Articolo 57 della Legge 27 luglio 1978, n. 392
Articolo 56Articolo 58
Versione
30 luglio 1978
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Versione
29 novembre 1984
Art. 57. (((Esenzioni fiscali ed onorari professionali)

Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle controversie in materia di locazione il cui valore non eccede le lire 600.000, nonche' i provvedimenti di cui all'articolo 44, sono esenti dall'imposta di bollo e di registro; negli stessi casi gli onorari di avvocato e procuratore sono ridotti alla meta'.
E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge))
Entrata in vigore il 29 novembre 1984
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