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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 22/09/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
V.G. N. 2005/2025
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 2005/2025
avente per oggetto: declaratoria di cessazione effetti civili del matrimonio concordatario congiuntamente proposta da:
Parte 1 nata ad [...] il [...]
e
Parte 2 nato a [...] il [...]
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ODARDA BARBARA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti;
preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
fissato all'uopo il termine;
essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti: quale contributo al "1. Il signor Parte_2 corrisponderà alla signora Parte 1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, ivi mantenimento della figlia Persona 1
comprese le spese ordinariamente previste in favore della stessa come specificate dall'art. 1 del
Protocollo d'intesa fra magistrati ed avvocati sulle spese per i figli del Tribunale di Asti del 7.7.2017
(a titolo esemplificativo: il vitto, il concorso alle spese di casa - canone di locazione, utenze, consumi
- l'abbigliamento ordinario, inclusi i cambi di stagione, e spese di cancelleria scolastica corrente, la mensa scolastica, i medicinali da banco), nella misura di Euro 500,00 (eurocinquecento/00) mensili per dodici mensilità, somma annualmente rivalutabile ex indici Istat, entro il giorno 5 di ogni mese, dandosi atto che la madre medesima continuerà a percepire l'assegno unico per i figli nella misura del 100%, con obbligo, per ciascuno dei genitori, di compiere gli adempimenti, loro riferibili, necessari ai fini della percezione dell'assegno medesimo. Saranno suddivise al 50% le spese straordinarie in favore della figlia, come specificate dal Protocollo d'intesa fra magistrati ed avvocati sulle spese per i figli del Tribunale di Asti 7.7.2017 da intendersi integralmente richiamato.
2. La casa coniugale, già assegnata alla signora Pt_1 e di proprietà della stessa, rimane nella sua esclusiva disponibilità.
3. Entrambi i ricorrenti dichiarano di essere indipendenti ed economicamente autosufficienti e ritengono che non ricorrano i presupposti per il riconoscimento di assegno divorzile: ciascuno di essi, pertanto, nulla richiede all'altro/a in proprio favore a tale titolo.
4. Le parti danno atto di aver già regolato separatamente ogni altra questione economica e patrimoniale derivante dal rapporto di coniugio e non avanzano, l'uno nei confronti dell'altra e viceversa, alcuna ulteriore pretesa sul punto.
5. Spese legali poste a carico solidale delle parti";
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da:
,nata ad [...] il [...] e da Parte_2 nato a LODI Parte 1 '
il 09/05/1967, celebrato in ISOLA D'ASTI in data 09/07/2000, trascritto nei registri degli atti dello
Stato Civile dello stesso Comune al n. 6, Parte II, Serie A, Anno 2000, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 17/09/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 2005/2025
avente per oggetto: declaratoria di cessazione effetti civili del matrimonio concordatario congiuntamente proposta da:
Parte 1 nata ad [...] il [...]
e
Parte 2 nato a [...] il [...]
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ODARDA BARBARA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti;
preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
fissato all'uopo il termine;
essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti: quale contributo al "1. Il signor Parte_2 corrisponderà alla signora Parte 1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, ivi mantenimento della figlia Persona 1
comprese le spese ordinariamente previste in favore della stessa come specificate dall'art. 1 del
Protocollo d'intesa fra magistrati ed avvocati sulle spese per i figli del Tribunale di Asti del 7.7.2017
(a titolo esemplificativo: il vitto, il concorso alle spese di casa - canone di locazione, utenze, consumi
- l'abbigliamento ordinario, inclusi i cambi di stagione, e spese di cancelleria scolastica corrente, la mensa scolastica, i medicinali da banco), nella misura di Euro 500,00 (eurocinquecento/00) mensili per dodici mensilità, somma annualmente rivalutabile ex indici Istat, entro il giorno 5 di ogni mese, dandosi atto che la madre medesima continuerà a percepire l'assegno unico per i figli nella misura del 100%, con obbligo, per ciascuno dei genitori, di compiere gli adempimenti, loro riferibili, necessari ai fini della percezione dell'assegno medesimo. Saranno suddivise al 50% le spese straordinarie in favore della figlia, come specificate dal Protocollo d'intesa fra magistrati ed avvocati sulle spese per i figli del Tribunale di Asti 7.7.2017 da intendersi integralmente richiamato.
2. La casa coniugale, già assegnata alla signora Pt_1 e di proprietà della stessa, rimane nella sua esclusiva disponibilità.
3. Entrambi i ricorrenti dichiarano di essere indipendenti ed economicamente autosufficienti e ritengono che non ricorrano i presupposti per il riconoscimento di assegno divorzile: ciascuno di essi, pertanto, nulla richiede all'altro/a in proprio favore a tale titolo.
4. Le parti danno atto di aver già regolato separatamente ogni altra questione economica e patrimoniale derivante dal rapporto di coniugio e non avanzano, l'uno nei confronti dell'altra e viceversa, alcuna ulteriore pretesa sul punto.
5. Spese legali poste a carico solidale delle parti";
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da:
,nata ad [...] il [...] e da Parte_2 nato a LODI Parte 1 '
il 09/05/1967, celebrato in ISOLA D'ASTI in data 09/07/2000, trascritto nei registri degli atti dello
Stato Civile dello stesso Comune al n. 6, Parte II, Serie A, Anno 2000, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 17/09/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.