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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 25/09/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERNI
n. 378 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dott.ssa Luciana Nicolì, viste le note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127ter cpc depositate da parte ricorrente in data 17 settembre 2025 e quelle depositate da parte resistente in data 17 settembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 378/2024 R.G., promossa da rappresentato e difeso dall' Avv. Barbara Baratta e dall' Avv. Rita Parte_1
Vernelli, come da mandato in atti;
RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Claudio Righetti, come da procura in atti;
RESISTENTE
Motivazione in fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato il 17 aprile 2024 deduceva che la patologia a lui Parte_1 diagnosticata (ernia discale lombare L3-L4 e L5-S1) era causalmente riconducibile all'attività lavorativa dallo stesso espletata quale meccanico motorista, dapprima presso ditte di meccanica navale in qualità di operaio (meccanico) e successivamente in qualità di meccanico autoriparatore. Deduceva in particolare: - di aver lavorato: dal 1984 al 1986 presso Automare
Sud Coop a R.L.; dal 1987 al 2012 presso Elettrodiesel S.n.c; dal 2013 al 2014 presso Ecoter
Italia S.r.l.; dal 2015 al 2016 presso Rivo 2 Autoriparazioni di HI RE LI e, dal 2016 ad oggi, presso la società Ternana Soccorso S.r.l; di essersi occupato, nell'espletamento
1 dell'attività di meccanico motorista, di: sollevamento, spostamento e sostituzione di parti del motore dal peso che variava tra 5 e 50 kg;
di revisione completa del motore, di rimozione del serbatoio del carburante dal peso oscillante tra i 15 e i 25 Kg, di sostituzione dell'elica, di manutenzione del piede dell'elica e trasmissione, movimentazione del carburante le cui taniche pesavano fino a 20 kg;
di sollevamento e trasporto delle batterie della barca;
di rimozione e installazione di parti del timone, sollevamento e movimentazione del motore fuoribordo dal peso che poteva arrivare a misurare 40 kg. Di occuparsi, nell'espletamento dell'attività di meccanico autoriparatore, di manutenzione e riparazione di veicoli anche di grandi dimensioni, attraverso il controllo e la sostituzione di componenti meccaniche come motori, freni, testate, trasmissioni, cinghie, pistoni, balestre dal peso compreso tra i 15 ed i 30 kg, sostituzione di pezzi le cui movimentazioni vengono effettuate manualmente;
- di aver sempre osservato un orario di lavoro d 8 ore al giorno per cinque giorni la settimana;
- che lo svolgimento delle predette mansioni aveva comportato un'esposizione prolungata a molteplici fattori di rischio legati a vibrazioni al sistema mano-braccio, movimentazione manuale di carichi svolta in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci, posture incongrue;
- di avere presentato all' CP_1 domanda amministrativa in data 09/06/2021 per il riconoscimento dell'origine professionale della malattia ““ernia discale lombare L3-L4 e LS- S1”, che gli veniva negato;
concludeva chiedendo accertarsi la sussistenza di un danno biologico del 12% (o pari a quell'altra misura di giustizia) oltre alle patologie preesistenti complessive pari al 9%, con conseguente condanna al pagamento dell'indennizzo/rendita a carico dell' . CP_1
Con memoria depositata il 21 maggio 2024 l' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto CP_1 della domanda, deducendo che le lavorazioni cui il ricorrente è stato ed è tutt'oggi adibito, non risultano comprese nelle tabelle predisposte dalla legge in relazione alla patologia lamentata;
per l'effetto eccepiva che, venendo meno la presunzione legale di correlazione causale tra malattia e attività professionale, il lavoratore ha l'onere di provare in modo concreto e specifico sia l'esposizione a rischio, idonea a produrre l'insorgenza della malattia, sia il nesso eziologico di causalità materiale con l'ambiente di lavoro;
al contrario, dalle indagini condotte dall'Istituto
e in particolare dalla relazione del medico incaricato, risultava che il ricorrente non era stato mai adibito a fattori di rischio causalmente rilevanti.
La causa è stata istruita mediante prova testi e CTU medico legale e, all'esito, discussa per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 127 ter cpc per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza.
È utile premettere, in diritto, che in materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n.
1124 all'art. 3 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie CP_1
2 indicate nella tabella allegato 4 contratte nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa ivi specificata. La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma primo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 nella parte in cui non prevede che “l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro”.
Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 prevede un indennizzo per il danno biologico a fronte di una riduzione della capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al
16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
All'esito dell'espletata prova testimoniale, è emersa conferma della tipologia di mansioni svolte dal ricorrente per come allegate in ricorso;
in particolare, il teste collega Testimone_1 di lavoro del ricorrente ha affermato: “Sono stato collega di lavoro del ricorrente nel periodo dal 1990 al 1991 sino a quando si è trasferito a Terni... il sig. ha iniziato a lavorare Pt_1
a 15 anni e all'epoca era già mio collega di lavoro e confermo che per 28 anni ha svolto attività di meccanico motorista che comprendeva le attività elencate che mi si leggono”. Il predetto teste, inoltre, ha confermato la circostanza in base alla quale nell'espletamento dei lavori, il ricorrente si occupava dello spostamento e sostituzione manuale di parti del motore come cilindri, testate, blocchi motore, pompe dell'acqua, scambiatori ed il peso degli oggetti variava fino a 50 Kg, confermando anche la circostanza che il cofano poteva pesare tra i 25 Kg e 50
Kg, il motore tra i 100 Kg e i 200 Kg ed una testata 30 Kg;
in merito alle posture assunte dal ricorrente durante le lavorazioni, il teste ha confermato che il ricorrente, nell'occuparsi della pulizia del motore, utilizzava per 30 minuti prodotti chimici ed una spazzola che lo costringevano ad assumere posizioni del corpo scomode e che quando si occupava della sostituzione dell'elica e manutenzione del piede dell'elica doveva movimentare manualmente componenti che variavano tra i 20 Kg ed i 45 Kg;
e che quando si occupava della movimentazione del carburante, per riempire i serbatoi delle imbarcazioni, trasportava
3 manualmente, per una breve distanza, le taniche che pesavano fino a 20 Kg per versarle poi nel serbatoio.
Confermata anche la circostanza che il ricorrente si occupava della revisione completa del motore, rimuovendo manualmente il cofano motore, estraendo il motore dalla barca e dopo averlo spostato nell'area di lavoro dedicata alla revisione, smontava completamente il motore rimuovendo parti come la testata, i pistoni e le bielle, dichiarando: “E' vero, io lavoravo alla parte elettrica e lui a quella meccanica con le modalità che mi si leggono” Per quanto concerne la mansione della pulizia del motore, per l'espletamento della quale utilizzava per 30 minuti prodotti chimici ed una spazzola che lo costringevano ad assumere posizioni del corpo scomode ha specificato: “E' vero, normalmente la routine del lavoro era quella indicata a meno che non occorresse rintervenire nel caso il lavoro dovesse essere perfezionato” (cfr verbale di escussione testimoniale di all'udienza del 26 Febbraio 2025). Testimone_1
Di analogo tenore anche le dichiarazioni rese dal secondo teste escusso, Testimone_2 collega di lavoro del ricorrente nella società Ternana Soccorso S.r.l., in qualità di operaio meccanico, il quale ha confermato che il ricorrente, dal 2015 ad oggi, svolge l'attività lavorativa di meccanico di automobili, fuoristrada e furgoni all'interno della società Ternana Soccorso e, in merito agli spostamenti necessari agli assemblaggi ed alle posture assunte dal ricorrente durante le lavorazioni, ha dichiarato: “Confermo che gli spostamenti sono sempre manuali, i movimenti dipendono da dove sono situati i pezzi sui quali lavorare. Le posizioni dipendono dai pezzi da movimentare. Ad esempio, per sostituire il filtro antipolline dell'abitacolo bisogna infilarsi sotto, togliere una parte del cruscotto effettuando dei movimenti innaturali di sforzo e torsione ed estrarre il filtro e sostituirlo. La testata richiede ancora più forza fisica perché è posizionata nel vano motore e va sollevata solo con la forza delle braccia. Ogni auto poi ha dimensioni e peso dei pezzi diversi, tra i dieci e i trenta chili. Per cambiare i dischi bisogna sollevare l'auto con il crick apposito che va pompato essendo un attrezzo idraulico, poi in ginocchio si smonta la ruota, si sostituisce e si rimonta la ruota”.
Ugualmente confermate le circostanze circa i pesi sollevati manualmente dal ricorrente e le posture dallo stesso assunte durante le lavorazioni (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del
26.02.2025);
A fronte dello svolgimento di mansioni lavorative potenzialmente dannose per il distretto interessato, è stata disposta consulenza medico legale volta ad accertare l'esistenza delle patologie denunciate, la loro eziologia professionale e la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una inabilità permanente quale loro conseguenza.
4 Nella relazione depositata in data 17 settembre 2025 il medico incaricato, dott. ha Per_1 accertato, sulla scorta degli elementi anamnestici, clinici e strumentali esaminati, che il ricorrente è affetto da “spondilodiscoartrosi lombo-sacrale con ernia discale L3-L4 e L5-S1 e protrusione discale L4-L5, strumentalmente documentate”;
Il CTU, al fine di indagare la possibile origine professionale della condizione patologica così riscontrata, ha evidenziato, in primo luogo che: “tra i fattori di rischio lavorativo specifico per la colonna vertebrale si annoverano: - Movimentazione manuale di carichi, Posture incongrue,
Vibrazioni trasmesse al corpo che possono essere generate da mezzi di trasporto e macchine semoventi e che si trasmettono attraverso i sedili di guida”; ha quindi affermato, che: “è possibile ritenere che l'attività lavorativa svolta dal ricorrente abbia rivestito un ruolo quantomeno in termini di concausa efficiente, nel determinismo della patologia denunciata.
Convergono, difatti, in tale direzione: 1) il raccordo anamnestico-lavorativo fornito dall'assicurato in sede di visita 2) le annotazioni contenute nel questionario per malattie causate da movimentazione manuale dei carichi 3) le deposizioni testimoniali rese all'udienza del 26.02.2025. Tenuto conto della natura delle mansioni esercitate dal e del lungo Pt_1 corso di attività lavorativa prestata (oltre 30 anni), non sorprende che il lavoratore possa aver sviluppato una patologia a carico della colonna lombo-sacrale, considerata che la costante esposizione ad una combinazione di fattori di rischio specifici per l'occorrenza di siffatte condizioni patologiche. È estremamente attendibile che la ripetuta movimentazione manuale dei carichi ed il mantenimento prolungato di posture obbligate, fattori entrambi necessari ed inevitabili nello svolgimento di attività di meccanico, abbiano nel tempo determinato lo sviluppo di quella sindrome da sovraccarico biomeccanico del rachide di cui il Soggetto è oggi portatore”.
Le conclusioni del CTU possono essere poste a fondamento della decisione in quanto logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame;
esso sono state inoltre sottoposte al contradittorio delle parti, le quali non hanno formulato avverso le stesse alcuna contestazione o osservazione critica.
In ordine alla quantificazione dei postumi, il CTU, avuto riguardo - secondo un criterio analogico-proporzionale - a quanto indicato alle voci n. 204 (Anchilosi del tratto lombare con risentimento trofico-sensitivo, a seconda dei disturbi motori – fino a 25) e n. 213 (Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti – fino a 12) di cui alle tabelle previste dal D.Lgs. n. 38/2000, ha stimato il danno biologico nella misura dell'8% (otto per cento) per
5 la “malattia professionale consistente in 'spondilodiscoartrosi lombo-sacrale con ernia discale
L3-L4 e L5-S1 e protrusione discale L4-L5, strumentalmente documentate”. L'epoca di decorrenza deve essere ricondotta al momento della presentazione della domanda amministrativa.
Ne consegue l'accoglimento della domanda, con il riconoscimento del diritto all'indennizzo erogato in rendita, ai sensi dell'art.13, secondo comma, lettera a) e b) del D.lgs. 23 febbraio
2000 n. 38, in ragione del danno biologico permanente dell'8% (otto per cento), derivante dalla malattia professionale “spondilodiscoartrosi lombo-sacrale con ernia discale L3-L4 e L5-S1 e protrusione discale L4-L5, strumentalmente documentate” e, operato il cumulo con precedenti patologie già accertate e riconosciute dall'Istituto nella misura del 9% (Tendinopatia cuffia dei rotatori spalla destra 6%; epicondilite bilaterale 4%) complessivamente nella percentuale del
16% (sedici per cento), con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dal
120° giorno successivo alla domanda amministrativa (09/06/2021).
Le spese di lite, come anche quelle di CTU, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e del pregio dell'attività defensionale effettivamente svolta.
PQM
Il Tribunale di Terni, definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da Pt_1 nei confronti di così provvede:
[...] CP_1
- dichiara l'origine professionale della patologia “spondilodiscoartrosi lombo-sacrale con ernia discale L3-L4 e L5-S1 e protrusione discale L4-L5, strumentalmente documentate” di cui il ricorrente è affetto e condanna l' al pagamento dell'indennizzo erogato in rendita ai sensi CP_1 dell'art.13, secondo comma, lettera a) e b) del D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, in ragione di un danno biologico complessivo del 16%, previo cumulo tra l'invalidità derivante dalla suddetta patologia (8%) e le pregresse menomazioni già accertate e riconosciute, oltre interessi legali o rivalutazione, se maggiore, dal 120° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo;
- condanna il resistente alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.200,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Rita Vernelli per dichiarato anticipo;
- spese di CTU liquidate come da separato decreto.
Il giudice dott. Luciana Nicolì
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