialmente accolta.
Giova, innanzitutto, evidenziare come, alla luce della documentazione versata in atti, la presente controversia tragga origine dalla stipulazione, tra le parti, in data 31/07/2013, di un contratto di fornitura avente ad oggetto la consegna da parte dell'attrice di n. 6 apparecchi e n. 1 cambiamonete, previo allestimento a spese della medesima della sala giochi del locale bar (cfr. contratto n. 47/2013 ed elenco apparecchi in dotazione, doc. nn.
2-3 fasc. attrice); unitamente agli apparecchi l'attrice aveva altresì fornito in comodato gratuito un sistema di allarme e di video sorveglianza a tutela degli stessi (cfr. contratto di comodato gratuito, doc. nn.
9-10 fasc. attrice); nel corso degli anni, visto il positivo evolversi del rapporto negoziale, l'attrice aveva allestito presso il locale convenuto un ulteriore spazio adibito a sala giochi con ulteriori n. 8 apparecchi, eseguendo a proprie spese ulteriori lavori di pittura, pavimentazione, passaggio elettrico, installazione di porta blindata per un totale di € 7.576,41 (cfr. elenco apparecchi in dotazione e fatture/prove d'acquisto materiali, doc. nn.
3-4 fasc. attrice); l'attrice aveva, inoltre, provveduto a versare per conto del convenuto un anticipo di aggio pari ad € 5.000,00, poi solo parzialmente restituito, nonché a consegnare un fondo cassa in due soluzioni per complessivi € 800,00 (cfr. ricevute bonifici e pagamenti, doc. nn.
5-8 fasc. attrice); alla naturale scadenza del contratto, lo stesso si era rinnovato tacitamente per un ulteriore quinquennio sino al 31/07/2023; con raccomandata del 17/08/2021, il convenuto aveva inviato all'attrice una comunicazione di disdetta/recesso dal contratto, sulla scorta di una asserita conflittualità insorta tra le parti in ordine alle modalità d'uso e di gestione degli apparecchi da gioco (cfr. lettera di disdetta, doc. n. 11 fasc. attrice); con nota del 22/09/2021, l'attrice aveva riscontrato tale disdetta contestandola e chiedendo il ripristino degli apparecchi dismessi dal convenuto in data
16/09/2021 (cfr. nota di riscontro, doc. n. 12 fasc. attrice); l'attrice aveva poi ottenuto la restituzione degli apparecchi forniti, ma non del sistema di sorveglianza, all'uopo proponendo querela nei confronti della titolare dell'esercizio convenuto per indebita appropriazione dello stesso (cfr. comunicazione ritiro apparecchi, richieste di restituzione sistema di sorveglianza, atto di querela, doc. nn. 15-18 fasc. attrice).
I fatti sin qui riportati non risultano comunque in contestazione, mentre le parti controvertono sulle ragioni di disfacimento del legame contrattuale, addebitandosi vicendevolmente una condotta inadempiente che avrebbe causato il naufragare del rapporto e costituendo, innanzitutto, il punctum dolens della controversia, la legittimità del recesso operato unilateralmente dal convenuto nonché la violazione da parte dello stesso della clausola contrattuale di esclusiva prevista all'art. 3 del documento contrattuale siglato dalle parti.
Al riguardo, dall'analisi del dettato contrattuale emerge che non è stata contemplata dalle parti alcuna possibilità di recesso unilaterale in favore dei contraenti ai sensi dell'art. 1373 c.c., ammissibile solo laddove espressamente prevista in contratto, né un effettivo inadempimento - giustificativo dell'intervenuto recesso unilaterale effettuato dal convenuto - è addebitabile all'attrice nel corso del rapporto negoziale.
Invero, all'esito della prova orale espletata nel corso del procedimento non ha trovato riscontro probatorio in giudizio la paventata cattiva manutenzione e gestione degli apparecchi da gioco forniti ad opera dell'attrice da maggio ad agosto 2021, atteso che il teste , frequentatore Tes_1 dell'esercizio convenuto quale giocatore, escusso all'udienza del 24/05/2024, ha solo genericamente confermato alcuni disservizi di cui sarebbe stato testimone, dovendosi, per il resto, rilevare la genericità della deposizione espletata, che rimane, inoltre, isolata nonché contraddetta dalla precisa deposizione del teste dipendente dell'attrice nella qualifica di incassatore, il quale, Testimone_2 escusso all'udienza del 25/10/24, ha affermato che la manutenzione degli apparecchi da gioco si svolgeva assiduamente (egli si recava ogni giorno per controllare il corretto funzionamento delle slot machines e dei cambiamonete) e di aver consegnato personalmente al barista le chiavi per consentire la ricarica delle monete nel caso di necessario c.d. “refill”. Inoltre, ha aggiunto, riguardo alle paventate lamentele della clientela del bar riguardo al corretto funzionamento degli apparecchi da gioco, che “non è possibile che il giocatore debba tornare in un secondo tempo per riscuotere la vincita, poiché l'apparecchio eroga una vincita massima di 100 e quindi, se non c'è almeno 100 euro in monete, non ti permette di giocare perché non può erogare la vincita massima” (cfr. verbali di udienza del 24/05/2024 e del 25/10/2024). Di contro, dalla documentazione prodotta da parte attrice si evince altresì che dalla data del
16/09/2021 il convenuto ha proceduto allo spegnimento arbitrario degli apparecchi e alla “disdetta di autorizzazione” alla loro collocazione nei locali del bar, violando dunque gli obblighi convenzionalmente stabiliti e rifiutando, per un certo lasso di tempo, la restituzione degli apparecchi al gestore (cfr. riepilogo incassi slot machines, doc. nn.
3-6 fasc. parte attrice).
Inoltre, nelle testimonianze espletate nel corso dell'istruttoria ha trovato piena conferma la circostanza che, medio tempore, l'esercizio convenuto ha proceduto all'installazione nei propri locali di apparecchi da gioco forniti da gestore differente rispetto alla società attrice, integrando, tale condotta, la violazione della clausola di esclusiva, cristallizzata all'art. 3 del contratto in atti, secondo cui “L'Esercizio, per l'intera durata del presente Contratto, si obbliga a non collocare nei locali su indicati altri apparecchi automatici ed elettronici da intrattenimento e da gioco di abilità che non siano forniti dall'impresa. L'esclusiva riguarda gli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 T.U.L.P.S. e successivi apparecchi che la normativa modificherà, nonché gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui al comma 5 dell'art. 14 bis D.P.R. 640/72 […]”
(cfr. contratto cit.).
In particolare, la circostanza della presenza di apparecchi accesi e messi in esercizio di diverso gestore è stata riferita sia dal teste , escusso all'udienza del 24/05/2024, sia dal Testimone_3 teste escusso all'udienza del 25/10/2024 (cfr. verbali di udienza cit.). Testimone_2
Dunque, deve ritenersi acclarato che il recesso effettuato da parte di prima della CP_1
scadenza stabilita nel contratto sottoscritto tra le parti in causa sia illegittimo e che quest'ultimo sia incorso nella violazione della clausola di esclusiva stabilita in contratto.
Conseguentemente, va dichiarata la risoluzione del contratto siglato dalle parti in data
31/07/2013, tacitamente rinnovato per un ulteriore quinquennio sino alla data del 31/07/2023, per grave inadempimento della parte convenuta CP_1
In ordine al quantum restitutorio richiesto, la parte attrice ha dedotto in giudizio il sofferto esborso di somme anticipate pari complessivamente ad € 9.940,41 per l'allestimento e la messa in sicurezza delle sale da gioco, nonché l'installazione ad opera della medesima di un sistema di sorveglianza, in assenza di qualsivoglia restituzione sia delle somme sia del sistema di sorveglianza da parte della parte convenuta.
In particolare, dalle copie delle fatture e delle ricevute depositate nel fascicolo di parte attrice risulta che la stessa ha provveduto al pagamento delle spese relative a lavori di pittura, pavimentazione, passaggio elettrico, installazione di porta blindata nella misura di € 7.576,41, ha fornito la somma di € 800,00 a titolo di fondo cassa di alcuni apparecchi e ha anticipato a titolo di aggio l'importo di € 5.000,00, di cui residuano da rimborsare € 1.564,00 (cfr. documentazione fasc. attrice).
Va, dunque, riconosciuto in favore dell'attrice il diritto al rimborso della somma complessiva di
€ 9.940,41, per le somme corrisposte per le menzionate causali e non rimborsate da parte del convenuto Su tale somma decorreranno gli interessi legali dalla domanda al saldo. CP_1
In relazione ai beni oggetto di domanda di restituzione, va osservato che la parte attrice ha dimostrato di aver fornito in comodato d'uso gratuito un sistema di allarme e di video sorveglianza a tutela degli apparecchi da gioco, procedendo alla sua installazione, e che lo stesso non è stato restituito da parte del convenuto, sia documentalmente – con la produzione in giudizio del contratto di comodato - sia mediante testimonianze, all'esito delle quali, il teste ha Testimone_3 confermato l'avvenuta installazione del sistema di video sorveglianza e dichiarato che, recatosi presso l'esercizio convenuto per smontarlo, gli era stato impedito di rimuoverlo (precisando di aver potuto smontare solo l'impianto di allarme e non di sorveglianza), mentre il teste ha Testimone_2
affermato di aver constatato la persistenza del sistema di sorveglianza presso il bar a fine 2021 (cfr. verbali di udienza cit.).
D'altra parte, il convenuto non ha fornito alcuna prova dell'avvenuta restituzione del menzionato sistema di sorveglianza, in quanto nel verbale prodotto dal medesimo, datato
25/11/2021, si legge che “le telecamere rimangono a disposizione nei locali del con il CP_1 sistema di allarme” (cfr. documentazione fasc. convenuto).
Va, dunque, dichiarato il diritto della parte attrice alla restituzione del bene, come nello specifico descritto al n. 4 del ricorso, con ordine di restituzione da dichiararsi a carico del convenuto
CP_1
Infine, la parte attrice ha dedotto in giudizio il diritto alla corresponsione della somma complessiva di € 918.480,00 a titolo di penali, spettanti, l'una, ai sensi dell'art. 13 del contratto, in caso di risoluzione anticipata dello stesso da parte del convenuto ed in danno all'attrice, pari alla somma di € 15,00 per ogni macchina installata presso l'esercizio e per giorno, e sino alla naturale scadenza del contratto, e l'altra, ai sensi dell'art. 3 del contratto, in caso di violazione della clausola di esclusiva, pari alla somma di € 200,00 al giorno per ogni apparecchio e sino alla naturale scadenza del negozio.
Vista la dimostrazione in giudizio dei fatti posti alla base della penale spettante per la risoluzione anticipata del contratto, alla società attrice va riconosciuto il diritto alla percezione della somma di € 64.080,00 (calcolata moltiplicando la somma di € 15,00 per n. 6 apparecchi per n. 712 giorni dalla data di disdetta, il 17/08/2021, alla scadenza naturale, il 30/07/2023). Con riferimento, invece, alla penale spettante per la violazione del patto di esclusiva, va innanzitutto rammentato come, ai sensi dell'art. 1384 c.c., la penale può essere diminuita equamente dal giudice se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento.
Secondo la giurisprudenza in materia, “è dunque la legge ad affidare al giudice l'esercizio del potere correttivo della volontà contrattuale delle parti, al fine di ristabilire in via equitativa un congruo contemperamento dei loro interessi contrapposti” (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. Un., n.
18128 del 13/09/2005; Cass. civ., Sez. Un., n. 2061 del 28/01/2021; Cass. civ. n. 10249/2022).
Il potere officioso di riduzione della penale, funzionale a un interesse generale dell'ordinamento, è attribuito al giudice al fine di contemperare, secondo equità, il vantaggio che essa assicura al contraente adempiente ed il margine di guadagno che il medesimo si riprometteva di trarre dalla regolare esecuzione del contratto, essendo però il suo esercizio “subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale, che deve risultare "ex actis", ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo
d'ufficio” (Cass. civ., Sez. II, n. 34021 del 19/12/2019).
In applicazione dei principi richiamati, l'importo richiesto a titolo di penale, quantificato nella somma complessiva di € 854.400,00 (in base all'unità di misura di € 200,00 giornalieri per ogni apparecchio da gioco fornito) si palesa eccessivo rispetto al valore complessivo del contratto alla luce dell'analisi del sinallagma negoziale – considerato altresì il numero contenuto di apparecchi in dotazione – ed alle caratteristiche dimensionali e finanziarie della parte convenuta in base a quanto emerge dalla documentazione in atti.
Pertanto, l'importo della penale deve essere ridotto ex officio alla somma di € 30,00 giornalieri
(corrispondenti alla media giornaliera di incasso del locale bar sulla scorta dell'ultimo periodo di utilizzo degli apparecchi, dal 15/06/2021 al 25/11/2021, come da prospetto allegato da parte attrice alla memoria istruttoria del 15/05/2023) per ogni apparecchio da gioco e per giorno, sino alla scadenza naturale del contratto, per un totale di € 128.160,00 (calcolata moltiplicando la somma di
€ 30,00 per n. 6 apparecchi per n. 712 giorni dalla data di disdetta, il 17/08/2021, alla scadenza naturale, il 30/07/2023).
L'importo complessivo che la convenuta dovrà pagare a titolo di penale è di €.192.240,00
(€.128.160,00+64.080), su cui decorreranno gli interessi legali dalla domanda al saldo (Cass. Sez. 2
- , Sentenza n. 12188 del 16/05/2017 (Rv. 644211 - 01): “In tema di clausola penale, il debitore è tenuto a corrispondere, a decorrere dal momento della domanda, anche gli interessi legali sull'importo convenzionalmente pattuito fra le parti, trattandosi di somma dovuta a titolo di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale).
7. Quanto alle spese di giudizio, stanti il parziale accoglimento della domanda e la riduzione dell'importo restitutorio rispetto a quello richiesto, le spese di lite sono compensate nella misura di
1/3 e sono poste, nella misura di 2/3, a carico del convenuto in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore. Esse sono liquidate in base ai parametri medi del D.M. n. 147/2022 in riferimento al valore della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. 482/2022, vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1. Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara la risoluzione del contratto di fornitura stipulato tra le parti in data 31/07/2013, tacitamente rinnovato per un ulteriore quinquennio sino alla data del 31/07/2023.
2. Ordina alla parte convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., la CP_1 restituzione in favore della parte attrice, dell'impianto di sorveglianza Parte_1
come nello specifico descritto al n. 4 del ricorso e della somma di € 9.940,41 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
3. Condanna la parte convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., a CP_1
corrispondere alla parte attrice, a titolo di penale la somma complessiva Parte_1 di € 192.240,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, per le causali precisate in narrativa;
4. Compensa per 1/3 le spese di lite tra le parti e pone i restanti 2/3 a carico del convenuto,
in persona del legale rappresentante p.t., liquidati in €.14.972,00 per compenso CP_1
professionale, € 853,00 per spese documentate, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e cpa, come per legge.
Larino, 03 giugno 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Silvia Cucchiella